Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.103/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo Gubitosi Presidente rel. dott.Giuliana Giuliano Consigliere dott.Guerino Iannicelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.103/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1
Gennaro Iovino per procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
in persona del Sindaco suo legale Controparte_1 rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo
Flajani e Giovanni Flajani, per procura in calce alla comparsa di risposta
- appellato –
1
Salerno n. 5444/2023 pubblicata in data 30/11/2023 nel procedimento RG n.10175/2019
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parte appellata precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nella comparsa di intervento
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 24.10.2019,
[...] conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale Parte_1 di Salerno, il in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te p.t., deducendo che:
- il data 13.04.2018 alle ore 20:00, mentre percorreva a piedi via Costantino L'Africano in cadeva al CP_1 suolo in prossimità di un albero a causa di un dislivello presente tra il marciapiede e l'aiuola circostante l'albero.
Il dislivello non risultava visibile a causa della copertura di erbacce e fogliame e intorno non vi era protezione alcuna.Inoltre, al momento della caduta, la zona non era adeguatamente illuminata;
- a seguito di tale caduta, veniva trasportata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona di ove le veniva diagnosticata la CP_1 frattura dell'omero destro con prognosi di giorni 30.
Successivamente, veniva ricoverata nel reparto di ortopedia e traumatologia dal 16.04.2018 al 23.04.2018 dove subiva un intervento chirurgico di osteosintesi con
2 placca e viti il 19.04.2018. La guarigione clinica veniva certificata in data 17.10.2018.
- da tali lesioni derivavano postumi invalidanti, meglio indicati dal medico legale Dott. nella Persona_1 propria relazione e, specificamente, esiti di “frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero destro con distacco del trochite”, con invalidità permanente 20%; inabilità temporanea totale di giorni 30; inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 3; inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30;
- provvedeva a mettere in mora in data 07.08.2018 il in persona del p.t., quale Controparte_1 CP_2 proprietario della strada e perciò obbligato alla sua manutenzione;
successivamente, senza riscontro alcuno, esperiva invito per la procedura di negoziazione assistita in data 27.05.2019 ex art.3 del D.L.132/14 convertito in legge n.162 del 10.11.2014;
- la causa del sinistro era esclusivamente riconducibile alla responsabilità del per la Controparte_1 negligente manutenzione del marciapiede e la presenza della insidia, configurandosi una responsabilità ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c.
- in merito al quantum debeatur, visto quanto riportato nella relazione del dott. e le tabelle del Per_1
Tribunale di Milano (2018) utilizzate per la liquidazione del danno biologico da macropermanenti, all'istante sarebbero spettati a titolo di invalidità temporanea, danno biologico permanente, con una personalizzazione del
10%, l'importo pari ad euro 78.015,95.
Al danno non patrimoniale biologico, andava aggiunto il danno patrimoniale, in quanto parte attrice a causa del sinistro in parola, veniva adibita a mansioni differenti,
3 con riduzione della retribuzione per euro 182,00 a decorrere dal 08.08.2019.
Concludeva come da atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 esponeva che:
- dal sopralluogo effettuato dal proprio tecnico sul tratto di strada indicato da parte attrice, non veniva riscontrata alcuna irregolarità del manto stradale che avrebbe potuto costituire un concreto pericolo a qualsivoglia pedone avesse adottato le normali cautele secondo i canoni comuni di diligenza e perizia.
L'unico dislivello del piano stradale era costituito dalla presenza di una aiuola, assolutamente visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza;
- il dislivello lamentato dalla sig.ra non poteva Pt_1 costituire pericolo concreto, in quanto la stessa aveva residenza a circa 200 metri dalla strada in questione, e pertanto conosceva bene le caratteristiche del manto stradale calpestato in occasione dell'evento dannoso. La presunta situazione di insidia lamentata dalla attrice era facilmente prevedibile ed eludibile e perciò non poteva sussistere alcuna responsabilità in capo al CP_1
in qualità di custode;
[...]
- di tutta evidenza risultava la negligenza da parte attrice nel non evitare di calpestare le “erbacce e fogliame”, che a quanto dalla stessa sostenuto, avrebbero nascosto il presunto dislivello stradale, provocando il sinistro.
- palesemente eccessiva e non provata risultava anche la richiesta di risarcimento per le lesioni lamentate dalla controparte, in quanto nessuna rilevanza probatoria poteva attribuirsi alla documentazione prodotta, né per quanto
4 concerneva l'entità delle suddette lesioni, né per ciò che riguardava la sussistenza del nesso causale tra le stesse e l'evento dannoso di cui è causa.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda di parte attrice e condannava la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta, in misura del 50%, che liquidava in euro 2.000,00, per onorari, oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge;
compensava le spese per l'altra metà.
Poneva a carico di parte attrice le spese di CTU.
Proponeva tempestivo appello, la sig.ra Parte_1
affidando l'impugnazione ai seguenti motivi di
[...] doglianza:
1) erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale.
Il Giudice di prime cure erroneamente ricostruiva i fatti per cui è causa, interpretando in modo del tutto soggettivo le foto depositate in atti, in quanto dalle stesse non era possibile stabilire la corretta profondità del dislivello tra l'aiuola e il piano di calpestio.
Il Tribunale avrebbe dovuto valutare oggettivamente le dichiarazioni rese dai testimoni in ordine all'infortunio in discorso, nonché le condizioni dei luoghi, la presenza di fogliame e assenza di luminosità che rendevano insidioso il sito dove si verificava il fatto. Altresì, doveva ritenersi che le foto venivano scattate in un momento successivo al verificarsi dell'evento dannoso, nulla rilevando che gli alberi e le aiuole fossero abitualmente in ottimo stato di manutenzione, in quanto quest'ultime non avrebbero dovuto costituire pericolo alcuno qualora fossero state dotate di idonee griglie protettive atte a garantire l'assenza di alcun dislivello,
5 diversamente dal caso di specie nel quale la aiuola occultata dalle foglie e dalla scarsa illuminazione costituiva grave pericolo per il passante;
2) inesatta e contradditoria interpretazione delle prove e violazione dell'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità oggettiva, in quanto il Tribunale non riteneva provata la responsabilità del custode della cosa ovvero del CP_1
. Il Giudice erroneamente, dalle foto prodotte,
[...] deduceva che non vi fosse alcuna insidia, pur non escludendo un dislivello tra il marciapiede e l'aiuola, violando in tal senso quanto disciplinato dall'art. 2051
c.c.
L'odierna appellante, per mezzo dei testi escussi,aveva provato il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, a prescindere dall'indagine sulla pericolosità ovvero sulle caratteristiche intrinseche della cosa, non richiesta dai principi ermeneutici di valutazione della responsabilità del custode.
Pur non essendo tenuto, il Tribunale indagava sulla pericolosità dei luoghi, non esclusa avendo ritenuto però irrilevante il dislivello tra l'aiuola e il piano di calpestio. Da tale ragionamento ancor di più era possibile concludere che dalla marginalità e impercettibilità del dislivello, coperto dal fogliame, derivasse una concreta insidia, come confermato dai testi escussi.
Altresì, non corretta risultava la valutazione della prova testimoniale, nella misura in cui i testi riferivano di un dislivello pari a “15 cm” e venivano perciò ritenuti inattendibili dal Giudice di prime cure dopo l'esame delle foto depositate in atti, in violazione dell'art. 116
c.p.c.
6 Le suddette testimonianze in realtà provavano adeguatamente il fatto storico ovvero la caduta dell'appellante a causa di assenza di luminosità e presenza di fogliame che rendevano occulta l'insidia, nulla rilevando l'eventuale profondità del dislivello.
Inoltre, sulle condizioni della sig.ra dopo la Pt_1 caduta, vi era concordanza nelle testimonianze rese dai testi.
