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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 517/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 21
maggio 2025
d a
Parte_1
in persona del legale rappresentante sig.
[...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Gamba del Foro di Pt_1
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del legale Controparte_1
rappresentante sig. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv.to Anna Zontini del Foro di procuratore anche Pt_1
domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cremona n.
565/2020 pronunciata il 23 novembre 2020 e pubblicata il 11 dicembre
2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis,
in totale riforma della sentenza n. 565/2020 del Tribunale di Cremona
così giudicare:
● nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'effettiva sussistenza del credito in forza del quale veniva a suo tempo ottenuta l'emissione del revocato decreto ingiuntivo n. 835/2018;
- per l'effetto, condannare Controparte_1
a pagare all' la Parte_1
somma di € 197.800,00 oltre interessi di mora dalla domanda al saldo;
● nel merito, in via subordinata e meramente cautelativa:
- previo accertamento della legittimità dell'iter sanzionatorio attivato dall' appellante, rideterminare l'importo dovuto Parte_1
da a titolo di penale nella misura Controparte_1
ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare quest'ultima al versamento del relativo importo, sempre maggiorato d'interessi di mora dalla domanda al saldo;
● in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali tanto del - 3 -
presente grado di giudizio quanto del giudizio di primo grado;
per l'effetto, quindi, condannando a Controparte_1
rimborsare all' Parte_1
quanto dalla stessa pagato per effetto della regolazione delle spese di lite prevista nella sentenza appellata.
Previa eventuale ammissione, in via istruttoria, delle seguenti istanze non ammesse in primo grado e ritualmente reiterate.
A) Prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che nel corso Controparte_1
dell'anno 2013, esponeva al di fuori del proprio esercizio il cartello rappresentato nella fotografia in atti quale doc. 008 di parte opposta, da rammostrarsi al teste”.
SI INDICANO A TESTI:
- dott. già direttore del Centro Commerciale Testimone_1
Parte_1
- sig.ra res. in Viale Trento e Parte_3 Pt_1
Trieste n. 27/a.
2) “Vero che il cartello rappresentato nella fotografia in atti quale doc. 008 di parte opposta, da rammostrarsi al teste, rimaneva esposto dall'anno 2013 fino, indicativamente, al mese di maggio dell'anno 2018”.
SI INDICANO A TESTI:
- dott. già direttore del Centro Commerciale Testimone_1
Parte_1
- sig.ra res. in Viale Trento e Parte_3 Pt_1 - 4 -
Trieste n. 27/a.
B) Prova contraria indiretta sui seguenti capitoli:
1) “Vero che la porta metallica situata di fronte all'esercizio di durante l'orario d'apertura del Centro Controparte_1
Commerciale viene lasciata accostata (e cioè a dire non Parte_1
chiusa a chiave) poiché trattasi di uscita di sicurezza facente parte del piano d'evacuazione della galleria”.
2) “Vero che la porta metallica situata di fronte all'esercizio di
, durante l'orario di chiusura del Centro Controparte_1
Commerciale viene chiusa con un chiavistello dal Parte_1
vigilante in servizio notturno, tanto è vero che il condomino che, per qualche ragione, avesse necessità di accedere alla galleria di notte,
dovrebbe necessariamente suonare l'apposito citofono e, fattosi riconoscere, verrebbe fatto entrare”.
3) “Vero che la porta metallica situata di fronte all'esercizio di
è controllata da ben due telecamere, una Controparte_1
all'interno ed una all'esterno della galleria, accese 24 ore su 24; inoltre la guardiola del vigilante in servizio notturno si trova proprio nei pressi della citata porta”.
