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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2476/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Parte_1 C.F._1
Giuseppe Schipani n. 19, presso lo studio dell'Avv. Marcello Allevato, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
HD ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. , quale Società incorporante P.IVA_1 CP_1
nuova denominazione sociale di già
[...] Controparte_2 CP_3 in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via V. Ciaccio
[...]
n. 12, presso lo studio dell'Avv. Simona De Septis, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-APPELLATA-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 746/2021, emessa il
07.12.2020, depositata il 07.05.2021 e notificata in data 07.06.2021.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'08.10.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Fatto e diritto
1. con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro esponeva che in Parte_1 data 01.06.2018 l'immobile di sua proprietà, sito in Martelletto (CZ), Via Rendano n. 17, adibito a
Bed and Breakfast, subiva diversi danni da bagnamento al controsoffitto a causa della rottura di un tubo dell'acqua condotta collegato al locale caldaia, e che, nonostante la tempestiva denuncia del predetto sinistro alla compagnia assicurativa con cui l'immobile in Controparte_2 oggetto era stato assicurato, la sua richiesta di indennizzo veniva completamente disattesa.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva: che l'immobile sopra descritto era stato oggetto di specifica polizza assicurativa multirischio per abitazione n. 802838071 con contratto stipulato con la società che nella predetta polizza erano state Controparte_2 sottoscritte le garanzie aggiuntive con le sigle “AP” e “AC”, riportate alla pagina 8/37 delle
1 condizioni generali di contratto, in cui era prevista la copertura assicurativa in caso di: “occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento posti all'interno del fabbricato indicato in polizza, nonché da fuoriuscita d'acqua da apparecchiature ed elettrodomestici, il tutto collegato a condutture d'acqua, se dipendenti da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento;
sono compresi anche i danni derivanti da rigurgiti di acque di fogna nonché quelli derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico”; che, sempre a pag. 8/37 del predetto contratto, era previsto che la società rispondesse “per danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato.”. Ciò premesso, l'attore citava in giudizio la società in persona del Controparte_2 suo l.r.p.t., per sentirla condannare, previo accertamento della validità e della piena operatività della polizza assicurativa in oggetto, alla corresponsione, a titolo di rimborso/indennizzo, della somma di
€ 4.989,37 o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, rispettata la competenza del giudice adito, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione, oltre interessi legali ex art. 1284, comma
IV, c.c., con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale impugnava e contestava la domanda attorea eccependo, in primo luogo, l'inapplicabilità della garanzia assicurativa poiché l'immobile era stato destinato ad usi diversi da quello di civile abitazione dell'assicurato, il quale non dimorava presso Parte quella struttura, riservata a nel merito, poi, sosteneva che in sede di sopralluogo non era stato possibile visionare la tubazione rotta per mancata conservazione da parte dell'assicurato dei residui del sinistro o di riproduzione fotografica degli stessi tenuto conto che i lavori di ripristino erano stati ultimati già prima da parte del senza alcun preavviso all'assicurazione stessa, impedendo, in Pt_1 tal modo, ai periti assicurativi di poter accertare l'evento, la causa ed i relativi danni subiti.
Eccepiva, poi, che analogo sinistro occorso il 18.04.18 ed indennizzato il 23.09.18 aveva interessato l'immobile per le medesime motivazioni e conseguenze e concludeva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prove orali (audizioni di testimoni di parte attrice e di parte convenuta).
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 746/2021 del 07.05.21, rigettava la domanda attorea, ritenendo che l'attore - non avendo adempiuto all'obbligo contrattuale di cui all'art. 3,7 lett e) delle CGC, laddove si prevede che in caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono tenere a disposizione tanto le cose salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno - non avesse fornito prova del rapporto causale tra evento dannoso e danno lamentato. ha proposto appello avverso detta decisione, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“** accogliere integralmente l'appello proposto in tutti i suoi motivi ed in ciascuno di essi
2 riformando integralmente la sentenza di primo grado n. 746/2021 del Giudice di Pace di
Catanzaro, nella persona della Dott. Immacolata Ida Zagordi, depositata il 7 maggio 2021, notificata in data 7 giugno 2021, per tutti i motivi indicati nel presente atto, conseguentemente: ** condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di rimborso/indennizzo per le causali già esposte, la somma di € 4.989,37 o quella diversa, maggiore (sempre nell'ambito della competenza del giudice adito) o minore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione, ex art. 1284, comma IV,
c.c.; ** condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.Solo in via subordinata, nella denegata ipotesi di non condivisione delle tesi esposte nel presente atto, compensare le spese di lite.”. A sostegno della propria domanda l'appellante ha dedotto: a) Violazione dell'art. 132, n. 3 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost. Nullità della sentenza in quanto carente delle conclusioni delle parti, dello svolgimento del processo, delle eccezioni delle parti. Difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime;
b) mancata applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.; c) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; d) violazione dell'art. 244
c.p.c. e del principio del contraddittorio;
e) condanna ex art. 96 c.p.c., omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c., riproposizione della domanda.
Si è costituita in giudizio oggi HD SS S.p.A. (già Controparte_2 prima , la quale impugnando e contestando tutte le pretese avversarie, ha chiesto Controparte_1 la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto o di rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto nonché privo di supporto probatorio, con conferma integrale della sentenza sottoposta a gravame e con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'08.10.24 svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2. Ciò premesso, nel merito l'appello è infondato, e, dunque, non può trovare accoglimento per tutte le ragioni che seguono.
2.1. Con riferimento al primo motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 132 n. 3 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost. Nullità della sentenza in quanto carente delle conclusioni delle parti, dello svolgimento del processo, delle eccezioni delle parti. Difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe omesso di riportare le conclusioni rassegnate da parte attrice relative alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., le eccezioni dell'attore in merito al notevole lasso di tempo intercorso tra denuncia e sopralluogo
(effettuato circa 11 mesi dopo), le pretese della convenuta in merito ad un sinistro già indennizzato,
3 le difese di controparte circa l'esclusione dell'operatività della polizza per mancanza di copertura assicurativa per un B&B.
Il motivo di appello è palesemente infondato sotto tutti i profili sopra indicati.
Come da costante giurisprudenza, “L'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza importa nullità della sentenza stessa soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza” (v. Cass. n. 4332/2023).
Inoltre, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice «non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse» (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 09/02/2021
n. 3126).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha riportato in sentenza le conclusioni delle parti “come in atti” (v. pag. 1 della sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro); ha fatto riferimento al notevole lasso di tempo intercorso tra denuncia del sinistro e sopralluogo effettuato dalla compagnia assicurativa statuendo che: “A fronte di tale previsione contrattuale nessun rilievo ha la circostanza di un sopralluogo eseguito dalla convenuta solo nel settembre 2019 ricordando che comunque le foto dell'immobile sono state conservate e prodotte sia al perito fiduciario che in giudizio” (v. pag.
4 della sentenza del Giudice di pace di Catanzaro); infine, entrando nel merito della domanda, il
Giudice di primo grado ha, implicitamente, ritenuto operativa la polizza assicurativa stipulata per l'immobile in questione.
Dunque, in virtù di quanto sopra, nella fattispecie in esame non si ravvisa alcun vizio di nullità che possa inficiare la sentenza impugnata.
2.2. Il secondo ed il terzo motivo di appello meritano una disamina congiunta.
Nello specifico, con il secondo motivo di appello, rubricato “Mancata applicazione degli artt. 1175
e 1375 c.c.”, l'appellante si è doluto del comportamento tenuto dalla compagnia assicurativa appellata per aver effettuato il sopralluogo presso l'immobile interessato soltanto dopo un notevole intervallo temporale rispetto alla denuncia di sinistro trasmessa all'assicurazione in data 04.06.18; con il terzo motivo di appello, invece, rubricato “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, l'appellante ha contestato la valutazione fatta dal Giudice di prime cure sull'intero impianto probatorio emergente dal giudizio che non avrebbe tenuto in considerazione a suo dire: a) le foto prodotte dall'attore dei tubi accidentati consegnate al perito dell'assicurazione; b) le dichiarazioni dei testi chiamati a deporre, i quali avrebbero tutti confermato i danni subiti a seguito della fuoriuscita d'acqua ed in particolare la deposizione dell'idraulico , il quale ha Testimone_1 riferito di essere stato chiamato dall'appellante per la perdita d'acqua di un flessibile scoppiato Parte collegato al locale della caldaia del c) la mancata partecipazione della società appellata senza giustificato motivo al procedimento di mediazione esperito dal Pt_1
Ebbene, entrambe le prefate censure sono prive di pregio per le seguenti ragioni.
