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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/08/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sig.ri Magistrati:
1) Dott. MARIA G. DI MARCO Presidente
2) Dott. CATERINA GRECO Consigliere
3) Dott. CLAUDIO ANTONELLI Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1014/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pasquale Mogavero e Marco Parte_1
Munacò
- Appellante - c o n t r o
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Genna
- Appellato -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 3 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato il 15.10.2019, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.366/2019 del 22.08.2019 (notificatole il 05.09.2019), emesso dal Tribunale di Marsala G.L., con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.660,80 in favore dell' (di seguito , al quale Controparte_1 CP_1 risultava iscritta a far data dal 23.07.1997, a titolo di omessi contributi previdenziali e oneri accessori relativi al periodo ricompreso tra il 1998 e il 2014, per il soddisfacimento del credito del predetto Ente residuato dall'accordo transattivo stipulato tra le stesse parti il 25.07.2016 e solo parzialmente adempiuto dall'opponente (con versamento dell'acconto, pari al 20% del totale del debito, e delle prime 28 rate sulle 48 pattuite). A fondamento della propria pretesa eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di OM (richiamando a tal fine una clausola del predetto accordo transattivo), e, nel merito, deduceva la sopravvenuta prescrizione del credito contestato (negando l'efficacia interruttiva degli atti a lei inviati dall'opposto ente, contestandone l'avvenuta ricezione e disconoscendo ogni valore ricognitivo del debito all'atto transattivo stipulato), nonché l'erroneità del calcolo degli interessi e delle sanzioni dovute, in quanto soggette ad un meccanismo doppiamente impositivo adoperato dall'Ente (essendo stati calcolati, sanzioni e interessi, sia sul reddito dell'acconto non versato, sia sul saldo comprensivo dell'apporto in acconto) e, più genericamente, confutando il quantum della pretesa, riferendo di avere ella effettuato un pagamento parziale di € 1.685,00 successivamente al deposito del ricorso ex art.633 c.p.c. (19.08.2019) e prima della notifica dello stesso (05.09.2019). Chiedeva, pertanto, “Preliminarmente, come dedotto al cap. III (pag. 5), accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale, attesa la competenza del foro di OM.
- Nel rito, rigettare, ove formulata la richiesta di provvisoria esecutorietà.
- Nel merito, revocare, annullare, dichiarare illegittimo, infondato o, comunque, anche con altra statuizione non confermare e, per l'effetto, disattendere il decreto ingiuntivo oggi opposto, ritenendo e dichiarando che nulla è dovuto da parte della dott.ssa all' ovvero, in ragione Parte_1 CP_1 del ricalcolo degli interessi e sanzioni, giusta quanto dedotto al cap. IV, dichiarare che è dovuto un importo inferiore a quello ingiunto.
- In estremo subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di condanna della ricorrente, disporre detta condanna per un importo inferiore a quello ingiunto giusta i motivi di cui ai capp. dal IV al VI.
- In via riconvenzionale, disporre la condanna dell'Ente a rifondere alla professionista quanto versato in misura eccedente in caso di intervenuta prescrizione nel 2010 ovvero ad altra data che verrà stabilita in corso di causa, ovvero, in subordine, stabilire, in forza dell'errato conteggio operato da controparte e di cui al superiore cap. IV, disporre la condanna dell' alla CP_1 restituzione di € 1.390,32 - ovvero della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di diritto all'esito della causa, ovvero anche liquidata con equità (art. 114 cpc) o in via equitativa (art. 1226 c.c.) - oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo”. Con memoria del 20.11.2019 si costituiva in giudizio l' chiedendo la conferma del CP_1 provvedimento monitorio opposto. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositato l'elaborato peritale, sospeso il processo in conseguenza della querela di falso (poi rigettata con separata sentenza) formulata dalla Parte_1 avverso la CTU, riassunto il giudizio, il Tribunale adito, con sentenza n. 783/2022 emessa il 10.07.2022, disattesa la preliminare eccezione di incompetenza per territorio - sul presupposto che l'Ente creditore aveva agito in via monitoria in virtù dell'obbligo contributivo gravante ex lege sulla professionista, e non per l'adempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo - rigettava l'opposizione. Rilevava in particolare il decidente l'insussistenza dell'eccepita prescrizione, stante la produzione in giudizio e la validità di tutti gli atti interruttivi successivi al 2002, regolarmente notificati dall' alla debitrice, considerato che le lettere raccomandate dell'8.11.2002 e del 05.07.2007 CP_1 erano state debitamente consegnate alla professionista, la raccomandata del 23.02.2010 riportava il timbro “consegnata” così attestando il rifiuto della destinataria di riceverla e la notifica della missiva del 17.02.2015 si era perfezionata per compiuta giacenza. Infine, aderiva alle conclusioni peritali, che avevano confermato l'an e il quantum della pretesa contributiva, ritenendo la correttezza dei conteggi effettuati e la loro conformità al Regolamento dell'Ente. 2) Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 27.09.2022, lamentando: Parte_1 - l'errata quantificazione della somma ingiunta per non essere stato dalla stessa detratto l'importo di €1.685,00 versato, a titolo di pagamento parziale, tra il 19.08.2019 e il 05.09.2019, in epoca successiva al deposito del ricorso ex art.633 c.p.c.;
- l'ingiustificato rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, per non avere il decidente considerato che l' aveva agito in via monitoria sul presupposto dell'inadempimento CP_1 all'accordo transattivo sottoscritto il 25.07.2016, così da determinare l'applicazione della clausola i) ivi apposta (“Per qualunque controversia nascente o collegata all'accordo transattivo, o comunque relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, sarà esclusivamente competente il Foro di OM”);
- la prescrizione dei crediti ingiunti e maturati prima del 25.07.2011, dovendosi identificare nell'accordo del 25.07.2016 l'unico atto interruttivo, stante sia l'inidoneità a tal fine degli estratti conto comunicati per raccomandata, in ragione della loro natura ricognitiva, sia la mancata ricezione della lettera del 23.10.2010 (non risultando alcuna annotazione che ne attesti il rifiuto da parte del destinatario) e di quella del 17.02.2015 (rispedita al mittente per compiuta giacenza, ma priva della comunicazione del tentativo di consegna e dell'indicazione dell'ufficio postale presso cui ritirare il plico);
- la non correttezza della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, della quale domanda il rinnovo, per avere l'ausiliario, male interpretando il regolamento dell'Ente, applicato interessi moratori in misura maggiorata rispetto al tasso legale e duplicato le sanzioni sia sull'acconto sia sul saldo contributivo non versato tempestivamente, ingenerando una illegittima moltiplicazione del debito;
- l'omesso esame della domanda riconvenzionale proposta in prime cure, ribadita in appello, diretta alla condanna generica dell'Ente alla restituzione di quanto versato in eccedenza per effetto dell'intervenuta prescrizione ovvero quale conseguenza dell'errato calcolo di sanzioni e interessi sui contributi non versati.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 27.08.2024, l' contestando la Controparte_2 fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 3 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. 3) L'appello merita accoglimento nei limiti di cui in seguito. 3.1) In via del tutto preliminare deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'appellante, laddove – diversamente da quanto sostenuto da quest'ultimo – la causa petendi non va individuata nell'inadempimento della ai vincoli pattizi assunti con Parte_1
