Ordinanza collegiale 27 settembre 2022
Sentenza breve 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 22/02/2023, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2023
N. 01155/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04061/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4061 del 2020, proposto da
Società Agricola “Vivai Cafaro S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN ER, CO ST, CO Cusanelli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a – del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva - Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017” nell'ambito della quale la ricorrente risulta ricompresa tra le “domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”;
b - della Circolare esplicativa – prot. n. 289436/2019 con la quale sono state tardivamente ed illegittimamente apportate modifiche al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. del P.S.R. Campania 2014/2020;
c - del D.R.D. n. 128 dell'11.05.2018 con il quale la Regione Campania ha differito il termine ultimo per la proposizione delle domande lasciando invariata la dotazione finanziaria disponibile;
d - del D.R.D. n. 91 del 28.03.2018, con il quale è stata disposta un'ulteriore illegittima proroga;
e - del D.R.D. n. 14 del 12.01.2018, con il quale è stata disposta un'ulteriore illegittima proroga;
f – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 136 del 02.08.2019;
g – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 39/2020;
h – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 79/2020;
i - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che parte ricorrente agisce per l’annullamento, tra gli altri provvedimenti:
a) del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva - Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017” nell’ambito della quale la ricorrente risultava ricompresa tra le “domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”;
b) dei D.R.D. con i quali la Regione Campania ha prorogato il termine ultimo per il deposito delle domande, consentendo il deposito di ulteriori istanze pur rimanendo invariata la dotazione finanziaria e, in particolare, del D.R.D. n. 14 del 12.01.2018 con il quale il termine è stato differito dal 24.01.2019 al 29.03.2018, del D.R.D. n. 91 del 28.03.2018 con il quale il termine è stato differito dal 29.03.2019 al 03.05.2018 nonché del D.R.D. n. 128 dell’11.05.2018 con il quale il termine è stato ulteriormente differito al 18.05.2018;
Vista la memoria prodotta in data 31.10.2022, con la quale l’Amministrazione resistente ha rappresentato di avere provveduto al prosieguo dell’istruttoria, cui è seguita la sottoscrizione della DICA da parte della società ricorrente, come da documenti depositati in atti, con ciò determinandosi, a proprio avviso, la cessazione della materia del contendere;
Vista la comunicazione del 10.02.2023, con la quale la medesima parte ricorrente ha confermato che la Regione, effettuata una nuova istruttoria, ha provveduto al rilascio della DICA e, quindi, al finanziamento delle opere;
Preso atto che nel corso della Camera di Consiglio del 16.02.2023, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia;
Valutato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile;
Stimato equo, in ragione della mera pronuncia in rito, compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio, ad eccezione del contributo unificato, onere che permane in capo alla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio ad eccezione del C.U. in capo alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO