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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8961 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9739/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 02/10/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221
D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine as- segnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
alla luce degli atti e delle conclusioni la causa viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
N. 9739/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9739/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
C.F.: in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 P.IVA_1
1
tempore”, con sede in Latina, Via Litoranea, n. 11750, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Faiola – (C.F.: ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 presso lo Studio Legale Faiola, sito in Via Tiberio n. 32 - 04100 - Latina (LT), in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione - indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
OPPONENTE
E con sede in Napoli, Corso Umberto I n.174, Codice Fiscale e Controparte_1 numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma che agisce P.IVA_2
a mezzo del procuratore speciale in persona del legale rappre- Controparte_2 sentante pro tempore Amministratore Delegato, Dott , con sede legale CP_3 in Roma, Viale Regina Margherita n.8, Codice Fiscale, Numero di iscrizione nel Re- gistro Imprese di Roma e Partita IVA: iscritta presso la C.C.I.A.A. P.IVA_3 di Roma al n. REA 1068629, giusta procura speciale per atto Notaio in Per_1
Santa Maria Capua Vetere del 08 Febbraio 2021 (Rep. 16797 – Racc. 10534), rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Sigismondi C.F. nonchè C.F._2 dall'Avv. Francescopaolo De Rosa, CF: ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in GRAGNANO (NA), c.a.p. 80054, VIA
GIOVANNI DELLA ROCCA N.25, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo monitorio e notificata unitamente al decreto ingiuntivo opposto – indirizzi PEC:
e e al Email_2 Email_3 fax 081/3596624;
OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02/10/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del proces- so, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fat- to e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene oppor- tuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de
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quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispetti- ve domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1780/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli, sez XII, nella persona della giudice dott.ssa Diana Rotondaro, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della odierna opposta, della somma di €
8.096,96, oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi dalla data delle singole scadenze di pagamento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di sommi- nistrazione di energia elettrica asseritamente non pagata nel periodo intercorrente dal dicembre 2019 al marzo 2020.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente si doleva, in via pregiudiziale, dell'incompetenza territoriale del Tribunale adito in via monitoria essendo, invece, titolare della stessa il Tribunale di Latina.
Si argomentava sul punto che impiegando i differenti criteri enucleati dal legislatore storico, quali: la sede del convenuto persona giuridica;
il luogo in cui è sorta l'obbligazione; ovvero il criterio valido per le obbligazioni pecuniarie ex art. 1182 co III c.c.; si addiveniva alla conclusione dell'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli.
Nel merito, parte opponente contestava tout court la fondatezza della pre- tesa creditoria consacrata nell'ingiunzione sia nell'an che nel quantum.
Da un lato, infatti, si eccepiva l'inidoneità della documentazione prodotta da controparte, di mera formazione unilaterale, all'assolvimento dell'onere proba- torio gravante sulla società opposta in qualità di attore in senso sostanziale;
d'altra parte, si sosteneva l'assenza del rapporto di somministrazione nel periodo di cui ai presunti consumi fatturati, come dimostrato dalla vigenza, nel medesimo periodo, di differente contratto di fornitura per i medesimi servizi con la società
RC Energia.
Sul punto si argomentava che le fatturazioni prodotte agli atti del giudizio monitorio avevano per oggetto la fornitura di energia erogata in un periodo suc- cessivo alla chiusura del contratto di fornitura sottoscritto dall'odierno opponente;
pertanto, era il fornitore che avrebbe dovuto autonomamente provvedere a disat- tivare il contatore.
In via gradata, si censuravano i criteri impiegati per la determinazione del quantum debauter non essendo intellegibili e non essendo stata fornita prova del- la corrispondenza tra gli effettivi consumi e gli importi delle fatture.
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Sulla scorta di tutto quanto dedotto, si chiedeva al giudice adito di:
“In via pregiudiziale e/o preliminare a) Rilevare la propria incompetenza territoriale, perché il foro competente a deci- dere il giudizio è il Foro di Latina nello specifico il Tribunale civile di Latina, luogo ove ha la sede legale la società debitrice odierna opponente e luogo della asserita nascita dell'obbligazione;
b) Dichiarare illegittimo, ingiusto e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 1780/2022 - R.G. 20664/21 emesso dal Tribunale di Napoli per inesistenza della prova del credito ingiunto, ovvero per l'inesistenza di un rapporto giuridico esistente tra le parti del presente giudizio nel periodo di erogazione delle presta- zioni energetiche fatturate e poste a fondamento della pretesa creditoria, nonché per tutte le motivazioni rassegnate nella narrativa del presente atto;
In via principale e nel merito
− Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto N. 1780/2022 perché emes- so in assenza della prova richiesta ex art. 2697 c.c. e pertanto procedere con il ri- getto della eventuale richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Napoli in data 08.03.2022.
In ulteriore subordine
− Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, rideterminare, l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto e le somme effettiva- mente dovute dall'opponente.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, la quale impugnava e contesta- va tutto l'avverso prodotto e dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nello specifico, in relazione alla pregiudiziale eccezione di incompetenza, deduce- va che il giudizio era stato correttamente incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli competente per territorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c. che prevede facoltativamente la competenza del giudice del luogo in cui
è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (forum destinatae solutionis).
Nel merito, si evidenziava che parte opponente non aveva contestato il tito- lo della pretesa, ossia il rapporto di somministrazione per energia elettrica in VIA
LITORANEA, 11750, 04100 - Latina (LT) sul POD n. IT001E60817991; pertanto,
l'esistenza del contratto era da considerarsi fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.
Inoltre, si eccepiva l'irrilevanza dell'asserito subentro di altro fornitore nel
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rapporto di somministrazione atteso che l'adesione e la sottoscrizione dell'utente di un modulo contrattuale con un “nuovo” fornitore sarebbe ex se inidonea a de- terminare il cd. switch on con quest'ultimo (o il cd. switch out con il precedente) né a far decorrere l'inizio della somministrazione stessa alla data di sottoscrizione del modulo. Ciò in quanto, a seguito di sottoscrizione del modulo di adesione, è il nuovo fornitore che deve comunicare al fornitore uscente ed al Distributore Terri- toriale il proprio subentro nel rapporto di somministrazione ed attendere che il
Distributore Territoriale provveda a modificare la titolarità del rapporto e ad asse- gnare al fornitore subentrato il relativo POD.
Sulla scorta di quanto argomentato e della presunzione di veridicità di cui godono le risultanze dei consumi, non debitamente contestati da parte opponente, si rassegnavano le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo op- posto n. 1780/2022, emesso da codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di Controparte_1 nei confronti dell'opponente e per lo effetto condannare l'opponente al pagamen- to in favore di in persona del procuratore speciale Controparte_1 CP_2 della somma di €. 8.096,96, ovvero della maggiore o minore somma CP_2 che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo”.
Instaurato il giudizio, il giudice, verificata la regolarità del contradditorio, rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto opposto, e rinviava all'udienza del 05/10/2023 con concessione dei termini di cui all'art. 183
VI co. c.p.c.
Orbene, ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, al fine di addivenire ad una statuizione sul merito, appare preliminarmente oppor- tuno sgombrare il campo dalla sollevata questione pregiudiziale relativa all'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Latina.
Sul punto, codesta giudicante rileva che tra i criteri di collegamento al fine di radicare la competenza territoriale del giudice adito, oltre il criterio generale della residenza o domicilio del convenuto, opera anche il criterio fissato dall'art. 20 c.p.c. in forza del quale, in relazione alle controversie relative a diritti di obbli- gazione, è anche competente il giudice dove è sorta o deve eseguirsi
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l'obbligazione.
Nel caso di specie, l'obbligazione gravante su parte opponente trae origine da un rapporto negoziale sussumibile nell'ambito della somministrazione e si so- stanzia in un'obbligazione di carattere pecuniario che, a mente dell'art. 1182 c. 3
c.c., si configura come portable atteso che il debitore è tenuto ad adempiere effet- tuando il pagamento presso il domicilio del creditore.
Pertanto, considerando che parte opposta ha sede in Napoli, tale luogo si configura quale luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita con conseguente competenza del Tribunale adito.
Passando al merito del contenzioso, giova preliminarmente rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In so- stanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre re- sta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà ve- ste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decre- to ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'onere del- la prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiunti- vo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, co- me le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di prove- nienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fat- tura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relati-
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vo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio.
Orbene, alla luce del compendio cognitorio acquisto si ritiene che parte opposta abbia solo parzialmente fornito la prova del credito cristallizzato nel provvedimento monitorio, per quanto concerne il quantum, sicché l'opposizione è parzialmente meritevole di accoglimento.
In primo luogo dato che si verte in materia di rapporti obbligatori, in rela- zione alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo l'orientamento giurispruden- ziale consolidato, parte opposta, ovvero il creditore in senso sostanziale, è tenuto a fornire prova del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, nonché della certezza ed esigibilità del relativo credito mentre grava su controporte, anche a fronte della mera allegazione del fatto dell'inadempimento, l'onere di provare l'esistenza di fatto estintivo o impeditivo idoneo a paralizzare l'altrui pretesa.
Invero, nella fattispecie in esame, risulta provato per tabulas la sussistenza del contratto di somministrazione nonché in forza del principio di non contesta- zione ex art. 115 c.p.c. atteso che parte opponente non ha contestato l'instaurazione ab origine del rapporto negoziale de quo nè ha contestato l'attivazione della fornitura identificata dal POD IT001E60817991 ma ha solo de- dotto che a partire dal settembre 2019 si sarebbe avvalsa della somministrazione di energia elettrica di altra società, ossia la Controparte_4
D'altra parte, l'impianto difensivo di parte opponente si è basato esclusi- vamente sull'asserzione, rimasta per mancata acquisizione di elementi di cognizio- ne a suffragio apodittica e improbata, dell'erroneo criterio di calcolo impiegato dalla società opposta.
Orbene, considerando che quest'ultima ha fornito prova dell'instaurazione del rapporto fonte del credito, gravava sulla parte opponente provare la fondatez- za dell'eccezione sollevata.
In punto di diritto, si deve tenere a mente che trattandosi nella fattispecie di rapporto di somministrazione ove il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 7
1218 c.c.
Dunque, in primo luogo, grava sull'utente l'onere di contestare il malfun- zionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati im- pieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); in tal caso, il gestore è tenuto invece dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
Ove il contatore, invece, risultasse correttamente operativo, ovvero ove non vi fosse contestazione sul punto, le risultanze attinenti ai consumi che emergono dalla relativa lettura sono assistite da una presunzione di veridicità, in virtù della quale grava sul fruitore del servizio fornire prova contraria idonea a dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni che esulano dallo stan- dard di diligenza esigibile nella custodia dell'impianto.
Nella specie, l'utente è tenuto a dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
(Cass. 21/05/2019, n. 13605).
Nel caso devoluto all'attenzione del presente giudice, i consumi di energia risultanti e contabilizzati nelle fatture nn. 176454 del 2019, 6951 del 2019, rela- tivi al periodo ottobre-novembre e dicembre 2019, trovano un puntuale riscontro nella tabella di certificazione dei consumi mensili proveniente dal distributore ed allegata agli atti.
Pertanto, le pretese economiche portate dai relativi documenti contabili ap- paiono fondate sia in quanto la contestazione di parte opponente, in merito al malfunzionamento del contatore, risulta del tutto apodittica ed inidonea a supera- re la presunzione di congruità su espressa, sia in ragione del fatto che non è stata fornita prova di altro fatto estintivo/modificativo il cui onere grava sempre sul de- bitore.
Per quanto concerne, invece, gli altri documenti contabili si evidenzia che nella fattura 23597 del 2020, da un lato viene addebitata la somma di € 301,92
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a titolo di conguaglio per il maggior consumo effettivo accertato nel mese di di- cembre del 2019 rispetto al consumo presunto precedentemente fatturato;
d'altra parte, viene addebitato l'importo di € 1847,89 a titolo di consumo presunto per il mese di gennaio del 2020.
Infine, con la fattura n. 22001165 del 2020 viene richiesto il pagamento della somma di € 273,17 a titolo di presunto maggior consumo, rispetto a quello precedentemente fatturato, relativo al mese di gennaio 2020.
