Sentenza 13 novembre 1998
Massime • 1
In tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da particolare agilità, sveltezza, callido artificio ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltre ed ingannevoli, tali da eludere la pur vigile attenzione dell'uomo medio impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente ed in costanza del fatto, senza che perciò possa assumere rilievo il fatto che la sottrazione sia scoperta anche subito dopo il suo avverarsi.
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- 1. Furto: cos’è l’aggravante della destrezzaRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 dicembre 2023
Come funziona l'aggravante del furto con destrezza, qual è la pena e quali i presupposti? Il reato di furto viene punito in modo più severo se compiuto “con destrezza”. La destrezza è quindi un'aggravante della pena. Ma cosa significa, nel concreto, tale concetto? Per comprendere cos'è l'aggravante della destrezza nel furto dobbiamo rifarci alle indicazioni fornite dalla Cassazione, in particolare a Sezioni Unite. In questo articolo vedremo qual è la pena per il furto e quale invece quella per il furto con destrezza. Cos'è il furto? Il furto è un reato previsto dall'articolo 624 del codice penale. Essi si realizza quando una persona si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a …
Leggi di più… - 2. Furto aggravato con destrezza: problematiche applicativeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 ottobre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/1998, n. 13491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13491 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Mauro D. LOSAPIO Presidente del 13.11.98
1. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere SENTENZA
2. " Antonio SPAGNUOLO " N. 2470
3. " Paolo A. SEPE " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS " N. 13347/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
GA IE n. a Mira il 20.1.62
avverso la sentenza emessa in data 3.12.97 della Corte di Appello di Trieste a conferma di quella del Pretore di Pordenone in data 22.5.97 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Colarusso.
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.A.G. dott. Gianfranco VIGLIETTA che ha concluso per il rispetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
GA DI è ricorrente avverso la sentenza di cui in epigrafe emessa dalla Corte di Appello di Trieste a conferma della sentenza del Pretore di Pordenone con la quale egli era stato condannato per i reati, riuniti in continuazione, di furto aggravato della destrezza (con la concessione dell'attenuante del valore lieve equivalente all'aggravante ed alla recidiva contestate) e porto di coltello di genere proibito.-
Si è ritenuto in punto di fatto che il prevenuto era entrato per la prima volta nel negozio della Parte Offesa per domandare il prezzo di un paio di forbici e che, essendone uscito, vi era entrato una seconda volta e, simulando di guardare degli oggetti, si era posto accanto ad una vetrina dalla quale aveva prelevato, prima di dileguarsi, un pugnale approfittando del fatto che la titolare dell'esercizio commerciale era impegnata a servire al banco due clienti.-
La Corte di Appello ha ribadito, nella sentenza impugnata, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.- Il ricorso è corredato da tre motivi.-
Nel primo i ricorrente prospetta vizio di motivazione della sentenza per non avere la Corte di Appello adeguatamente giustificato, tenendo conto della doverosa diligenza del commerciante medio, il calo di attenzione della proprietaria attribuito al solo fatto che ella fosse intenta a servire gli altri clienti e per non aver considerato l'inconciliabilità con l'asserita destrezza dello stato non del tutto normale di esso GA che, per essere un tossicodipendente, non poteva avere la lucidità necessaria per porre in essere il furto con particolare abilità e destrezza .- Nel secondo deduce violazione di legge per essere stata ritenuta la destrezza in base alla soia presenza di altri clienti nel negozio, senza tener conto che la parte offesa si era avveduta della manovra furtiva.-
Nel terzo motivo di deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. avendo la Corte di Appello ritenuto erroneamente ostativi alla concessione delle attenuanti generiche i precedenti penali dell'imputato rilevanti, a dire del ricorrente, ai soli fini di determinare la capacità a delinquere.-
Il ricorso non merita accoglimento.-
Non può ravvisarsi l'asserito difetto di motivazione atteso che la sentenza impugnata ha compiutamente esaminato la situazione di fatto traendo da essa, con lucida e logicamente idonea argomentazione, la conclusione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p.- Neppure il secondo motivo è fondato non sussistendo la dedotta violazione di legge.-
Ed, invero, la destrezza, intesa come aggravante speciale del delitto di furto, si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da un "quid pluris" dal quale si possano evincere particolare agilità, sveltezza, callido artificio ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltre ed ingannevoli, tali da eludere la pur vigile attenzione dell'uomo medio impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisì tempestivamente ed in costanza del fatto. -
Non ha rilievo alcuno il fatto che la sottrazione sia scoperta anche subito dopo il suo avverarsi posto che la destrezza non deve essere intesa come finalizzata ad evitare la scoperta, foss'anche immediata, del frutto ma va valutata come elemento della condotta che, soverchiando l'attenzione del derubato, abbia facilitato la esecuzione del reato che si perfeziona, anche con le sue caratteristiche circostanziali, al momento della sottrazione della cosa altrui senza che possa assumere rilievo il (successivo) momento della scoperta. -
Nel caso di specie l'apprezzamento del giudice del merito è stato condotto secondo i parametri di una corretta esegesi normativa e le conclusioni si pongono in sintonia con i principi sopra esposti sicché la sentenza non merita censura per violazione di legge.- Del pari infondato è il terzo motivo posto che la valutazione dei precedenti penali come elemento ostativo alla concessione delle attenuanti generiche è giuridicamente ineccepibile e, nella specie, addirittura ridondante a causa financo della mancata allegazione di altre specifiche circostanze favorevoli atte a giustificare la diminuzione della pena in base al dettato dell'art. 62 bis c.p. - Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.-
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.-
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 1998