Articolo 1 della Legge 12 febbraio 1965, n. 50
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16 marzo 1965
Art. 1. Articolo unico.

I termini, previsti dall' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169 , per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio, di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 , sono riaperti per novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 16 marzo 1965