Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli funzionali alla confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 dello stesso anno. (In motivazione, la S.C. ha escluso la praticabilità di un'applicazione analogica della disciplina contenuta nel "codice antimafia", ritenendo il rinvio a tale disciplina normativa, operato dal comma quarto bis del citato art. 12 sexies, limitato testualmente alla "destinazione" ed "amministrazione" dei beni confiscati e, pertanto, non estensibile alle diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi).
Commentario • 1
- 1. Codice Antimafia: tutela dei terzi creditori nella confisca “allargata”Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 15 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2016, n. 8935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8935 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
8 9 35/ 1 6 R REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 120 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - GERARDO SABEONE CC 20/01/2016 - Consigliere - - Consigliere rel. - CARLO ZAZA R.G.N. 18594/2015 ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel procedimento a carico di 2. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
3. NT AT, nato a [...] il [...] 4. AS IA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/12/2014 della Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dalla DI s.p.a.; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
2 1 RITENUTO IN FATTO Con il provvedimento impugnato, in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., veniva dichiarata l'opponibilità all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e ad altri soggetti eventualmente titolari dei beni, del diritto di garanzia del predetto istituto bancario su un appartamento, una rimessa ed un posto auto siti in Brindisi, di proprietà di IA AS e confiscati nel procedimento penale a carico di AT NT per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.., in forza del mutuo ipotecario originariamente erogato per l'acquisto degli immobili da parte di CO CU ed oggetto di accollo della successiva acquirente IA AS, resasi inadempiente nel pagamento delle relative rate. La terza ricorrente deduce:
1. violazione di legge sulla ritenuta ammissibilità dell'istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena;
la stessa sarebbe stata presentata da difensori non muniti di procura speciale;
2. violazione di legge sul riconoscimento del diritto di garanzia dell'istituto di credito con prevalenza sulla confisca definitiva del bene;
l'art. 1, comma 190, legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificando il comma 4-bis dell'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, avrebbe esteso a tutti i sequestri e le confische disposte ai sensi del citato art. 12-sexies, quale quella in esame, le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e fra esse quelle dell'art. 45 di detto decreto, per le quali, a seguito della definitività della confisca di prevenzione, i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri, rimanendo i diritti dei terzi tutelati solo nelle diverse forme di cui agli artt. 52 e ss. del decreto, mediante accertamento ed ammissione del credito allo stato passivo e pagamento dello stesso successivamente alla liquidazione dei beni;
il diritto di credito ipotecario della Banca Monte dei Paschi di Siena sarebbe pertanto nella specie estinto, essendo la contraria decisione della Corte territoriale il risultato del travisamento della giurisprudenza in materia, viceversa conforme ai principi indicati;
3. violazione di legge sui presupposti del riconoscimento del diritto della Banca Monte dei Paschi di Siena;
a tal fine la Corte territoriale avrebbe valutato solo l'anteriorità del credito rispetto alla confisca, e non gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 nella mancanza di strumentalità del credito all'attività illecita ovvero nella buona fede dell'istituto di credito nell'ignorare detta strumentalità, con riferimento anche al momento dell'accollo del mutuo;
difetterebbe inoltre la motivazione sulla mancanza di prove fornite 2 dall'istituto in ordine alla natura non liberatoria dell'accollo della AS e sulla conseguente imprudenza nell'accettazione di tale accollo, laddove la AS ammetteva di essersi prestata a figurare come intestataria fittizia per conto del NT.
4. La DI s.p.a., cessionaria dei crediti della Banca Monte dei Paschi di Siena, ha depositato memoria a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, osservando che il rinvio del novellato comma 4-bis dell'art. 12-sexies n. 356 del 1992 alla normativa sui beni confiscati riguarderebbe le sole disposizioni in tema di amministrazione e destinazione dei beni stessi e citando giurisprudenza sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti sulla ritenuta ammissibilità dell'istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena sono inammissibili. L'affermazione della ricorrente, per la quale l'istanza sarebbe stata olfensors presentata da privi di procura speciale, è manifestamente infondata;
la nomina dei difensori, redatta in calce all'atto, reca infatti il conferimento agli stessi di ogni più ampio potere attribuito dalla legge, assumendo pertanto la forma della procura speciale.
2. I motivi dedotti sul riconoscimento del diritto di garanzia dell'istituto di credito, con prevalenza sulla confisca definitiva del bene, sono infondati. La questione posta dalla ricorrente concerne l'ambito della previsione dell'art. 12-sexies, comma 4-bis, legge n. 356 del 1992, come modificata dall'art. 1, comma 190, legge n. 228 del 2012, che estende ai sequestri ed alle confische cosiddette «allargate», di cui allo stesso articolo 12-sexies, le disposizioni, testualmente indicate come «in materia di destinazione ed amministrazione dei beni sequestrati e confiscati», del d. lgs. n. 159 del 2011. Oggetto del tema posto in discussione, in particolare, è se tale rinvio, come sostenuto dalla ricorrente, comprenda tutte le disposizioni del decreto richiamato, e quindi anche quelle di cui all'art. 45, per la quale i beni confiscati sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri, la confisca prevale di conseguenza sugli eventuali diritti di garanzia esistenti sui beni in favore di terzi e la tutela di questi ultimi è affidata alla particolare procedura concorsuale prevista dagli artt. 57 e ss. del decreto nella forma dell'ammissione dei creditori garantiti, in esito alla liquidazione dei beni, alla ripartizione del ricavato nell'ordine e nei limiti previsti dal piano di pagamento segnatamente previsto 2 dall'art. 61; ovvero se, come invece sostenuto dalla DI nella memoria depositata, la riportata limitazione testuale del rinvio alle disposizioni del decreto concernenti la destinazione e l'amministrazione dei beni escluda il citato art. 45, con la conseguente legittimità dell'immediato riconoscimento dell'opponibilità all'Agenzia ricorrente dei diritti dei terzi sui beni, come nella specie avvenuto. Questa Corte non ignora l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale formatosi nel senso invocato dalla ricorrente (Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Rv. 261712; Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014, DI s.p.a., Rv. 259332). E tuttavia non può sottacersi che tale indirizzo, fondato esclusivamente su un elemento storico- sistematico individuato nella progressiva assimilazione funzionale, nella recente legislazione, della confisca di prevenzione, oggetto della normativa di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, a quella prevista dal più volte citato art. 12-sexies, non appare conforme, come altrove puntualmente osservato (Sez. 2, n. 10471 del 12/02/2014, DI s.p.a., Rv. 259348), al chiaro tenore letterale del novellato comma 4-bis dell'articolo di cui sopra, il cui esplicito riferimento alle disposizioni del decreto in tema di destinazione ed amministrazione dei beni non può comprendere le norme dettate dal decreto per la ben diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi, ed al carattere di specialità complessivamente attribuibile al decreto per la disciplina delle misure di prevenzione. Specialità che, come pure rilevato nella pronuncia da ultima richiamata, esclude la praticabilità di un'interpretazione analogica che superi la descritta delimitazione testuale, non sussistendo peraltro nel sistema alcuna lacuna legislativa che debba essere colmata con siffatta interpretazione. La decisione impugnata deve pertanto ritenersi corretta con riguardo alla ritenuta possibilità di riconoscere l'opponibilità del diritto di garanzia dell'istituto di credito sui beni confiscati.
3. Sono altresì infondati i motivi dedotti sui presupposti del riconoscimento del diritto della Banca Monte dei Paschi di Siena. Non vi è dubbio che, anche nella prospettiva di giudizio per quanto detto correttamente adottata dalla Corte territoriale, la decisione favorevole all'opponibilità del diritto di cui sopra richiedesse l'accertamento della buona fede del creditore nella verifica dell'eventuale strumentalità del credito rispetto ad attività illecite. Ciò posto, non è tuttavia fondata l'affermazione della ricorrente, per la quale la motivazione del provvedimento impugnato si sarebbe limitata a valutare l'anteriorità alla confisca della costituzione del diritto della banca. La Corte 4 d'Appello non argomentava infatti in termini di mera successione temporale fra i due eventi, ma sottolineava in particolare come l'ipoteca in favore della banca fosse stata iscritta nel lontano 1989; e in tale riferimento è implicita la valutazione del dato temporale come incompatibile con l'addebitabilità all'istituto di credito di negligenze nella verifica di eventuali finalizzazioni illecite del mutuo concesso. Conclusione, questa, a fronte della quale le ulteriori doglianze della ricorrente si risolvono in rilievi di merito, che non evidenziano vizi censurabili in questa sede. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Сов обво Carlo Zaza DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 3 - MAR 2016 Carmela Lanzuisefor IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 5