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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 535/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(c.f. ), in persona del curatore speciale Sig.ra CodiceFiscale_4 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ), CodiceFiscale_5 Parte_6 CodiceFiscale_6
(c.f. ), (c.f. Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8 C.F._8
), in persona del Curatore speciale Sig.ra (c.f.
[...] Parte_9 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Matera (c.f. C.F._9 [...]
), con domicilio eletto in Bitonto (BA) alla Via Matteotti n. 135, C.F._10
pec: Email_1
APPELLANTI
Contro
:
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Salvemini ( c.f. ), con CodiceFiscale_11 domicilio eletto in Bari alla via A. M. Calefati 316,
pec: Email_2
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3436/2020, pubblicata in data 10 novembre
2020, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 6016/2018, non notificata. Appello del 1° aprile 2021.
Conclusioni: All'udienza del 22 marzo 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_2 conveniva in giudizio
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, chiedendo revocarsi ai sensi dell'art. 2901 c.c. gli Parte_8 Parte_9 accordi di separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_3
(omologati con decreto 20-26/10/2015 del Tribunale di Bari) relativi al trasferimento immobiliare ivi previsto ed il conseguente rogito notarile, nonché dichiarare inefficaci gli accordi di separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Parte_6
(omologati con decreto 20-26/10/2015 del Tribunale di Bari) relativi al
[...] trasferimento immobiliare ivi previsto, limitatamente alla cessione dei diritti reali della sola signora ed il conseguente rogito notarile, con ogni Parte_2 relativa conseguenza sul piano esecutivo.
Contr A sostegno della domanda, la dichiarava di essere creditrice della
[...] della somma di €uro 946.231,94, dovuta in parte a saldo debitore di un Pt_10 rapporto di anticipazione contro cessioni di credito, in parte a saldo debitore di un mutuo fondiario, in parte a saldo debitore di un finanziamento chirografario. Tutte le obbligazioni della erano garantite da e Parte_10 Parte_1 Parte_2
fideiussori sino a €uro 1.900.000,00 a garanzia specifica del solo mutuo
[...] fondiario. Con sentenza n. 45 dell'11 marzo 2016, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della e con comunicazione del 13 luglio 2016, la Parte_10 banca aveva revocato gli affidamenti, sicché, stante l'inadempimento dei garanti, otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 19362/16, avverso il quale i proponevano opposizione. Poiché, a seguito di ispezione, risultava Pt_2 che i garanti si erano spogliati dei loro beni, donando ai rispettivi figli la nuda proprietà dei loro immobili, riservandosene l'usufrutto, veniva avviata l'azione pag. 2/13 oggetto di causa. Si costituivano in giudizio i convenuti, opponendosi alla domanda, che, essendo di natura documentale, veniva decisa senza necessità di attività istruttoria.
2: la sentenza appellata
Il Giudice accoglieva la domanda, ricorrendo i presupposti dell'actio pauliana, ovvero: esistenza del credito, eventus damni e scientia damni. Con specifico riferimento alla revocabilità degli accordi di separazione e degli atti dispositivi posti in essere in esecuzione dell'accordo, riteneva gli stessi non sufficienti a sottrarre i beni all'azione, tanto più che gli atti oggetto di revocatoria coinvolgevano due distinti nuclei familiari, facenti capo a due fratelli debitori, effettuati in maniera coeva, valorizzando tali elementi quali indizi ai fini dell'accoglimento della domanda, cui conseguiva la condanna al pagamento delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
I soccombenti proponevano appello avverso la sentenza, da ritenersi viziata per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339, c.p.c. come modificato con l'art. 1 della legge 40/2006: erronea interpretazione dell'art. 2901
c.c. e dell'art. 2740 c.c.
Il Giudice di prime cure aveva errato in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cass. n. 5473/2006), gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali di beni mobili o immobili, potevano essere attuati senza corrispettivo, senza per questo essere assimilati per questo alla donazione, poiché tali attribuzioni hanno come obiettivo la sistemazione dei rapporti in occasione della separazione consensuale. Il trasferimento dell'immobile, nel caso di specie, non poteva essere considerato atto a titolo gratuito, anche se intervenuto nell'ambito della regolamentazione degli obblighi di mantenimento, atteso che tra gli ex coniugi e , Parte_11 Parte_6 già in regime di separazione patrimoniale di beni, il trasferimento avvenne a compensazione del reciproco obbligo di mantenimento alimentare nei riguardi dei figli minori e . Pt_8 Parte_7
La revoca degli affidamenti interveniva formalmente in data 13.07.2016 lì dove, a fronte di ricorsi per separazione consensuale depositati in data 07.05.2015, non era specificato da quando fosse iniziata la morosità che aveva causato la revoca degli pag. 3/13 affidamenti alla intervenuta dopo oltre un anno dal deposito dei ricorsi Parte_10 per separazione anzidetti. Inoltre, secondo il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 la non era in una situazione di crisi cd. irreversibile, posto che non vi era uno Pt_10 squilibrio tra il patrimonio netto della società e l'indebitamento di essa tale da far pensare ad una imminente declaratoria di fallimento. In sostanza, i fideiussori della nel maggio del 2015, non erano consapevoli in alcun modo che la società non Pt_10 potesse far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento, anche solo considerando il valore degli immobili nella titolarità della società o, quantomeno, non avevano alcuna percezione che le operazioni immobiliari decise in sede di separazione consensuale, a tutela degli interessi dei propri figli minori, potessero –in qualche modo- frustrare future aspettative creditorie dell'istituto attore o renderne anche solo difficoltoso il recupero. All'epoca dei fatti, pertanto, ovvero al maggio del 2015, nessuno avrebbe immaginato che il venir meno dei due immobili oggetto degli accordi di separazione potesse depauperare la garanzia patrimoniale. Secondo poi quanto avvenuto in sede di ammissione al passivo, mancava la prova atta a comprendere come si fosse giunti alla somma di €. 650.890,96 quale posta debitoria.
