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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1185/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: fondo di garanzia
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.02.1978, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
-, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2022 la parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa dal 16.07.2001 al 23.07.2012 alle dipendenze della società , ha esposto che, Parte_2 al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la società non ha corrisposto il TFR dovuto per un importo complessivo pari ad € 10.396,85; che, al fine di recuperare quanto ad ella spettante, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Nola decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr.
18/2013 con il quale è stato ingiunto al datore di lavoro il pagamento della somma di € 11.162,81, di cui € 10.396,85 a titolo di TFR ed € 765,96 a titolo di spese da attribuirsi al procuratore;
di aver notificato tale titolo esecutivo sia presso la sede legale della società sia presso il liquidatore,
Pag. 1 di 5 unitamente all'atto di precetto;
che a seguito di pignoramento mobiliare è stata accertata l'inesistenza di beni di proprietà della società; che la società è stata cancellata dal Registro delle
Imprese; di aver presentato, senza esito, in data 05.03.2021 richiesta di accesso al Fondo di
Garanzia dell' al fine di ottenere il pagamento del TFR;
di aver presentato anche ricorso CP_1 amministrativo senza ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso, dedotta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha chiesto di accertare il proprio diritto ad ottenere dall' – Fondo di Garanzia – la somma di € 10.396,85 a titolo di CP_1
TFR. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione. CP_ Nonostante la regolarità della notifica telematica, l' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 08.11.2022).
Letti gli atti ed esaminati i documenti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è ammissibile essendo stata presentata la domanda amministrativa (cfr. all. prod. tel. ric.).
Nel merito, oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad ottenere CP_ dall' – Fondo di garanzia – il pagamento del TFR maturato per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della società “ dal 16.07.2001 al 23.07.2012. Parte_2
I fatti documentalmente provati sono questi: la società è stata cancellata dal Parte_2 registro delle Imprese in data 21.11.2012; parte ricorrente ha ottenuto in data 02.01.2013 dal
Tribunale di Nola decreto ingiuntivo nr. 18/2013, provvisoriamente esecutivo, con cui è stato ingiunto alla il pagamento di € 10.396,35 a titolo di TFR;
a seguito di pignoramento Parte_2 mobiliare è stata accertata l'inesistenza di beni mobili di proprietà della suddetta società (cfr. prod. tel. ric.).
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, secondo quanto espressamente prevede CP_ la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, è stato istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (comma 1).
Tanto premesso, parte ricorrente correttamente non ha presentato istanza di fallimento, stante l'infallibilità della per essere stata cancellata da più di un anno dal registro delle Parte_2
Imprese.
In tal senso, Cass., nr.1178/2009 ha chiarito che «quando un datore di lavoro è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può più essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività di impresa da oltre un anno,
Pag. 2 di 5 esso va considerato non soggetto a fallimento e pertanto opera la L. n. 297 del 1982 art. 2 comma 5, ai sensi del CP_ quale il lavoratore può conseguire le prestazioni del fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma stesso».
Come hanno rilevato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza nr. 14220/2002, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, l'istituzione del Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale.
Nel senso della natura tipicamente previdenziale della prestazione di cui è causa si è espressa la
Suprema Corte di Cassazione in una importante pronuncia laddove si è sostenuto testualmente che
«Il diritto positivo non consente di dubitare della natura previdenziale dell'obbligazione posta a carico del Fondo di garanzia. L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), al comma primo, comprende espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti"; l'art. 46 dello stesso testo normativo, CP_ al primo comma, demanda al comitato provinciale dell' di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell' concernenti, tra l'altro, "le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine CP_1 rapporto". La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell'istituto, dettata dall'art. 2 CP_ della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il Fondo di garanzia è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e
l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata». (Cassazione civile , sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183).
Secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte spetta al lavoratore, in caso di insolvenza del datore non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare ai fini dell'accoglimento della CP_ domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il T.f.r. istituito presso l' l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata: in misura di un'ordinaria diligenza del creditore, comportante che egli debba tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose,
Pag. 3 di 5 non essendo invece tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità
(Cass. n. 579/2019).
In tale prospettiva, si è precisato che il lavoratore è tenuto non già ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo a rispettare quelli relativi al procedimento previdenziale, potendosi limitare ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole: il che si verifica dal punto di vista oggettivo, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, in presenza di beni che risultino dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, "allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione" (Cass. nr. 14020/2020; Cass., nr.36943/2021).
In materia di società di capitali, va considerato che:
- successivamente all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo
(cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.4060/2010);
- “la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio” (cfr. Cass., Sez. Un., sent.
n.6070/2013);
- “qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali” (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.6070/2013); inoltre, il creditore può agire, a titolo di risarcimento dei danni, anche nei confronti del liquidatore (ex art.2495 II comma c.c.) nel caso in cui il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui.
Nel caso in esame deve evidenziarsi che seppur il ricorso per decreto ingiuntivo era stato
Pag. 4 di 5 depositato quando la società non era stata cancellata dal registro delle imprese, lo Parte_2 stesso è stato emesso e notificato quando detta società era stata già inesistente perché cancellata.
L'intervenuta cancellazione della società ha comportato l'impossibilità di agire nei suoi confronti per il recupero del TFR accertato, generando un fenomeno successorio con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali.
L'istante avrebbe dovuto, pertanto, notificare il decreto ingiuntivo ai soci della Parte_2 oramai estinta, dimostrare che gli stessi nulla avrebbero riscosso in sede di liquidazione di bilancio
(art. 2495 c.c.) e che l'esecuzione forzata tentata nei lori confronti avrebbe dato esito negativo;
solo successivamente avrebbe potuto chiedere l'intervento del fondo di garanzia.
Nel caso di specie, invece, il decreto ingiuntivo, come dedotto nello stesso ricorso, è stato notificato ad un soggetto già inesistente al momento della sua emissione ovvero alla Parte_2 oramai cancellata, presso la sede legale e successivamente al liquidatore.
Appare in maniera oggettiva che la parte ricorrente non ha esperito alcuna esecuzione forzata nei confronti dei soci, non fornendo così la prova della mancata distribuzione degli utili e dell'insufficienza delle loro garanzie patrimoniali.
Per tutte le suesposte ragioni, la domanda non può trovare accoglimento. CP_ Nulla per le spese attesa la contumacia dell'
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
SI COMUNICHI.
Nola, 27.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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