Art. 1. Articolo unico.
I termini, previsti dall' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169 , per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio, di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 , sono riaperti per novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
I termini, previsti dall' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169 , per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio, di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 , sono riaperti per novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge.