Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 853/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
; , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ); , nato a [...] C.F._2 Parte_3
il 02.12.1951 (C.F.: ); , nato a C.F._3 Parte_4
Palermo il 10.08.1960 (C.F.: ; C.F._4 Parte_5
nata a [...] il [...] (C.F.:
[...]
); , nata a [...] il C.F._5 Parte_6
13.06.1949 (C.F.: ); tutti elettivamente domicilia- C.F._6
ti in Palermo, via Torquato Tasso, n. 4 presso lo studio dell'Avv. Poliz- zotto Stefano (C.F.: ), che li rappresenta e difende C.F._7
per mandato in atti;
– parte attrice in revocazione –
CONTRO
Corte di Appello Palermo sez. I civile
in persona del Presi- Controparte_1
dente del Consiglio pro tempore, con sede in Roma, Piazza Colonna, n.
370 (C.F./P.I.: ; , in per- P.IVA_1 Controparte_2
sona del Ministro pro tempore; , in per- Controparte_3
sona del Ministro pro tempore; , in persona Controparte_4
del Ministro pro tempore; , in persona del Ministro Controparte_5
pro tempore; , in persona del Controparte_6
Rettore pro tempore; tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via M.
Stabile, n. 182 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.: , che li rappresenta e difende ex lege; P.IVA_2
– parte convenuta in revocazione –
E
(C.F.: ); Controparte_7 C.F._8 CP_8
(C.F.: ); (C.F.:
[...] C.F._9 CP_9
); (C.F.: C.F._10 Parte_7
; , nato a [...] il C.F._11 Parte_8
06.12.1962 (C.F.: ); (C.F.: C.F._12 Parte_9
); (C.F.: ; C.F._13 Parte_10 C.F._14
(C.F.: ; Parte_11 C.F._15 Pt_12
(C.F.: ; (C.F.:
[...] C.F._16 Parte_13
); (C.F.: C.F._17 Parte_14
); (C.F.: C.F._18 Parte_15 [...]
); (C.F.: ; C.F._19 CP_10 C.F._20
(C.F.: ); Controparte_11 C.F._21
– convenuti contumaci –
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 853/2019
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante – come nelle note scritte depositate telematicamente;
per
l'appellata – come in comparsa di costituzione e risposta.
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 2027/2018, pubblicata il 10.10.2018 e non notificata, in parziale accoglimento del gravame interposto da , , Parte_1 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] CP_9 Parte_7 Parte_8
, , , , Parte_9 Parte_10 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_16 Parte_11 Parte_12
, , , Parte_13 Parte_6 Parte_14 Parte_15
, , e
[...] Parte_2 CP_10 Controparte_11
nei confronti dello , del CP_12 [...]
, del , del Controparte_13 Controparte_14 [...]
, Controparte_15
previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e dei convenuti, riformando parzialmente la sentenza emes- CP_16
sa dal Tribunale di Palermo in data 25.10.2011, condannò la Presiden- za del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, al pagamento della somma di € 26.855,76 (pari a €
6.713,94 in ragione d'anno di frequenza dei corsi di specializzazione), oltre rivalutazione monetaria e interessi, in misura legale, a far data
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 853/2019
dalla domanda al soddisfo, in favore di , , Parte_9 Parte_10
e , i soli medici che aveva- Parte_11 Parte_13
no provato l'avvenuta frequentazione dei corsi di specializzazione, a titolo di risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle Diretti- ve 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla Direttiva n.
82/76/CEE; rigettò, invece, la domanda formulata dagli altri medici sul presupposto del mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, nella specie rappresentato dall'avvenuta frequentazione del corso di specia- lizzazione che fondava la pretesa all'erogazione della borsa di studio riconosciuta ai medici specializzandi;
tenuto conto della natura e della peculiarità delle questioni trattate, compensò interamente le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponevano revocazione
[...]
