Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2016, n. 8935
CASS
Sentenza 20 gennaio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli funzionali alla confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 dello stesso anno. (In motivazione, la S.C. ha escluso la praticabilità di un'applicazione analogica della disciplina contenuta nel "codice antimafia", ritenendo il rinvio a tale disciplina normativa, operato dal comma quarto bis del citato art. 12 sexies, limitato testualmente alla "destinazione" ed "amministrazione" dei beni confiscati e, pertanto, non estensibile alle diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi).

Commentario1

  • 1Codice Antimafia: tutela dei terzi creditori nella confisca “allargata”
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 15 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2016, n. 8935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8935
Data del deposito : 20 gennaio 2016

Testo completo