4 Il Giudice di prime cure ha correttamente valutato tutti gli elementi probatori emergenti dalla fase istruttoria svolta poiché, se anche il sopralluogo effettuato dalla compagnia assicurativa è avvenuto con colpevole ritardo rispetto alla denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, ciò non supera la circostanza dirimente secondo cui l'assicurato avrebbe dovuto munirsi e conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro al fine di consentire l'accertamento della sussistenza del presupposto essenziale per l'operatività della polizza assicurativa in questione, ovvero l'accidentalità della Parte rottura del tubo di acqua collegato al locale caldaia del
Nello specifico, tale obbligo di conservazione dei residui di sinistro era, espressamente, previsto dall'art. 37, lett e) delle CGC della polizza stipulata tra le parti, nella parte relativa alle Norme
Comuni ai Settori A e B, la quale disposizione sancisce che in caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad alcun indennizzo;
ancora, la lettera f) della medesima clausola contrattuale prevede che l'assicurato deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno e tenere, inoltre, a disposizione della società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la società o i periti ritenessero necessari esperire.
Dunque, è fuori dubbio che, anche in virtù delle predette clausole contrattuali, gravava in capo all'assicurato l'obbligo specifico di conservare tutti gli elementi di prova della causa del sinistro al fine di consentire l'accertamento della sua accidentalità tenuto conto che nella polizza la garanzia Con aggiuntiva prevedeva, expressis verbis, che la società rispondesse dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento, esistente sul fabbricato o su porzione del fabbricato assicurato, salvo poi elencare, dettagliatamente, talune ipotesi escluse dalla copertura assicurativa (v. pag. 8 delle CGC della polizza assicurativa: a) danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
b) danni di traboccamento o rigurgito o rottura di fognature;
c) danni derivanti da gelo;
d) spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
e) danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm dal suolo;
f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali assicurati;
g) derivanti da
“colpi d'ariete”).
In punto di onere probatorio si richiamano all'uopo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore. …Tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della
5 garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma
1 (Cass. civ. Sez. 3, 23 febbraio 1998 n. 1946; Idem, 10 ottobre 2003 n. 16831; Idem, 20 marzo
2006 n. 6108, fra le altre)” (Cass. n. 4234/2012). E ancora “L'eccezione di inoperatività della polizza per fatti esclusivi è una mera difesa. Lo stesso deve quindi unicamente dimostrare la plausibilità di una causa di esclusione e non la sua reale sussistenza, essendo sufficiente
l'allegazione ad attivare l'onere della prova dell'assicurato circa l'insussistenza dell'esclusione.
(Cass., sez. III, 26 giugno 2012 n. 10619).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, a fronte della sollevata eccezione di inoperatività della polizza per mancanza di prova della causa di danno, l'attore, in qualità di assicurato, avrebbe dovuto provare che il fatto verificatosi rientrasse tra i rischi assicurati ovvero che la causa della rottura del tubo fosse accidentale.
Ebbene, nel caso di specie, ciò non è accaduto poiché tutti gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio nulla hanno dimostrato in ordine alla effettiva causa del danno.
Difatti, nel giudizio di primo grado, dall'audizione del teste , idraulico intervenuto Testimone_1 sul posto che ha effettuato i lavori di tubatura dell'acqua, è stata certamente dimostrata la rottura del tubo per lo scoppio di un flessibile collegato al locale caldaia dell'immobile interessato, ma nulla ha riferito in ordine alla causa della predetta rottura.
Anche dalle foto allegate riguardanti il locale caldaia non è stato possibile risalire ad alcun guasto alla tubazione.