, , , , Pt_17 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , lamentando che, ai sensi dell'art. 395 Parte_18 Parte_6
n. 4) c.p.c., la Corte d'appello avesse fondato il proprio convincimento sulla supposta inesistenza di documenti, in realtà ritualmente prodotti in giudizio, in particolare allegati all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado o, comunque, alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2), c.p.c., senz'altro idonei a comprovare il fatto costitutivo dell'invocato diritto al risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione reiettiva dell'avverso appello, si costi- tuivano la in persona del Presi- Controparte_1
dente del Consiglio pro tempore, il , in persona Controparte_2
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 853/2019
del Ministro pro tempore, il , in persona del Controparte_3
Ministro pro tempore, il , in persona del ministro Controparte_4
pro tempore, il , in persona del ministro pro tempore, Controparte_5
nonché l' , in persona del Rettore pro Controparte_6
tempore, i quali chiedevano la conferma della sentenza oggetto di re- vocazione stante l'infondatezza della proposta impugnazione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 5.3.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190, co. II, c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza per avere la Corte d'appello fondato il pro- prio convincimento sulla supposta inesistenza di documentazione, in realtà ritualmente versata in atti. Espone, infatti, che all'atto di citazio- ne in primo grado era stata allegata la certificazione rilasciata dall' (o, comunque, quanto a Controparte_6 Parte_3
, quella, a firma del Direttore del Reparto clinico di Neuropsi-
[...]
chiatria Infantile, allegata alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2), c.p.c.), documenti da ritenersi idonei a comprovare il fatto costitutivo dell'invocato diritto al risarcimento del danno rappresentato, nella specie, dall'effettiva frequentazione dei corsi di specializzazione,
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all'epoca dei fatti obbligatoria alla luce della normativa vigente ratione temporis.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il presente giudizio di revocazione instaurato da , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_18
e si presta a essere definito con declaratoria di
[...] Parte_6
cessazione della materia del contendere per i motivi di seguito esposti.
Difatti, come rappresentato dagli odierni attori in revocazione con le note di trattazione scritta depositate in data 04.03.2025, la sen- tenza n. 2027/2018, emessa dalla Corte d'appello di Palermo in data
10.10.2018 oggetto della domanda di revocazione per errore di fatto, è stata cassata con ordinanza n. 31872/2022 dalla Corte di Cassazione all'esito dell'accoglimento, sia pure parziale, dei ricorsi per cassazione, poi riuniti, proposti avverso la pronuncia medesima dalle parti per cui
è causa (cfr. doc. n. 1, recante l'ordinanza della Corte di cassazione, al- legato alle citate note di trattazione scritta).
Giova, a tal proposito, rilevare che la Corte di Appello di Paler- mo, con la menzionata sentenza n. 2027/2018, in parziale accoglimen- to del gravame interposto dai medici come sopra indicati nei confronti dello , CP_12 Controparte_17
, ,
[...] Controparte_14 Controparte_15
, previa declaratoria del difetto di le-
[...]
gittimazione passiva di quest'ultima e dei convenuti, aveva CP_16
riformato parzialmente la sentenza del 25.10.2011 pronunciata dal
Tribunale di Palermo nella parte in cui il giudice di primo grado aveva
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ritenuto l'intervenuta prescrizione non solo del diritto degli appellanti, fatto valere in via principale, di invocare l'erogazione delle borse di studio in relazione all'attività di formazione professionale svolta me- diante la frequenza dei corsi di specializzazione medica e il consegui- mento della relativa specializzazione negli anni accademici dal 1982 al
1992 ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 257/1991, ma anche del diritto, eser- citato in via subordinata, di pretendere il risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla Direttiva n. 82/76/CEE.
La Corte d'appello con la sentenza cassata, aveva rigettato la domanda, pur ritenuta tempestiva, articolata in via principale, volta all'erogazione della borsa di studio, in considerazione della non re- troattività del d.lgs. n. 257/1991, valevole per i soli iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992, tra i quali non rientravano i medici istanti. Aveva, inoltre, ritenuto che la proposizione della domanda risarcitoria, esperita in via subordinata, fosse anch'essa tempestiva e idonea, pertanto, a interrompere il corso della prescrizione decennale, decorrente a far data dall'entrata in vigo- re non già del d.lgs. n. 257/1991 bensì della successiva l. n. 370/1999, con la quale il legislatore aveva proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte non considerate nel precedente decreto legislativo, in partico- lare quelle degli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione nel periodo compreso tra il 1983-1984 e il 1990-1991, categoria nella quale erano invece da ascrivere gli appellanti.
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Sennonché, rispetto a , , Parte_1 Parte_3 Pt_4
, e ,
[...] Parte_18 Parte_6 Parte_2
odierni attori in revocazione, la Corte d'appello aveva ritenuto la ca- renza di prova in ordine al fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, nella specie rappresentato dall'avvenuta frequentazione dei corsi di specializzazione che fondava la pretesa all'erogazione della borsa di studio, in quanto insufficiente era, a tal fine, la produzione in atti della sola copia fotostatica della dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione ai sensi dell'art. 46, d.P.R. n. 445/2000.
In riferimento invece alla posizione di altri medici, Parte_19
, , e ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_13
odierni contumaci, la Corte aveva condannato la Controparte_18
in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,
[...]
al pagamento di € 26.855,76 in favore di ciascuno di essi (pari a €
6.713,94 in ragione d'anno di frequenza del corso di specializzazione), oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura legale dalla doman- da al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da tardiva trasposi- zione del diritto eurounitario, per avere gli stessi prodotto in giudizio il certificato rilasciato dall' che atte- Controparte_6
stava, oltre che la frequentazione, l'anno di iscrizione al corso di for- mazione e l'effettivo conseguimento del diploma di specializzazione.
Per ciò che rileva in questa sede, nel cassare la sopra illustrata sentenza, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d'appello di Palermo avesse violato non solo il principio di non contestazione ma anche quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella par-
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te in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria formulata dai medici, alcuni dei quali odierni attori, sull'assunto della carenza di prova circa l'avvenuta frequentazione dei corsi di specializzazione, senza tener conto che in realtà la controparte si era limitata a contestare la sola sussistenza, da parte dei corsi di specializzazione in rilievo, dei requisi- ti previsti dal d.lgs. n. 257/1991 (e cioè l'obbligatorietà dell'attività a tempo pieno, l'incompatibilità con altre attività libero-professionali e l'adeguatezza dell'ordinamento didattico), nulla osservando per con- verso in punto di effettiva frequenza dei corsi di formazione né di con- seguimento del diploma di specializzazione. Doveva, peraltro, ritenersi l'intervenuta formazione del giudicato implicito, poiché non attinta da gravame incidentale condizionato, sulla statuizione della sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva implicitamente riconosciuto la sussistenza del fatto costitutivo per avere rigettato la domanda dei medici per prescrizione. L'avere, pertanto, la Corte d'appello rigettato la domanda risarcitoria di alcuni medici sul presupposto della carenza di prova circa la frequentazione dei corsi di specializzazione ha dato luogo alla violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c.
Considerato, pertanto, che la sentenza della Corte d'appello, og- getto del presente giudizio di revocazione, è stata cassata proprio per il ritenuto difetto di prova circa la frequentazione dei corsi di specia- lizzazione, statuizioni oggetto di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4)
c.p.c. sicché, è integrata la sopravvenuta carenza di interesse alla defi- nizione del giudizio, peraltro oggetto di altro giudizio di rinvio già in- coato, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., dagli odierni attori in revocazione.
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Alla stregua delle superiori considerazioni, deve essere dichia- rata la cessazione della materia del contendere.
***
In ragione dei complessivi esiti del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nell'ambito dell'azione di revocazione proposta da Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e nei confronti di Parte_18 Parte_6 Controparte_18
in persona del pro tempore,
[...] Controparte_19
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_20 CP_4
, in persona del ministro pro tempore, , in per-
[...] Controparte_5
sona del ministro pro tempore, , in Controparte_6
persona del Rettore pro tempore, nonché nei confronti di CP_21
, , , ,
[...] Controparte_8 CP_9 Parte_7 [...]
, , , Controparte_22 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, e di cui deve Parte_15 CP_10 Controparte_11
essere dichiarata la contumacia, avverso la sentenza n. 2027/2018, emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 10.10.2018: dichiara cessata la materia del contendere per la sopravvenuta carenza di interesse;
compensa tra tutte le parti le spese di lite.
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 853/2019
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 29.4.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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