Sentenza 27 settembre 2012
Massime • 2
In tema di parte civile, l'omessa proposizione, in sede di conclusioni, della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile integra un'ipotesi di nullità, ai sensi dell' art. 83, comma quinto cod. proc. pen., poiché il responsabile civile non viene posto nella condizione di esercitare i suoi diritti. (La Corte ha precisato che si tratta di nullità relativa, ex art. 181 cod. proc. pen., assoggettata alla regola di deducibilità di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. - per la quale la parte che assiste al compimento di un atto nullo deve eccepirla prima del compimento dell'atto medesimo ovvero immediatamente dopo - e sanata qualora non sia tempestivamente eccepita).
Ai fini della regolarità della citazione del responsabile civile non è necessario che l'istanza provenga da tutte le parti civili già costituite, purché al responsabile civile venga indirizzata la domanda risarcitoria anche dalla parte civile che non abbia proposto la predetta istanza di citazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2012, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2012 |
Testo completo
327 3 /1 3 72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/9/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.4314/2012 Dott. FRANCESCO MARZANO - Presidente Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - - Consigliere - Dott. LUCIA ESPOSITO REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE N. 8593/2012 Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) VI RI, N. IL 29/19/1966; 2) CATTOLICA ASSICURAZIONI S.C.R.L.- RESPONSABILE CIVILE;
avverso la sentenza n. 3192/2008 della Corte di Appello di Firenze del 24/3/2011; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, relativamente alle statuizioni civili in favore del ME;
rigetto nel resto;
udito il difensore della parte civile ME, avv. Daniela Vallini, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata;
udito il difensore delle parti civili OL ER, in proprio e quale erede di OL RE, IN DA e OL LE, avv. Antonio Rovini che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, assolveva LI RI dal delitto previsto dall'art. 589 cod. pen., contestatogli in relazione al decesso di OL IS, per insussistenza del fatto. All'imputato era stato contestato di H क aver cagionato la morte della donna in quanto, alla guida di un pesante autoarticolato, si era mosso dalla posizione di fermo imposta dal segnale semaforico senza prestare attenzione alla ciclista che lo affiancava o sorpassava nello stretto spazio alla sua destra, sicchè la urtava al manubrio e ne provocava la caduta, e la donna finiva schiacciata dalle ruote dell'autoarticolato. Il giudice di prime cure riteneva accertato che il decesso della vittima fosse da ascriversi allo schiacciamento ad opera dell'autotreno condotto dall'LI e che la bicicletta inforcata dalla OL si trovasse sul lato destro del camion nel ristretto spazio esistente tra il veicolo e la banchina non transitabile, in posizione di quiete per il segnale di stop rappresentato dalla luce semaforica rossa. Riteneva, altresì, che nel frangente incombessero sulla ciclista gli obblighi cautelari derivanti dalla disciplina della circolazione stradale, in quanto "per la tipologia dei mezzi, risultava infatti assai più semplice - maggiormente foriero di oneri per la povera vittima 'guardarsi' dai movimenti involontariamente ed - ineludibilmente pachidermici del mezzo con rimorchio che costituiva in re ipsa un oggetto foriero di pericoli specie per chi vi si portasse in prossimità ed a maggior ragione con un mezzo come una bicicletta". Inoltre, riteneva ancora il giudice di prime cure, non era possibile individuare la violazione specifica del codice della strada commessa dall'imputato; infatti non era sufficientemente dimostrata la violazione dell'obbligo di controllare gli specchietti retrovisori, affermata dubitativamente dal consulente di parte civile. Nell'assenza di profili di colpa generica, il giudicante mandava assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.