Difetta, dunque, la prova del presupposto essenziale per consentire l'operatività della polizza assicurativa stipulata, ovvero la prova dell'accidentalità della causa della rottura del tubo. In tale prospettiva, è superata anche la doglianza rappresentata dall'appellante relativa al passaggio motivazionale del Giudice di prime cure nella parte in cui statuisce: “Solo la conservazione dei residui del sinistro da esaminare dall'Assicuratore per escludere cause di rottura addebitabili ad usura del tubo, avrebbe potuto determinare la liquidazione del danno a termini di polizza”. Più precisamente, l'appellante ha contestato che nelle condizioni di contratto non è prevista alcuna ipotesi di esclusione del risarcimento del danno per usura del tubo, e che tale errata convinzione abbia influito sulla decisione del Giudicante.
Invero, la suddetta argomentazione non ha inciso sulla bontà della decisione, la quale si è basata soprattutto sulla mancanza della prova della causa della rottura del tubo per inadempimento dell'assicurato, la quale prova avrebbe potuto consentire di dimostrare la natura accidentale del guasto idonea a far scattare, certamente, la liquidazione del relativo indennizzo oppure escludere che si trattasse di rischi coperti dalla garanzia assicurativa.
Infine, con riferimento alla censura relativa alla mancata partecipazione della compagnia assicurativa al procedimento di mediazione esperita da controparte giova rammentare che è vero che se la parte invitata non partecipa senza un giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ai sensi dell'art. 116 c. 2
c.p.c.), tuttavia si tratta comunque di un potere discrezionale del giudice, non certo di un suo obbligo (Cass. 1° marzo 2022 n. 6730).
6 2.3. Con il quarto motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 244 c.p.c. e del principio del contraddittorio” l'appellante ha contestato il comportamento processuale tenuto dal Giudice di prime cure, il quale ha ammesso alla prova, con ordinanza del 12.02.20, un testimone non citato da controparte ( ) nonostante la propria opposizione rappresentata all'udienza del Testimone_2
21.10.20, ritenendo, tra l'altro, ammissibili anche capitoli di prova non collocati nel tempo.
Anche tale censura risulta infondata poiché se anche il Giudice di prime cure ha errato nell'ammettere la testimonianza testè menzionata per non essere stato il testimone sentito prima indicato come teste da controparte, di fatto questa deposizione, inutilizzabile, è risultata assolutamente ininfluente ai fini della decisione di rigetto della domanda attorea tenuto conto che il teste, geometra che ha collaborato con il perito fiduciario dell'assicurazione nell'esecuzione del sopralluogo e nella redazione della rispettiva perizia in favore della compagnia assicurativa, si è limitato a confermare tutte le circostanze già contenute nella perizia allegata in atti, e che, dunque, non è stato possibile accertare la causa del danno per mancanza di conservazione dei residui di sinistro da parte dell'assicurato considerato che i lavori di ripristino dell'immobile erano stati già ultimati dallo stesso tempo prima rispetto alla successiva data del sopralluogo. Tes E' evidente, dunque, che l'audizione del teste non ha in alcun modo orientato o alterato la decisione del Giudice di prime cure.
Le suesposte argomentazioni assorbono ogni altra censura proposta.
3. In conclusione la sentenza appellata può essere considerata nel suo contenuto decisorio condivisibile da parte del Tribunale, essendo scevra da qualsiasi vizio logico, motivazionale e giuridico e, pertanto, deve essere rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 746/2021 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro che va, dunque, integralmente confermata.
4. In ultima analisi rimane da regolamentare le spese di lite.
Tenuto conto che nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore della parte appellata costituita come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel
D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022 ( scaglione di riferimento da € 1.100,01 a € 5.200,00) e secondo i valori minimi (v. Cass. n. 14198 del
05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n. 89 del 07.01.2021).
Si deve dare atto, infine, della sussistenza dell'obbligo di pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l-quater, del D.P.R.
30.5.2002 n. 115 (v. Cass., ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass., sez. un., 18.2.2014 n. 3774; Cass.
14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
7 - respinge l'appello proposto da nei confronti di HD SS S.p.A., in Parte_1 persona del l.r.p.t., e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 746/2021 del Giudice di
Pace di Catanzaro, depositata il 07.05.21 e notificata il 07.06.21;
- condanna alla rifusione, in favore di HD SS S.p.A., in persona del Parte_1
l.r.p.t., delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi di avvocato oltre rimb.forf., Iva e C.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2476/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Parte_1 C.F._1
Giuseppe Schipani n. 19, presso lo studio dell'Avv. Marcello Allevato, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
HD ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. , quale Società incorporante P.IVA_1 CP_1
nuova denominazione sociale di già
[...] Controparte_2 CP_3 in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via V. Ciaccio
[...]
n. 12, presso lo studio dell'Avv. Simona De Septis, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-APPELLATA-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 746/2021, emessa il
07.12.2020, depositata il 07.05.2021 e notificata in data 07.06.2021.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'08.10.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Fatto e diritto
1. con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro esponeva che in Parte_1 data 01.06.2018 l'immobile di sua proprietà, sito in Martelletto (CZ), Via Rendano n. 17, adibito a
Bed and Breakfast, subiva diversi danni da bagnamento al controsoffitto a causa della rottura di un tubo dell'acqua condotta collegato al locale caldaia, e che, nonostante la tempestiva denuncia del predetto sinistro alla compagnia assicurativa con cui l'immobile in Controparte_2 oggetto era stato assicurato, la sua richiesta di indennizzo veniva completamente disattesa.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva: che l'immobile sopra descritto era stato oggetto di specifica polizza assicurativa multirischio per abitazione n. 802838071 con contratto stipulato con la società che nella predetta polizza erano state Controparte_2 sottoscritte le garanzie aggiuntive con le sigle “AP” e “AC”, riportate alla pagina 8/37 delle
1 condizioni generali di contratto, in cui era prevista la copertura assicurativa in caso di: “occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento posti all'interno del fabbricato indicato in polizza, nonché da fuoriuscita d'acqua da apparecchiature ed elettrodomestici, il tutto collegato a condutture d'acqua, se dipendenti da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento;
sono compresi anche i danni derivanti da rigurgiti di acque di fogna nonché quelli derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico”; che, sempre a pag. 8/37 del predetto contratto, era previsto che la società rispondesse “per danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato.”. Ciò premesso, l'attore citava in giudizio la società in persona del Controparte_2 suo l.r.p.t., per sentirla condannare, previo accertamento della validità e della piena operatività della polizza assicurativa in oggetto, alla corresponsione, a titolo di rimborso/indennizzo, della somma di
€ 4.989,37 o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, rispettata la competenza del giudice adito, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione, oltre interessi legali ex art. 1284, comma
IV, c.c., con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale impugnava e contestava la domanda attorea eccependo, in primo luogo, l'inapplicabilità della garanzia assicurativa poiché l'immobile era stato destinato ad usi diversi da quello di civile abitazione dell'assicurato, il quale non dimorava presso Parte quella struttura, riservata a nel merito, poi, sosteneva che in sede di sopralluogo non era stato possibile visionare la tubazione rotta per mancata conservazione da parte dell'assicurato dei residui del sinistro o di riproduzione fotografica degli stessi tenuto conto che i lavori di ripristino erano stati ultimati già prima da parte del senza alcun preavviso all'assicurazione stessa, impedendo, in Pt_1 tal modo, ai periti assicurativi di poter accertare l'evento, la causa ed i relativi danni subiti.
Eccepiva, poi, che analogo sinistro occorso il 18.04.18 ed indennizzato il 23.09.18 aveva interessato l'immobile per le medesime motivazioni e conseguenze e concludeva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prove orali (audizioni di testimoni di parte attrice e di parte convenuta).
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 746/2021 del 07.05.21, rigettava la domanda attorea, ritenendo che l'attore - non avendo adempiuto all'obbligo contrattuale di cui all'art. 3,7 lett e) delle CGC, laddove si prevede che in caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono tenere a disposizione tanto le cose salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno - non avesse fornito prova del rapporto causale tra evento dannoso e danno lamentato. ha proposto appello avverso detta decisione, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“** accogliere integralmente l'appello proposto in tutti i suoi motivi ed in ciascuno di essi
2 riformando integralmente la sentenza di primo grado n. 746/2021 del Giudice di Pace di
Catanzaro, nella persona della Dott. Immacolata Ida Zagordi, depositata il 7 maggio 2021, notificata in data 7 giugno 2021, per tutti i motivi indicati nel presente atto, conseguentemente: ** condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 corrispondere all'attore, a titolo di rimborso/indennizzo per le causali già esposte, la somma di € 4.989,37 o quella diversa, maggiore (sempre nell'ambito della competenza del giudice adito) o minore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla pronuncia ed agli interessi legali sulla somma liquidata sino all'effettiva corresponsione, ex art. 1284, comma IV,
c.c.; ** condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.Solo in via subordinata, nella denegata ipotesi di non condivisione delle tesi esposte nel presente atto, compensare le spese di lite.”. A sostegno della propria domanda l'appellante ha dedotto: a) Violazione dell'art. 132, n. 3 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost. Nullità della sentenza in quanto carente delle conclusioni delle parti, dello svolgimento del processo, delle eccezioni delle parti. Difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime;
b) mancata applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.; c) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; d) violazione dell'art. 244
c.p.c. e del principio del contraddittorio;
e) condanna ex art. 96 c.p.c., omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c., riproposizione della domanda.
Si è costituita in giudizio oggi HD SS S.p.A. (già Controparte_2 prima , la quale impugnando e contestando tutte le pretese avversarie, ha chiesto Controparte_1 la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto o di rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto nonché privo di supporto probatorio, con conferma integrale della sentenza sottoposta a gravame e con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'08.10.24 svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2. Ciò premesso, nel merito l'appello è infondato, e, dunque, non può trovare accoglimento per tutte le ragioni che seguono.
2.1. Con riferimento al primo motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 132 n. 3 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost. Nullità della sentenza in quanto carente delle conclusioni delle parti, dello svolgimento del processo, delle eccezioni delle parti. Difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe omesso di riportare le conclusioni rassegnate da parte attrice relative alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., le eccezioni dell'attore in merito al notevole lasso di tempo intercorso tra denuncia e sopralluogo
(effettuato circa 11 mesi dopo), le pretese della convenuta in merito ad un sinistro già indennizzato,
3 le difese di controparte circa l'esclusione dell'operatività della polizza per mancanza di copertura assicurativa per un B&B.
Il motivo di appello è palesemente infondato sotto tutti i profili sopra indicati.
Come da costante giurisprudenza, “L'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza importa nullità della sentenza stessa soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza” (v. Cass. n. 4332/2023).
Inoltre, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice «non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse» (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 09/02/2021
n. 3126).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha riportato in sentenza le conclusioni delle parti “come in atti” (v. pag. 1 della sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro); ha fatto riferimento al notevole lasso di tempo intercorso tra denuncia del sinistro e sopralluogo effettuato dalla compagnia assicurativa statuendo che: “A fronte di tale previsione contrattuale nessun rilievo ha la circostanza di un sopralluogo eseguito dalla convenuta solo nel settembre 2019 ricordando che comunque le foto dell'immobile sono state conservate e prodotte sia al perito fiduciario che in giudizio” (v. pag.
4 della sentenza del Giudice di pace di Catanzaro); infine, entrando nel merito della domanda, il
Giudice di primo grado ha, implicitamente, ritenuto operativa la polizza assicurativa stipulata per l'immobile in questione.
Dunque, in virtù di quanto sopra, nella fattispecie in esame non si ravvisa alcun vizio di nullità che possa inficiare la sentenza impugnata.
2.2. Il secondo ed il terzo motivo di appello meritano una disamina congiunta.
Nello specifico, con il secondo motivo di appello, rubricato “Mancata applicazione degli artt. 1175
e 1375 c.c.”, l'appellante si è doluto del comportamento tenuto dalla compagnia assicurativa appellata per aver effettuato il sopralluogo presso l'immobile interessato soltanto dopo un notevole intervallo temporale rispetto alla denuncia di sinistro trasmessa all'assicurazione in data 04.06.18; con il terzo motivo di appello, invece, rubricato “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, l'appellante ha contestato la valutazione fatta dal Giudice di prime cure sull'intero impianto probatorio emergente dal giudizio che non avrebbe tenuto in considerazione a suo dire: a) le foto prodotte dall'attore dei tubi accidentati consegnate al perito dell'assicurazione; b) le dichiarazioni dei testi chiamati a deporre, i quali avrebbero tutti confermato i danni subiti a seguito della fuoriuscita d'acqua ed in particolare la deposizione dell'idraulico , il quale ha Testimone_1 riferito di essere stato chiamato dall'appellante per la perdita d'acqua di un flessibile scoppiato Parte collegato al locale della caldaia del c) la mancata partecipazione della società appellata senza giustificato motivo al procedimento di mediazione esperito dal Pt_1
Ebbene, entrambe le prefate censure sono prive di pregio per le seguenti ragioni.
4 Il Giudice di prime cure ha correttamente valutato tutti gli elementi probatori emergenti dalla fase istruttoria svolta poiché, se anche il sopralluogo effettuato dalla compagnia assicurativa è avvenuto con colpevole ritardo rispetto alla denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, ciò non supera la circostanza dirimente secondo cui l'assicurato avrebbe dovuto munirsi e conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro al fine di consentire l'accertamento della sussistenza del presupposto essenziale per l'operatività della polizza assicurativa in questione, ovvero l'accidentalità della Parte rottura del tubo di acqua collegato al locale caldaia del
Nello specifico, tale obbligo di conservazione dei residui di sinistro era, espressamente, previsto dall'art. 37, lett e) delle CGC della polizza stipulata tra le parti, nella parte relativa alle Norme
Comuni ai Settori A e B, la quale disposizione sancisce che in caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad alcun indennizzo;
ancora, la lettera f) della medesima clausola contrattuale prevede che l'assicurato deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno e tenere, inoltre, a disposizione della società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la società o i periti ritenessero necessari esperire.
Dunque, è fuori dubbio che, anche in virtù delle predette clausole contrattuali, gravava in capo all'assicurato l'obbligo specifico di conservare tutti gli elementi di prova della causa del sinistro al fine di consentire l'accertamento della sua accidentalità tenuto conto che nella polizza la garanzia Con aggiuntiva prevedeva, expressis verbis, che la società rispondesse dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento, esistente sul fabbricato o su porzione del fabbricato assicurato, salvo poi elencare, dettagliatamente, talune ipotesi escluse dalla copertura assicurativa (v. pag. 8 delle CGC della polizza assicurativa: a) danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
b) danni di traboccamento o rigurgito o rottura di fognature;
c) danni derivanti da gelo;
d) spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
e) danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm dal suolo;
f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali assicurati;
g) derivanti da
“colpi d'ariete”).
In punto di onere probatorio si richiamano all'uopo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore. …Tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della
5 garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma
1 (Cass. civ. Sez. 3, 23 febbraio 1998 n. 1946; Idem, 10 ottobre 2003 n. 16831; Idem, 20 marzo
2006 n. 6108, fra le altre)” (Cass. n. 4234/2012). E ancora “L'eccezione di inoperatività della polizza per fatti esclusivi è una mera difesa. Lo stesso deve quindi unicamente dimostrare la plausibilità di una causa di esclusione e non la sua reale sussistenza, essendo sufficiente
l'allegazione ad attivare l'onere della prova dell'assicurato circa l'insussistenza dell'esclusione.
(Cass., sez. III, 26 giugno 2012 n. 10619).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, a fronte della sollevata eccezione di inoperatività della polizza per mancanza di prova della causa di danno, l'attore, in qualità di assicurato, avrebbe dovuto provare che il fatto verificatosi rientrasse tra i rischi assicurati ovvero che la causa della rottura del tubo fosse accidentale.
Ebbene, nel caso di specie, ciò non è accaduto poiché tutti gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio nulla hanno dimostrato in ordine alla effettiva causa del danno.
Difatti, nel giudizio di primo grado, dall'audizione del teste , idraulico intervenuto Testimone_1 sul posto che ha effettuato i lavori di tubatura dell'acqua, è stata certamente dimostrata la rottura del tubo per lo scoppio di un flessibile collegato al locale caldaia dell'immobile interessato, ma nulla ha riferito in ordine alla causa della predetta rottura.
Anche dalle foto allegate riguardanti il locale caldaia non è stato possibile risalire ad alcun guasto alla tubazione.
Difetta, dunque, la prova del presupposto essenziale per consentire l'operatività della polizza assicurativa stipulata, ovvero la prova dell'accidentalità della causa della rottura del tubo. In tale prospettiva, è superata anche la doglianza rappresentata dall'appellante relativa al passaggio motivazionale del Giudice di prime cure nella parte in cui statuisce: “Solo la conservazione dei residui del sinistro da esaminare dall'Assicuratore per escludere cause di rottura addebitabili ad usura del tubo, avrebbe potuto determinare la liquidazione del danno a termini di polizza”. Più precisamente, l'appellante ha contestato che nelle condizioni di contratto non è prevista alcuna ipotesi di esclusione del risarcimento del danno per usura del tubo, e che tale errata convinzione abbia influito sulla decisione del Giudicante.
Invero, la suddetta argomentazione non ha inciso sulla bontà della decisione, la quale si è basata soprattutto sulla mancanza della prova della causa della rottura del tubo per inadempimento dell'assicurato, la quale prova avrebbe potuto consentire di dimostrare la natura accidentale del guasto idonea a far scattare, certamente, la liquidazione del relativo indennizzo oppure escludere che si trattasse di rischi coperti dalla garanzia assicurativa.
Infine, con riferimento alla censura relativa alla mancata partecipazione della compagnia assicurativa al procedimento di mediazione esperita da controparte giova rammentare che è vero che se la parte invitata non partecipa senza un giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ai sensi dell'art. 116 c. 2
c.p.c.), tuttavia si tratta comunque di un potere discrezionale del giudice, non certo di un suo obbligo (Cass. 1° marzo 2022 n. 6730).
6 2.3. Con il quarto motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 244 c.p.c. e del principio del contraddittorio” l'appellante ha contestato il comportamento processuale tenuto dal Giudice di prime cure, il quale ha ammesso alla prova, con ordinanza del 12.02.20, un testimone non citato da controparte ( ) nonostante la propria opposizione rappresentata all'udienza del Testimone_2
21.10.20, ritenendo, tra l'altro, ammissibili anche capitoli di prova non collocati nel tempo.
Anche tale censura risulta infondata poiché se anche il Giudice di prime cure ha errato nell'ammettere la testimonianza testè menzionata per non essere stato il testimone sentito prima indicato come teste da controparte, di fatto questa deposizione, inutilizzabile, è risultata assolutamente ininfluente ai fini della decisione di rigetto della domanda attorea tenuto conto che il teste, geometra che ha collaborato con il perito fiduciario dell'assicurazione nell'esecuzione del sopralluogo e nella redazione della rispettiva perizia in favore della compagnia assicurativa, si è limitato a confermare tutte le circostanze già contenute nella perizia allegata in atti, e che, dunque, non è stato possibile accertare la causa del danno per mancanza di conservazione dei residui di sinistro da parte dell'assicurato considerato che i lavori di ripristino dell'immobile erano stati già ultimati dallo stesso tempo prima rispetto alla successiva data del sopralluogo. Tes E' evidente, dunque, che l'audizione del teste non ha in alcun modo orientato o alterato la decisione del Giudice di prime cure.
Le suesposte argomentazioni assorbono ogni altra censura proposta.
3. In conclusione la sentenza appellata può essere considerata nel suo contenuto decisorio condivisibile da parte del Tribunale, essendo scevra da qualsiasi vizio logico, motivazionale e giuridico e, pertanto, deve essere rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 746/2021 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro che va, dunque, integralmente confermata.
4. In ultima analisi rimane da regolamentare le spese di lite.
Tenuto conto che nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore della parte appellata costituita come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel
D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022 ( scaglione di riferimento da € 1.100,01 a € 5.200,00) e secondo i valori minimi (v. Cass. n. 14198 del
05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n. 89 del 07.01.2021).
Si deve dare atto, infine, della sussistenza dell'obbligo di pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l-quater, del D.P.R.
30.5.2002 n. 115 (v. Cass., ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass., sez. un., 18.2.2014 n. 3774; Cass.
14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
7 - respinge l'appello proposto da nei confronti di HD SS S.p.A., in Parte_1 persona del l.r.p.t., e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 746/2021 del Giudice di
Pace di Catanzaro, depositata il 07.05.21 e notificata il 07.06.21;
- condanna alla rifusione, in favore di HD SS S.p.A., in persona del Parte_1
l.r.p.t., delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi di avvocato oltre rimb.forf., Iva e C.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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