l'accordo transattivo sottoscritto inter partes nel 2016, ma piuttosto nell'inottemperanza della professionista agli obblighi contributivi dettati dalla normativa primaria (d.lgs. 103/1962, d.lgs. 509/94 e l. n.335/95) e dal Regolamento dell'Ente previdenziale. L'accordo de quo, infatti, all'esito di una preventiva ricognizione delle partite debitorie in capo alla a titolo di obbligazioni contributive a far data dalla sua iscrizione all'Ente e fino a Parte_1 tutto 2014 (nell'importo risultante al 30.06.2016), si limitava a regolare il pagamento rateale dell'accertata esposizione patrimoniale in conformità al disposto del punto e) aggiungendo poi che
“il mancato pagamento delle somme di cui al punto e) entro i termini stabiliti, o anche la violazione di uno solo degli obblighi del presente accordo comporterà l'immediata risoluzione di diritto dell'accordo di transazione e la decadenza dei benefici in esso previsti con conseguente possibilità da parte dell'Ente di adire l'autorità giudiziaria competente per il recupero degli importi dovuti.”. L riscontrato l'inottemperanza della agli obblighi convenzionalmente CP_1 Parte_1 assunti (l'odierna appellante dopo il regolare pagamento di 28 delle 48 rate previste, ha interrotto ogni pagamento), ha immediatamente agito in via monitoria, correttamente reputando risolto l'accordo del 25.07.2016, dinanzi alla “autorità giudiziaria competente”, da individuarsi nel Tribunale di Marsala. E', dunque, errata la tesi difensiva della che anche in questo grado continua ad Parte_1 invocare, a fondamento della eccepita incompetenza per territorio, la clausola ì) dell'accordo
[“qualunque controversia nascente o collegata all'accordo transattivo o comunque relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, sarà, esclusivamente competente il Foro di OM], dato che come è evidente la presente controversia non è tra quelle indicate nella stessa A non opposta conclusione può indurre l'assunto difensivo della parte appellante per il quale, agendo ella, tramite la domanda riconvenzionale non esaminata dal primo giudice e riproposta in sede di gravame, anche per il recupero di quanto assertivamente versato in eccedenza all'Ente appellato e trattandosi di questione “collegata”, a suo dire, al contenuto dell'accordo, l'autorità giudiziale territorialmente competente avrebbe dovuto, comunque, identificarsi nel Tribunale di OM. Tale tesi non può essere seguita in quanto, come già osservato dalla Suprema Corte (ord. n.11415 del 17/05/2007), “La determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio, valevole anche per la competenza per territorio, non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, né dalla domanda riconvenzionale, che, a norma dell'art. 36 cod. proc. civ., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purché non ecceda la sua competenza per materia o valore. Anche nell'ipotesi di connessione di cause ai sensi dell'art.40 la proposizione di domanda riconvenzionale non può determinare lo spostamento di tutta la causa ad altro giudice per ragioni di competenza territoriale, in quanto la norma prevede soltanto che nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate e decise con rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di esse rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 dello stesso codice.”. La risoluzione dell'accordo, si osserva per completezza espositiva, non ha, tuttavia, privato lo stesso dell'accertata natura interruttiva della prescrizione, trattandosi di un effetto destinato a prodursi in ragione della mera stipulazione della convenzione in parola.
3.2) Parzialmente fondata è la seconda ragione di gravame con la quale l'istante eccepisce la sopravvenuta prescrizione delle pretese contributive vantate dall'Ente appellato. Invero non coglie nel segno la difesa della per la quale gli estratti di ruolo a lei Parte_1 inviati nel corso degli anni, non avrebbero efficacia interruttiva trattandosi di mere ricognizioni del debito non accompagnate dalla richiesta di pagamento del dovuto. Basti in proposito osservare come ciascuno dei documenti versati in atti (cfr. all.
