Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2012, n. 3273
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Sentenza 27 settembre 2012

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In tema di parte civile, l'omessa proposizione, in sede di conclusioni, della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile integra un'ipotesi di nullità, ai sensi dell' art. 83, comma quinto cod. proc. pen., poiché il responsabile civile non viene posto nella condizione di esercitare i suoi diritti. (La Corte ha precisato che si tratta di nullità relativa, ex art. 181 cod. proc. pen., assoggettata alla regola di deducibilità di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. - per la quale la parte che assiste al compimento di un atto nullo deve eccepirla prima del compimento dell'atto medesimo ovvero immediatamente dopo - e sanata qualora non sia tempestivamente eccepita).

Ai fini della regolarità della citazione del responsabile civile non è necessario che l'istanza provenga da tutte le parti civili già costituite, purché al responsabile civile venga indirizzata la domanda risarcitoria anche dalla parte civile che non abbia proposto la predetta istanza di citazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2012, n. 3273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3273
    Data del deposito : 27 settembre 2012

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