Sentenza 8 gennaio 2010
Massime • 1
L'ordinanza di rinvio a tempo indeterminato del dibattimento per il legittimo impedimento dell'imputato a comparire comporta la sospensione del corso della prescrizione ancorchè il provvedimento non lo specifichi espressamente. (Fattispecie relativa al rinvio del dibattimento per la detenzione all'estero dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2010, n. 12497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12497 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/01/2010
Dott. SERPICO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA SC Paolo - Consigliere - N. 26
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 28514/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO TT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 20/01/2009 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo;
letti il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Martusciello Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ordinanza del 17.7.1987, nel vigore del previgente codice di rito, il giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo ordinava il rinvio a giudizio di numerosi imputati davanti alla Corte di Assise di Palermo per rispondere del reato di associazione mafiosa, di plurimi reati contro la persona (omicidi) e di altri connessi fatti delittuosi. Tra gli imputati TT RO era chiamato a rispondere (capi 1, 6.10, 11 e 17 della rubrica) del delitto di associazione per delinquere per aver fatto parte LLassociazione mafiosa OS OS, reato contestato ex art. 416 c.p. fino al 29.9.1982 ed ex art. 416 bis c.p. per il periodo successivo al 29.9.1982 (data di applicabilità della nuova fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p.), del reato di associazione criminosa diretta a traffici di sostanze stupefacenti tra l'Italia e gli Stati Uniti (contestazione L. n. 685 del 1975, ex art. 75), di acquisto, detenzione, trasporto, importazione, esportazione e vendita di quantità ingenti di sostanza stupefacente del tipo eroina (L. n. 685 del 1975, artt. 71 e 74).
La posizione del RO era separata dal processo principale a causa del legittimo impedimento a partecipare al giudizio LLimputato, perché detenuto negli U.S.A. e non avendone le autorità statunitensi concesso l'estradizione richiesta dal Ministro della Giustizia italiano. Con ordinanze (16.3.1992 e 13.8.1996) susseguitesi nel perdurante stato di detenzione all'estero del RO e di rifiuto della sua estradizione la Corte di Assise di Palermo disponeva la sospensione del processo nei confronti del prevenuto dal 16.3.1992 al 22.2.1999, epoca in cui il RO, ritualmente invitato all'incombente, eleggeva domicilio in Italia presso il proprio difensore di fiducia ed a partire dalla quale si rendeva possibile procedere al giudizio con la partecipazione LLimputato in condizioni (previo accordo con la competente autorità giudiziaria americana) di collegamento audiovisivo internazionale (art. 727 c.p.p., comma 5-bis, art. 205 ter disp. att. c.p.p.).
Con ordinanza del 14.10.2004 la corte d'Assise ammetteva l'imputato al richiesto giudizio abbreviato subordinato all'acquisizione di due sentenze definitive di condanna emesse nei suoi confronti negli U.S.A. alla condizione della loro previa delibazione da parte dello Stato italiano. Condizione - questa - non verificatasi, di tal che il RO era ammesso, su sua richiesta, al giudizio abbreviato "semplice". Giudizio che si svolgeva anche con assunzione di ufficio da parte del giudice di primo, ai sensi LLart. 441 c.p.p., comma 5, di prove costituite dall'esame di molti collaboratori di giustizia.
All'esito del giudizio la Corte di Assise mandava assolto il RO dal reato di associazione mafiosa (nell'articolazione LLaccusa di cui ai capi 1, 6 e 10 della rubrica) per non aver commesso il fatto. Lo riconosceva, invece, colpevole dei reati di associazione criminosa dedita al traffico internazionale di stupefacenti (capo 11 rubrica) e di illecite transazioni relative a sostanza stupefacente del tipo eroina in quantità anche ingenti (capo 17 rubrica). Per l'effetto, unificati i due reati sotto il vincolo della continuazione, il RO era condannato alla pena di undici anni di reclusione ed Euro 7.230,00 di multa e alle pene accessorie di legge. 2.- Adita dall'impugnazione LLimputato, la Corte di Assise di Appello di Palermo con la sentenza in data 20.1.2009 indicata in epigrafe, respinte le eccezioni di carattere processuale LLappellante, ha confermato in punto di responsabilità il giudizio di colpevolezza del RO formulato dai giudici di primo grado. Nondimeno i giudici di secondo grado hanno ritenuto di ridimensionare l'entità della pena inflitta al prevenuto in ragione della sua limitata capacità delinquenziale conseguente alla lunga carcerazione dal medesimo sofferta negli Stati Uniti dopo la consumazione dei reati integranti l'attuale regiudicanda. La pena irrogata al RO è stata, quindi, ridotta a sei anni di reclusione ed Euro 4.2000, di multa.
In rito la Corte di Assise di secondo grado ha, da un lato, giudicato infondate le eccezioni della difesa sui periodi di sospensione del processo (a causa della detenzione all'estero LLimputato) e della connessa asserita prescrizione dei reati ascrittigli (computandosi il relativo termine alla stregua della disciplina più favorevole all'imputato - L. n. 251 del 2005, ex art. 2, comma 4 e art. 10, comma 2 - correlata alle pene edittali dei reati di cui alla L. n.685 del 1975, artt. 71 e 75 rispetto a quella prevista dal novellato art. 157 c.p. correlata agli omologhi reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74). Da un altro lato la Corte ha ritenuto inconferenti i rilievi sul denegato esame ai sensi LLart. 195 c.p.p., quali testi di riferimento a discarico, di CH
IN e LU LL, rispetto alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia escussi di ufficio dai giudici di primo grado.
Quanto al merito dei fatti reato, la loro commissione da parte del RO è stata ritenuta ampiamente dimostrata: a) dalle informative di reato 8.2.1983 dei Carabinieri di Palermo e 28.3.1988 della Questura di Palermo;
b) dalle emergenze dei processi subiti negli U.S.A. dall'imputato (i relativi atti essendo stati acquisiti mediante commissioni rogatorie internazionali del giudice istruttore) con particolare riferimento al suo avvenuto arresto, insieme ad MA GL, in flagranza di reato il 10.5.1982 a New York, nell'ambito di una trattativa per la compravendita di cinque chili di eroina instaurata con l'agente D.E.A. undercover NY SO, e dalle connesse dichiarazioni LLagente sotto copertura SO e dalle informative D.E.A. sull'attività investigativa svolta anche mediante intercettazioni telefoniche;
c) dalle ulteriori informative della D.E.A. sul perdurante coinvolgimento in affari di narcotraffico del RO negli anni 1986 e 1987 (dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 1985); d) dalle dichiarazioni accusatorie (chiamate in reità o in correità) dei collaboratori di giustizia OR SC e AR MU ed (in parte) VO SA, dichiarazioni introduttive di elementi di univoca conferma dei dati probatori già venuti in luce attraverso la citata attività conoscitiva e investigativa della polizia giudiziaria. Per il reato di associazione per delinquere dedita al narcotraffico, contestato al RO con formula di commissione temporale cd. aperta ("dal 1977 in poi"), la permanenza è stata ritenuta protratta non oltre il gennaio o il luglio 1987, coincidente con la data (17.7.1987) LLordinanza di rinvio a giudizio (il RO per l'analoga condotta criminosa svolta dal luglio 1987 fino al 30.3.1988 essendo stato assolto con sentenza 18.3.1994 del giudice istruttore del Tribunale di Palermo). Per il reato di detenzione, importazione, esportazione e vendita di eroina plurime e continuate la data di consumazione è stata individuata al 10.5.1982, coincidente con l'episodio (arresto in flagranza del RO) relativo alla compravendita di cinque chili di eroina avvenuta con il dissimulato agente DEA SO, reato in parte commesso anche in Italia (per gli effetti di cui all'art. 6 c.p.), a Palermo avendo avuto inizio la trattativa attraverso i contatti telefonici intercorsi tra il RO e il sodale GL e l'agente SO.
3.- Avverso l'indicata sentenza di appello RO TT ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo molteplici vizi di violazione o erronea applicazione di legge e di carenza o contraddittorietà di motivazione. Le censure enunciate con l'atto d'impugnazione, come di seguito sintetizzate (per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) in uno alle valutazioni proprie di questo giudice di legittimità, non possono trovare accoglimento e il ricorso va rigettato per infondatezza, in alcuni casi manifesta, ovvero per indeducibilità dei delineati profili di critica della decisione della Corte di Assise di Appello di Palermo.
1. Violazione LLart. 649 c.p.p. per precedente giudicato. RO TT è stato assolto con sentenza irrevocabile del giudice istruttore di Palermo del 19.3.1994 dai medesimi reati di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e di detenzione e cessione continuate di sostanza stupefacente del tipo eroina. Non poteva, quindi, essere nuovamente giudicato per quei medesimi fatti criminosi.
- Il rilievo è manifestamente infondato. Come si osserva nella sentenza di appello, che ha già respinto la doglianza del ricorrente, la decisione liberatoria del giudice istruttore ha preso in considerazione fatti criminosi (reato associativo e reati fine) commessi "dal luglio 1987 fino al 30.3,1988" (in data 1.4.1988 RO è stato arrestato negli U.S.A. in relazione ai fatti che hanno dato luogo alla sua seconda condanna statunitense). Nel presente processo all'imputato sono stati contestati fatti reato analoghi ma commessi, come visto, in epoche antecedenti al luglio 1987, sì che non vi è stata alcuna duplicazione del giudizio in violazione del canone del ne bis in idem sancito dall'art. 649 c.p.p.. 2. Violazione degli artt. 516 e 518 c.p.p.. Nel giudizio di primo grado il p.m. ha rettificato la data di consumazione dei reati, indicandola come estesa sino all'1.4.1988 (secondo arresto americano LLimputato). Tale modifica, introduttiva di un "fatto nuovo" di accusa ha vulnerato il diritto di difesa LLimputato (art. 519 c.p.p.), tanto più quando si consideri che, per un verso, non si è
tenuto conto del periodo di detenzione sofferto negli U.S.A. dal RO dal 10.5.1982 fino al 1985 e che, per altro verso, le due sentenze di merito non precisano quali ulteriori contegni penalmente rilevanti abbia assunto l'imputato in epoca successiva al 1982, l'impugnata sentenza di appello riconoscendo il coinvolgimento LLimputato nei fatti di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 71 soltanto fino al maggio 1982.
- La censura è manifestamente infondata sotto duplice profilo. Innanzitutto con la stessa si ipotizza una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello (art. 606 c.p.p., comma 3). In secondo luogo non vi è stata in concreto alcuna lesione dei diritti difensivi LLimputato in relazione alla data di commissione dei reati, perché - come rilevato - i giudici di appello hanno circoscritto le date di commissione dei due reati ascritti al prevenuto, specificando che la permanenza per il reato associativo è cessata nel gennaio 1987 e puntualizzando come il RO vada ritenuto pacificamente coinvolto in altri fatti sintomatici della sua persistente adesione ad una organizzazione criminosa attiva in narcotraffici svolgentisi tra Palermo e gli U.S.A. pur dopo la sua scarcerazione del 1985. Per i soli reati fine riconducibili a contegni LLimputato la consumazione degli stessi è stata considerata esaurita nel maggio 1982 (il ricorrente traspone erroneamente questa data anche alla consumazione del reato associativo).
3. Violazione LLart. 520 c.p.p. 1930, comma 1 (ora art. 603 c.p.p., comma 1), art. 495 c.p.p., comma 2 e art. 195 c.p.p. (terzo e quarto motivi di ricorso). I giudici di secondo grado hanno, senza motivazione, omesso di assumere una prova decisiva, non acquisendo con lo strumento della parziale rinnovazione LListruttoria il certificato penale del c.d.g. SC OR e comunque omettendo di accertare - a conferma della attendibilità della chiamata in correità del RO (per il quale l'OR ha riferito di avere una volta preparato, su incarico del capo mafia IC IO, venti chili di eroina che egli avrebbe dovuto vendere negli U.S.A.) - se l'OR abbia riportato condanna per concorso nei fatti criminosi da lui attribuiti anche al RO. Analogamente senza motivo i medesimi giudici hanno escluso, sulla scia LLanaloga decisione di primo grado, la possibilità di esaminare come testi di riferimento o di controprova della difesa gli esponenti mafiosi IN CH e LU LL. In tal modo è stato violato il diritto di difesa LLimputato (diritto all'ammissione di prove a discarico).
- I delineati profili di censura non sono fondati.
Il diritto alla prova, stabilito in via generale dall'art. 190 c.p.p., comma 1, implica l'attribuzione al giudice del potere di escludere prove palesemente irrilevanti, secondo una verifica di sua esclusiva competenza estranea al sindacato di legittimità, se frutto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici. Il ricorso, limitatosi a replicare i motivi di appello sul tema, non propone dati che focalizzino la concreta rilevanza o decisività delle invocate acquisizioni documentali concernenti il dichiarante c.d.g. OR, di cui la sentenza puntualizza l'intrinseca attendibilità. D'altro canto il diritto LLimputato all'ammissione delle prove a discarico ex art. 495 c.p.p., comma 2 va coordinato con il potere attribuito al giudice dallo stesso art. 495 c.p.p., comma 4 di revocare l'ammissione di prove che si rivelino superflue. Tale potere, esercitato dal giudice in base ai dati offerti dalle emergenze processuali (o dibattimentali, ove si proceda al giudizio con le forme del rito ordinario), è ben più ampio di quello riconosciutogli in limine dal più limitato criterio delibativo di cui all'art. 190 c.p.p., comma 1 (richiamato dall'art. 495 c.p.p., comma 1), in base al quale il giudice può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che "manifestamente" risultino superflue o irrilevanti. Ne discende che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, quando il giudice abbia indicato le ragioni di non decisività di una prova, in una verifica della logicità e congruenza della motivazione correlata al materiale probatorio raccolto e apprezzato. L'impugnata sentenza di secondo grado motiva le ragioni per cui incentra la decisione (oltre che su altre risultanze) anche sulle credibili dichiarazioni del collaborante SC OR e LLaltro collaborante MU AR, dichiarazioni che legittimamente - sul piano logico e diacronico - giudica, più che meritevoli in sè di eventuali riscontri estrinseci o individualizzanti, quali elementi confermativi e di riscontro di emergenze già anteriormente rilevanti e rappresentative delle illecite condotte ascritte al RO. L'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, del resto, per la sua natura discrezionale, a scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione solo LLammessa rinnovazione, presenti struttura argomentativa evidenziante - in caso di denegata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una idonea valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6, 18.12.2006 n. 5782, Gagliano, rv. 236064). Ciò che è avvenuto nel caso di specie con l'impugnata decisione della Corte di Assise di Appello di Palermo.
Nè alla decisione è imputabile alcuna concreta lesione del diritto alla "controprova" invocato dall'imputato con riferimento all'addotta necessità di esaminare decisivi testi di riferimento (CH, LL) susseguente al disposto esame ex art. 441 co. 5 c.p.p. di più collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni erano già versate in atti in forma riassuntiva. Va premesso che, come chiariscono le due decisioni di merito: l'OR (oltre al citato episodio della preparazione o "impacchettamento" di venti chili di eroina destinati al RO) riferisce di altra consegna di un minor quantitativo di droga (un chilo o mezzo chilo di eroina) eseguito nei confronti di GL MA, "socio" operativo del RO (come dimostra la vicenda del loro comune arresto il 10.5.1982 in America nel quadro LLacquisto di cinque chili di eroina); MU AR si è detto al corrente di una consegna da parte dei suoi sodali mafiosi IC e fratelli ZI di due chili di eroina al RO e al GL, da costoro venduti negli Stati Uniti ai cugini TO e IE IL ad un prezzo inferiore a quello corrente sul mercato statunitense (140.000 dollari al chilo invece di 160.000 dollari), sì da suscitare il risentimento del IC e dei ZI ritenutisi creditori della differenza di prezzo (40.000 dollari) verso il RO e il GL;
l'altro collaboratore VO SA riferisce del coinvolgimento del RO nel narcotraffico, pur esercitato in rapporto di autonomia rispetto ai gruppi mafiosi fornitori della droga da esportare negli U.S.A., per averlo appresso dalle confidenze del GL (in margine al primo processo americano per cui RO ha riportato condanna, il concorrente GL ha ammesso gli addebiti). Ora, se non è revocabile in dubbio che nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato senza condizioni (eventuali integrazioni probatorie) l'imputato ha un diritto alla controprova rispetto alle prove che il giudice ritenga di assumere di ufficio (art. 441 c.p.p., comma 5) perché necessarie alla decisione (Cass. Sez. 5, 8.2.2005 n.
11954, Marino, rv. 231714), è parimenti pacifico che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non possano considerarsi riduttivamente quali asserzioni de relato, allorché riguardino fatti e comportamenti appresi nella loro veste di componenti di un gruppo associativo mafioso quali quelli in cui, in posizioni tutt'altro che marginali, hanno operato il collaboratore OR e, in misura ancor maggiore, il collaboratore MU, entrambi in stretto contatto con l'allora autorevole capo della famiglia mafiosa di TA EL IO IC e altri esponenti di vertice di OS OS (v. Cass. Sez. 2, 20.1.2009 n. 6134, Botta, rv. 243425). Dalla motivazione della sentenza di secondo grado (e lo stesso è a dirsi della sentenza di primo grado) i due indicati collaboratori ed altresì il VO inscrivono quanto da essi appreso sul conto del RO proprio nel contesto dei gruppi mafiosi di riferimento e in relazione ai quali, in regime di contiguità o collaborazione esterna (in difetto di prove attestanti un suo sicuro inserimento organico in seno a OS OS o a sue articolazioni), egli ha sempre svolto una propria attività di narcotrafficante. Ma v'è di più. Nel caso di specie correttamente i giudici di appello non hanno accolto la richiesta di esame dei cd. testimoni di riferimento invocata dalla difesa del RO a fronte delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OR e MU per la semplice ragione che non si pone rispetto ai loro enunciati una problematica relazionale (implicante testi di riferimento), atteso che entrambi riferiscono eventi di loro immediata e personale percezione riguardanti in forma diretta (e non già mediata o interposta) specifici contegni del RO, dimostrativi dei traffici di droga da lui realizzati in forma continuativa tra Palermo e gli Stati Uniti. Laonde, ove - a tutto voler concedere - voglia disquisirsi di testimonianze di riferimento in rapporto agli assunti eteroaccusatori LLOR (chiamata in correità) e del MU (chiamata in reità), dovrebbe convenirsi che l'unico possibile teste di riferimento diverrebbe lo stesso imputato TT RO, che non può certo essere chiamato a rendere dichiarazioni autoaccusatorie (v. Cass. Sez. 6, 11.5.2005 n. 33750, Longoni, rv. 232043).
4. Erronea sospensione del processo e dei relativi termini di prescrizione ed erronea applicazione LLart. 159 c.p.. La prima ordinanza del 16.3.1992, cui la sentenza di appello annette effetti sospensivi del processo e del decorso della prescrizione dei reati, non può ritenersi una ordinanza dichiarativa della sospensione del processo, essendosi trattato di mera ordinanza di rinvio del processo a tempo indeterminato (a nuovo ruolo) senza alcuna statuizione in tema di sospensione della prescrizione. L'ordinanza di sospensione del processo e della prescrizione del 13.8.1996 è stata adottata dalla Sezione Feriale della Corte di Assise in difetto dei motivi di urgenza legittimanti il provvedimento. In ogni caso i giudici di Palermo non avrebbero potuto disporre la sospensione della prescrizione, poiché il RO (che aveva sempre manifestato il consenso ad essere estradato verso l'Italia) non è stato estradato in Italia per "mancata attivazione dei canali diplomatici" consentiti dai trattati internazionali da parte delle autorità italiane, di guisa che "l'inerzia LLautorità giudiziaria procedente non può ricadere sul RO". Ancora, le ordinanze di rinvio o sospensione del processo non possono considerarsi implicitamente produttive della sospensione dei termini prescrizionali, occorrendo al riguardo una espressa enunciazione e comunque non prevedendo l'art. 159 c.p. l'impedimento a comparire LLimputato per detenzione all'estero come una causa di sospensione della prescrizione. I reati erano entrambi prescritti al momento della pronuncia della decisione di appello.
- Gli articolati rilievi critici sono infondati (ai limiti della genericità per carenza di specificazione delle censure, in gran parte riproduttive delle analoghe doglianze esposte con i motivi di appello analizzate e motivatamente disattese dai giudici del gravame). La sentenza impugnata ha dedicato gran parte della disamina delle questioni di carattere processuale alle delineate censure, oggi riproposte, del ricorrente, respingendole sulla base di ampia e corretta motivazione, aderente ai principi regolatori della materia quali stabiliti anche dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice. La mancata tempestiva comparizione in giudizio in Italia del RO non è imputabile ne' all'autorità giudiziaria procedente, ne' all'amministrazione della giustizia, atteso che la mancata traduzione del RO, cui ritualmente è stata notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio del 17.71987, si correla unicamente al palesato rifiuto alla sua estradizione passiva da parte delle autorità statunitensi, che hanno preteso l'esaurirsi LLesecuzione delle pene detentive colà irrogategli (il RO è stato espulso a fine pena e rimpatriato in Italia nel 2007), consentendone la partecipazione al giudizio italiano con le forme del collegamento audiovisivo intercontinentale. Siffatta detenzione all'estero del prevenuto integra un suo legittimo impedimento ai sensi LLart. 420 ter c.p.p. (e prima del previgente art. 486 c.p.p.), determinante una stasi del processo e - nel perdurare della causa impeditivi - la sospensione dello stesso, atteso il carattere promiscuo con cui il codice di procedura (al pari del previgente codice di rito) impiega le locuzioni rinvio o sospensione del processo (sentenza, p. 32: "il codice adopera un linguaggio non connotativo, bensì meramente denotativo, per riferirsi a diversi casi di stasi temporanea del procedimento , che vanno poi distinti dall'interprete in relazione ai rispettivi specifici presupposti"). Ne discende che il "rinvio" a tempo indefinito del processo per il RO altro non integra se non una sospensione del giudizio fino, nella perdurante verifica della causa impeditiva, ad un nuovo accertamento dichiarativo della cessazione della causa ovvero di sua ulteriore protrazione. Ciò che nel caso di specie è avvenuto con la seconda ordinanza sospensiva del 13.8.1996, legittimamente emessa dalla Corte di Assise in composizione feriale, siccome afferente ad un processo per fatti di criminalità organizzata (per i quali non opera la sospensione dei termini processuali in periodo feriale L. n. 742 del 1969, ex art. 2, comma 2), come puntualmente osservato dalla sentenza impugnata.
Alla sospensione del processo determinato dalla disposizione normativa sulla sussistenza di un legittimo impedimento LLimputato (art. 420 ter c.p.p.) si connette ope legis la sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati secondo l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità poi definitivamente sancito dalle Sezioni Unite della S.C. (Cass. S.U., 28.11.2001 n. 1021, Cremonese, rv. 225009: "In tema di prescrizione del reato la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento LLimputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa").
Tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione (coeva alla sospensione del processo), computabile in misura di sette anni (per la precisione sei anni, undici mesi e sei giorni dal 16.3.1992 al 22.2.1999) ed altresì LLapplicabilità dei termini più favorevoli all'imputato ex art. 2 c.p. previsti dalla previgente disciplina codicistica, il reato di associazione per delinquere L. n.685 del 1975, ex art. 75, con termine massimo di prescrizione pari a ventidue anni e sei mesi, decorrente dal dicembre 1986/gennaio 1987 (momento di cessazione della permanenza), è destinato a prescriversi nel giugno 2014 (erroneamente il ricorso equipara la cessazione del reato associativo alla cessazione dei reati fine ascritti all'imputato e risalenti al maggio 1982). Per i fatti integranti il reato di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 71 connotato dalle aggravanti ad effetto speciale di cui all'art 74 stessa legge (numero dei concorrenti superiore a tre e quantità ingente della droga oggetto delle illecite transazioni), fatti cessati nel maggio 1982, il termine massimo di prescrizione, pari a trenta anni, è destinato a spirare nell'aprile 2019.
5. Inutilizzabilità degli atti relativi all'arresto LLimputato in America nel maggio 1982 e, in subordine, erronea applicazione LLart. 56 c.p. e difetto di motivazione su tali profili. Il RO è stato arrestato negli U.S.A. grazie all'azione di un agente provocatore, il simulato acquirente della D.E.A. SO NY, il che determinerebbe sia l'inosservanza delle procedure operative per una operazione "coperta", sia l'inidoneità LLazione illecita attribuita al RO ad attuare il reato contestatogli (art. 49 c.p.). Questo al più potrebbe integrare l'ipotesi del mero tentativo, posto in essere negli Stati Uniti, atteso che in Italia (Palermo) l'imputato ha soltanto ricevuto una telefonata, con cui si è accordato per avviare negli U.S.A. la trattativa per l'acquisto dei cinque chili di eroina proposto dall'agente sotto copertura. Con la conseguenza che nessuna parte LLazione criminosa si è svolta in Italia, sì che per il predetto episodio difetta la giurisdizione italiana. Posta a fronte di questi delineati rilievi la Corte di Assise di Appello non ha fornito loro alcuna valida risposta. - Il motivo di ricorso è privo di specificità (replicando acriticamente l'analogo motivo di appello) e manifestamente infondato. Diversamente da quanto assume il ricorrente, i giudici di appello hanno esaminato e motivato l'inconducenza delle deduzioni LLappellante, osservando - a prescindere dalla rimarcata regolare acquisizione (per via rogatoriale) degli atti del processo americano e della loro piena utilizzabilità, tanto più in un giudizio con rito abbreviato - che: dalla intercettata conversazione telefonica si evince agevolmente che la transazione per l'acquisto di droga è senz'altro iniziata in Italia (nel corso della conversazione, cui partecipano anche il GL in Italia e accanto al SO il collaborante corriere libanese ZI Norha, il RO si informa esplicitamente sul grado di purezza della sostanza esitata (sentenza pp. 40, 52-53: "...in Palermo telefonicamente si concluse la prima parte delle trattative, a seguito delle quali RO e GL partirono per New York ai fini LLacquisto dei cinque chili di eroina;
ne', come assume la difesa, si potrebbe parlare solo di reato tentato: il reato di vendita di sostanze stupefacenti è consumato per effetto del consenso sull'oggetto e sul prezzo, anche se non vi sia stata consegna della cosa o effettivo pagamento del prezzo").
6. Erronea applicazione della L. n. 685 del 1975, art. 75, comma 2 e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza e protrazione LLassociazione criminosa dedita al narcotraffico di cui si assume aver fatto parte l'imputato. La Corte di Assise di secondo grado indica quali fonti dimostrative della sussistenza LLassociazione criminosa e del suo perdurare, per la partecipazione del RO, l'informativa dei Carabinieri di Palermo LL8.2.1983 e l'informativa della Squadra Mobile di Palermo del 28.3.1988. Ma trascura di rilevare che la seconda informativa attiene a fatti accertati dall'agosto 1987 al 28.3.1988, successivi alla ritenuta cessazione della permanenza associativa LLimputato, che la stessa sentenza colloca non oltre il gennaio 1987 ovvero alla fine del 1986, benché tracce di eventuali attività LLimputato funzionali a traffici di stupefacenti siano rinvenibili soltanto fino al maggio 1982.
- Il rilievo è infondato. Mutuando un già segnalato errore prospettico ed ermeneutico, il ricorso identifica la prova del reato associativo con la prova di fatti specifici di cessione, laddove si tratta di fenomenologie da apprezzarsi, in punto di merito e di relative fonti di prova, in maniera autonoma. La sentenza di appello annovera tra le fonti conoscitive anche l'informativa del 28.3.1988, ma non incorre nelle discrasie lamentate dal ricorrente, perché si cura di individuare gli elementi reputati dimostrativi del persistere del vincolo associativo del RO pur dopo il suo primo periodo di detenzione negli U.S.A. (da maggio 1982 al 1985), indicandoli non soltanto nell'incontro avvenuto all'aeroporto di New York, nell'ottobre 1987 tra il RO e MI MA (RO è cognato del fratello MI HE attinto da precedenti per traffico di droga) e il boss RA VA, legato al noto NZ ET, giunto da Palermo per curare traffici di droga ed accolto con "inusitata riverenza" dal RO e dall'MI. La sentenza di appello segnala, in vero, il mantenimento immutato dei rapporti di frequentazione del RO con personaggi tutti gravità nti nell'area del narcotraffico e sottoposti a controlli dalla polizia americana. In particolare la sentenza si sofferma sulle investigazioni promosse nel 1986 dalla D.E.A. sul conto del RO, LLMI e di altri soggetti italiani di origine e provenienza siciliane operanti importazioni di sostanza stupefacente dalla Sicilia o comunque dall'Italia. E che il RO abbia ripreso ad operare nel settore del narcotraffico è evenienza ampiamente dimostrata, come sembra ignorare la difesa del prevenuto, dall'avvenuto nuovo arresto del RO in America nel 1988, scandito da un sviluppo processuale culminato in una nuova pesante condanna del prevenuto (che dal 1988 ha espiato negli USA un secondo lungo periodo di detenzione fino al 2007). Evenienza che induce la Corte di Assise di Appello a constatare coerentemente come l'inserimento del RO in una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga non sia affatto cessata al momento del suo arresto ma si sia protratto almeno fino a tutto il 1986 ("epoca in cui venne accertato che l'imputato dopo la sua scarcerazione era ancora attivo nel traffico degli stupefacenti dall'Italia agli Stati Uniti, al punto di essere in grado di gestire l'introduzione negli U.S.A. d ingenti quantità di droga provenienti dalla Sicilia": sentenza p. 48).
7. Con i motivi ottavo e nono del ricorso si deduce violazione LLart. 192 c.p.p. in riferimento alla ritenuta sussistenza LLassociazione criminosa dedita al narcotraffico e delle specifiche condotte criminose (diverse dall'episodio americano del 10.5.1982) che ne costituirebbero attuazione nonché insufficienza di motivazione. I giudici di appello non hanno idoneamente vagliato la attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia (OR e MU in primo luogo) acquisite agli atti del processo ovvero nuovamente assunte in primo grado ai sensi LLart. 441 c.p.p., comma 5. I giudici di merito (sentenza di primo e di secondo grado) coniugano l'attendibilità dei dichiaranti che, con supposta maggiore specificità, chiamano in causa il RO al loro gravità re in ambienti legati ad una o più famiglie di OS OS, associazione cui l'imputato è stato considerato estraneo (sia pure ai sensi LLart. 530 cpv. c.p.p.), ma i cui componenti egli avrebbe fiancheggiato o supportato nel distribuire - esportandola e vendendola all'estero (U.S.A.) - le consistenti quantità di droga in loro disponibilità. Ma in questa ottica i giudici di merito e in special modo l'impugnata sentenza di appello non si sono fatti carico di reperire significativi indici di riscontro esterno delle dichiarazioni (riscontri individualizzanti), in tal modo mancando di enucleare gli elementi strutturali minimi per l'effettiva esistenza di un sodalizio criminoso di cui abbia fatto parte il RO e dati di affidabile conferma dei reati fine pure genericamente attribuitigli.
- Le censure, articolate in termini di non lineare continuità espositiva, sono indeducibili. Rilevato che la sentenza di appello opera una razionale selezione delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori che riferiscono dati sul conto del RO, tenendo distinte quelle che introducono veri e autonomi elementi probatori perché scaturenti da diretta conoscenza dei dichiaranti (OR, MU e in parte VO) da quelle che offrono soltanto un quadro di insieme della attività criminosa in materia di narcotraffico del RO, ma non propongono elementi di piena affidabilità, perché segnalano circostanze che i dichiaranti hanno appreso da terzi in periodi remoti o dati non indicativi LLeffettiva esecuzione di fatti illeciti ad opera del ricorrente (CH GI, VA CO, UC VA, EM VA), è agevole osservare che le enunciate prospettazioni critiche investono aspetti meramente fattuali della regiudicanda, prefigurando una lettura alternativa dei fatti e una rivisitazione delle fonti di prova di segmenti del merito delle vicende processuali. Rivisitazione delle emergenze fattuali improponibile in questa sede di legittimità, in palese difetto delle addotte carenze espositive e delle ipotizzate illogicità del substrato valutativo della decisione, con cui i giudici di appello hanno reputato di dover confermare la colpevolezza del RO, argomentando tale conclusione con ragionamenti logici ed esaurienti, nel pieno rispetto applicativo dei canoni di valutazione della prova stabiliti dall'art.192 c.p.p.. È fin troppo chiaro, allora, che il ricorrente elabora i propri assunti censori attraverso la mera riproposizione del compendio probatorio cristallizzato dalle indagini e dai corrispondenti atti del giudizio abbreviato, nel cui ambito prospetta una rilettura o reinterpretazione delle fonti di prova alternativa e riduttiva rispetto a quella operatane dai giudici di appello (e in precedenza dai giudici di primo grado).
8. Con gli ultimi due subordinati motivi di ricorso si lamenta, per un verso, la confermata sussistenza LLaggravante della quantità ingente della droga oggetto delle transazioni concluse dall'imputato, avulsa dal "diverso contesto americano di quel periodo ove tale asserita quantità non appariva assolutamente ingente", e - per altro verso - l'eccessiva afflittività della pena per diniego delle attenuanti generiche e l'omessa motivazione delle pene accessorie del divieto biennale di espatrio e del ritiro della patente di guida. - Le indicate censure sono indeducibili e manifestamente infondate, perché afferiscono ad un profilo della regiudicanda, quale quello del globale trattamento sanzionatorio, che è rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e che - se sorretto da idonea motivazione, come deve constatarsi nel caso LLimpugnata sentenza di appello - non è sindacabile in sede di legittimità. I giudici di appello hanno collegato la ritenuta configurabilità della quantità ingente LLeroina immessa dal RO sul mercato statunitense o comunque da lui trattata (L. n. 685 del 1975, art. 74, comma 2) ai dati asseverativi LLoggettiva consistenza ponderale della droga oggetto delle singole "operazioni" e all'elevato grado di purezza della sostanza(desumibile dalle conversazioni intercettate dall'autorità americana nell'ambito dei processi definiti nei confronti del RO) ed allo "straordinario numero di dosi da essa ricavabili". È solo il caso di aggiungere, ad ogni buon conto, che - in difformità di quanto suppone il ricorrente - la sussistenza o non LLaggravante della quantità ingente non incide sulla pena edittale del reato rilevante ai fini della prescrizione, dal momento che per effetto LLaltra contestata univoca aggravante ad effetto speciale del numero superiore a tre dei concorrenti nei singoli reati fine riconducibili al RO (L. n. 685 del 1975, art. 74, comma 1, n. 2) il termine di prescrizione del reato rimane, nella sua massima estensione, quello di trenta anni. Adeguatamente motivato è il diniego delle attenuanti generiche ("negativa personalità del prevenuto, che ha sempre gravità to in ambienti criminali, modalità attuative della condotta, gravità dei fatti"), gli altri profili comportamentali addotti in ricorso essendo stati comunque valutati dai giudici di secondo grado sì da indurli ad operare una ben congrua riduzione della pena inflitta al RO in primo grado. Le pene accessorie facoltative del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio per due anni risultano, infine, sorrette da idonea motivazione.
Al rigetto LLimpugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010