Sentenza breve 13 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 13/09/2023, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2023
N. 01986/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01165/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, parte rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Domenico Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , parti rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa immediata sospensione, dell’ordinanza di sgnombero n. 78 del 18.4.2023 e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per la-OMISSIS- e per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha chiesto l’annullamento -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato lo sgombero del fabbricato sito in-OMISSIS-
Parte ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
1) “ nullità del procedimento per violazione di cui all’ art . 21 octies L. 241/90 e 29 CpA ”;
2) “ Sulla proprietà dell’ immobile–sul legittimo affidamento ”.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e di non aver mai avuto notizie della pendenza del relativo procedimento amministrativo, con conseguente impossibilità di esercitare le facoltà riconosciute dalla legge in sede procedimentale ed illegittimità del provvedimento finale impugnato.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha sostenuto che non vi sarebbe prova della natura demaniale del bene per cui è causa, che la ricorrente avrebbe la propria residenza presso il fabbricato predetto da oltre quarant’anni, che nel suo nucleo familiare vi sarebbe soggetto fragile e che avrebbe sempre pagato le relative spese di utenza e i tributi comunali.
Parte ricorrente ha quindi invocato la formazione di una sorta di silenzio-assenso sulla sua permanenza nell’immobile per cui è causa e la sussistenza di un riconoscimento implicito da parte del -OMISSIS- del di lei titolo abitativo.
2. Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la-OMISSIS- con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, hanno chiesto la reiezione del ricorso e si sono difesi come in atti.
3. Nella camera di consiglio del giorno 12.9.2023 sono state sentite le parti costituite ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
4. Tanto premesso, il ricorso proposto va respinto sulla scorta delle seguenti considerazioni ed in applicazione del principio della ragione più liquida.
L’esame deve iniziare per ragioni di ordine logico-giuridico (che emergeranno nel prosieguo) dal secondo motivo di ricorso.
4.1. Il predetto motivo è infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente in ricorso, risulta sufficiente riscontro documentale della natura demaniale del bene per cui è causa.
In effetti, l’Avvocatura Distrettuale ha prima di tutto prodotto visura relativa al predetto immobile.
Da tale visura risulta che lo stesso rientra nel demanio pubblico dello Stato – ramo marina (v. allegato n. 2 alla produzione della difesa erariale) e tanto risulta altresì confermato dal testimoniale di Stato redatto in data 29.1.1964 (v. allegato n. 3 alla produzione della difesa erariale).
A fronte di tali risultanze documentali nessuna documentazione è stata prodotta da parte ricorrente per contrastare in qualsiasi modo le stesse.
4.2. Stante la natura demaniale del bene per cui è causa, visti gli artt. 822 e 823 c.c. e considerata la conseguente non usucapibilità dello stesso ad opera di parte ricorrente questo Collegio ritiene che il Comune abbia provveduto in modo del tutto legittimo ad ordinare lo sgombero dell’immobile abusivamente occupato da parte ricorrente.
Non possono venire in rilievo in senso ostativo all’esercizio in via amministrativa dei poteri spettanti al Comune resistente gli ulteriori elementi addotti da parte ricorrente.
Così, la formazione del silenzio-assenso è invocabile soltanto a fronte di espresse istanze di un privato che siano tali da avviare un procedimento amministrativo. Tale considerazione e l’impossibilità che si formino diritti in favore di terzi su beni demaniali esclude in radice l’operatività di tale meccanismo di semplificazione amministrativa a fronte di fattispecie come la presente.
Del pari, l’eventuale avvenuto pagamento di utenze e tributi locali o ancora l’eventuale presenza nel nucleo familiare di parte ricorrente di un soggetto fragile non può in alcun modo legittimare la perdurante occupazione ad opera del privato di un bene demaniale in assenza del rilascio del necessario titolo e tenuto conto che non si tratta di fattori previsti come ostativi all’esercizio del potere amministrativo da parte della P.A. ai sensi dal comma 2 dell’art. 823 c.c..
Infine, con riferimento alla prospettazione di un legittimo affidamento in capo a parte ricorrente basta considerare che la concessione in uso di un bene demaniale può trovare fondamento soltanto nella legge o in un provvedimento amministrativo, mentre non può scaturire per facta concludentia ; il semplice protrarsi di una situazione di occupazione di fatto del bene demaniale non può aver ingenerato nella ricorrente un “affidamento” giuridicamente rilevante alla permanenza nel sito demaniale (v. Corte di Cassazione civile, III Sez., 23 agosto 2018, n. 20984).
4.3. Sgombrato il campo dal secondo motivo di ricorso anche il primo motivo di ricorso va respinto.
In effetti, con riferimento alla dedotta violazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 questo Collegio ritiene che la disposizione in tema di obbligatorietà di comunicazione di avvio del procedimento vada letta unitamente all’art. 21- octies , comma 2, della medesima Legge, il quale sancisce l’irrilevanza delle violazioni meramente formali delle norme sul procedimento (v. sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sentenza 11 novembre 2022, n. 14719).
Nel caso di specie, pur non risultando prova dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento sfociato nel provvedimento impugnato, il vizio lamentato da parte ricorrente va ritenuto superato ai sensi dell’art. 21- octies comma 2, primo periodo, della L. 241/1990 alla luce dalla natura vincolata del provvedimento di diniego e della correttezza sostanziale di tale provvedimento con riferimento alla ragione posta a suo fondamento. Al riguardo, vengono in rilievo in modo decisivo la natura demaniale del bene e la doverosità del disposto sgombero da parte del Comune.
4.4. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto va respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti delle amministrazioni statali costituite in giudizio e si liquidano come da parte dispositiva. Nessuna spesa ha sostenuto il -OMISSIS- (parte resistente vittoriosa), non essendosi lo stesso costituito e dunque nulla va liquidato con riferimento allo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della-OMISSIS- delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.