A fronte delle evidenti prove fornite dagli originari attori il Giudice aveva dedotto che gli stessi non avevano dimostrato che la capienza del proprio patrimonio risultasse tale da garantire il pagamento del credito, deducendo anche che poiché le parti dei due atti erano coniugi, erano presuntivamente a conoscenza della situazione economica della società, senza dare atto che era stata fornita la prova che la società non versava in una condizione irreversibilmente fallimentare e che, inoltre, erano proprietari di altri beni immobili non oggetto degli accordi di separazione dando prova di quanto sancito dall'art. 2740 c.c..
2) contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339 c.p.c.: non sono state considerate le prove documentali poste a fondamento della insussistenza dei presupposti di legge ex art. 2901 c.c.
Con la documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di primo grado, gli appellanti avevano dimostrato come la società non avesse una situazione Pt_10 patrimoniale fallimentare. Guardando la successione obiettiva degli eventi risulta che Contr a seguito dell'inadempimento della società garantita la banca esercitava le Pt_10 proprie pretese in data di gran lunga successiva ai rogiti eseguiti dagli odierni attori vale a dire circa un anno prima del dissesto ed epoca in cui nemmeno poteva ritenersi conoscibile quanto meno il rischio dell'insolvenza aziendale come si era evidenziato pag. 4/13 dalla documentazione prodotta. Né la nel giudizio di primo grado aveva fornito CP_2 la prova che gli attori avessero preordinato l'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del sopravvenuto credito e che il curatore speciale dei minori fosse consapevole di tale dolosa preordinazione.
3) contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339, c.p.c.: non viene minimamente motivata la dichiarata inefficacia degli accordi di separazione con conseguente ultra petitum e la condanna in solido degli odierni attori al pagamento delle spese e competenze legali
Il Giudice di Prime Cure nella parte dispositiva dell'impugnata sentenza aveva dichiarato inefficaci nei confronti della gli accordi di separazione e non CP_2 invece i soli atti dispositivi eseguiti a seguito dell'accordo. Inoltre, con l'impugnata sentenza erano stati condannati anche i soggetti beneficiari della disposizione, tra l'altro minori, e i tutori che si erano limitati allo svolgimento della loro funzione;
né era stato dimostrato il coinvolgimento dei terzi, estranei alla compagine sociale.
Veniva proposta istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata e nel merito l'accoglimento del gravame, con totale riforma della sentenza appellata.
Contr
Si costituiva in giudizio per la la CP_1 CP_1 Controparte_1
, rappresentando come, a decorrere dal 1° dicembre 2020, la
[...] Controparte_3
si fosse scissa in , trasferendo a quest'ultima un compendio di
[...] CP_1 attività e passività, composto, in sintesi: 1) all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, 2) al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
il tutto come da atto notarile che depositava, di cui era stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151. Poiché non erano incluse nel compendio scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni in esso ricompresi, originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere anteriormente alla Scissione, precisava di non essere legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie. Nel merito, prendeva posizione sui motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto, sia perché inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia perché infondata nel merito. In particolare, quanto al primo motivo, dalla disamina degli atti della separazione consensuale fra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
(propedeutici al rogito Volpe 2.12.2015 n. 33867 Rep.) emergeva come il Pt_3 pag. 5/13 nell'esclusivo interesse del figlio, si obbligasse a donare il proprio immobile. Pt_2
Inoltre, con il successivo ricorso ex art. 320 c.c. del 10.11.2015, i medesimi appellanti dichiararono che nelle condizioni di separazione Parte_12 convennero l'impegno di donare l'immobile di al loro figlio Parte_1 Parte_4
, quale condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale,
[...] sicché il rogito per Notar n. 33867 Rep. perfezionò la: “cessione di diritti reali a Per_1 titolo gratuito”.
Le medesime dichiarazioni erano contenute nella documentazione riguardante la separazione consensuale della Sig.ra per cui gli appellanti Parte_2 attribuirono, ad entrambi i rogiti, il carattere della gratuità qualificandoli, espressamente come “donazioni”. Quanto al tempo intercorso fra il dissesto della e le separazioni di e , lo stesso è del Pt_10 Parte_1 Parte_2 tutto ininfluente, ai fini dell'art. 2901 cc, atteso che il requisito della anteriorità va esaminato al momento in cui il credito è sorto e non a quello successivo in cui il credito stesso pervenga a scadenza. Nel caso di specie, alla data del 18 ottobre
2010, quando e si costituirono fideiussori Parte_1 Parte_2 della Banca, a garanzia di tutte le obbligazioni della Inoltre, i medesimi Pt_10 donanti e in data 4 dicembre 2007, Parte_1 Pt_2 Parte_2 prestarono in favore della fideiussione a garanzia specifica del mutuo fondiario, Pt_10 sicché entrambe le donazioni sono successive al sorgere del credito, con la conseguenza che ai fini dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 cc, era sufficiente la sola scientia damni in capo al debitore. A nulla rilevava dedurre che al momento del deposito dei ricorsi per separazione consensuale, la non si sarebbe trovata Pt_10 in condizioni di difficoltà economica: con riferimento all'eventus damni, il presupposto andava valutato con riferimento alla situazione patrimoniale di ogni singolo fideiussore, irrilevante restando quella del debitore garantito. Inoltre, l'istanza di fallimento fu iscritta a ruolo nel gennaio del 2016, da cui può desumersi che la Pt_10 si trovasse in stato di dissesto già da tempo e di tale situazione erano sicuramente consapevoli e quali soci ed amministratori della Pt_1 Parte_2
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la fu regolarmente Pt_10 CP_2 ammessa al passivo fallimentare della e parimenti falsa era l'affermazione Pt_10 secondo cui: “gli odierni attori hanno fornito la prova …. che gli stessi fossero proprietari di altri beni immobili non oggetto degli accordi di separazione dando prova di quanto sancito dall'art. 2740 c.c.”, smentita dalle visure immobiliari in atti. Ciò
pag. 6/13 rendeva infondato il secondo motivo di gravame, circa la presunta solvibilità della che non era destinataria della azione ex art. 2901 c.c. Pt_10
Quanto alla scientia damni, trattandosi di atto a titolo gratuito non era necessaria la dimostrazione dell'intenzione del donante di nuocere al creditore, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, arrecava alle ragioni del creditore. Entrambi gli atti di trasferimento furono stipulati non solo nello stesso giorno ed innanzi al medesimo notaio ma uno di seguito all'altro. Inoltre, anche le separazioni consensuali si svolsero in maniera concomitante e tutte le parti furono assistite dal medesimo difensore: e donarono, ai rispettivi figli la sola nuda Pt_1 Parte_2 proprietà degli immobili, riservandosi l'usufrutto degli stessi, con la conseguenza che gli immobili restarono nella loro materiale disponibilità. Quanto al terzo motivo, lo stesso era da ritenersi infondato, stante la perfetta corrispondenza fra chiesto e pronunciato: giusta era stata conseguentemente la condanna al pagamento delle spese in solido.
Si opponeva alla richiesta di sospensione e concludeva per il rigetto del gravame.
Così definita la posizione delle parti, con ordinanza del 6 ottobre 2021 veniva rigettata la richiesta inibitoria.
All'udienza del 22 marzo 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata la sollevata eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Sul punto si rimarca come nel 2017 vi fu l'intervento delle Sezioni Unite, che con sentenza 27199 del 16 novembre affermarono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di secondo grado, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto pag. 7/13 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Su tale scia interpretativa si è poi posta la sentenza n. 7675/2019 della S.C., che ha affermato il principio secondo il quale non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata. Sempre secondo tale orientamento si è espressa la
S.C. con l'ordinanza 13525/2018, che ha precisato che: a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, e tanto anche alla luce dell'art. 6 CEDU che ha ribadito il principio della effettività della tutela giurisdizionale, per cui gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950”.
Ciò giustifica il rigetto dell'eccezione.
Il primo e secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente.
4.1: primo e secondo motivo di appello.
Con riferimento ai motivi di appello aventi ad oggetto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., è necessario procedere a ricostruzione dell'istituto dell'azione revocatoria.
4.1.1: fondamento, natura e finalità dell'azione revocatoria
L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e si traduce nel potere, attribuito al creditore, di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione del patrimonio, posti in essere dal debitore, tali da recare pregiudizio alle sue ragioni: ha pertanto la funzione di ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si riveli compromessa dagli atti di disposizione attuati dal debitore. pag. 8/13 4.1.2: presupposti dell'azione revocatoria
I presupposti dell'azione revocatoria possono essere così sintetizzati: esistenza di un diritto di credito verso il debitore, parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore
(c.d. eventus damni); conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che il proprio atto avrebbe arrecato danno al creditore (c.d. consilium fraudis); consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis) .
4.1.3: la nozione di credito
In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.
4.1.4: l'eventus damni
Il cd. eventus damni è il pregiudizio subito dal creditore, consistente nel pericolo di perdere la garanzia patrimoniale a causa dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e ne costituisce il presupposto oggettivo, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Grava pertanto sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore .
4.1.5: il consilium fraudis e la scientia damni o scientia fraudis.
pag. 9/13 Il consilium fraudis è l'elemento soggettivo, presente sia nel debitore che nel terzo, autori dell'atto di disposizione, che la legge indica con i termini di conoscenza o consapevolezza o anche dolosa preordinazione. Lo stesso si atteggia in maniera differente, distinguendosi il momento in cui viene compiuto l'atto oggetto di revocatoria. In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. Per quanto riguarda gli atti anteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901, comma I, n. 1 è necessario che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, con il requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente, intesa come la conoscenza, da parte del terzo, della dolosa preordinazione della vendita, ad opera del debitore alienante, rispetto al credito futuro.
4.1.6: sull'onere della prova
La Suprema Corte ha più volte affermato che allorquando si verta in tema di revocatoria ordinaria, essendo richiesto, a fondamento dell'azione, soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito,
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, la mancanza dell'”eventus damni.”
4.1.7: sulla natura dell'atto oggetto di revocatoria
Dalla disamina della documentazione, considerata anche la natura letterale delle disposizioni, non può non attribuirsi la natura di atti a titolo gratuito ai due rogiti oggetto di causa, atteso che gli stessi non rispondono ad un adempimento di un dovere giuridico, anche quando si voglia assicurare un futuro ai figli, configurando al contrario atti di liberalità a tutti gli effetti, non essendo prevista alcuna contropartita in favore dei disponenti.
Alla luce di quanto esposto, l'azione revocatoria, così come esplicata, risultava presentare tutti i requisiti richiesti necessari e sufficienti ad integrare le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
4.1.8: sull'eventus damni pag. 10/13 Quanto all'eventus damni, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato anche semplicemente la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo, determinando una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore: non risulta sia stata fornita la prova della capienza residua del patrimonio dei fideiussori, tale da garantire comunque un agevole soddisfacimento dell'obbligazione contratta, a nulla rilevando eventuali beni o diversa consistenza patrimoniale del debitore principale, peraltro, nel caso di specie, fallito di lì a breve.
4.1.9: scientia damni e consilium fraudis
In merito alla sussistenza degli indicati presupposti, stante lo status soggettivo delle parti, che oltre ad essere garanti erano soci e amministratori della società debitrice, va considerato che l'atto venne disposto in favore dei figli, sicché il consilium fraudis è oggetto di presunzione legis tantum. L'onere della prova contrario incombeva sui fideiussori/donanti o sui donatari, adeguatamente rappresentati in giudizio tramite i loro curatori speciali, trattandosi di beneficiari minori di età. Nella fattispecie in esame, tuttavia, nessuna attività istruttoria venne posta in essere, sicché non vi sono in alcun modo i presupposti per ritenere sul punto la sentenza viziata.
Circa il presupposto temporale e la successione degli atti, va rimarcato come da consolidata giurisprudenza di legittimità1 l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, ovvero della concessione della fideiussione, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Contr
Quanto al terzo motivo, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, chiese di poter agire, una volta accolta la domanda revocatoria, sui beni già di proprietà di (punto B delle conclusioni di primo grado) e sui beni Parte_1 già di proprietà di Quanto a quest'ultima, gli stessi sono Parte_2 indicati e differenti da quelli che contestualmente donò Parte_6 convenuto in giudizio in quanto parte dell'atto e beneficiario dell'usufrutto in comune e pro-indiviso anche del bene della Ciò giustifica anche la condanna solidale Pt_2 al pagamento delle spese di lite. 1 Cassazione civile sez. VI, 10/01/2023, n. 330 pag. 11/13 L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, applicandosi lo scaglione di valore riferito al credito per il quale si agisce in revocatoria (€uro 950.000,00).
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 535/2021, promossa da , Parte_1
, , , in persona del curatore Parte_2 Parte_3 Parte_4 speciale Sig.ra , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, in persona del Curatore speciale Sig.ra , contro
[...] Parte_9 [...]
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 avverso la sentenza n. 3436/2020, pubblicata in data 10 novembre 2020, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 6016/2018,
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) CO , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in persona del curatore speciale Sig.ra , ,
[...] Parte_5 Parte_6
, , in persona del Curatore speciale Sig.ra Parte_7 Parte_8 Parte_9
in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] appellata che, come da motivazione, Controparte_1
pag. 12/13 liquida in €uro 26.155,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta.
c) Dichiara che sussistono a carico Deli appellanti in solido i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(c.f. ), in persona del curatore speciale Sig.ra CodiceFiscale_4 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ), CodiceFiscale_5 Parte_6 CodiceFiscale_6
(c.f. ), (c.f. Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8 C.F._8
), in persona del Curatore speciale Sig.ra (c.f.
[...] Parte_9 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Matera (c.f. C.F._9 [...]
), con domicilio eletto in Bitonto (BA) alla Via Matteotti n. 135, C.F._10
pec: Email_1
APPELLANTI
Contro
:
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Salvemini ( c.f. ), con CodiceFiscale_11 domicilio eletto in Bari alla via A. M. Calefati 316,
pec: Email_2
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3436/2020, pubblicata in data 10 novembre
2020, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 6016/2018, non notificata. Appello del 1° aprile 2021.
Conclusioni: All'udienza del 22 marzo 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_2 conveniva in giudizio
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, chiedendo revocarsi ai sensi dell'art. 2901 c.c. gli Parte_8 Parte_9 accordi di separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_3
(omologati con decreto 20-26/10/2015 del Tribunale di Bari) relativi al trasferimento immobiliare ivi previsto ed il conseguente rogito notarile, nonché dichiarare inefficaci gli accordi di separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Parte_6
(omologati con decreto 20-26/10/2015 del Tribunale di Bari) relativi al
[...] trasferimento immobiliare ivi previsto, limitatamente alla cessione dei diritti reali della sola signora ed il conseguente rogito notarile, con ogni Parte_2 relativa conseguenza sul piano esecutivo.
Contr A sostegno della domanda, la dichiarava di essere creditrice della
[...] della somma di €uro 946.231,94, dovuta in parte a saldo debitore di un Pt_10 rapporto di anticipazione contro cessioni di credito, in parte a saldo debitore di un mutuo fondiario, in parte a saldo debitore di un finanziamento chirografario. Tutte le obbligazioni della erano garantite da e Parte_10 Parte_1 Parte_2
fideiussori sino a €uro 1.900.000,00 a garanzia specifica del solo mutuo
[...] fondiario. Con sentenza n. 45 dell'11 marzo 2016, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della e con comunicazione del 13 luglio 2016, la Parte_10 banca aveva revocato gli affidamenti, sicché, stante l'inadempimento dei garanti, otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 19362/16, avverso il quale i proponevano opposizione. Poiché, a seguito di ispezione, risultava Pt_2 che i garanti si erano spogliati dei loro beni, donando ai rispettivi figli la nuda proprietà dei loro immobili, riservandosene l'usufrutto, veniva avviata l'azione pag. 2/13 oggetto di causa. Si costituivano in giudizio i convenuti, opponendosi alla domanda, che, essendo di natura documentale, veniva decisa senza necessità di attività istruttoria.
2: la sentenza appellata
Il Giudice accoglieva la domanda, ricorrendo i presupposti dell'actio pauliana, ovvero: esistenza del credito, eventus damni e scientia damni. Con specifico riferimento alla revocabilità degli accordi di separazione e degli atti dispositivi posti in essere in esecuzione dell'accordo, riteneva gli stessi non sufficienti a sottrarre i beni all'azione, tanto più che gli atti oggetto di revocatoria coinvolgevano due distinti nuclei familiari, facenti capo a due fratelli debitori, effettuati in maniera coeva, valorizzando tali elementi quali indizi ai fini dell'accoglimento della domanda, cui conseguiva la condanna al pagamento delle spese di lite.
3: secondo grado del giudizio
I soccombenti proponevano appello avverso la sentenza, da ritenersi viziata per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 339, c.p.c. come modificato con l'art. 1 della legge 40/2006: erronea interpretazione dell'art. 2901
c.c. e dell'art. 2740 c.c.
Il Giudice di prime cure aveva errato in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cass. n. 5473/2006), gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali di beni mobili o immobili, potevano essere attuati senza corrispettivo, senza per questo essere assimilati per questo alla donazione, poiché tali attribuzioni hanno come obiettivo la sistemazione dei rapporti in occasione della separazione consensuale. Il trasferimento dell'immobile, nel caso di specie, non poteva essere considerato atto a titolo gratuito, anche se intervenuto nell'ambito della regolamentazione degli obblighi di mantenimento, atteso che tra gli ex coniugi e , Parte_11 Parte_6 già in regime di separazione patrimoniale di beni, il trasferimento avvenne a compensazione del reciproco obbligo di mantenimento alimentare nei riguardi dei figli minori e . Pt_8 Parte_7
La revoca degli affidamenti interveniva formalmente in data 13.07.2016 lì dove, a fronte di ricorsi per separazione consensuale depositati in data 07.05.2015, non era specificato da quando fosse iniziata la morosità che aveva causato la revoca degli pag. 3/13 affidamenti alla intervenuta dopo oltre un anno dal deposito dei ricorsi Parte_10 per separazione anzidetti. Inoltre, secondo il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 la non era in una situazione di crisi cd. irreversibile, posto che non vi era uno Pt_10 squilibrio tra il patrimonio netto della società e l'indebitamento di essa tale da far pensare ad una imminente declaratoria di fallimento. In sostanza, i fideiussori della nel maggio del 2015, non erano consapevoli in alcun modo che la società non Pt_10 potesse far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento, anche solo considerando il valore degli immobili nella titolarità della società o, quantomeno, non avevano alcuna percezione che le operazioni immobiliari decise in sede di separazione consensuale, a tutela degli interessi dei propri figli minori, potessero –in qualche modo- frustrare future aspettative creditorie dell'istituto attore o renderne anche solo difficoltoso il recupero. All'epoca dei fatti, pertanto, ovvero al maggio del 2015, nessuno avrebbe immaginato che il venir meno dei due immobili oggetto degli accordi di separazione potesse depauperare la garanzia patrimoniale. Secondo poi quanto avvenuto in sede di ammissione al passivo, mancava la prova atta a comprendere come si fosse giunti alla somma di €. 650.890,96 quale posta debitoria.