2. La Corte di Appello di Firenze, decidendo sull'appello proposto dalle parti civili, in parziale riforma della menzionata sentenza, condannava l'LI in solido con i responsabili civili CE s.p.a. e Cattolica assicurazioni s.c.a.r.l al risarcimento dei danni in favore delle parti civili appellanti e di ME AR, parte civile non appellante;
danni che disponeva doversi liquidare in separata sede. Stabiliva altresì il Collegio distrettuale che l'imputato e le responsabili civili corrispondessero provvisionali immediatamente esecutive nella misura di 75.000 euro ciascuno in favore di OL ER e di IN DA;
di 25.000 euro ciascuno in favore di OL LE e di OL RE. Infine la Corte territoriale condannava l'imputato ed i responsabili civili al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili nel doppio grado di giudizio.
2.1. Ad avviso della Corte di Appello il giudizio espresso dal primo giudice non poteva essere confermato perché da un canto non coerente con il compendio probatorio, dall'altro fondato su postulati non condivisibili. H 2 Accertato che la giovane OL era rimasta schiacciata dall'autocarro dopo un contatto tra questo e il velocipede che inforcava stando alla destra del veicolo, il Tribunale aveva ritenuto che, stante la rispettiva mole dei due veicoli, l'obbligo di osservare le regole cautelari Imposte dal Codice della Strada si sarebbe dovuto spostare sulla parte offesa, che avrebbe dovuto guardarsi dai movimenti involontari ed ineludibili del grosso automezzo. Inoltre il Tribunale riteneva non accertato il contestato omesso controllo degli specchietti retrovisori da parte del camionista.
3. La Corte di Appello giudicava tale motivazione lacunosa e poco chiara;
a giudizio del Collegio distrettuale essa non si era confrontata con le risultanze processuali, e segnatamente con le dichiarazioni rese dai testi HI e CH, nonché con i rilievi effettuati sul posto dalla polizia municipale di Empoli. Sulla base di tali prove, la Corte territoriale riteneva che l'autoarticolato avesse affiancato la bicicletta con la OL che percorreva la strada lungo il margine destro, agganciandone la manopola sinistra e facendo cadere la ciclista sotto le ruote, a causa della rotazione del velocipede sulla destra. Ciò era potuto accadere a causa dell'omesso controllo da parte dell'LI degli specchietti retrovisori;
il camionista avrebbe dovuto accorgersi della ciclista che aveva affiancato approssimandosi al semaforo. Il fatto che l'imputato avesse affermato di non essersi accorto di nulla costituiva ammissione di responsabilità.
4. Propongono ricorso per cassazione l'imputato e la responsabile civile Cattolica assicurazioni s.c.a.r.l., a mezzo del difensore avvocato Filippo Cei.
4.1. Con un primo motivo di ricorso si lamenta che la Corte di Appello è incorsa nel vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove descrive dapprima un'operazione di affiancamento del mezzo alla ciclista, che quindi da una posizione anteriore giungeva ad una posizione laterale rispetto all'autoarticolato, e poi individua quale regola cautelare violata l'omesso controllo degli specchietti.
4.2. Con un secondo motivo si lamenta che la Corte territoriale, per giustificare la propria decisione, ha fatto riferimento ai rilievi eseguiti sul luogo, senza però esplicitare quali siano i contenuti degli stessi e attraverso quale percorso logico- giuridico essa li abbia apprezzati;
che si è sostanzialmente travisato il senso delle dichiarazioni del HI, che non avrebbe mai affermato che la bicicletta viaggiava a una velocità inferiore a quella dell'autoarticolato (sicchè non se ne 3 può dedurre l'effettuazione di un'operazione di sorpasso da parte dell'LI), e del CH (che ha affermato di essere stato distratto nei momenti in cui avveniva il tragico fatto per essere impegnato al telefono). Inoltre si sono giudicate poco attendibili tutte le altre prove dibattimentali, senza alcuna motivazione.
4.3. Con un terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 576 e 76, co. 2 cod. proc. pen. Facendo riferimento al principio di immanenza della costituzione di parte civile, la Corte di Appello ha pronunciato condanna al risarcimento del danno anche in favore di ME AR, il quale tuttavia non aveva proposto appello. La sentenza impugnata dà conto del fatto che il ME aveva depositato memoria all'udienza del 20.11.2009 rinunciando alla rimessione in termini per proporre impugnazione, alla quale avrebbe avuto diritto per non essergli stato notificato l'appello delle altre parti civili. Gli esponenti ritengono che il principio dell'immanenza deve contemperarsi con il principio devolutivo, per cui una reformatio in peius anche delle statuizioni civili deve necessariamente muovere dall'impugnazione del P.m. o della parte civile. L'atto depositato il 20.11.2009 dal ME non può valere come impugnazione, non foss'altro perchè presentato oltre il termine per la valida proposizione dell'appello (termine che decorre dal deposito della sentenza e non dalla notifica dell'atto di appello delle altre parti civili); la rinuncia alla rimessione in termini ha il valore di rinuncia a formulare domande nei confronti dell'imputato e dei responsabili civili.
4.4. Un ulteriore motivo di ricorso è articolato in ordine alla entità della provvisionale assegnata dal giudice di secondo grado, lamentandosi violazione di legge. Si deduce che la Corte di Appello ha motivato la quantificazione della provvisionale facendo riferimento all'incremento dei danni derivanti dall'esito del giudizio di primo grado e dal ritardato riconoscimento delle responsabilità del prevenuto. Si rileva che il legittimo esercizio del diritto di difesa non può dare luogo ad alcun ingiusto danno. Quanto al danno economico patito dalle parti civili, gli esponenti lamentano la mancanza di motivazione in ordine agli elementi dai quali si è tratto il convincimento della sua sussistenza ed il fatto che non si è tenuto conto della intervenuta corresponsione predibattimentale di una cospicua somma e dello stato di non convivenza con la vittima degli appellanti. H A 4.5. L'ultimo motivo attiene alla condanna della ricorrente società di assicurazioni in favore del ME. Rilevato che il decreto che ha disposto la chiamata in causa del responsabile civile è stato emesso dietro istanza dei soli prossimi congiunti della vittima, si assume che la costituzione della compagnia produce effetti solo nei confronti dei medesimi. Pertanto la Corte di Appello non avrebbe potuto pronunciare condanna del responsabile civile in favore del ME.
5. In data 1 agosto e poi il 26 settembre 2012 il difensore di fiducia di ME AR ha depositato due memorie difensive, con le quali si argomenta in sesno critico in ordine alle censure avanzate dall'imputato e dal responsabile civile all'impugnata sentenza e si chiede che venga corretto l'errore materiale percepibile nella sentenza della Corte di Appello e consistente nella omissione della determinazione dell'ammontare della provvisionale immediatamente esecutiva a favore del ME, pur recando la motivazione l'affermazione del diritto del medesimo a tale provvisionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. I ricorsi sono infondati e pertanto non meritano accoglimento.