5-8 fascicolo monitorio e all. 11 e 12 dell'appellante) contenga l'indicazione: CP_1
- dei contributi non versati, anno per anno;
- delle comunicazioni reddituali non presentate;
- del calcolo degli interessi e delle sanzioni conseguentemente maturati;
- dell'invito ad “effettuare, con cortese sollecitudine, il saldo degli importi che risultano tuttora non versati”;
- dell'avviso che “il presente estratto...costituisce, altresì, interruzione dei termini di prescrizione di cui all'art.3, comma 9, lett. b) della legge 8/8/1995 e dell'art. 8 del Regolamento di previdenza dell'Ente approvato con D.M. 15/10/1997 e successive modificazioni per quanto concerne eventuali debiti contributivi dell'iscritto medesimo nei confronti dell'Ente stesso e per le relative maggiorazioni a titolo di interessi e sanzioni ai sensi degli artt. 2, 10 e 11 del citato Regolamento”. Dato testuale dal quale non residua alcun dubbio circa la volontà dell'Ente, tramite i medesimi documenti, di rendere formalmente edotta la debitrice della volontà di riscuotere il rivendicato credito. Trova, invece, fondamento la doglianza della circa la mancanza di prova del Parte_1 regolare perfezionamento della notifica dell'estratto conto del 10.02.2010, trasmesso con raccomandata n.14128867018 del 18.02.2010 (doc. 7 fasc. monitorio), laddove nel relativo avviso di ricevimento è rinvenibile il solo timbro “consegnato”, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine al soggetto nelle cui mani il plico sarebbe stato effettivamente affidato e nella totale assenza sia della firma del destinatario, di un suo familiare convivente ovvero di altro soggetto destinato alla ricezione, sia della (eventuale) attestazione di mancata consegna per rifiuto del destinatario a ricevere l'atto. Carenza certificativa che priva il medesimo documento di quell'efficacia interruttiva della prescrizione erroneamente ritenuta dal primo giudice. Deduce in senso inverso l' che: CP_1
- ai sensi dell'art.33 delle condizioni generali del servizio postale, approvate con D.M. 9 aprile 2001, “Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio”;
- il postino avrebbe “tentato in data 23.02.2010 la consegna presso l'incontestata residenza anagrafica della dott.ssa : quest'ultima – stando all'anzidetta norma – deve avere Parte_1 evidentemente rifiutato (legittimamente) di ricevere il plico e il postino ha dovuto procedere con la sudescritta procedura”;
- in caso di invio di una raccomandata presso la residenza anagrafica del destinatario, anche ove manchi l'avviso di ricevimento, vige la presunzione, “fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione, e dell'ordinaria regolarità del servizio postale”, “di arrivo del plico al destinatario nonché della sua conoscenza ai sensi dell'art.1335 c.c.”. Assunto difensivo non condivisibile tenuto conto che non vi è prova che la abbia Parte_1
“evidentemente rifiutato” di ricevere il plico contenente l'atto di messa in mora, non potendo tale circostanza emergere con adeguata valenza istruttoria dal solo timbro contenente la dicitura
“consegnato”, ed inoltre per la Corte di Cassazione (ord. n.6725/2018) “L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento –; tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento”. Le medesime considerazioni non possono valere, invece, con riguardo alla contestata notifica dell'estratto conto del 30.01.2015, trasmesso con raccomandata n. 151562198265, che risulta essere ritornata al mittente per compiuta giacenza dopo l'avviso di tentata consegna del 17.02.2015 (doc. 8 fasc. monitorio), rispetto al quale vige una presunzione di conoscenza da parte della destinataria, che non può ritenersi in tale sede superata.
Individuato nella missiva del 17.02.2015 il primo atto interruttivo devono, quindi, essere dichiarate prescritte le pretese creditorie vantate dall' e maturate in data anteriore al CP_1
17.02.2010.