SI INDICANO A TESTI:
- legale rappresentante o chi per esso della CP_1 Parte_4
di Verona;
- dott. già direttore del Centro Commerciale Testimone_1
. Parte_1
Dell'appellata - 5 -
“Voglia l'adita Corte d'Appello, nulla eccettuato o rinunciato di quanto sostenuto ed eccepito in primo grado:
in via principale, rigettare l'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto a titolo di penale ex art. 24
dello Statuto per violazione degli orari di apertura da ll Controparte_1 [...]
e che non sussiste il credito per il quale Parte_1
era stato concesso il revocato decreto ingiuntivo del Tribunale
Ordinario di Cremona Ordinario di Cremona N. 835/2018 del
24.09.2018, RG n. 2145/2018 del 23.09.2018 emesso a favore dell' Parte_1
in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata e di accertamento della legittimità dell'iter sanzionatorio esperito dall Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
in applicazione del potere di riduzione della penale di cui all'art.
[...]
1384 cod. civ., diminuire quella comminata od accertata in funzione equitativa.
Con vittoria di spese di ogni grado del procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cremona, adito su ricorso dell' Parte_1 - 6 -
ingiungeva alla Parte_1 [...]
il pagamento della somma di € 197.800,00=, oltre Controparte_1
a interessi e spese. Il credito si riferiva alle sanzioni comminate dall'associazione per violazioni degli orari di apertura degli esercizi dettati agli associati relativamente al periodo 1 novembre 2012/30
aprile 2018.
La interponeva opposizione Controparte_1
avverso il suddetto provvedimento, contestando in particolare la chiusura del punto vendita negli orari, giorni e date indicate, la valenza dei c.d. rapportini di controllo ex adverso prodotti e l'inosservanza della procedura di contestazione della sanzione prevista dallo statuto dell'associazione.
Resisteva l' Parte_1
Con sentenza n. 565/2020 pronunciata il 23 novembre 2020 e pubblicata il 11 dicembre 2020 il Tribunale di Cremona così decideva:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 835/2018 depositato il 24/09/2018 e dichiara che nulla è dovuto dall'opponente alla Controparte_1 [...]
per i fatti oggetto della presente Parte_1
causa;
- condanna l'opposta Parte_1
a rimborsare le spese di lite sostenute dalla opponente
[...]
che liquida in € 406,50 per spese e Controparte_1
in € 11.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a.. - 7 -
Riteneva il primo giudice:
- che il negozio associativo che aveva dato origine all'associazione “ ed al relativo Parte_1
statuto, nel prevedere la possibilità di sanzionare economicamente l'associato che non osservi gli orari di apertura del negozio al pubblico,
aveva previsto specifiche modalità da seguire per l'iter sanzionatorio,
ad evidente garanzia degli associati stessi;
- che nel caso concreto erano ravvisabili violazioni idonee ad inficiare la legittimità delle sanzioni economiche irrogate all'opponente;
- che, infatti, l'art. 24 era stato violato con riferimento alle modalità di accertamento dei fatti costituenti violazione, ove era previsto che “…i fatti costituenti violazione devono essere accertati e
contestati all'interessato dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o da persona/e dallo stesso incaricata/e a tale
scopo…”;
- che l'accertamento era stato invece demandato alla
[...]
il cui personale, secondo quanto ritenuto dall'opposta, Controparte_3
dava “sufficienti garanzie di serietà e capacità”;
- che nel caso concreto la delega contrastava con lo statuto, in quanto era stata rilasciata impersonalmente ad una società che aveva operato tramite soggetti (non predeterminati, né designati personalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in base ad un diretto rapporto di conoscenza e fiducia con gli stessi) la cui identità era rimasta del tutto sconosciuta (nonostante le contestazioni - 8 -
della parte opponente);
- che la concreta mancanza di un'attività di accertamento del
“fatto costituente violazione” compiuta secondo le regole imposte dallo statuto pregiudicava la legittimità e la validità dei successivi atti procedimentali;
- che detta invalidità, in ragione del rigore di forma che deve caratterizzare la procedura prevista da un sistema sanzionatorio privato, non poteva intendersi sanata dalla circostanza dell'esposizione, all'esterno dell'esercizio gestito dalla parte opponente, del cartello che (in modo generico e con intento polemico)
annunciava l'anticipata chiusura;
- che il rilevato vizio della fase di accertamento dei fatti costituenti violazione caratterizzava tutte le violazioni attribuite all'opponente e travolgeva quindi la legittimità di tutte le sanzioni oggetto di causa;
- che il decreto ingiuntivo opposto doveva, dunque, essere revocato.
L' interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta decisione per il seguente motivo:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1369 c.c. nonché palese illogicità della motivazione.
Resisteva la la quale, in Controparte_1
subordine, riproponeva le eccezioni e le difese proposte in primo grado e non scrutinate in quanto rimaste assorbite: a) Violazione dell'art. 24 - 9 -
Statuto relativamente al procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni. Violazione del diritto di difesa dell'“incolpato”; b)
Carenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni comminate e,
comunque, insussistenza della prova dell'effettiva commissione delle violazioni sanzionate;
c) Violazione dell'obbligo, da parte dell' di garantire “la custodia, la vigilanza e la sicurezza” Parte_1
ai sensi dell'art. 3 dello Statuto. Mancata considerazione delle richieste della società opponente. Sussistenza di circostanze giustificatrici;
d)
Inapplicabilità degli interessi moratori;
e) Eccessiva onerosità
dell'importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti. Istanza
di riduzione equitativa dell'importo medesimo.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 21 maggio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di appello l' lamenta Parte_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1369 c.c. nonché palese illogicità della motivazione. Osserva che la tesi sostenuta dal Tribunale, secondo cui la delega ex art. 24 dello Statuto può essere conferita esclusivamente a persone fisiche (e non anche a persone giuridiche, giacchè altrimenti verrebbe meno l'intuitus personae) si pone in netto contrasto con l'art. 1369 c.c., secondo cui le espressioni con più sensi, nel dubbio, devono essere intese in quello più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto;
che, infatti, l'attività di controllo sul rispetto degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di un centro commerciale richiede - 10 -
un controllo diffuso e capillare, che suppone in chi lo effettua il possesso di una struttura adeguata;
che, pertanto, era del tutto logico l'affidamento di tale attività alle società appaltatrici dei servizi di vigilanza;
che dette società presentavano i requisiti di professionalità
richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
che, d'altro canto, le scelte effettuate dal consiglio di amministrazione sono state avallate dall'assemblea degli associati, la quale in occasione dell'approvazione dei bilanci non ha rilevato nulla circa l'operato delle società di vigilanza.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha respinto la domanda dell' avendo Parte_1
constatato l'esistenza di un vizio formale del procedimento di irrogazione delle sanzioni (conferimento della delega di accertamento delle violazioni ad una persona giuridica), in contrasto con la previsione dello Statuto (art. 24: “i fatti costituenti violazione devono
essere accertati e contestati all'interessato dal Presidente del
Consiglio d'Amministrazione o da persona/e dallo stesso incaricata/e
a tale scopo”).
La Corte ritiene che, a prescindere da tale rilievo, in sé
opinabile, la domanda dell' deve essere comunque Parte_1
respinta, per mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, il cui onere incombeva all medesima. Parte_1
La sentenza, pertanto, deve essere confermata, seppur con una diversa motivazione: e ciò spiega l'”infondatezza”, nel senso di
“inconcludenza”, della censura. - 11 -
I punti da esaminare sono sostanzialmente due: 1) la ripartizione dell'onere della prova;
2) l'assolvimento dell'onere della prova.
- 1) Quanto al primo punto, ad avviso della Corte, non vi è
dubbio che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria incombeva all' Parte_1
Questa ne pretende un ribaltamento, assumendo che sia la controparte a dover dimostrare, nello specifico, che il negozio era rimasto aperto fino all'orario di chiusura nelle date indicate, invocando principi che vengono comunemente applicati in materia di responsabilità contrattuale.
La tesi non è condivisibile, in quanto qui non si tratta di obbligazioni, ovvero di adempimento di obbligazioni, bensì di sanzioni, ovvero di multe. Oltretutto non si è nemmeno in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, bensì di un contratto associativo plurilaterale.