Specificamente, il teste affermava: “Resici Tes_1 conto dell'assenza di sensibilità del braccio destro, che non riusciva a muovere, abbiamo deciso di portarla in ospedale con urgenza, cosa che ha provveduto a fare mio padre con la signora;
il teste Parte_2 Parte_2 precisava: “a seguito della caduta la signora ha Pt_1 accusato forti dolori alla spalla destra, tanto che si è reso necessario il trasporto d'urgenza in ospedale”.
Tali deposizioni provavano quanto dedotto da parte appellante e precisamente il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre il non aveva Controparte_1 fornito alcuna prova liberatoria.
Risultava asseritamente provata anche la domanda sul quantum del risarcimento, poichè il CTU medico legale sulla base della documentazione prodotta dalla deducente, accertava un danno biologico permanente nella misura del
14%, oltre alla invalidità temporanea totale di 30 giorni, invalidità parziale di 25 giorni al 50% e di giorni 30 al
25%, cui doveva essere aggiunto il danno morale da liquidarsi in via equitativa dall'organo giudicante.
Inoltre,andava considerato che, a causa del sinistro, la sig.ra veniva adibita a mansioni lavorative Pt_1 diverse e meno retribuite, come dichiarato dal CP_3
legale rapp.te della cooperativa denominata “Un
[...]
7 tetto per tutti”, datore di lavoro della appellante all'epoca dei fatti.
Dalla testimonianza resa da quest'ultimo, era possibile evincere un danno patrimoniale pari ad euro 2.080,00 annue
(€ 160,00 per 13 mensilità) ovvero euro 2.340,00 annue (€
180,00 per 13 mensilità) dalla data di attestazione del cambio di mansioni fino all'età pensionabile;
3) erronea regolamentazione delle spese di lite, poste dal
Tribunale, per metà a carico alla parte attrice e compensate per il residuo. Le spese andavano interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'oggetto e della natura della lite.
Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:
- riformare integralmente la sentenza n. 5444/2023 resa nel giudizio R.G.10175/19 del Tribunale di Salerno, pubblicata il 30 novembre 2023, tra Parte_1
e il e per l'effetto; Controparte_1
- condannare il in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento della somma, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla attrice odierna appellante nella misura indicata nell'atto di citazione, ovvero a quella maggiore o minore somma risultante dal giudizio di primo grado oppure a quella che vorrà determinare la Ecc.ma Corte di Appello in via equitativa;
- in subordine, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie ed accessorie come per legge.
Si costituiva il in persona del sindaco Controparte_1
p.t., che nel merito, contestava le avverse deduzioni,
8 chiedeva il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado.
Con ordinanza del 09/12/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Consigliere istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio, la Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che i tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati.
Giova preliminarmente precisare che l'art. 2051 c.c., stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Si tratta di una forma di responsabilità presunta in capo al custode, tenuto a rispondere dei danni provocati dalla cosa di cui ha la disponibilità, salvo che provi il caso fortuito. La natura di questa responsabilità, secondo l'interpretazione dominante, è oggettiva.
Costituisce, tuttavia, ius receptum che il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., possa ben essere integrato anche dalla condotta del danneggiato,potendo essa avere una efficienza causale determinante e interrompere il nesso causale tra cosa e danno, ove la condotta negligente della vittima si sia dimostrata come direttamente ed esclusivamente incidente sull'evento lesivo (ex plurimis,
Cass., 29/07/2016, n. 15761; Cass., Sez. VI-3, ord.
9 03/04/2019, n. 9315; Cass., Sez. III, ord. 13/01/2021, n.
456).
Tale condotta deve essere valutata, anche ex officio, per chiarire se possa assurgere a causa esclusiva del danno, con ciò escludendo la responsabilità del custode ovvero se possa quanto meno rilevare ai fini del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., “giacché all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalità
e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass.
13/07/2022, n. 22121).
Nel 2018, la Cassazione, con le ordinanze “gemelle” Cass.,
Sez. III, ord. 01/02/2018, n. 2480, Cass., Sez. III, ord.
01/02/2018, n. 2481, Cass., Sez. III, ord. 01/02/2018, n.
2482 e Cass., Sez. III, ord. 01/02/2018, 2483, ha stabilito le regole da applicarsi per valutare la condotta del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Quanto più la situazione di pericolo può essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno;
fino al caso estremo, in cui la sua condotta può assurgere a causa esclusiva del danno.
Ciò premesso, risulta condivisibile il ragionamento del
Giudice di prime cure, il quale ha affermato che non vi
10 fosse insidia alcuna ovvero qualsivoglia trabocchetto sulla strada percorsa dalla odierna appellante, precisamente la via Costantino L'Africano, in quanto dalle foto versate in atti, era possibile evincere-senza ombra di dubbio- la idonea pavimentazione del marciapiede e il perfetto raccordo delle aiuole circostanti gli alberi ivi collocati.
Va peraltro rimarcato che la piccolissima aiuola che circondava il tronco dell'albero raffigurato dalle foto in atti è posta a margine del marciapiedi e la restante, ampia parte dello stesso consente agevolmente il transito dei pedoni, senza necessità alcuna di calpestare la parte in terra che circonda la base dell'arbusto.
Autorevole giurisprudenza è concorde a ritenere che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
17/01/2018, n. 1064).
Non è stata fornita la prova adeguata in ordine ad una scarsa illuminazione della strada in parola,fatta eccezione per la percezione di alcuni dei testi ascoltati, posto che tale circostanza,oltre a non poter essere ricavata da mere impressioni o deduzioni dei dichiaranti
11 andava rapportato al concreto stato di luoghi, in quanto la presenza dell'albero e della limitata zona in terra battuta che lo circondava appariva ben visibile anche in condizioni di illuminazione insufficiente.
Priva di pregio risulta, ulteriormente, l'eccezione sollevata da parte appellante circa la erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dai sig.ri
[...]
e , in quanto l'art. 116 CP_4 Controparte_5
c.p.c dispone che “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.”
Ragion per cui, il giudice rimane discrezionalmente libero di apprezzare (ed, eventualmente, di differenziare) il livello di efficacia di ciascuna prova disponibile, identificando e scegliendo quelle che egli consideri decisive nella formazione del suo convincimento, sulla scorta di una esaustiva motivazione che nel caso concreto non è mancata.
Il Giudice di prime cure correttamente, sulla scorta dell'esame delle foto prodotte dalla difesa dell'infortunata, riteneva insussistente lo “scalino” di circa 15 cm indicato dai testi e che un eventuale e
“impercettibile” dislivello tra l'aiuola e il marciapiede non poteva essere causa della caduta in parola.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare
12 il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21/06/2016, n.
12744).
Nel caso concreto non vi sono in atti elementi probatori anche incompleti per ritenere che la caduta della appellante sia stata determinata da un anomalo e non irrilevante dislivello lasciato tra il piano di calpestio e la parte ricoperta di terra circostante la base di un albero piantato a margine del marciapiedi, mentre l'esame della documentazione fotografica induce a ritenere che l'infortunata non aveva alcuna necessità di accostarsi all'albero e alla sua piccola aiuola in terra, vista la ampiezza del marciapiede e la posizione molto periferica dell'albero di cui si discute.
L'appello va dunque rigettato con la conseguente condanna dell'appellante, soccombente, al pagamento delle spese di questo grado, non rilevandosi motivi concreti per una compensazione anche parziale delle stesse.
La reiezione della impugnazione impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
13 all'ammontare già dovuto da porre a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Salerno n. 5444/2023 emessa in data 30/11/2023 nel procedimento RG n.10175/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del presente grado in favore del CP_1
che liquida in € 7160,00 per onorari di difesa,
[...] oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno 9/1/2025
Il Presidente est.
Dr. Aldo Gubitosi
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