6.1. La sentenza impugnata ha ricostruito l'accaduto nei seguenti termini: l'LI, alla guida di un pesante automezzo si stava muovendo ad una velocità superiore a quella della ciclista e per questo stava effettuando la manovra di sorpasso della medesima quando l'automezzo entrava in contatto con la manopola sinistra della bicicletta, determinando la caduta a terra della ciclista, che veniva sormontata dall'automezzo, subendo lesioni che ne determinavano la morte. Non vi è quindi alcuna manifesta illogicità nel tessuto motivazionale, poiché la Corte territoriale ha prospettato l'effettuazione di una manovra di sorpasso della bicicletta;
il che significa che da una posizione posteriore o laterale rispetto al velocipede, l'automezzo si mosse per portarsi in una posizione anteriore. Non vi è alcun dubbio che l'esecuzione di una simile manovra debba avvenire controllando le aree posterior e laterali rispetto al veicolo, proprio per evitare che l'operazione, di per sé pericolosa e ulteriormente rischiosa se eseguita da un automezzo di elevata massa, possa determinare pregiudizio per gli altri utenti della strada. Risulta quindi irrilevante che l'automezzo e la bicicletta fossero inizialmente in posizione di fermo (come prospettato dall'imputazione) o già in movimento quando venne intrapresa la manovra di sorpasso (come ritenuto dal giudice di seconde cure). Del pari è destituita di fondamento l'affermazione del ricorrente 5 H " per la quale la Corte distrettuale sarebbe incorsa in manifesta illogicità asserendo dapprima che la OL si trovava davanti all'automezzo e poi che la regola cautelare violata era quella che impone di controllare attraverso gli specchi retrovisori le aree latero-posteriori del veicolo. Infatti, non v'è dubbio che nel momento in cui la bicicletta non era (o non era più) nella zona antistante al veicolo l'LI doveva controllarne i movimenti attraverso gli specchi retrovisori. La astratta ipotizzabilità di una ricostruzione alternativa, quale quella patrocinata dal ricorrente (la ciclista stava cercando di superare l'automezzo sulla destra del medesimo), non può condurre agli esiti desiderati, perché la sua prospettazione è inammissibile in sede di legittimità, ove sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. In particolare questa Corte ha da tempo chiarito che "Il controllo di legittimità sulla motivazione è diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento degli indizi di colpevolezza e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici". Restano pertanto escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti nè su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41110 del 24/10/2011, Pg in proc. Javad, Rv. 251507).
6.2. Come si è già rilevato, la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata si basa anche sulle dichiarazioni del HI e del CH;
il ricorrente assume, sia pure parlando di contraddittorietà e manifesta illogicità, un travisamento della prova. Giova ricordare, al proposito, che accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen., sussiste in capo al ricorrente anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, e cioè integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa H 6 identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia (cfr. Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Rv. 233778, imp. Simonetti ed altri). Il ricorrente non ha fatto fronte a siffatto onere. Peraltro, in forza del principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso si impone, inoltre, che nell'atto di impugnazione vengano puntualmente ed adeguatamente illustrate le risultanze processuali considerate rilevanti e che dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento, pena altrimenti l'impossibilità, per la Corte di Cassazione, di procedere all'esame diretto degli atti (in tal senso, "ex plurimis", Cass. sez. 1, n. 16223 del 02/05/2006, Scognamiglio, Rv. 233781). Come già osservato nel precedente paragrafo, non è ravvisabile alcuna manifesta illogicità della sentenza impugnata;
e laddove il ricorrente fa riferimento all'evocazione delle risultanze dei rilievi non esplica per quali aspetti questi sarebbero eversivi rispetto alla tesi del giudice dell'appello. Del pari, il ricorrente lamenta che sia stata disattesa la consulenza tecnica di parte, senza tuttavia argomentarne la decisività rispetto alla tenuta della motivazione impugnata. Per tali profili il ricorso si appalesa generico.