In materia condominiale l'onere di provare la violazione del regolamento spetta al , il quale allo scopo deve produrre Parte_5
verbali di assemblea o documentazione fotografica o altro. In caso di contestazione da parte del condomino, l'assemblea ha l'onere di dimostrare la fondatezza della multa, mentre il condomino deve provare i fatti che giustificano la sua contestazione.
Del tutto evidente è la similitudine con la fattispecie concreta,
trattandosi di un “centro commerciale”, ossia di un ente equiparabile in
parte qua al . Parte_5
In tutti i casi di pene o sanzioni o multe, siano esse comminate - 12 -
da autorità pubbliche o private, l'onere di provare i fatti su cui si fonda la pretesa sanzionatoria incombe al soggetto che le irroga, essendo la sua inversione contrastante con i principi generali dell'ordinamento.
L'onere della prova, dunque, incombeva all' Parte_1
- 2) Quanto al secondo punto, si tratta di scrutinare gli elementi probatori forniti dall'appellante, al fine di valutarne la pregnanza o meno.
Trattasi dei seguenti elementi:
- i rapportini di controllo (doc. 12 ingiunzione);
- la conferma dei rapportini da parte della (doc. 12 Parte_4
appellante);
- la conferma dei rapportini da parte della Controparte_4
(doc. 13 appellante);
[...]
- la fotografia del cartello recante l'indicazione della chiusura anticipata (doc. 8 appellante);
- il capitolato istruttorio (in particolare, cap. 1 e 2).
I rapportini di controllo (la prova – “principe” fornita dall'appellante) non sono firmati, e consistono in semplici tabulati, che non si sa neppure da chi sono stati elaborati.
Come tali essi non valgono nulla.
Così come non valgono nulla le “conferme”, rese - sic et
simpliciter - dalle due società di vigilanza incaricate dal Presidente di monitorare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi.
Tra l'altro, l'appellata ha prodotto alcuni scontrini fiscali (doc.
9), emessi con il sistema POS in orari incompatibili con le risultanze - 13 -
dei rapportini, sicchè l'attendibilità di questi è assai discutibile.
L'entità delle sanzioni, in uno ai dubbi sulle modalità
dell'accertamento, rendeva imprescindibile la necessità di una prova rigorosa, una per una, di tutte le violazioni contestate nel lunghissimo arco di tempo considerato;
prova che avrebbe potuto fornirsi, al più,
mediante il testimoniale (che, invece, sul punto, non è stato nemmeno articolato).
Tale omissione pare eloquente, in quanto dimostra che l e per essa i suoi delegati, non è stata neppure in grado Parte_1
di risalire agli autori dell'accertamento delle violazioni.
A questo punto resta il cartello.
Questo costituisce un mero indizio circa il fatto che l'esercente possa, talora, non aver rispettato l'orario di chiusura.
Ma, per sé solo, è insufficiente al fine di ritenere dimostrata la commissione delle violazioni esattamente nei giorni e nelle ore per cui sono state irrogate le sanzioni, neppure se venisse confermata per testi la sua lunga esposizione nel tempo.
Il cartello indica soltanto che dal giorno 19 giugno 2013 il negozio chiuderà prima, per le ragioni indicate nel testo.
Ma esso non può certamente valere a colmare un vuoto probatorio totale in ordine alla commissione delle violazioni addebitate all'esercente.
L'onere della prova, dunque, non è stato assolto.
I capitoli di prova testimoniale dedotti dall'appellante,
sorvolando sul fatto che non è stato formulato uno specifico motivo di - 14 -
appello ad hoc, paiono del tutto irrilevanti, in quanto la prova dei fatti su cui si fonda la pretesa sanzionatoria non potrebbe, in ogni caso,
ritenersi raggiunta sulla base della mera circostanza relativa al . CP_5
Resta assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dall'appellata.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 9.991,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, €
1.911,00= per la fase introduttiva ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. Le spese vengono liquidate in base al valore della causa, corrispondente al quantum delle sanzioni, con compensi medi per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si è
non è stato chiesto alcun compenso.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, - 15 -
liquidate in complessivi € 9.991,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11
settembre 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 517/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 21
maggio 2025
d a
Parte_1
in persona del legale rappresentante sig.
