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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. N. 11631/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Olga D'Acunzo
Domicilio eletto: LO (GE), Corso G. Assereto n. 28/6 presso il difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero avente ad oggetto la separazione personale
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da ricorso del 25.11.2024
1 Pubblico Ministero: come da visto del 29.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente Parte_1
o la moglie) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio concordatario in LO (Genova) il 28.09.1996 (Atto N. 39, parte II, serie A, anno 1996, Comune di LO) con il Sig. nato a LO (GE), in [...] Controparte_1
03.04.1967;
- Che dall'unione non sono nati figli;
- Che i coniugi hanno stabilito la loro residenza coniugale in LO (GE), via San Massimo n. 24, in immobile in comproprietà al marito ed ai suoi famigliari;
- Che la convivenza tra i coniugi è diventata intollerabile ed è pertanto suo interesse ottenere la pronuncia di separazione personale;
- Di essersi trasferita, dal mese di settembre 2024, presso l'abitazione della sorella e non possedere beni mobili registrati e/o immobili.
- Di lavorare con contratto a tempo determinato dal 2.09.2024 al 30.09.2025 come addetta alle pulizie presso l'impresa ECOCLEAN
ITALIA S.r.l. con contratto part-time, prodotto in atti;
- Che il sig. lavora come idraulico professionista Parte_2 dall'anno 2021 e risulta aver ereditato alcuni beni mobili o immobili a seguito del decesso del padre. Su tali presupposti chiedeva:
- L'autorizzazione dei coniugi a vivere separati,
- L'autorizzazione alla moglie a prelevare dall'abitazione coniugale propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
- L'assegnazione della casa coniugale al sig. in Parte_2 quanto in comproprietà allo stesso ed ai propri famigliari.
Con vittoria delle spese di lite.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito) Controparte_1 non si costituiva né compariva personalmente all'udienza del 20.03.2025; pertanto, essendo il ricorso regolarmente notificato a tale udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
A tale udienza la ricorrente compariva personalmente e, interpellata dal giudice,
2 confermava di essersi già trasferita a vivere altrove e che il marito era rimasto a vivere all'interno della casa coniugale di cui è comproprietario;
precisava inoltre che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria, il giudice invitava la ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La difesa precisava come in ricorso e la causa era rimessa in decisione.
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.,
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di pronuncia della separazione deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, anche considerato che la ricorrente, comparsa personalmente all'udienza del 20.03.2025 e interpellata dal giudice, ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione con il marito e ha precisato che le parti abitano ormai da tempo separate: il marito è rimasto all'interno della casa coniugale, mentre la moglie si è trasferita a vivere nell'abitazione della propria sorella, con la famiglia di quest'ultima.
Anche il disinteresse del marito, che non si è costituito e non è comparso in udienza, è sintomatico di una totale dissoluzione dell'unione coniugale e di un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi;
sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione delle parti.
La ricorrente ha allegato di svolgere attività lavorativa part-time come addetta alle pulizie, producendo il contratto, la relativa proroga e le buste paga in suo possesso e ha chiesto la pronuncia della separazione senza avanzare alcuna richiesta di contribuzione economica per il proprio mantenimento.
Ciò posto e rilevato che dall'unione non sono nati figli, nulla va disposto oltre alla pronuncia sullo status.
Infatti, la domanda di assegnazione della casa coniugale al marito non può trovare accoglimento in quanto è priva dei relativi presupposti, essendo pacifico che la previsione dell'assegnazione della casa coniugale ad una delle parti
3 presuppone la collocazione presso la stessa di figli minori o maggiori non autosufficienti, che nel caso di specie non vi sono.
Quanto alla domanda della moglie di autorizzazione a prelevare dall'abitazione coniugale propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà, il Collegio rileva che la stessa è inammissibile sotto diversi profili: sia in quanto non rientra fra le domande proponibili in sede di separazione, sia in quanto il prelievo dall'abitazione coniugale degli effetti personali e di quanto di esclusiva proprietà della parte prescinde dall'autorizzazione del giudice. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda.