7. Il terzo motivo di ricorso evoca il rapporto tra principio dell'immanenza e principio devolutivo, in ordine al quale si asserisce che una reformatio in peius anche delle statuizioni civili deve necessariamente muovere dall'impugnazione del P.m. o della parte civile. Nel caso che occupa tale impugnazione manca. Orbene, per quel che qui importa, è opportuno ricordare che il principio di immanenza sta a significare che una volta ammessa la costituzione di parte civile, questa conserva efficacia nonostante la mancata partecipazione al giudizio di appello (Sez. 2, Sentenza n. 24063 del 20/05/2008 Quintile e altro, Rv. 240616, che ha precisato come la revoca tacita o presunta della costituzione valga solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni, non si forma il "petitum" sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo;
similmente Cass. sez. 6, sent. n. 12165 del 11/03/2009, Marrazzo e altro, Rv. 242931). L'immanenza non può che significare la possibilità della parte civile di partecipare al giudizio di appello nonostante non si sia fatta appellante, tanto in funzione dell'accertamento che in funzione della pronuncia, sollecitata attraverso la formulazione delle conclusioni. Nel caso che occupa il ME non solo ha partecipato al giudizio di appello, ma ha anche rassegnato le conclusioni. Pertanto è del tutto irrilevante, ai fini H 7 della pronuncia della condanna al risarcimento dei danni in favore del ME, che questi non abbia proposto appello avverso la decisione di primo grado. I ricorrenti segnalano che quanto affermato da Cass. Sez. U, sent. n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001, per la quale "il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria" si riferisce all'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal P.M., giacchè in tal caso vale quanto disposto dall'art. 597, co. 2 lett. a) e b) cod. proc. pen. Nel caso di specie il p.m. è rimasto acquiescente. Ricordano, poi, quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il divieto di reformatio in peius ha carattere generale, sicchè attiene tanto alle statuizioni penali che alle statuizioni civili (tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 36062 del 19/06/2007, Pellegrinetti, Rv. 237722, che fa riferimento, invero, all'ipotesi in cui manchi tanto l'impugnazione della parte civile che quella del P.M.). Nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene tuttavia anche il diverso indirizzo, per il quale il divieto della "reformatio in peius" investe solo le disposizioni di natura penale (e conclude, ad esempio, per la legittimità della sentenza che, in assenza di appello della parte civile, provveda alla liquidazione di una somma di denaro a titolo di provvisionale, non concessa dal giudice di primo grado: Cass. sez. 6, Sentenza n. 38976 del 23/09/2009, Ricciotti e altro, Rv. 244558; nel medesimo senso Sez. 5, Sentenza n. 7967 del 08/05/1998, Calamità, rv. 211540; Sez. 6, Sentenza n. 396 del 22/09/1998, Pellegrino, rv. 212912; Sez. 5, Sentenza n. 30822 del 14/05/2003, Barberis, rv. 225807). Ritiene questa Corte che il richiamo al dibattito in ordine all'estensione del divieto di reformatio in peius non sia conferente, poiché è incontroverso che la statuizione della Corte di Appello trova il suo presupposto logico-giuridico nella domanda espressamente formulata dal ME con le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen. Non ricorre pertanto la lamentata violazione di legge.
8. Con riferimento al quarto motivo di ricorso deve tenersi conto del fatto che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, essendo sufficiente la certezza dello stesso, sino all'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale. La determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, il quale non ha l'obbligo di espressa motivazione, quando l'importo, per la sua non particolare rilevanza rientri nell'ambito del danno prevedibile (Cass. Sez. 6, n. 49877 dell'11/11/2009, R.C. e Blancaflor, Rv. 8 H 599 5YNW647774 རཀ 3 245701). Nel caso di specie, essendo l'ammontare delle provvisionali non esiguo, la Corte di Appello ha giustificato la quantificazione operata facendo riferimento al tempo trascorso dal fatto, ai danni morali ed economici subiti a seguito della morte della congiunta e al ritardato riconoscimento della responsabilità dell'imputato. E' quindi soddisfatto l'onere motivazionale;
né sovverte la non manifesta illogicità di tale motivazione il riferimento al ritardato riconoscimento della responsabilità, particolarmente criticato dai ricorrenti, essendo stato inteso come affermativo di un contenuto di disvalore del legittimo esercizio del diritto di difesa. Ciò all'evidenza non è, poiché quel riferimento perché fatto - nell'argomentazione relativa alla quantificazione della provvisionale - vale solo a replicare, con altra espressione, la già operata sottolineatura dell'accrescersi della sofferenza patita dai prossimi congiunti della vittima via via che si prolungavano i tempi di definizione del procedimento.