[...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Gamba del Foro di Pt_1
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del legale Controparte_1
rappresentante sig. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv.to Anna Zontini del Foro di procuratore anche Pt_1
domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta - 2 -
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cremona n.
565/2020 pronunciata il 23 novembre 2020 e pubblicata il 11 dicembre
2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis,
in totale riforma della sentenza n. 565/2020 del Tribunale di Cremona
così giudicare:
● nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'effettiva sussistenza del credito in forza del quale veniva a suo tempo ottenuta l'emissione del revocato decreto ingiuntivo n. 835/2018;
- per l'effetto, condannare Controparte_1
a pagare all' la Parte_1
somma di € 197.800,00 oltre interessi di mora dalla domanda al saldo;
● nel merito, in via subordinata e meramente cautelativa:
- previo accertamento della legittimità dell'iter sanzionatorio attivato dall' appellante, rideterminare l'importo dovuto Parte_1
da a titolo di penale nella misura Controparte_1
ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare quest'ultima al versamento del relativo importo, sempre maggiorato d'interessi di mora dalla domanda al saldo;
● in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali tanto del - 3 -
presente grado di giudizio quanto del giudizio di primo grado;
per l'effetto, quindi, condannando a Controparte_1
rimborsare all' Parte_1
quanto dalla stessa pagato per effetto della regolazione delle spese di lite prevista nella sentenza appellata.
Previa eventuale ammissione, in via istruttoria, delle seguenti istanze non ammesse in primo grado e ritualmente reiterate.
A) Prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che nel corso Controparte_1
dell'anno 2013, esponeva al di fuori del proprio esercizio il cartello rappresentato nella fotografia in atti quale doc. 008 di parte opposta, da rammostrarsi al teste”.
SI INDICANO A TESTI:
- dott. già direttore del Centro Commerciale Testimone_1
Parte_1
- sig.ra res. in Viale Trento e Parte_3 Pt_1
Trieste n. 27/a.
2) “Vero che il cartello rappresentato nella fotografia in atti quale doc. 008 di parte opposta, da rammostrarsi al teste, rimaneva esposto dall'anno 2013 fino, indicativamente, al mese di maggio dell'anno 2018”.
SI INDICANO A TESTI:
- dott. già direttore del Centro Commerciale Testimone_1
Parte_1
- sig.ra res. in Viale Trento e Parte_3 Pt_1 - 4 -
Trieste n. 27/a.
B) Prova contraria indiretta sui seguenti capitoli:
1) “Vero che la porta metallica situata di fronte all'esercizio di durante l'orario d'apertura del Centro Controparte_1
Commerciale viene lasciata accostata (e cioè a dire non Parte_1
chiusa a chiave) poiché trattasi di uscita di sicurezza facente parte del piano d'evacuazione della galleria”.
2) “Vero che la porta metallica situata di fronte all'esercizio di
, durante l'orario di chiusura del Centro Controparte_1
Commerciale viene chiusa con un chiavistello dal Parte_1
vigilante in servizio notturno, tanto è vero che il condomino che, per qualche ragione, avesse necessità di accedere alla galleria di notte,
dovrebbe necessariamente suonare l'apposito citofono e, fattosi riconoscere, verrebbe fatto entrare”.
3) “Vero che la porta metallica situata di fronte all'esercizio di
è controllata da ben due telecamere, una Controparte_1
all'interno ed una all'esterno della galleria, accese 24 ore su 24; inoltre la guardiola del vigilante in servizio notturno si trova proprio nei pressi della citata porta”.
SI INDICANO A TESTI:
- legale rappresentante o chi per esso della CP_1 Parte_4
di Verona;
- dott. già direttore del Centro Commerciale Testimone_1
. Parte_1
Dell'appellata - 5 -
“Voglia l'adita Corte d'Appello, nulla eccettuato o rinunciato di quanto sostenuto ed eccepito in primo grado:
in via principale, rigettare l'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto a titolo di penale ex art. 24
dello Statuto per violazione degli orari di apertura da ll Controparte_1 [...]
e che non sussiste il credito per il quale Parte_1
era stato concesso il revocato decreto ingiuntivo del Tribunale
Ordinario di Cremona Ordinario di Cremona N. 835/2018 del
24.09.2018, RG n. 2145/2018 del 23.09.2018 emesso a favore dell' Parte_1
in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata e di accertamento della legittimità dell'iter sanzionatorio esperito dall Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
in applicazione del potere di riduzione della penale di cui all'art.
[...]
1384 cod. civ., diminuire quella comminata od accertata in funzione equitativa.
Con vittoria di spese di ogni grado del procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cremona, adito su ricorso dell' Parte_1 - 6 -
ingiungeva alla Parte_1 [...]
il pagamento della somma di € 197.800,00=, oltre Controparte_1
a interessi e spese. Il credito si riferiva alle sanzioni comminate dall'associazione per violazioni degli orari di apertura degli esercizi dettati agli associati relativamente al periodo 1 novembre 2012/30
aprile 2018.
La interponeva opposizione Controparte_1
avverso il suddetto provvedimento, contestando in particolare la chiusura del punto vendita negli orari, giorni e date indicate, la valenza dei c.d. rapportini di controllo ex adverso prodotti e l'inosservanza della procedura di contestazione della sanzione prevista dallo statuto dell'associazione.
Resisteva l' Parte_1
Con sentenza n. 565/2020 pronunciata il 23 novembre 2020 e pubblicata il 11 dicembre 2020 il Tribunale di Cremona così decideva:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 835/2018 depositato il 24/09/2018 e dichiara che nulla è dovuto dall'opponente alla Controparte_1 [...]
per i fatti oggetto della presente Parte_1
causa;
- condanna l'opposta Parte_1
a rimborsare le spese di lite sostenute dalla opponente
[...]
che liquida in € 406,50 per spese e Controparte_1
in € 11.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a.. - 7 -
Riteneva il primo giudice:
- che il negozio associativo che aveva dato origine all'associazione “ ed al relativo Parte_1
statuto, nel prevedere la possibilità di sanzionare economicamente l'associato che non osservi gli orari di apertura del negozio al pubblico,
aveva previsto specifiche modalità da seguire per l'iter sanzionatorio,
ad evidente garanzia degli associati stessi;
- che nel caso concreto erano ravvisabili violazioni idonee ad inficiare la legittimità delle sanzioni economiche irrogate all'opponente;
- che, infatti, l'art. 24 era stato violato con riferimento alle modalità di accertamento dei fatti costituenti violazione, ove era previsto che “…i fatti costituenti violazione devono essere accertati e
contestati all'interessato dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o da persona/e dallo stesso incaricata/e a tale
scopo…”;
- che l'accertamento era stato invece demandato alla
[...]
il cui personale, secondo quanto ritenuto dall'opposta, Controparte_3
dava “sufficienti garanzie di serietà e capacità”;
- che nel caso concreto la delega contrastava con lo statuto, in quanto era stata rilasciata impersonalmente ad una società che aveva operato tramite soggetti (non predeterminati, né designati personalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in base ad un diretto rapporto di conoscenza e fiducia con gli stessi) la cui identità era rimasta del tutto sconosciuta (nonostante le contestazioni - 8 -
della parte opponente);
- che la concreta mancanza di un'attività di accertamento del
“fatto costituente violazione” compiuta secondo le regole imposte dallo statuto pregiudicava la legittimità e la validità dei successivi atti procedimentali;
- che detta invalidità, in ragione del rigore di forma che deve caratterizzare la procedura prevista da un sistema sanzionatorio privato, non poteva intendersi sanata dalla circostanza dell'esposizione, all'esterno dell'esercizio gestito dalla parte opponente, del cartello che (in modo generico e con intento polemico)
annunciava l'anticipata chiusura;
- che il rilevato vizio della fase di accertamento dei fatti costituenti violazione caratterizzava tutte le violazioni attribuite all'opponente e travolgeva quindi la legittimità di tutte le sanzioni oggetto di causa;
- che il decreto ingiuntivo opposto doveva, dunque, essere revocato.
L' interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta decisione per il seguente motivo:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1369 c.c. nonché palese illogicità della motivazione.
Resisteva la la quale, in Controparte_1
subordine, riproponeva le eccezioni e le difese proposte in primo grado e non scrutinate in quanto rimaste assorbite: a) Violazione dell'art. 24 - 9 -
Statuto relativamente al procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni. Violazione del diritto di difesa dell'“incolpato”; b)
Carenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni comminate e,
comunque, insussistenza della prova dell'effettiva commissione delle violazioni sanzionate;
c) Violazione dell'obbligo, da parte dell' di garantire “la custodia, la vigilanza e la sicurezza” Parte_1
ai sensi dell'art. 3 dello Statuto. Mancata considerazione delle richieste della società opponente. Sussistenza di circostanze giustificatrici;
d)
Inapplicabilità degli interessi moratori;
e) Eccessiva onerosità
dell'importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti. Istanza
di riduzione equitativa dell'importo medesimo.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 21 maggio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di appello l' lamenta Parte_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1369 c.c. nonché palese illogicità della motivazione. Osserva che la tesi sostenuta dal Tribunale, secondo cui la delega ex art. 24 dello Statuto può essere conferita esclusivamente a persone fisiche (e non anche a persone giuridiche, giacchè altrimenti verrebbe meno l'intuitus personae) si pone in netto contrasto con l'art. 1369 c.c., secondo cui le espressioni con più sensi, nel dubbio, devono essere intese in quello più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto;
che, infatti, l'attività di controllo sul rispetto degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di un centro commerciale richiede - 10 -
un controllo diffuso e capillare, che suppone in chi lo effettua il possesso di una struttura adeguata;
che, pertanto, era del tutto logico l'affidamento di tale attività alle società appaltatrici dei servizi di vigilanza;
che dette società presentavano i requisiti di professionalità
richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
che, d'altro canto, le scelte effettuate dal consiglio di amministrazione sono state avallate dall'assemblea degli associati, la quale in occasione dell'approvazione dei bilanci non ha rilevato nulla circa l'operato delle società di vigilanza.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha respinto la domanda dell' avendo Parte_1
constatato l'esistenza di un vizio formale del procedimento di irrogazione delle sanzioni (conferimento della delega di accertamento delle violazioni ad una persona giuridica), in contrasto con la previsione dello Statuto (art. 24: “i fatti costituenti violazione devono
essere accertati e contestati all'interessato dal Presidente del
Consiglio d'Amministrazione o da persona/e dallo stesso incaricata/e
a tale scopo”).
La Corte ritiene che, a prescindere da tale rilievo, in sé
opinabile, la domanda dell' deve essere comunque Parte_1
respinta, per mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, il cui onere incombeva all medesima. Parte_1
La sentenza, pertanto, deve essere confermata, seppur con una diversa motivazione: e ciò spiega l'”infondatezza”, nel senso di
“inconcludenza”, della censura. - 11 -
I punti da esaminare sono sostanzialmente due: 1) la ripartizione dell'onere della prova;
2) l'assolvimento dell'onere della prova.
- 1) Quanto al primo punto, ad avviso della Corte, non vi è
dubbio che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria incombeva all' Parte_1
Questa ne pretende un ribaltamento, assumendo che sia la controparte a dover dimostrare, nello specifico, che il negozio era rimasto aperto fino all'orario di chiusura nelle date indicate, invocando principi che vengono comunemente applicati in materia di responsabilità contrattuale.
La tesi non è condivisibile, in quanto qui non si tratta di obbligazioni, ovvero di adempimento di obbligazioni, bensì di sanzioni, ovvero di multe. Oltretutto non si è nemmeno in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, bensì di un contratto associativo plurilaterale.
In materia condominiale l'onere di provare la violazione del regolamento spetta al , il quale allo scopo deve produrre Parte_5
verbali di assemblea o documentazione fotografica o altro. In caso di contestazione da parte del condomino, l'assemblea ha l'onere di dimostrare la fondatezza della multa, mentre il condomino deve provare i fatti che giustificano la sua contestazione.
Del tutto evidente è la similitudine con la fattispecie concreta,
trattandosi di un “centro commerciale”, ossia di un ente equiparabile in
parte qua al . Parte_5
In tutti i casi di pene o sanzioni o multe, siano esse comminate - 12 -
da autorità pubbliche o private, l'onere di provare i fatti su cui si fonda la pretesa sanzionatoria incombe al soggetto che le irroga, essendo la sua inversione contrastante con i principi generali dell'ordinamento.
L'onere della prova, dunque, incombeva all' Parte_1
- 2) Quanto al secondo punto, si tratta di scrutinare gli elementi probatori forniti dall'appellante, al fine di valutarne la pregnanza o meno.
Trattasi dei seguenti elementi:
- i rapportini di controllo (doc. 12 ingiunzione);
- la conferma dei rapportini da parte della (doc. 12 Parte_4
appellante);
- la conferma dei rapportini da parte della Controparte_4
(doc. 13 appellante);
[...]
- la fotografia del cartello recante l'indicazione della chiusura anticipata (doc. 8 appellante);
- il capitolato istruttorio (in particolare, cap. 1 e 2).
I rapportini di controllo (la prova – “principe” fornita dall'appellante) non sono firmati, e consistono in semplici tabulati, che non si sa neppure da chi sono stati elaborati.
Come tali essi non valgono nulla.
Così come non valgono nulla le “conferme”, rese - sic et
simpliciter - dalle due società di vigilanza incaricate dal Presidente di monitorare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi.
Tra l'altro, l'appellata ha prodotto alcuni scontrini fiscali (doc.
9), emessi con il sistema POS in orari incompatibili con le risultanze - 13 -
dei rapportini, sicchè l'attendibilità di questi è assai discutibile.
L'entità delle sanzioni, in uno ai dubbi sulle modalità
dell'accertamento, rendeva imprescindibile la necessità di una prova rigorosa, una per una, di tutte le violazioni contestate nel lunghissimo arco di tempo considerato;
prova che avrebbe potuto fornirsi, al più,
mediante il testimoniale (che, invece, sul punto, non è stato nemmeno articolato).
Tale omissione pare eloquente, in quanto dimostra che l e per essa i suoi delegati, non è stata neppure in grado Parte_1
di risalire agli autori dell'accertamento delle violazioni.
A questo punto resta il cartello.
Questo costituisce un mero indizio circa il fatto che l'esercente possa, talora, non aver rispettato l'orario di chiusura.
Ma, per sé solo, è insufficiente al fine di ritenere dimostrata la commissione delle violazioni esattamente nei giorni e nelle ore per cui sono state irrogate le sanzioni, neppure se venisse confermata per testi la sua lunga esposizione nel tempo.
Il cartello indica soltanto che dal giorno 19 giugno 2013 il negozio chiuderà prima, per le ragioni indicate nel testo.
Ma esso non può certamente valere a colmare un vuoto probatorio totale in ordine alla commissione delle violazioni addebitate all'esercente.
L'onere della prova, dunque, non è stato assolto.
I capitoli di prova testimoniale dedotti dall'appellante,
sorvolando sul fatto che non è stato formulato uno specifico motivo di - 14 -
appello ad hoc, paiono del tutto irrilevanti, in quanto la prova dei fatti su cui si fonda la pretesa sanzionatoria non potrebbe, in ogni caso,
ritenersi raggiunta sulla base della mera circostanza relativa al . CP_5
Resta assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dall'appellata.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 9.991,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, €
1.911,00= per la fase introduttiva ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. Le spese vengono liquidate in base al valore della causa, corrispondente al quantum delle sanzioni, con compensi medi per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si è
non è stato chiesto alcun compenso.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, - 15 -
liquidate in complessivi € 9.991,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11
settembre 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti