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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/02/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4158/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappr. e dif. dall'avv. DI STEFANO DARIO giusta procura in atti telematici Parte_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SCHILIRO' VALENTINA , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.04.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto di dichiarare nullo, illegittimo e prescritto l'indebito pari ad Euro 12.230,08 richiesto dall' per il periodo dal CP_1
01/01/1998 al 31/12/2000.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che con missiva n. 689585763203, l'Istituto di previdenza gli comunicava che << per il periodo dal 01/01/1998 al 31/12/2000, sono stati pagati
12.230,08 euro in più sulla prestaz. di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat- DSAGR n. FZT30LC45 per i seguenti motivi: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale
Pagina 1 assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione a ruolo negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi.>>
L' si è costituito in giudizio svolgendo difese tendenti al rigetto della domanda Controparte_2
formulata dal ricorrente.
Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In esito a tanto il ricorso è fondato, atteso che dalla data di insorgenza del diritto alla restituzione delle somme indebitamente erogate al ricorrente, a titolo di disoccupazione agricola nel periodo dal
01/01/1998 al 31/12/2000, alla successiva richiesta di pagamento notificata dall' in data CP_1
23.04.2020 è ampiamente decorso il termine ordinario di prescrizione del credito.
L' non ha fornito prova di alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente:
- dichiara prescritto il credito restitutorio vantato dall' a titolo di indebita corresponsione delle CP_1
prestazioni di disoccupazione di agricola per il periodo dal 01/01/1998 al 31/12/2000;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro CP_1
1950,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Dario Di Stefano
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 19/02/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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