A fronte delle evidenti prove fornite dagli originari attori il Giudice aveva dedotto che gli stessi non avevano dimostrato che la capienza del proprio patrimonio risultasse tale da garantire il pagamento del credito, deducendo anche che poiché le parti dei due atti erano coniugi, erano presuntivamente a conoscenza della situazione economica della società, senza dare atto che era stata fornita la prova che la società non versava in una condizione irreversibilmente fallimentare e che, inoltre, erano proprietari di altri beni immobili non oggetto degli accordi di separazione dando prova di quanto sancito dall'art. 2740 c.c..
2) contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339 c.p.c.: non sono state considerate le prove documentali poste a fondamento della insussistenza dei presupposti di legge ex art. 2901 c.c.
Con la documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di primo grado, gli appellanti avevano dimostrato come la società non avesse una situazione Pt_10 patrimoniale fallimentare. Guardando la successione obiettiva degli eventi risulta che Contr a seguito dell'inadempimento della società garantita la banca esercitava le Pt_10 proprie pretese in data di gran lunga successiva ai rogiti eseguiti dagli odierni attori vale a dire circa un anno prima del dissesto ed epoca in cui nemmeno poteva ritenersi conoscibile quanto meno il rischio dell'insolvenza aziendale come si era evidenziato pag. 4/13 dalla documentazione prodotta. Né la nel giudizio di primo grado aveva fornito CP_2 la prova che gli attori avessero preordinato l'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del sopravvenuto credito e che il curatore speciale dei minori fosse consapevole di tale dolosa preordinazione.
3) contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339, c.p.c.: non viene minimamente motivata la dichiarata inefficacia degli accordi di separazione con conseguente ultra petitum e la condanna in solido degli odierni attori al pagamento delle spese e competenze legali
Il Giudice di Prime Cure nella parte dispositiva dell'impugnata sentenza aveva dichiarato inefficaci nei confronti della gli accordi di separazione e non CP_2 invece i soli atti dispositivi eseguiti a seguito dell'accordo. Inoltre, con l'impugnata sentenza erano stati condannati anche i soggetti beneficiari della disposizione, tra l'altro minori, e i tutori che si erano limitati allo svolgimento della loro funzione;
né era stato dimostrato il coinvolgimento dei terzi, estranei alla compagine sociale.
Veniva proposta istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata e nel merito l'accoglimento del gravame, con totale riforma della sentenza appellata.
Contr
Si costituiva in giudizio per la la CP_1 CP_1 Controparte_1
, rappresentando come, a decorrere dal 1° dicembre 2020, la
[...] Controparte_3
si fosse scissa in , trasferendo a quest'ultima un compendio di
[...] CP_1 attività e passività, composto, in sintesi: 1) all'attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, 2) al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
il tutto come da atto notarile che depositava, di cui era stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151. Poiché non erano incluse nel compendio scisso le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni in esso ricompresi, originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere anteriormente alla Scissione, precisava di non essere legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie. Nel merito, prendeva posizione sui motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto, sia perché inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia perché infondata nel merito. In particolare, quanto al primo motivo, dalla disamina degli atti della separazione consensuale fra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
(propedeutici al rogito Volpe 2.12.2015 n. 33867 Rep.) emergeva come il Pt_3 pag. 5/13 nell'esclusivo interesse del figlio, si obbligasse a donare il proprio immobile. Pt_2
Inoltre, con il successivo ricorso ex art. 320 c.c. del 10.11.2015, i medesimi appellanti dichiararono che nelle condizioni di separazione Parte_12 convennero l'impegno di donare l'immobile di al loro figlio Parte_1 Parte_4
, quale condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale,
[...] sicché il rogito per Notar n. 33867 Rep. perfezionò la: “cessione di diritti reali a Per_1 titolo gratuito”.
