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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4093/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4093/2019 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio de Parte_1 C.F._1
Costanzo, c.f. e dall'avv.to Rosa Leggio, c.f. , C.F._2 C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Monteoliveto n. 86, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE PRINCIPALE
E
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Purgato, c.f. , presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia in Caserta, alla via O. Buccini n. 5, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHÉ
, c.f. , rappresentata e difesa dell'avv.to Controparte_2 C.F._5
Gianmario Siani, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, C.F._6 alla via Santa Lucia n. 20, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale adesivo
APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6880/2019 pubblicata il 5.07.2019.
Conclusioni per l'appellante in riforma della sentenza gravata e in Parte_1 accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le domande attoree e, per l'effetto, rigettarle, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Conclusioni per l'appellata rigettare l'appello e confermare la sentenza Controparte_1 impugnata.
1 Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale : accogliere l'appello Controparte_2 principale e l'appello incidentale adesivo proposti e, in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione dell'11.09.2017, la convenne, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli, e , ed espose: a) che era creditrice nei confronti della Parte_1 Controparte_2 società per l'importo di euro 12.217,41, come Controparte_3 accertato nel decreto ingiuntivo n. 462/08 del 10.04.2008, emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, divenuto definitivamente esecutivo con sentenza n.
91/2012 del 14.02.2012, di rigetto dell'opposizione proposta dalla società ingiunta;
b) che, eseguito con esito negativo il pignoramento mobiliare presso la sede della società Controparte_3
la aveva provveduto a notificare atto di precetto per l'importo di euro
[...] Controparte_1
16.495,06, comprensivo dei maturati interessi, nei confronti del socio accomandatario Parte_1
c) che in data 9.06.2014, aveva notificato atto di pignoramento della quota pari alla metà
[...] del diritto di proprietà della porzione del fabbricato sito in Quarto, alla via Picasso 22, composto da un appartamento di vani 6,5 (foglio 15, p.lla 281/8), e da un box auto di mq. 35 (foglio 15, p.lla
281/22), in comunione legale dei beni tra il e la moglie, ; d) che il Pt_1 Controparte_2
Tribunale di Napoli, con provvedimento del 27.07.2016, aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione, sul rilievo che, in ragione della particolare natura solidale della comunione legale, il pignoramento non potesse limitarsi alla quota dell'immobile aggredita dalla Controparte_1 dovendo avere ad oggetto il cespite nella sua interezza;
e) che, con atto pubblico per notaio Per_1 del 24.11.2016, il aveva ceduto alla moglie la propria quota indivisa degli immobili siti in Pt_1
Quarto, in sostituzione dell'assegno di mantenimento, in tal modo dando esecuzione della convenzione di separazione personale assistita, stipulata dai coniugi in data 12.10.2016, circa due mesi dopo l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla Controparte_1
Tanto premesso, la società attrice rappresentò che l'atto di cessione era stato stipulato in evidente pregiudizio della garanzia patrimoniale del suo credito, in quanto con esso il si era spogliato Pt_1 degli unici beni di sua proprietà utilmente assoggettabili all'esecuzione forzata.
Pertanto, concluse chiedendo di dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto pubblico intercorso tra i coniugi, sul rilievo che ricorrevano tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c..
§ 1.2. Si costituì e contestò la fondatezza dell'avversa pretesa, eccependo Parte_1
l'insussistenza del dedotto pregiudizio arrecato alla creditrice, atteso che, sebbene l'atto di disposizione impugnato avesse riguardato il trasferimento degli unici immobili di sua proprietà,
l'esiguo ammontare del credito vantato dalla società attrice lasciava presumere la possibilità di un concreto soddisfacimento dello stesso mediante l'esperimento di un'azione esecutiva mobiliare nei confronti sola società CP_3 Controparte_3 Parte_1
2 Inoltre, il convenuto evidenziò che nel comportamento dei coniugi non potesse essere ravvisata alcuna volontà fraudolenta, atteso che l'atto dispositivo era strumentale alla composizione della lite coniugale, come definita con la sottoscrizione della convenzione di separazione assistita del
12.10.2016. Evidenziò, ancora, che il rapporto tra i coniugi era stato per lungo tempo limitato ad una mera convivenza apparente, sicché la non era a conoscenza della situazione debitoria CP_2 del marito, e, conseguentemente, non era in grado di apprezzare l'eventuale incidenza esplicata dall'atto di cessione sulla garanzia patrimoniale offerta dal coniuge debitore.
§ 1.3. Si costituì , che aderì alle difese e alle allegazioni del insistendo Controparte_2 Pt_1 per il rigetto della domanda.
§ 1.4. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli accolse la domanda attorea, dichiarando l'inefficacia, nei confronti dell'attrice dell'atto di cessione del Controparte_1
24.11.2016.
La decisione del primo giudice si fonda sui motivi che di seguito si sintetizzano.
1) L'atto di cessione concluso dai coniugi e , pur inserito nel più generale contesto Pt_1 CP_2 della regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione, è suscettibile di revocazione. Difatti, non osta alla revocazione la circostanza che l'atto di trasferimento sia stato sottoscritto in esecuzione degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione consensuale, atteso che l'azione revocatoria non è preclusa né dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, né dalla funzione eventualmente solutoria dell'atto posto in essere, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. CP_
2) L'atto di cessione ha pregiudicato le ragioni della perché, anche se la somma CP_1 dovuta dal è di poco superiore all'importo di euro 16.000,00, non risulta che egli sia in Pt_1 possesso di altri beni. Quando compì l'atto, il era consapevole di pregiudicare le ragioni Pt_1 della creditrice, dal momento che la al tempo della cessione, aveva già intentato, Controparte_1 senza esito, due pignoramenti, il primo notificato alla società di cui Controparte_3 il era socio accomandatario, e il secondo notificato personalmente al Pt_1 Pt_1
3) Pur qualificando l'atto di cessione del 24.11.2016 come atto a titolo oneroso, è ragionevole ritenere che anche la fosse consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato alla CP_2 soddisfazione del credito della atteso che al domicilio coniugale erano stati Controparte_1 notificati un precetto, consegnato proprio nelle mani dell' , e un pignoramento immobiliare, CP_2 esitato nell'istanza di vendita della casa coniugale. Dunque, è logico ritenere che la moglie convivente con il debitore, fosse a conoscenza dell'esistenza dell'esposizione debitoria del coniuge.
In ogni caso, non è provato che la avesse diritto all'assegno di mantenimento, sicché l'atto CP_2 di cessione contestato potrebbe considerarsi come atto a titolo gratuito, con la conseguenza che, ai
3 fini della revocazione, non è necessario che la fosse consapevole del pregiudizio che CP_2 avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della Controparte_1
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, a cui ha resistito, Parte_1 costituendosi, la società Controparte_1
Si è costituita, inoltre, , spiegando appello incidentale adesivo all'appello Controparte_2 principale proposto da Parte_1
All'udienza del 13.05.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2.1. Con il gravame censura la valutazione effettuata dal giudice di prime cure Parte_1 in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta dalla Controparte_1
Il difensore dell'appellante, a sostegno dell'impugnazione, deduce: a) che non può presumersi che la fosse consapevole del dedotto pregiudizio, causato dall'atto di cessione, alle ragioni CP_2 creditorie della non rilevando, al riguardo, l'avvenuta notifica dell'atto di precetto Controparte_1 presso l'abitazione coniugale, trattandosi di atto che, sebbene ricevuto dalla , era stato CP_2 consegnato dall'ufficiale giudiziario in una busta chiusa e debitamente “sigillata”, e di cui la ricevente, anche in ragione dei cattivi rapporti ormai in corso con il coniuge, non poteva conoscere il contenuto;
b) che l'atto di cessione è stato posto in essere non per pregiudicare le ragioni dei creditori, ma al fine di adempiere l'obbligazione di mantenimento del coniuge economicamente più debole;
si tratta, quindi, di un negozio solutorio, non riconducibile né alla donazione né alla vendita;
c) che la cessione in favore del non ha causato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie della Pt_1
considerato che l'ammontare del credito vantato dalla società, peraltro parzialmente Controparte_1 rimborsato, lascia presumere la possibilità di un concreto soddisfacimento mediante l'esperimento di un'azione esecutiva mobiliare nei confronti della società debitrice, Controparte_3 di azione, peraltro, mai proposta nei confronti di quest'ultimo, quale socio Parte_1 accomandatario.
§ 2.1. A tali censure ha prestato adesione l'appellata che, con il gravame Controparte_2 proposto in via incidentale, ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda della per i medesimi motivi dedotti dall'appellante principale. Controparte_1
§ 3. Tanto premesso, va dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello incidentale adesivo di , in quanto non è stato proposto nel termine di venti giorni prima Controparte_2 dell'udienza indicata in citazione ai sensi dell'art. 343 c.p.c. che richiama l'art. 166 c.p.c.. Tale condizione, infatti, non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale, con cui quest'ultimo persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole a entrambi (cfr. Cass. n. 36057/2021).
