Ordinanza cautelare 10 settembre 2020
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/06/2025, n. 12539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12539 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12539/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05797/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5797 del 2020, proposto da
SI CH, OL NZ, Vito OL LD, LI CA, CO CA ON, TO ON, LO LA, PE OS, OL AN, CA De SA, AR DE GO, IN Di PO, RA Di OR, TI MA, OR D'NT, AN SP, SA NC, LO ER, SA NI, LV MA Lo BR, LA NE, RA AR, MA TA IN, QU UE, SA LE, MA RT, RE ND, AR DI, NA MA, AE SA e UR VI, rappresentati e difesi dall'avvocato PE Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- decreto n. 510 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, adottato in data 23 aprile 2020 e pubblicato in G.U. n. 34 del 28 aprile 2020, avente ad oggetto “ Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ” e relativi allegati, nella parte in cui non consentono la partecipazione al concorso ai docenti che hanno maturato, tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020, solo servizio triennale sulla materia del “sostegno” presso istituti di scuola secondaria statale, nonché nella parte in cui si subordina a pena di esclusione la presentazione della domanda di partecipazione all'utilizzo della piattaforma telematica ministeriale POLIS – Istanze online non prendendo in considerazione domande formulate con diversa modalità;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ivi compresi: il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 639 del 27 maggio 2020; il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto “ Procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al Decreto Dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510 ”, adottato ed in corso di pubblicazione, che integra il Bando su profili diversi dai requisiti di partecipazione, limitandosi a formalizzare l'aumento di posti disponibili a 32.000, a prevedere che la prova scritta si svolgerà con quesiti a risposta aperta computer based, a riscadenzare il termine di presentazione delle domande online e disporre che i vincitori saranno immessi in ruolo nel 2021/2022 con decorrenza giuridica da 1° settembre 2020;
nonché per la condanna in forma specifica
del Ministero dell'Istruzione a disporre l'ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale con effetti “definitivi” nelle Regioni e classi concorsuali d'interesse, nonché su posti di sostegno, come indicati nella domanda sostitutiva trasmessa al Ministero;
o, in subordine, per la condanna
del Ministero al risarcimento dei danni per equivalente;
il tutto eventualmente anche previa rimessione alla Corte Costituzionale
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 5, 6 e 9, d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Agatino PE Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota depositata in data 27 marzo 2025 i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta « carenza di interesse alla decisione nel merito » e hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso e di compensare le spese del giudizio;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Tomassetti, Presidente
Agatino PE Lanzafame, Referendario, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino PE Lanzafame | AN Tomassetti |
IL SEGRETARIO