Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese Ordinarie e straordinarie del Ministro della Marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello Stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese Ordinarie e straordinarie del Ministro della Marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello Stato di previsione annesso alla presente legge.