Sentenza 30 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di furto, è ravvisabile la circostanza aggravante della destrezza nella condotta di chi, neutralizzando con abbracci, baci ed altre moine le cautele del detentore del gioiello preso di mira, lo distragga dall'attenzione sul monile e se ne impossessi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2019, n. 9388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9388 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2019 |
Testo completo
09588-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSSELLA CATENA - Presidente - Sent. n. sez. 3219/2019 UP 30/10/2019- MARIA TERESA BELMONTE Relatore - R.G.N. 6031/2019 MICHELE ROMANO IRENE SCORDAMAGLIA PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OV NK OV AS VA NK OV nato il [...] VA EV BE nato il [...] NI RA nato il [...] NI NI nato il [...] avverso la sentenza del 04/06/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore L'Avv. GABIELLA ZAMPIERI si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia riformava solo con es riferimento al trattamento sanzionatorio, decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato le imputate colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, avvinti in continuazione.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutte e quattro le imputate, con il ministero dei rispettivi difensori.
3. Il comune difensore di VA EV LB, NI RA e NI IY svolge tre motivi, con i quali denuncia violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria, sotto più profili.
3.1. Denuncia, in primis, l'inattendibilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dalle vittime, che hanno avuto la possibilità di vedere le imputate solo per pochi minuti. Particolarmente incerto era stato il riconoscimento a carico di VA da parte della persona offesa ST SC, come aveva riconosciuto anche il Tribunale del Riesame, che aveva affermato la necessità di ulteriori verifiche, segnalando la somiglianza fisica tra la VA e la OL. I dubbi, d'altro canto, erano emersi in dibattimento dalle deposizioni di altre vittime che avevano confermato la somiglianza, nonché la circostanza, riferita, invece, dallo SC, che la VA non fosse, all'epoca dei fatti, incinta, condizione che riguardava invece la OL. Lamenta che la Corte territoriale non abbia adeguatamente vagliato tali profili di dubbio, condannando la VA in ordine al capo d) sulla base di un riconoscimento fotografico acquisito ex art. 512 cod. proc. pen., essendo intervenuto, medio tempore, il decesso della persona offesa.
3.2. Con il secondo motivo deduce che la Corte non ha vagliato le doglianze di cui alla pg. 10 dell'appello, in ordine alla affermazione di corresponsabilità a carico delle imputate VA e NI VI per il capo A), poiché le stesse si erano limitate a restare in auto senza fornire alcun contributo concreto all'azione criminosa, in tal modo, operando un diverso trattamento rispetto a analoga fattispecie in cui il giudice di primo grado era pervenuto all'assoluzione di altra coindagata per il fatto sub D. के 3.3. Il terzo motivo di ricorso riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate senza alcuna motivazione, e l'eccessivo aumento per la continuazione, lamentando che la severità della pena contraddice la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio del primo giudice, giudicato dalla Corte territoriale troppo afflittivo.
4. Il difensore di ST AN KS si affida a tre motivi.
4.1. Con il primo denuncia violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e 25 e 111 co.4 Cost, lamentando una motivazione apparente, contraddittoria e illogica nella parte dell'affermazione di responsabilità in ordine al capo G, a cui la Corte di merito sarebbe pervenuta senza esplicitare il ruolo e il contributo causale 2 della ricorrente nell'azione criminosa e, anzi, lasciando il dubbio in ordine alla stessa partecipazione dell'imputata al fatto, proveniente dalla generica descrizione fornita a suo carico dalla vittima, TA LE .
4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 625 co. 1 n. 4 cod. pen. e correlato vizio della motivazione con riferimento alla aggravante della destrezza, per averne la Corte di merito ravvisato la sussistenza senza indicazione delle concrete circostanze di fatto idonee a supportarla.