Stante la natura della causa e la mancata costituzione della parte convenuta le spese processuali di parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Margherita Ligure (GE), in data 23.11.1972,
e
(c. f. ), nato a [...], in Controparte_1 C.F._2 data 03.04.1967,
Rigetta la domanda la domanda di assegnazione della casa coniugale al marito;
Dichiara inammissibile la domanda della moglie di autorizzazione a prelevare dall'abitazione coniugale propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO (Genova) di procedere all'annotazione della presente sentenza, sull'atto di matrimonio
4 relativo (Atto N. 39 parte II serie A, anno 1996) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Genova il giorno 4 aprile 2025
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
5
Sezione IV Civile
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto a R.G. N. 11631/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Olga D'Acunzo
Domicilio eletto: LO (GE), Corso G. Assereto n. 28/6 presso il difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero avente ad oggetto la separazione personale
CONCLUSIONI:
Ricorrente: come da ricorso del 25.11.2024
1 Pubblico Ministero: come da visto del 29.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente Parte_1
o la moglie) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio concordatario in LO (Genova) il 28.09.1996 (Atto N. 39, parte II, serie A, anno 1996, Comune di LO) con il Sig. nato a LO (GE), in [...] Controparte_1
03.04.1967;
- Che dall'unione non sono nati figli;
- Che i coniugi hanno stabilito la loro residenza coniugale in LO (GE), via San Massimo n. 24, in immobile in comproprietà al marito ed ai suoi famigliari;
- Che la convivenza tra i coniugi è diventata intollerabile ed è pertanto suo interesse ottenere la pronuncia di separazione personale;
- Di essersi trasferita, dal mese di settembre 2024, presso l'abitazione della sorella e non possedere beni mobili registrati e/o immobili.
- Di lavorare con contratto a tempo determinato dal 2.09.2024 al 30.09.2025 come addetta alle pulizie presso l'impresa ECOCLEAN
ITALIA S.r.l. con contratto part-time, prodotto in atti;
- Che il sig. lavora come idraulico professionista Parte_2 dall'anno 2021 e risulta aver ereditato alcuni beni mobili o immobili a seguito del decesso del padre. Su tali presupposti chiedeva:
- L'autorizzazione dei coniugi a vivere separati,
- L'autorizzazione alla moglie a prelevare dall'abitazione coniugale propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
- L'assegnazione della casa coniugale al sig. in Parte_2 quanto in comproprietà allo stesso ed ai propri famigliari.
Con vittoria delle spese di lite.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito) Controparte_1 non si costituiva né compariva personalmente all'udienza del 20.03.2025; pertanto, essendo il ricorso regolarmente notificato a tale udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
A tale udienza la ricorrente compariva personalmente e, interpellata dal giudice,
2 confermava di essersi già trasferita a vivere altrove e che il marito era rimasto a vivere all'interno della casa coniugale di cui è comproprietario;
precisava inoltre che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria, il giudice invitava la ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La difesa precisava come in ricorso e la causa era rimessa in decisione.
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.,
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di pronuncia della separazione deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, anche considerato che la ricorrente, comparsa personalmente all'udienza del 20.03.2025 e interpellata dal giudice, ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione con il marito e ha precisato che le parti abitano ormai da tempo separate: il marito è rimasto all'interno della casa coniugale, mentre la moglie si è trasferita a vivere nell'abitazione della propria sorella, con la famiglia di quest'ultima.
Anche il disinteresse del marito, che non si è costituito e non è comparso in udienza, è sintomatico di una totale dissoluzione dell'unione coniugale e di un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi;
sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la separazione delle parti.
La ricorrente ha allegato di svolgere attività lavorativa part-time come addetta alle pulizie, producendo il contratto, la relativa proroga e le buste paga in suo possesso e ha chiesto la pronuncia della separazione senza avanzare alcuna richiesta di contribuzione economica per il proprio mantenimento.
Ciò posto e rilevato che dall'unione non sono nati figli, nulla va disposto oltre alla pronuncia sullo status.
Infatti, la domanda di assegnazione della casa coniugale al marito non può trovare accoglimento in quanto è priva dei relativi presupposti, essendo pacifico che la previsione dell'assegnazione della casa coniugale ad una delle parti
3 presuppone la collocazione presso la stessa di figli minori o maggiori non autosufficienti, che nel caso di specie non vi sono.
Quanto alla domanda della moglie di autorizzazione a prelevare dall'abitazione coniugale propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà, il Collegio rileva che la stessa è inammissibile sotto diversi profili: sia in quanto non rientra fra le domande proponibili in sede di separazione, sia in quanto il prelievo dall'abitazione coniugale degli effetti personali e di quanto di esclusiva proprietà della parte prescinde dall'autorizzazione del giudice. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda.
Stante la natura della causa e la mancata costituzione della parte convenuta le spese processuali di parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Margherita Ligure (GE), in data 23.11.1972,
e
(c. f. ), nato a [...], in Controparte_1 C.F._2 data 03.04.1967,
Rigetta la domanda la domanda di assegnazione della casa coniugale al marito;
Dichiara inammissibile la domanda della moglie di autorizzazione a prelevare dall'abitazione coniugale propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO (Genova) di procedere all'annotazione della presente sentenza, sull'atto di matrimonio
4 relativo (Atto N. 39 parte II serie A, anno 1996) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Genova il giorno 4 aprile 2025
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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