3.3) Passando al merito della vicenda, come già evidenziato in analoga controversia definita da questa Corte con sentenza del 22.06.2023 nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1036/2021 e 1040/2021 R. G., “l' costituito ai sensi dell'art.3 dl n.106/1996, ha configurazione di diritto CP_1 privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 25, l, n 335/1995. Come tale dunque partecipa della delegificazione della disciplina relativa sia al rapporto contributivo, che tali enti intrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari, la determinazione della relativa disciplina è, infatti, affidata dalla legge all'autonomia regolamentare degli enti, i quali, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, possono dettare disposizioni anche in deroga a disposizioni di legge precedenti (così, in particolare, Cass. n. 24202 del 2009 e, più recentemente, Cass. n. 5287 del 2018). In particolare gli enti hanno il potere di emanare previsioni regolamentari in base al dl n.509/94 e alla legge n.335 del 1995, con disposizioni dirette alla garanzia di stabilità del loro bilancio e con incisivi poteri in materia di contributi e prestazioni quali si evincono dal riferimento, sub art. 3, comma 12, legge n. 335 cit.”. Pertanto, la determinazione delle sanzioni e degli interessi dovuti sui contributi pacificamente non corrisposti, le cui modalità di calcolo sono state oggetto delle contestazioni mosse con l'opposizione in primo grado dalla , deve essere verificata sulla base del Regolamento dell'Ente, Parte_1 risultando del tutto inconferente qualunque altra fonte. Regolamento (prodotto da entrambe le parti, nella versione vigente nel 2008 ed applicabile, ratione temporis, alla fattispecie di causa) che all'art.10, così si esprime:
- “Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3 e seguenti comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura dello 0,60 % o in misura pari alla diversa percentuale che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione con un'apposita delibera con decorrenza dall'anno successivo. Detta percentuale di interessi è riferita a ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento” (comma 1);
- “Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiori a 150 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente” (comma 3). Le modalità di pagamento e le relative scadenze contributive, sono fissate dall'art.7, comma 1 e 2, mentre l'art.11, comma 1, indica il termine per la comunicazione del reddito professionale. L'art.7 prevede, al primo comma, che i contributi minimi di cui agli artt.3, commi 3, 4, e 5, e 4, comma 5, ovvero il 70% di quanto versato complessivamente per l'anno precedente, se superiore al contributo minimo, sono pagati entro il 30 novembre di ciascun anno;
il comma secondo specifica che se sono dovute maggiori somme rispetto a quanto indicato al primo comma devono essere versate contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 11 per l'intero importo. In estrema sintesi, come evidenziato da questa Corte nel richiamato precedente, “Il sistema di pagamento, articolato in termini di versamento in acconto e versamento a saldo, consente, dunque l'adempimento frazionato dell'unica obbligazione contributiva rispetto alla quale è apprezzabile un solo inadempimento, totale o parziale, per il quale il Regolamento prevede l'applicazione di un'unica sanzione, pari al 10% (annuo) del capitale non pagato tempestivamente. In altri termini, diversamente da quanto sostiene l'Ente appellato, il suo stesso Regolamento, in nessuna delle norme citate (quelle che qui vengono in rilievo), prevede la doppia sanzione (una volta calcolata sull'acconto non pagato e quindi determinata sul saldo comprensivo dell'acconto), ma una unica sanzione da applicarsi sulla base del capitale non tempestivamente versato”.
3.4) Sulla base di tale premessi metodologiche è stato conferito al CTU, giusta ordinanza del 26.09.2024, l'incarico di determinare l'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto:
- limitando l'accertamento al periodo dal 17.02.2010 al 31.12.2018;
- determinando l'ammontare di contributi, interessi e sanzioni secondo i parametri fissati dal Regolamento dell' avendo cura di calcolare le sanzioni una sola volta sulla base “del capita- CP_1 le non pagato tempestivamente”;
- tenendo conto della somma già versata dall'appellante tra il 19.08.2019 e il 5.09.2019, come risultante in atti. In risposta al quesito l'ausiliario tecnico ha delineato il corretto quadro interpretativo del Regolamento dell'Ente applicabile dal 2008, rilevando che:
“Gli articoli 3 e 4 disciplinano la debenza del contributo soggettivo ed integrativo;
1) il contributo soggettivo è dovuto nella percentuale minima del 10% (con possibilità di aumento da parte dell'iscritto) calcolato sul reddito professionale;
2) il contributo integrativo è dovuto nella misura del 2% calcolato sul volume di affari. L'articolo 7 disciplina il pagamento del contributo soggettivo che risulta dovuto: per il 70% in acconto entro il 1 marzo di ogni anno calcolato sul reddito del secondo anno precedente a quello di riferimento per il 30% (saldo , che può anche risultare negativo se il reddito utilizzato per calcolare il contributo in acconto è superiore a quello dichiarato per l'anno) e il saldo dovuto (pari alla differenza tra quanto versato in acconto e quanto dovuto calcolando la percentuale del 10% sul reddito dell'annualità di riferimento). L'Articolo 10 disciplina la sanzione per ritardo nei pagamenti.