4.3. Con il terzo motivo ci si duole del vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate con motivazione generica e insufficiente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono tutti inammissibili. Essi, in buona parte riversati in fatto, reiterano doglianze già prospettate nel giudizio di secondo grado, in ordine alle quali la Corte di appello ha replicato con specifiche e puntuali argomentazioni, non incorrendo né in manifeste illogicità né nelle denunciate contraddittorietà. In realtà, i ricorsi non propongono censure che attingono il percorso motivazionale sviluppato dalla Corte di Appello, se non in termini meramente assertivi, ma, piuttosto, ci si duole della mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto, omettendo di confrontarsi con l'incedere argomentativo sviluppato dalla Corte di merito, la quale, invece, ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento in ordine a tutte le doglianze difensive.
2. In sintesi, come si rileva dalla sentenza impugnata, l'affermazione di responsabilità non si è basata sulle sole querele delle persone offese, poiché, invece, le stesse sono state sentite nel dibattimento;
d'altro canto, i riconoscimenti a carico delle imputate non sono solo quelli fotografici effettuati dalle vittime durante le indagini, essendosi aggiunti quelli personali avvenuti in aula durante il giudizio di primo grado, nonchè le deposizioni degli operanti di а polizia giudiziari e dei titolari degli esercizi commerciali in cui erano stati venduti gli oggetti preziosi sottratti alle vittime. La Corte di appello ha, inoltre, puntualmente argomentato le ragioni che hanno indotto al giudizio di attendibilità delle deposizioni delle vittime - peraltro, annotando che nessuna di loro si fosse costituita parte civile apprezzando la spontaneità e la verosimiglianza dei resoconti forniti in aula, e vagliando i riscontri provenienti da altre fonti investigative. Sicchè, non v'è alcun ragionevole motivo per dubitare della complessiva attendibilità dei riconoscimenti, anche alla luce di quanto logicamente osservato dalla Corte di appello in ordine alla inverosimiglianza della tesi difensiva, che faceva leva sull'effetto di suggestione asseritamente provocato dalla diffusione giornalistica della notizia dei furti. 3 2.1. Venendo al ricorso nell'interesse di VA e delle sorelle NI, in ordine al furto ai danni di ST SC ( capo D), nelle more deceduto, la Corte di appello ha fatto riferimento al certo riconoscimento fotografico effettuato a carico anche della VA, nel corso delle indagini, con ciò escludendo determinante rilevanza al riferimento alla pancia dell'imputata, la quale, a quanto pare, non risultava, all'epoca del fatto, incinta. La contestazione difensiva tende, in realtà, a valorizzare un elemento del tutto marginale del riconoscimento, evidentemente concentrato sulle sembianze del volto e sulle fattezze fisiche delle autrici del furto peraltro, privo di incertezze, come segnalato dalla Corte di - appello, e mira a perseguire una inammissibile diversa ricostruzione in fatto della vicenda, tenuto conto che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 5, N. 8411/92, RV. 191488); trattasi di principio assolutamente consolidato, avendo trovato autorevole conferma anche nella sentenza Spina delle Sezioni Unite, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214793. 2.2. In ordine al furto ai danni di PA ZZ (capo A), il fatto è descritto nei termini di un rapporto mercenario consumato presso la ruoulotte delle ragazze, in cui erano presenti tutte e tre le imputate. Quanto alla diversa regula juris asseritamente applicata per i fatti sub a) e sub d) - con riferimento alla assoluzione pronunciata nei confronti di una delle imputate del fatto sub d), motivata dalla mancanza di prova in ordine al contributo soggettivo dell'imputata Asia Shishova, giudizio non applicato nella valutazione del capo a), dove due delle imputate non avrebbero avuto alcun ruolo si osserva che, in realtà, trattasi di - fattispecie concrete talmente diverse da non potersi prospettare alcun confronto. Con riguardo al furto a carico del ZZ, infatti, è la stessa dinamica dei fatti, per come descritta in imputazione, che consente di individuare il contributo causale di ciascuna concorrente, avendo esse agito in totale sinergia e contemporaneità nel corso di un rapporto sessuale a pagamento che le coinvolgeva tutte.