9. Del pari infondato è il motivo con il quale si assume che la chiamata in causa del responsabile civile, perché fatta dietro istanza dei soli prossimi congiunti della vittima, non può produrre effetti che nei confronti dei medesimi e non anche del ME. Sotto la vigenza del precedente codice di rito è stato affermato che "la formalità della citazione del responsabile civile ad istanza della parte civile, prevista dagli artt. 107 e 108 cod. proc. pen., può ritenersi non necessaria allorché la parte intervenga nel giudizio pendente tra altre parti civili ed il medesimo responsabile civile, purché dichiari che gli effetti della sua costituzione sono rivolti nei confronti del responsabile civile già presente nel giudizio e tale dichiarazione sia formalmente espressa non oltre il termine utile per la costituzione di parte civile" (Sez. 5, Sentenza n. 5392 del 24/03/1981, Nardiello, Rv. 149166). Il principio posto dal giudice di legittimità, tuttora valevole stante la sostanziale corrispondenza delle norme citate con l'attuale art. 83 cod. proc. pen., si confronta con l'ipotesi del sopraggiungere di una nuova parte civile, in un giudizio che vede già costituite altre parti civili ed il responsabile civile. Risultando il responsabile civile già parte del processo per effetto dell'iniziativa delle altre parti civili, una formale vocatio in ius risulta non necessaria, mentre è pur sempre necessario che nei confronti del responsabile civile si formuli quella domanda che è il nucleo della citazione in giudizio del responsabile per il fatto altrui. Ma da tale principio si può risalire ad una regola più generale: quella della non necessità che l'istanza di citazione del responsabile civile provenga da tutte le parti civili già costituite, purchè al responsabile civile che divenga parte del H *** processo venga indirizzata la domanda risarcitoria anche da quella parte civile che non ha fatto l'istanza. L'omessa proposizione della domanda, quale presupposto della richiesta di risarcimento formulata in sede di conclusioni, integra una ipotesi di nullità, ai sensi dell'art. 83, co. 5 cod. proc. pen., poiché il responsabile civile non è stato posto nella condizione di esercitare i suoi diritti. Tale nullità è di natura relativa, giacchè non può ricondursi all'ipotesi di Intervento, assistenza o rappresentanza del responsabile civile. In fattispecie analoga, concernente l'omessa enunciazione nel decreto di citazione del fatto ascritto all'imputato, pure si è classificata la nullità come relativa ("La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429, secondo comma, cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 491, primo comma, dello stesso codice;
poiché infatti la predetta omissione non attiene nè all'intervento dell'imputato nè alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale, di cui all'art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative, previste dall'art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita a pena di preclusione subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti": Sez. 2, Sentenza n. 16817 del 27/03/2008, Muro e altri, Rv. 239757). Essa è pertanto disciplinata dagli artt. 181 e 182 cod. proc. pen. ed è, in particolare, assoggetta alla regola della deducibilità di cui all'art. 182, co. 2: la parte che assiste al compimento di un atto nullo, deve eccepirla prima del compimento dell'atto medesimo ovvero immediatamente dopo. L'omessa formulazione della domanda nei confronti del responsabile civile da parte del ME ha determinato la nullità delle conclusioni dal medesimo rese ai sensi dell'art. 523, co. 2 cod. proc. pen. Dalle prospettazioni dei ricorrenti medesimi emerge che tale nullità non venne tempestivamente eccepita, con l'effetto della sua sanatoria. 10. L'istanza proposta dalla difesa del ME con la memoria depositata nell'ambito di questo giudizio è inammissibile, siccome mancante nel dispositivo della sentenza impugnata ogni statuizione relativa alla provvisionale in favore del ME. 11. Segue al rigetto delle impugnazioni la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in solido fra loro, alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio. Spese che si 10 H liquidano, in favore di OL ER, IN DA e OL LE unitariamente e complessivamente, in euro 4.000.00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
in favore di ME AR in euro 3.000,00, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in solido fra loro, alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio: liquida quelle in favore di OL ER, IN DA e OL LE unitariamente e complessivamente, in euro 4.000.00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
quelle in favore di ME AR in euro 3.000,00, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/9/2012. Il Presidente Il Consigliere estensore Ir. Francesco Marzano dr. Salvatore Dovere Mancesco Martano CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2013 DICASSA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giulio Maria BERIO 11