Le medesime dichiarazioni erano contenute nella documentazione riguardante la separazione consensuale della Sig.ra per cui gli appellanti Parte_2 attribuirono, ad entrambi i rogiti, il carattere della gratuità qualificandoli, espressamente come “donazioni”. Quanto al tempo intercorso fra il dissesto della e le separazioni di e , lo stesso è del Pt_10 Parte_1 Parte_2 tutto ininfluente, ai fini dell'art. 2901 cc, atteso che il requisito della anteriorità va esaminato al momento in cui il credito è sorto e non a quello successivo in cui il credito stesso pervenga a scadenza. Nel caso di specie, alla data del 18 ottobre
2010, quando e si costituirono fideiussori Parte_1 Parte_2 della Banca, a garanzia di tutte le obbligazioni della Inoltre, i medesimi Pt_10 donanti e in data 4 dicembre 2007, Parte_1 Pt_2 Parte_2 prestarono in favore della fideiussione a garanzia specifica del mutuo fondiario, Pt_10 sicché entrambe le donazioni sono successive al sorgere del credito, con la conseguenza che ai fini dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 cc, era sufficiente la sola scientia damni in capo al debitore. A nulla rilevava dedurre che al momento del deposito dei ricorsi per separazione consensuale, la non si sarebbe trovata Pt_10 in condizioni di difficoltà economica: con riferimento all'eventus damni, il presupposto andava valutato con riferimento alla situazione patrimoniale di ogni singolo fideiussore, irrilevante restando quella del debitore garantito. Inoltre, l'istanza di fallimento fu iscritta a ruolo nel gennaio del 2016, da cui può desumersi che la Pt_10 si trovasse in stato di dissesto già da tempo e di tale situazione erano sicuramente consapevoli e quali soci ed amministratori della Pt_1 Parte_2
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la fu regolarmente Pt_10 CP_2 ammessa al passivo fallimentare della e parimenti falsa era l'affermazione Pt_10 secondo cui: “gli odierni attori hanno fornito la prova …. che gli stessi fossero proprietari di altri beni immobili non oggetto degli accordi di separazione dando prova di quanto sancito dall'art. 2740 c.c.”, smentita dalle visure immobiliari in atti. Ciò
pag. 6/13 rendeva infondato il secondo motivo di gravame, circa la presunta solvibilità della che non era destinataria della azione ex art. 2901 c.c. Pt_10
Quanto alla scientia damni, trattandosi di atto a titolo gratuito non era necessaria la dimostrazione dell'intenzione del donante di nuocere al creditore, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, arrecava alle ragioni del creditore. Entrambi gli atti di trasferimento furono stipulati non solo nello stesso giorno ed innanzi al medesimo notaio ma uno di seguito all'altro. Inoltre, anche le separazioni consensuali si svolsero in maniera concomitante e tutte le parti furono assistite dal medesimo difensore: e donarono, ai rispettivi figli la sola nuda Pt_1 Parte_2 proprietà degli immobili, riservandosi l'usufrutto degli stessi, con la conseguenza che gli immobili restarono nella loro materiale disponibilità. Quanto al terzo motivo, lo stesso era da ritenersi infondato, stante la perfetta corrispondenza fra chiesto e pronunciato: giusta era stata conseguentemente la condanna al pagamento delle spese in solido.
Si opponeva alla richiesta di sospensione e concludeva per il rigetto del gravame.
Così definita la posizione delle parti, con ordinanza del 6 ottobre 2021 veniva rigettata la richiesta inibitoria.
All'udienza del 22 marzo 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata la sollevata eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Sul punto si rimarca come nel 2017 vi fu l'intervento delle Sezioni Unite, che con sentenza 27199 del 16 novembre affermarono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di secondo grado, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto pag. 7/13 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Su tale scia interpretativa si è poi posta la sentenza n. 7675/2019 della S.C., che ha affermato il principio secondo il quale non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata. Sempre secondo tale orientamento si è espressa la
S.C. con l'ordinanza 13525/2018, che ha precisato che: a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, e tanto anche alla luce dell'art. 6 CEDU che ha ribadito il principio della effettività della tutela giurisdizionale, per cui gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950”.
Ciò giustifica il rigetto dell'eccezione.
Il primo e secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente.
4.1: primo e secondo motivo di appello.
Con riferimento ai motivi di appello aventi ad oggetto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., è necessario procedere a ricostruzione dell'istituto dell'azione revocatoria.
4.1.1: fondamento, natura e finalità dell'azione revocatoria
L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e si traduce nel potere, attribuito al creditore, di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione del patrimonio, posti in essere dal debitore, tali da recare pregiudizio alle sue ragioni: ha pertanto la funzione di ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si riveli compromessa dagli atti di disposizione attuati dal debitore. pag. 8/13 4.1.2: presupposti dell'azione revocatoria
I presupposti dell'azione revocatoria possono essere così sintetizzati: esistenza di un diritto di credito verso il debitore, parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore
(c.d. eventus damni); conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che il proprio atto avrebbe arrecato danno al creditore (c.d. consilium fraudis); consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis) .
4.1.3: la nozione di credito
In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.
4.1.4: l'eventus damni
Il cd. eventus damni è il pregiudizio subito dal creditore, consistente nel pericolo di perdere la garanzia patrimoniale a causa dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e ne costituisce il presupposto oggettivo, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Grava pertanto sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore .
4.1.5: il consilium fraudis e la scientia damni o scientia fraudis.
pag. 9/13 Il consilium fraudis è l'elemento soggettivo, presente sia nel debitore che nel terzo, autori dell'atto di disposizione, che la legge indica con i termini di conoscenza o consapevolezza o anche dolosa preordinazione. Lo stesso si atteggia in maniera differente, distinguendosi il momento in cui viene compiuto l'atto oggetto di revocatoria. In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. Per quanto riguarda gli atti anteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901, comma I, n. 1 è necessario che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, con il requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente, intesa come la conoscenza, da parte del terzo, della dolosa preordinazione della vendita, ad opera del debitore alienante, rispetto al credito futuro.
4.1.6: sull'onere della prova
La Suprema Corte ha più volte affermato che allorquando si verta in tema di revocatoria ordinaria, essendo richiesto, a fondamento dell'azione, soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito,
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, la mancanza dell'”eventus damni.”
4.1.7: sulla natura dell'atto oggetto di revocatoria
Dalla disamina della documentazione, considerata anche la natura letterale delle disposizioni, non può non attribuirsi la natura di atti a titolo gratuito ai due rogiti oggetto di causa, atteso che gli stessi non rispondono ad un adempimento di un dovere giuridico, anche quando si voglia assicurare un futuro ai figli, configurando al contrario atti di liberalità a tutti gli effetti, non essendo prevista alcuna contropartita in favore dei disponenti.
Alla luce di quanto esposto, l'azione revocatoria, così come esplicata, risultava presentare tutti i requisiti richiesti necessari e sufficienti ad integrare le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
4.1.8: sull'eventus damni pag. 10/13 Quanto all'eventus damni, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato anche semplicemente la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo, determinando una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore: non risulta sia stata fornita la prova della capienza residua del patrimonio dei fideiussori, tale da garantire comunque un agevole soddisfacimento dell'obbligazione contratta, a nulla rilevando eventuali beni o diversa consistenza patrimoniale del debitore principale, peraltro, nel caso di specie, fallito di lì a breve.
4.1.9: scientia damni e consilium fraudis
In merito alla sussistenza degli indicati presupposti, stante lo status soggettivo delle parti, che oltre ad essere garanti erano soci e amministratori della società debitrice, va considerato che l'atto venne disposto in favore dei figli, sicché il consilium fraudis è oggetto di presunzione legis tantum. L'onere della prova contrario incombeva sui fideiussori/donanti o sui donatari, adeguatamente rappresentati in giudizio tramite i loro curatori speciali, trattandosi di beneficiari minori di età. Nella fattispecie in esame, tuttavia, nessuna attività istruttoria venne posta in essere, sicché non vi sono in alcun modo i presupposti per ritenere sul punto la sentenza viziata.
Circa il presupposto temporale e la successione degli atti, va rimarcato come da consolidata giurisprudenza di legittimità1 l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, ovvero della concessione della fideiussione, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Contr
Quanto al terzo motivo, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, chiese di poter agire, una volta accolta la domanda revocatoria, sui beni già di proprietà di (punto B delle conclusioni di primo grado) e sui beni Parte_1 già di proprietà di Quanto a quest'ultima, gli stessi sono Parte_2 indicati e differenti da quelli che contestualmente donò Parte_6 convenuto in giudizio in quanto parte dell'atto e beneficiario dell'usufrutto in comune e pro-indiviso anche del bene della Ciò giustifica anche la condanna solidale Pt_2 al pagamento delle spese di lite. 1 Cassazione civile sez. VI, 10/01/2023, n. 330 pag. 11/13 L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, applicandosi lo scaglione di valore riferito al credito per il quale si agisce in revocatoria (€uro 950.000,00).
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 535/2021, promossa da , Parte_1
, , , in persona del curatore Parte_2 Parte_3 Parte_4 speciale Sig.ra , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, in persona del Curatore speciale Sig.ra , contro
[...] Parte_9 [...]
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 avverso la sentenza n. 3436/2020, pubblicata in data 10 novembre 2020, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 6016/2018,
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) CO , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in persona del curatore speciale Sig.ra , ,
[...] Parte_5 Parte_6
, , in persona del Curatore speciale Sig.ra Parte_7 Parte_8 Parte_9
in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] appellata che, come da motivazione, Controparte_1
pag. 12/13 liquida in €uro 26.155,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta.
c) Dichiara che sussistono a carico Deli appellanti in solido i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
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