Articolo 9 della Legge 7 dicembre 2000, n. 397
Articolo 8Articolo 10
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18 gennaio 2001
Art. 9. 1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 362 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 362 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini della indagini.
Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2001