Nel caso di specie la si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 17.02.2020, ben CP_2 oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione in
4 appello per il giorno 12.02.2020, rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., a quella immediatamente successiva del 18.02.2020.
§ 3.1. L'appello principale proposto da è, invece, infondato. Parte_1
Anzitutto, non coglie nel segno il rilievo dell'appellante secondo cui l'intento di recare un pregiudizio alle ragioni della società creditrice sarebbe escluso, in radice, dalla natura dell'atto di trasferimento, posto in essere dal avente finalità solutoria dell'obbligo di mantenimento Pt_1 che sarebbe stato assunto nei confronti del coniuge in forza dell'accordo di separazione consensuale del 12.10.2016.
E invero, va pienamente condiviso il punto di motivazione della sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma l'astratta revocabilità dell'atto di cessione, sebbene lo stesso si inserisca nel più ampio contesto della regolamentazione dei rapporti fra coniugi dopo la separazione e assuma, in tale scenario, una finalità solutoria.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., non assumendo rilievo, in tale circostanza, l'eventuale funzione solutoria dell'atto. In particolare, è stato osservato che “il trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell'altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. n. 17612/2018 richiamata da Cass. n. 28558/2024).
In conclusione la revocatoria dell'atto di trasferimento di un immobile a favore del coniuge in esecuzione di obblighi assunti in sede di separazione consensuale, non si pone in contrasto con il principio, richiamato dall'appellante, secondo cui le clausole dell'accordo di separazione che prevedano trasferimenti di beni immobili darebbero vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma della donazione, né
a quello della vendita, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., rispondendo, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione della separazione consensuale.
Al riguardo, si è infatti precisato che tali clausole, pur meritevoli di tutela, possono rivelarsi in concreto lesive dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, non frapponendosi, in tal caso, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico alla relativa impugnazione mediante l'esperimento dell'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare (cfr. Cass.
n. 5741/2004, Cass. n. 5473/2006).
5 Tanto premesso in punto di astratta revocabilità dell'atto dispositivo, va evidenziato che, ai fini della sussistenza dei presupposti richiesti per la revocazione, non rileva l'entità dell'importo – più
o meno esiguo – del credito che si assume leso.
Secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il presupposto oggettivo dell'azione pauliana, c.d. eventus damni, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., tra le altre, Cass.
n. 5113/2024).
Ad integrare l'eventus damni, dunque, è sufficiente una variazione patrimoniale idonea a comportare una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito, occorrendo la sola dimostrazione, da parte del creditore istante, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Nel caso di specie, è lo stesso appellante a riferire che i beni oggetto di trasferimento costituivano gli unici immobili di sua proprietà, contestualmente evidenziando di avere “problemi di liquidità economica” (cfr. pag. 3 e pag. 5 della comparsa di costituzione).
La ridotta capacità reddituale del debitore risulta, inoltre, attestata nello stesso accordo di separazione, in cui i coniugi davano atto che il era “privo di qualsiasi reddito”. Pt_1
Tale osservazione appare di per sé idonea a sconfessare l'assunto dell'appellante, secondo cui, considerato l'esiguo ammontare del credito, la avrebbe potuto fare riscorso a una Controparte_1 procedura esecutiva mobiliare, inutilmente esperita nei soli confronti della società
[...] di e mai personalmente nei confronti del Controparte_3 Parte_1 Pt_1
In ogni caso, va, altresì, evidenziato come l'allegazione dell'appellante sia rimasta priva di adeguato supporto probatorio, non avendo il offerto alcuna indicazione del patrimonio o Pt_1 dei redditi utili a garantire, eventualmente, la soddisfazione del credito della società creditrice.
Né rileva, ai fini della invocata insussistenza dell'eventus damni, la circostanza che il abbia Pt_1 effettuato, a favore della pagamenti parziali per l'importo di euro 5.500,00. Trattasi, CP_1 infatti, di acconti versati nell'anno 2014, in data ampiamente anteriore al contratto di cessione del
24.11.2016, e che, in ragione della loro collocazione temporale, non appaiono idonei a dimostrare l'eventuale capienza del patrimonio mobiliare del debitore al tempo in cui fu stipulato l'accordo di separazione tra i coniugi.
Pertanto, va ravvisata, nella specie, la sussistenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, rappresentato dall'eventus damni.
6 Va, poi, esaminato il contenuto dell'accordo di separazione, al fine di verificare se l'atto dispositivo, avuto riguardo al complessivo assetto dei rapporti tra i coniugi, si ponga quale atto a titolo gratuito o a titolo oneroso.
Secondo l'oramai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, le attribuzioni patrimoniali tra coniugi possono colorarsi, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., dei tratti della obiettiva “onerosità”, in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio–compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (eventualmente, solo riflessi) patrimoniali,
i quali, essendo maturati nel corso della quotidiana – e spesso anche lunga – convivenza matrimoniale, non si rendono sempre immediatamente riconoscibili come tali (così, Cass. n.
5741/2004 e Cass. n. 5473/2006).
In particolare, è stato affermato che l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare, non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (Cass. n. 17908/2019).
Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti, anche di natura economica, delle parti, e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Nel caso di specie, il trasferimento ha avuto ad oggetto la quota del 50% della proprietà della casa coniugale, già assegnata in godimento alla . CP_2
Nell'accordo omologato si afferma esplicitamente che trattasi di una corresponsione effettuata “in luogo dell'assegno di mantenimento”, in considerazione della circostanza, richiamata in premessa, dell'assenza di redditi percepiti dal Pt_1
In tale prospettiva l'atto traslativo assume, con ogni evidenza, un carattere anomalo, dovendo porsi l'accento sulla sproporzione tra il valore dell'attribuzione patrimoniale effettuata in favore della e quanto quest'ultima poteva attendersi in ragione della dichiarata situazione reddituale del CP_2 marito, che, cedendo gli unici cespiti di sua proprietà, si era di fatto reso impossidente.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che, al fine di individuare l'esigenza di uno dei coniugi di vedersi assegnato un quid per il mantenimento, deve tenersi conto della situazione economico- patrimoniale di entrambi i coniugi, deducendola “non solo” dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altra circostanza rappresentata da elementi di ordine economico, o suscettibili di apprezzamento economico, idonei ad incidere sulle condizioni delle parti (cfr. Cass. n. 17908/2019 già citata).
Nella vicenda al vaglio, come già rilevato dal primo giudice, il quadro probatorio disponibile non consente di ritenere che il trasferimento della piena proprietà dell'immobile alla rispondesse CP_2
7 a una finalità solutoria, atteso che, in assenza di indici relativi alla situazione reddituale e patrimoniale di quest'ultima, non è possibile stabilire se ella avesse o meno diritto a un mantenimento da parte del marito, dichiaratamente privo di redditi al momento della separazione.
Dunque, difettando le condizioni per poter attribuire al trasferimento immobiliare la menzionata funzione solutorio-compensativa di pregressi rapporti tra le parti, detto atto va qualificato come a titolo gratuito, con conseguente irrilevanza dello stato soggettivo del coniuge beneficiario del trasferimento.
Resta assorbito, pertanto, l'esame delle ulteriori doglianze relative alla ritenuta consapevolezza, da parte della , del pregiudizio recato alla in conseguenza dell'atto di CP_2 Controparte_1 trasferimento.
Quanto alla posizione del correttamente il Tribunale ha evidenziato la sussistenza del Pt_1 presupposto soggettivo della cd. scientia damni .
A tal riguardo va, infatti, valorizzata, da un lato, la collocazione temporale dell'atto di trasferimento dell'immobile, successivo alla nascita del credito vantato da e, dall'altro, la Controparte_1 circostanza che la società creditrice aveva già esperito, senza esito, due procedure esecutive per il recupero del credito, peraltro aggredendo, in seconda istanza, proprio l'immobile oggetto dell'intervenuta cessione.
In definitiva, l'appello proposto da va rigettato. Parte_1
§ 4. Le spese del gravame – liquidate in base al D.M. n. 147/2022, scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00 (avuto riguardo al valore del credito a tutela del quale è stato introdotto il giudizio) – vanno poste a carico di e di , in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2 con compensi liquidati, a favore della società appellata, nella misura prossima ai minimi di tariffa con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione e del modello decisorio semplificato, utilizzato per la definizione del gravame, e nella misura pari ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria, con attribuzione al procuratore antistatario.
In considerazione del rigetto dell'appello principale, e della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento all'appellante principale e all'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
8 1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_2
2) rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
3) condanna l'appellante principale, , e l'appellata/appellante incidentale, Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio CP_2
a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre Controparte_1 al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario, avv.to Nicola Purgato;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento all'appellante principale, , e all'appellante incidentale, dell'ulteriore Parte_1 Controparte_2 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 13.05.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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