Sulla scorta di quanto offerto ai fini della decisione si ritiene che la doman- da di accertamento del credito e condanna al pagamento per l'asserita fornitura di energia relativa al mese di gennaio 2020 non può trovare in questa sede accogli- mento non essendo stata fornita prova dell'ammontare del credito.
Infatti, l'unico riscontro obbiettivo dei dati risultanti della documentazione unilaterale, a fondamento del provvedimento monitorio, è rappresentato dalla ta- bella di certificazione dei consumi proveniente dal distributore che si ferma al me- se di dicembre 2019.
Pertanto, in relazione al mese di gennaio del 2020 non è raggiunta la pro- va in ordine alla corrispondenza tra i consumi di kWh addebitati e quelli effettiva- mente consumati dall'utente.
Dunque, l'opposizione è solo parzialmente fondata con la conseguenza che il d.i. opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento della com- plessiva somma di € 5.497,08 risultante dalla sommatoria degli importi dovuti in forza delle fatture nn. 176454 e 6951 del 2019 e dell'importo dovuto quale conguaglio per il consumo effettivo del mese di dicembre 2019 di cui alla fattura n. 23597 del 2020, oltre gli interessi moratori, al tasso di interesse di cui al D.lgs.
231/02, dalla data della scadenza delle fatture insolute e sino al soddisfo.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as- sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio
2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza par- ziale di parte opponente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, con espunzione della fase istruttoria, e della na- tura, difficoltà e delle questioni giuridiche trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 1780/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli, sez XII, nella persona della giudice dott.ssa Diana Rotondaro;
- condanna parte opponente, nella persona del legale rapp.te pro tempore, al pa- gamento della somma di € 5.497,08, oltre interessi come in parte motiva,
- condanna parte opponente, nella persona del legale rapp.te pro tempore alla ri- fusione delle spese processuali che si quantificano in € 1.700,00, oltre iva, spese e accessori, nonchè, il 15% di contributo forfettario come per legge.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 09.10.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 02/10/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221
D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine as- segnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
alla luce degli atti e delle conclusioni la causa viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
N. 9739/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9739/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
C.F.: in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 P.IVA_1
1
tempore”, con sede in Latina, Via Litoranea, n. 11750, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Faiola – (C.F.: ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 presso lo Studio Legale Faiola, sito in Via Tiberio n. 32 - 04100 - Latina (LT), in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione - indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
OPPONENTE
E con sede in Napoli, Corso Umberto I n.174, Codice Fiscale e Controparte_1 numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma che agisce P.IVA_2
a mezzo del procuratore speciale in persona del legale rappre- Controparte_2 sentante pro tempore Amministratore Delegato, Dott , con sede legale CP_3 in Roma, Viale Regina Margherita n.8, Codice Fiscale, Numero di iscrizione nel Re- gistro Imprese di Roma e Partita IVA: iscritta presso la C.C.I.A.A. P.IVA_3 di Roma al n. REA 1068629, giusta procura speciale per atto Notaio in Per_1
Santa Maria Capua Vetere del 08 Febbraio 2021 (Rep. 16797 – Racc. 10534), rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Sigismondi C.F. nonchè C.F._2 dall'Avv. Francescopaolo De Rosa, CF: ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in GRAGNANO (NA), c.a.p. 80054, VIA
GIOVANNI DELLA ROCCA N.25, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo monitorio e notificata unitamente al decreto ingiuntivo opposto – indirizzi PEC:
e e al Email_2 Email_3 fax 081/3596624;
OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02/10/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del proces- so, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fat- to e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene oppor- tuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de
2
quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispetti- ve domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1780/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli, sez XII, nella persona della giudice dott.ssa Diana Rotondaro, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della odierna opposta, della somma di €
8.096,96, oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi dalla data delle singole scadenze di pagamento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di sommi- nistrazione di energia elettrica asseritamente non pagata nel periodo intercorrente dal dicembre 2019 al marzo 2020.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente si doleva, in via pregiudiziale, dell'incompetenza territoriale del Tribunale adito in via monitoria essendo, invece, titolare della stessa il Tribunale di Latina.
Si argomentava sul punto che impiegando i differenti criteri enucleati dal legislatore storico, quali: la sede del convenuto persona giuridica;
il luogo in cui è sorta l'obbligazione; ovvero il criterio valido per le obbligazioni pecuniarie ex art. 1182 co III c.c.; si addiveniva alla conclusione dell'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli.
Nel merito, parte opponente contestava tout court la fondatezza della pre- tesa creditoria consacrata nell'ingiunzione sia nell'an che nel quantum.
Da un lato, infatti, si eccepiva l'inidoneità della documentazione prodotta da controparte, di mera formazione unilaterale, all'assolvimento dell'onere proba- torio gravante sulla società opposta in qualità di attore in senso sostanziale;
d'altra parte, si sosteneva l'assenza del rapporto di somministrazione nel periodo di cui ai presunti consumi fatturati, come dimostrato dalla vigenza, nel medesimo periodo, di differente contratto di fornitura per i medesimi servizi con la società
RC Energia.
Sul punto si argomentava che le fatturazioni prodotte agli atti del giudizio monitorio avevano per oggetto la fornitura di energia erogata in un periodo suc- cessivo alla chiusura del contratto di fornitura sottoscritto dall'odierno opponente;
pertanto, era il fornitore che avrebbe dovuto autonomamente provvedere a disat- tivare il contatore.
In via gradata, si censuravano i criteri impiegati per la determinazione del quantum debauter non essendo intellegibili e non essendo stata fornita prova del- la corrispondenza tra gli effettivi consumi e gli importi delle fatture.
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Sulla scorta di tutto quanto dedotto, si chiedeva al giudice adito di:
“In via pregiudiziale e/o preliminare a) Rilevare la propria incompetenza territoriale, perché il foro competente a deci- dere il giudizio è il Foro di Latina nello specifico il Tribunale civile di Latina, luogo ove ha la sede legale la società debitrice odierna opponente e luogo della asserita nascita dell'obbligazione;
b) Dichiarare illegittimo, ingiusto e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 1780/2022 - R.G. 20664/21 emesso dal Tribunale di Napoli per inesistenza della prova del credito ingiunto, ovvero per l'inesistenza di un rapporto giuridico esistente tra le parti del presente giudizio nel periodo di erogazione delle presta- zioni energetiche fatturate e poste a fondamento della pretesa creditoria, nonché per tutte le motivazioni rassegnate nella narrativa del presente atto;
In via principale e nel merito
− Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto N. 1780/2022 perché emes- so in assenza della prova richiesta ex art. 2697 c.c. e pertanto procedere con il ri- getto della eventuale richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Napoli in data 08.03.2022.
In ulteriore subordine
− Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, rideterminare, l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto e le somme effettiva- mente dovute dall'opponente.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, la quale impugnava e contesta- va tutto l'avverso prodotto e dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nello specifico, in relazione alla pregiudiziale eccezione di incompetenza, deduce- va che il giudizio era stato correttamente incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli competente per territorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c. che prevede facoltativamente la competenza del giudice del luogo in cui
è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (forum destinatae solutionis).
Nel merito, si evidenziava che parte opponente non aveva contestato il tito- lo della pretesa, ossia il rapporto di somministrazione per energia elettrica in VIA
LITORANEA, 11750, 04100 - Latina (LT) sul POD n. IT001E60817991; pertanto,
l'esistenza del contratto era da considerarsi fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.
Inoltre, si eccepiva l'irrilevanza dell'asserito subentro di altro fornitore nel
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rapporto di somministrazione atteso che l'adesione e la sottoscrizione dell'utente di un modulo contrattuale con un “nuovo” fornitore sarebbe ex se inidonea a de- terminare il cd. switch on con quest'ultimo (o il cd. switch out con il precedente) né a far decorrere l'inizio della somministrazione stessa alla data di sottoscrizione del modulo. Ciò in quanto, a seguito di sottoscrizione del modulo di adesione, è il nuovo fornitore che deve comunicare al fornitore uscente ed al Distributore Terri- toriale il proprio subentro nel rapporto di somministrazione ed attendere che il
Distributore Territoriale provveda a modificare la titolarità del rapporto e ad asse- gnare al fornitore subentrato il relativo POD.
Sulla scorta di quanto argomentato e della presunzione di veridicità di cui godono le risultanze dei consumi, non debitamente contestati da parte opponente, si rassegnavano le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo op- posto n. 1780/2022, emesso da codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di Controparte_1 nei confronti dell'opponente e per lo effetto condannare l'opponente al pagamen- to in favore di in persona del procuratore speciale Controparte_1 CP_2 della somma di €. 8.096,96, ovvero della maggiore o minore somma CP_2 che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo”.
Instaurato il giudizio, il giudice, verificata la regolarità del contradditorio, rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto opposto, e rinviava all'udienza del 05/10/2023 con concessione dei termini di cui all'art. 183
VI co. c.p.c.
Orbene, ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, al fine di addivenire ad una statuizione sul merito, appare preliminarmente oppor- tuno sgombrare il campo dalla sollevata questione pregiudiziale relativa all'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Latina.
Sul punto, codesta giudicante rileva che tra i criteri di collegamento al fine di radicare la competenza territoriale del giudice adito, oltre il criterio generale della residenza o domicilio del convenuto, opera anche il criterio fissato dall'art. 20 c.p.c. in forza del quale, in relazione alle controversie relative a diritti di obbli- gazione, è anche competente il giudice dove è sorta o deve eseguirsi
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l'obbligazione.
Nel caso di specie, l'obbligazione gravante su parte opponente trae origine da un rapporto negoziale sussumibile nell'ambito della somministrazione e si so- stanzia in un'obbligazione di carattere pecuniario che, a mente dell'art. 1182 c. 3
c.c., si configura come portable atteso che il debitore è tenuto ad adempiere effet- tuando il pagamento presso il domicilio del creditore.
Pertanto, considerando che parte opposta ha sede in Napoli, tale luogo si configura quale luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita con conseguente competenza del Tribunale adito.
Passando al merito del contenzioso, giova preliminarmente rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In so- stanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre re- sta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà ve- ste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decre- to ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'onere del- la prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiunti- vo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, co- me le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di prove- nienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fat- tura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relati-
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vo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio.
Orbene, alla luce del compendio cognitorio acquisto si ritiene che parte opposta abbia solo parzialmente fornito la prova del credito cristallizzato nel provvedimento monitorio, per quanto concerne il quantum, sicché l'opposizione è parzialmente meritevole di accoglimento.
In primo luogo dato che si verte in materia di rapporti obbligatori, in rela- zione alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo l'orientamento giurispruden- ziale consolidato, parte opposta, ovvero il creditore in senso sostanziale, è tenuto a fornire prova del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, nonché della certezza ed esigibilità del relativo credito mentre grava su controporte, anche a fronte della mera allegazione del fatto dell'inadempimento, l'onere di provare l'esistenza di fatto estintivo o impeditivo idoneo a paralizzare l'altrui pretesa.
Invero, nella fattispecie in esame, risulta provato per tabulas la sussistenza del contratto di somministrazione nonché in forza del principio di non contesta- zione ex art. 115 c.p.c. atteso che parte opponente non ha contestato l'instaurazione ab origine del rapporto negoziale de quo nè ha contestato l'attivazione della fornitura identificata dal POD IT001E60817991 ma ha solo de- dotto che a partire dal settembre 2019 si sarebbe avvalsa della somministrazione di energia elettrica di altra società, ossia la Controparte_4
D'altra parte, l'impianto difensivo di parte opponente si è basato esclusi- vamente sull'asserzione, rimasta per mancata acquisizione di elementi di cognizio- ne a suffragio apodittica e improbata, dell'erroneo criterio di calcolo impiegato dalla società opposta.
Orbene, considerando che quest'ultima ha fornito prova dell'instaurazione del rapporto fonte del credito, gravava sulla parte opponente provare la fondatez- za dell'eccezione sollevata.
In punto di diritto, si deve tenere a mente che trattandosi nella fattispecie di rapporto di somministrazione ove il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 7
1218 c.c.
Dunque, in primo luogo, grava sull'utente l'onere di contestare il malfun- zionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati im- pieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); in tal caso, il gestore è tenuto invece dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
Ove il contatore, invece, risultasse correttamente operativo, ovvero ove non vi fosse contestazione sul punto, le risultanze attinenti ai consumi che emergono dalla relativa lettura sono assistite da una presunzione di veridicità, in virtù della quale grava sul fruitore del servizio fornire prova contraria idonea a dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni che esulano dallo stan- dard di diligenza esigibile nella custodia dell'impianto.
Nella specie, l'utente è tenuto a dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
(Cass. 21/05/2019, n. 13605).
Nel caso devoluto all'attenzione del presente giudice, i consumi di energia risultanti e contabilizzati nelle fatture nn. 176454 del 2019, 6951 del 2019, rela- tivi al periodo ottobre-novembre e dicembre 2019, trovano un puntuale riscontro nella tabella di certificazione dei consumi mensili proveniente dal distributore ed allegata agli atti.
Pertanto, le pretese economiche portate dai relativi documenti contabili ap- paiono fondate sia in quanto la contestazione di parte opponente, in merito al malfunzionamento del contatore, risulta del tutto apodittica ed inidonea a supera- re la presunzione di congruità su espressa, sia in ragione del fatto che non è stata fornita prova di altro fatto estintivo/modificativo il cui onere grava sempre sul de- bitore.
Per quanto concerne, invece, gli altri documenti contabili si evidenzia che nella fattura 23597 del 2020, da un lato viene addebitata la somma di € 301,92
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a titolo di conguaglio per il maggior consumo effettivo accertato nel mese di di- cembre del 2019 rispetto al consumo presunto precedentemente fatturato;
d'altra parte, viene addebitato l'importo di € 1847,89 a titolo di consumo presunto per il mese di gennaio del 2020.
Infine, con la fattura n. 22001165 del 2020 viene richiesto il pagamento della somma di € 273,17 a titolo di presunto maggior consumo, rispetto a quello precedentemente fatturato, relativo al mese di gennaio 2020.
Sulla scorta di quanto offerto ai fini della decisione si ritiene che la doman- da di accertamento del credito e condanna al pagamento per l'asserita fornitura di energia relativa al mese di gennaio 2020 non può trovare in questa sede accogli- mento non essendo stata fornita prova dell'ammontare del credito.
Infatti, l'unico riscontro obbiettivo dei dati risultanti della documentazione unilaterale, a fondamento del provvedimento monitorio, è rappresentato dalla ta- bella di certificazione dei consumi proveniente dal distributore che si ferma al me- se di dicembre 2019.
Pertanto, in relazione al mese di gennaio del 2020 non è raggiunta la pro- va in ordine alla corrispondenza tra i consumi di kWh addebitati e quelli effettiva- mente consumati dall'utente.
Dunque, l'opposizione è solo parzialmente fondata con la conseguenza che il d.i. opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento della com- plessiva somma di € 5.497,08 risultante dalla sommatoria degli importi dovuti in forza delle fatture nn. 176454 e 6951 del 2019 e dell'importo dovuto quale conguaglio per il consumo effettivo del mese di dicembre 2019 di cui alla fattura n. 23597 del 2020, oltre gli interessi moratori, al tasso di interesse di cui al D.lgs.
231/02, dalla data della scadenza delle fatture insolute e sino al soddisfo.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as- sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio
2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza par- ziale di parte opponente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, con espunzione della fase istruttoria, e della na- tura, difficoltà e delle questioni giuridiche trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 1780/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli, sez XII, nella persona della giudice dott.ssa Diana Rotondaro;
- condanna parte opponente, nella persona del legale rapp.te pro tempore, al pa- gamento della somma di € 5.497,08, oltre interessi come in parte motiva,
- condanna parte opponente, nella persona del legale rapp.te pro tempore alla ri- fusione delle spese processuali che si quantificano in € 1.700,00, oltre iva, spese e accessori, nonchè, il 15% di contributo forfettario come per legge.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 09.10.2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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