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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 919/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6129/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249003083956000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249003083956000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio parte resistente.
Successivamente alla costituzione il ricorrente rinunciava al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249003083956000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria, notificata in data 13.10.2025 in relazione a
1. cartella 09420180014644376000, asseritamente notificata il 25.10.2018, recante l'importo di € 279,75 preteso per IRPEF anno 2013 e relative sanzioni ed interessi;
2. all'intimazione di pagamento TDMTDMM000607/2012, asseritamente notificato il 19.03.2019, recante l'importo di € 1.012,13 preteso per IRPEF anno 2012 e relative sanzioni ed interessi
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
la cartella N. 09420180014644376000 era stata notificata in data 25/10/2018 con consegna alla moglie convivente.
l'avviso di accertamento n. TDMM00607 si fa notificato in data 10/07/2017 (cfr. relata di notifica allegata) ritirato presso l'ufficio postale, ove era custodito in giacenza, in data 10.07.2017.
Aggiungeva che a seguito della ricezione dell'avviso di accertamento, la parte aveva richiesto piano di ammortamento in tre rate ed in data 09/10/2017 ha provveduto a versare la prima rata, come si evince da copia del pagamento allegata. Dopo il pagamento della prima rata non ha provveduto a versare gli importi rimanenti ricevendo in data 21/03/2019 l'intimazione n. TDMIPBI001512018 per decadenza dal piano di rateizzazione.
In relazione alla prescrizione eccepita sottolineava che i crediti erariali, in contestazione relativi sia alla cartella n. 09420180014644376000 che all'avviso di accertamento n. 69419016025018009000
(XPTDMIPBI001512018/1) si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Non si costituiva l'Agente per la Riscossione.
successivamente con memoria il ricorrente rinunciava al ricorso presentato.
Deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del procedimento. Ricorrono nel caso di specie giusti motivi per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procediemnto per rinuncia al ricorso.
spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6129/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249003083956000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249003083956000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio parte resistente.
Successivamente alla costituzione il ricorrente rinunciava al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249003083956000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria, notificata in data 13.10.2025 in relazione a
1. cartella 09420180014644376000, asseritamente notificata il 25.10.2018, recante l'importo di € 279,75 preteso per IRPEF anno 2013 e relative sanzioni ed interessi;
2. all'intimazione di pagamento TDMTDMM000607/2012, asseritamente notificato il 19.03.2019, recante l'importo di € 1.012,13 preteso per IRPEF anno 2012 e relative sanzioni ed interessi
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
la cartella N. 09420180014644376000 era stata notificata in data 25/10/2018 con consegna alla moglie convivente.
l'avviso di accertamento n. TDMM00607 si fa notificato in data 10/07/2017 (cfr. relata di notifica allegata) ritirato presso l'ufficio postale, ove era custodito in giacenza, in data 10.07.2017.
Aggiungeva che a seguito della ricezione dell'avviso di accertamento, la parte aveva richiesto piano di ammortamento in tre rate ed in data 09/10/2017 ha provveduto a versare la prima rata, come si evince da copia del pagamento allegata. Dopo il pagamento della prima rata non ha provveduto a versare gli importi rimanenti ricevendo in data 21/03/2019 l'intimazione n. TDMIPBI001512018 per decadenza dal piano di rateizzazione.
In relazione alla prescrizione eccepita sottolineava che i crediti erariali, in contestazione relativi sia alla cartella n. 09420180014644376000 che all'avviso di accertamento n. 69419016025018009000
(XPTDMIPBI001512018/1) si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Non si costituiva l'Agente per la Riscossione.
successivamente con memoria il ricorrente rinunciava al ricorso presentato.
Deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del procedimento. Ricorrono nel caso di specie giusti motivi per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procediemnto per rinuncia al ricorso.
spese compensate.