2.3. Il terzo motivo, che ha avuto di mira il trattamento sanzionatorio, è parimenti infondato. Si osserva, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che esse sono state negate per l'assenza di elementi positivi, peraltro neppure segnalati dalla difesa ricorrente. Trattandosi di valutazione di merito, essa si sottrae alle censure di legittimità in quanto, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'applicazione delle 4 circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di applicazione delle circostanze in parola. Poiché le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2 -, n. 9299 del 07/11/2018 , dep. 2019, Rv. 275640 ). L'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta. (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv.195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014,Rv.260610). Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi;
conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
2.3.1. Quanto all'eccessivo aumento di pena considerato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., esso è stato individuato in tre mesi di reclusione ed euro 35 di multa per ciascun fatto, ovvero in una entità pari a un sesto della pena base per il reato più grave, indicata in anni due e mesi sei di reclusione e euro 180 di multa;
trattasi di un aumento congruo, tenuto conto del limite edittale di cui all'art. 81 (aumento fino al triplo della violazione più grave). Invero, trattandosi di una sanzione in concreto applicata in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale, operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986, Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, 5 rv. 267949; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013 ).
4.Anche il ricorso nell'interesse di OL è manifestamente infondato.
4.1. Quanto al fatto rubricato sub G), la Corte territoriale ha esposto specifica motivazione in ordine al ruolo della OL, facendo riferimento all'azione sinergica e congiunta svolta dalle protagoniste del furto ai danni di LE TA, per come emergente proprio dalla descrizione della vittima. Questi, infatti, ha riferito che, una volta che si fu trovato nell'auto con le due donne che lo avevano adescato in un locale pubblico, venne distratto dalle loro chiare profferte sessuali, in realtà finalizzate all'impossessamento del prezioso monile che la vittima portava al collo;
le ragazze, infatti, riuscirono a distrarre e disorientare l'uomo mediante baci e carezze specialmente concentrate in quella zona del corpo, tanto che il TA neppure si accorse immediatamente della sottrazione, avvedendosene solo dopo che le donne erano uscite, su loro richiesta, dall'auto. La condotta, per come descritta dalla vittima, fonda la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., di cui in sentenza vi è puntuale argomentazione, allineata alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa. ( Sez. U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). L'elemento specializzante dell' aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2 n. 9374 del 1802/2015, P.G. in proc. Di Battista, Rv. 263235) o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4 n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361; Sez. 4 n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207), o nell'approfittare della disattenzione del possessore provocata dall'agente ( Sez. 5 n. 640 del 30/10/2013, Rainart, Rv. 257948). Nella delineata cornice ermeneutica, ritiene il Collegio che l'aggravante della destrezza sia stata correttamente ravvisata dai giudici di merito poiché le imputate, ben lungi dall'essersi approfittate di una condizione di assenza di vigilanza sulla res da parte del possessore, hanno dimostrato un particolare ingegno predatorio, attuato mediante il ricorso ad atti erotici particolarmente insistiti in zona sensibile del corpo umano, nella quale si trovava anche il bene preso di mira, in tal modo indubitabilmente neutralizzando le cautele del detentore del bene, distratto, dall'attenzione sulla collana che indossava, attraverso moine, toccamenti e abbracci. La particolare abilità dimostrata dalle agenti, peraltro con tecnica ben collaudata, era, dunque, idonea a annientare le ordinarie difese dell'uomo medio, venute meno proprio nel momento in cui è stata attuta l'azione predatoria.
4.2. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato, rinvenendosi nella sentenza impugnata una, seppur sintetica, motivazione a fondamento del diniego delle circostanze generiche, in ordine alle quali la Corte ha evidenziato l'assenza di elementi positivi di vaglio, neppure rappresentati dalla difesa dell'imputata, al di là della incensuratezza, insufficiente ai fini in questione.
5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod. proc.pen.) la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00 cadauna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 30 ottobre 2019 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte ШвелеVeteres Bel l Il Presidente Rossella Catena Romilly Casey DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 10 MAR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuia ux 7