• al primo comma è riportato la misura degli interessi id mora dovuti pari allo 0,60% per ogni mese
o frazione di mese di ritardo nei pagamenti.
• è prevista la facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione dell' di variare detta misura;
CP_1 non risultano delibere anzi la Dott.ssa CTP nominata dall ha confermato Per_1 CP_1
l'applicabilità del regolamento presto in esame.
• al comma 3 è prevista la sanzione pari al 10% per il ritardo nel pagamento dei contributi pari o superiori a 150 giorni da commisurare al capitale non pagato tempestivamente L'articolo 11 disciplina l'obbligo di comunicazione annuale dei dati reddituali ed il saldo contributivo (fissato al 1 ottobre di ogni anno), la sanzione dovuta in caso di omessa o ritardata comunicazione reddituale variabile da € 10,00 ad € 100,00 a secondo il ritardo riscontrato nella predetta comunicazione.” Sulla scorta di tale ricostruzione, il CTU ha poi proceduto a determinare la quota degli interessi e delle sanzioni dovute all' dalla , rispettivamente ai sensi dei commi primo e terzo CP_1 Parte_1 dell'art.10 del Regolamento, e, con riguardo alle sanzioni - rilevato che il terzo comma della predetta norma “indica chiaramente che la sanzione del 10% deve essere calcolata per il ritardo nel pagamento dei contributi pari o superiori a 150 giorni da commisurare al capitale non pagato tempestivamente” - “ha determinato il debito residuo calcolando le sanzioni una sola volta sulla base del capitale non pagato tempestivamente secondo le diverse scadenze degli acconti e dei saldi” (cfr. relazione pag. 64). A parere di questo collegio non si rinviene, invece, alcun riscontro nel Regolamento alla diversa metodologia di calcolo delle sanzioni descritta dalla CTP dell'appellato [per il quale “Il pagamento dei contributi annuali si articola in due differenti scadenze: 1° marzo (acconto), 1° ottobre (saldo). Il mancato rispetto del termine di scadenza come sopra indicato determina l'applicazione degli interessi (la base di calcolo è rappresentata dai contributi dovuti e non versati alla data del 1° marzo e/o del 1° ottobre) e, se il versamento non viene effettuato entro i 150 gg dalla scadenza prevista, viene applicata una sanzione pari al 10% dei contributi dovuti (e non versati) alla scadenza del 1°marzo e/o del 1°ottobre. Il sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza si basa pertanto sul mancato rispetto delle n.2 scadenze annuali e la base di calcolo è rappresentata dall'importo dovuto alla data di scadenza regolamentare. Si tratta di due adempimenti distinti, il cui mancato rispetto determina una sanzione che viene applicata su quanto dovuto e non versato entro i 150 gg dai termini di scadenza (1° marzo e 1° ottobre”) - cfr. relazione pagine 46-47] e che ha erroneamente condotto l' per effetto del mancato pagamento CP_1 dell'acconto, al calcolo della sanzione del 10% sia sull'importo della rata in scadenza al 1° marzo di ogni anno e sia sull'importo complessivo (acconto + saldo) al 1° ottobre del medesimo periodo, e ciò, nonostante lo stesso regolamento fissi “all'art.10 comma 3 chiaramente la sanzione del 10% che deve essere calcolata per il ritardo nel pagamento dei contributi pari o superiori a 150 giorni da commisurare al capitale non pagato tempestivamente” (cfr. relazione pag. 65).
3.5) Vanno, dunque, apprezzati i calcoli e i criteri che il CTU ha utilizzato per determinare le sanzioni e gli interessi perché corretti in base al Regolamento dell'Ente come sopra interpretato in quanto assumono come unica base di computo delle sanzioni le somme complessivamente non pagate, secondo le aliquote tempo per tempo vigenti in base al medesimo Regolamento e tenendo conto del ritardo o della omissione totale.
Nelle conclusioni della relazione peritale, depositata il 12.02.2025, il CTU ha, pertanto, quantificato il debito residuo della nei confronti dell' in € 8.669,39. Parte_1 CP_1
Il conteggio così eseguito non è stato censurato nel suo sviluppo contabile in modo specifico, avendo la difesa dell' mosso rilievi che però sono nuovamente frutto della propria tesi sulle CP_1 modalità sanzionatorie non condivisa da questo collegio per quanto innanzi esposto.
Anche la difesa della , con note autorizzate del 17.02.2025, ha formulato Parte_1 osservazioni all'elaborato del CTU:
- criticando la modalità di quantificazione degli interessi di mora, calcolati sempre nella misura dello 0,60% senza considerare che “mai l'Ente ha applicato tale aliquota”, laddove, “ad esempio, per gli anni 2022 e 2023, gli importi sono stati 0,22% e 0,37%”;
- rimarcando, l'obbligo “in materia fiscale ed anche previdenziale”, a suo dire, di applicare “il principio del favor rei o, meglio, del favor debitoris, secondo cui al soggetto trasgressore si applica sempre la sanzione più favorevole”;
- sollecitando un'ulteriore riduzione dell'esposizione debitoria alla luce dei pagamenti effettuati a titolo di “contributi saldo dell'anno 2018”, perfezionatesi in data successiva al 5.9.2019 ma risultanti dall'estratto conto consegnato dall' al consulente d'ufficio nel corso delle operazioni peritali CP_1
(€562,00 a mezzo bonifico del 30.09.2019; €234,05 a mezzo bonifico del 30.10.2019; €235,65 a mezzo bonifico del 2.12.2019; €236,47 a mezzo bonifico del 31.12.2019; €237,29 a mezzo bonifico del 28.01.2020; €238,10 a mezzo bonifico del 24.02.2020). I primi due rilievi non appaiono fondati avendo il CTU - in conformità al disposto dell'art.10 del Regolamento (“Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli artt. 3 e seguenti comporta CP_1
l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura dello 0,60 % o in misura pari alla diversa percentuale che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione con un'apposita delibera con decorrenza dall'anno successivo”) e nell'assenza documentale di eventuali determine modificative (neppure dedotte dalla ) adottate del Consiglio di Amministrazione Parte_1 dell'Ente - calcolato la misura degli interessi di mora nella misura dello 0,6% della sorte capitale.
Invece, con riferimento al terzo profilo il difensore dell' nel corso dell'udienza di CP_1 discussione del 3.7.2025 (cfr. verbale in atti), ha dichiarato di non contestare quanto dedotto da controparte in merito all'effettività dei sopravvenuti versamenti e all'imputazione degli stessi alle omissioni contributive per l'anno 2018. Ragion per cui sottraendo dalla somma quantificata dal CTU a conclusione dell'elaborato peritale (€8.669,39) gli importi dei pagamenti post 5.9.2019, residua un debito della pari ad € 6.919,83. Parte_1
4) Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, previa revoca del decreto ingiuntivo n.366/2019 emesso il 22 agosto 2019 dal Tribunale di Marsala G.L., deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore dell' Parte_2 della somma di €6.919,83.
[...]
4.1) L'esito complessivo della lite, conclusasi con la revoca del decreto ingiuntivo originariamente opposto ma con l'accertamento di un residuo debito contributivo a carico della professionista, giustifica la compensazione nella misura di 4/5 (quattro quinti) delle spese del doppio grado, con condanna di al pagamento della residua quota, liquidata come in Parte_1 dispositivo.
Sono poste in via definitiva a carico di parte debitrice, le spese della CTU Parte_1 espletata nel presente grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.783/2022 del Tribunale di Marsala G.L., pubblicata il 20 luglio 2022, revoca il decreto ingiuntivo n.366/2019 emesso il 22 agosto 2019. Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
per le causali di cui in motivazione, della somma di €6.919,83.
[...]
Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
di un quinto delle spese del doppio grado del giudizio, compensate nel
[...] resto, che liquida, per il primo grado, in €480,00 e per il presente grado in €560,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge. Pone in via definitiva a carico di le spese della CTU espletata in appello. Parte_1
Così deciso in Palermo il 3 luglio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco