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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 529/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 529/2021
, Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Melandri per parte ricorrente;
l'avv. Matranga per parte resistente.
L'avv. Melandri evidenzia che la teste ha evidenziato che l per prima Tes_1 CP_1
controlla la regolarità del DURC. Evidenzia che il near miss è un evento dinamico e non statico.
L'avv. Matranga ribadisce che è onere del ricorrente allegare e dimostrare in giudizio tanto i requisiti che i prerequisiti e ciò non è stato fatto. Il near miss deve essere un evento e non un quasi-evento.
L'avv. Melandri richiama il doc. 23 del ricorso.
Le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 9 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 529/2021 promossa da:
, (c.f. e p.i. ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. MELANDRI ALESSANDRA e dall'avv. PARIGI GLORIA;
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MATRANGA FRANCESCO CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
(d'ora innanzi, per brevità, ha proposto ricorso nei Controparte_2 Pt_1 confronti di al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla riduzione del tasso CP_1 medio per prevenzione per l'anno 2020 (OT23) secondo quanto previsto dall'art. 23 D.M. interministeriale del 27.02.2019 con riferimento a cinque posizioni assicurative territoriali
(p.a.t.), ossia quelle di San Pietro in Vincoli (RA), Faenza (RA), Aprilia (LT), Scanzano Jonico
(MT) e Altedo (BO), per le quali aveva presentato tempestivamente le relative domande pagina 3 di 9 amministrative utilizzando i modelli predisposti da e fornendo la documentazione ivi CP_1 indicata. Tali istanze erano state tutte respinte da , la quale aveva rilevato l'inidoneità CP_1 probatoria della documentazione prodotta a corredo e la mancanza di datazione certa della stessa. Anche i ricorsi proposti in via amministrativa contro i dinieghi erano stati respinti da
. quindi agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alle CP_1 Pt_1 riduzioni richieste e per la conseguente condanna di alla restituzione dei maggior premi CP_1 assicurativi versati dalla ricorrente. Produceva in giudizio la medesima documentazione presentata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese di e chiedendone CP_1 Pt_1 il rigetto integrale, ribadendo l'inadeguatezza della documentazione prodotta a sostegno della pretesa riduzione.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale.
2.
Il ricorso proposto da risulta infondato per le ragioni che si espongono di seguito e Pt_1 pertanto deve essere respinto.
La pretesa di parte ricorrente si fonda sulla previsione contenuta nel Decreto Interministeriale del 27.02.2019, all'art. 23, denominato “Riduzione del tasso medio di prevenzione”, che recita: “1. CP_ L' in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione e la tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni, definiti a tal fine CP_ dall' relativi all'attuazione, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (…)”.
Parte ricorrente ha documentato (cfr. docc. 4, 5 ricorrente e docc. 5, 10, 15, 20, 25 resistente) di aver presentato tempestivamente ad le istanze per la riduzione del tasso medio per CP_1 prevenzione per tutte le p.a.t. oggetto del presente ricorso (Faenza, Aprilia, Scanzano Jonico,
San Pietro in Vincoli, Altedo), tramite l'apposita modulistica “OT23_2020” predisposta da
(cfr. doc. 6 ricorrente e doc. 1 resistente). CP_1
pagina 4 di 9 Come risulta da tale modulistica (cfr. pag. 2), ai fini del riconoscimento della riduzione invocata, è necessario che ogni istanza contenga l'indicazione di almeno due interventi di prevenzione, riferibili all'anno di interesse, che comportino complessivamente un punteggio superiore a “100”. Ciascun intervento di prevenzione concretamente attuato che si vuole far valere ai fini dell'istanza deve essere ricondotto ad una delle specifiche categorie definite da
, per ciascuna delle quali è previsto uno punteggio predeterminato, così come CP_1 chiaramente stabilito e riportato nelle istruzioni predisposte da (cfr. anche doc. 2 CP_1 resistente).
Con riferimento alla pretesa di parte ricorrente, la quale ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alla riduzione in prevenzione per le p.a.t. sopra indicate per l'anno 2019, occorre quindi verificare se, in concreto, ricorrano i presupposti per il riconoscimento di quanto richiesto.
Occorre al riguardo evidenziare che tanto dalle allegazioni delle parti quanto dalla documentazione prodotta (sopra già richiamata), risulta che per ciascuna istanza parte ricorrente ha indicato due interventi complessivamente valutabili con un punteggio pari o superiore a “100” e quindi, astrattamente idonei a consentire per ciascuna p.a.t. il riconoscimento della riduzione invocata.
Più precisamente, ha individuato nelle proprie istanze interventi comportanti i Pt_1 seguenti punteggi: p.a.t. di Faenza, 120 punti (di cui 60 per un intervento “C4” e 60 per un intervento “E16”); p.a.t. di Aprilia, 100 punti (di cui 60 per un intervento “C4” e 60 per un intervento “E16”); p.a.t. di Scanzano jonico, 100 punti (di cui 60 per un intervento “C4” e 40 per un intervento “E5”); per p.a.t. di San Pietro in Vincoli, 120 punti (di cui 60 per un intervento “C4” e 60 per un intervento “E16”), p.a.t. di Altedo, 100 punti (di cui 60 per un intervento “C4” e 40 per un intervento “E5”).
Emerge quindi chiaramente che in ciascuna delle istanze Apofruit ha indicato interventi riconducibile alla categoria “C4”, comportante l'attribuzione di 60 punti ciascuno, secondo quanto stabilito da . CP_1
Tale categoria di intervento è descritta da nel modello OT23_2020 (doc. 6 ricorrente e CP_1 doc. 1 resistente, pag. 20) in questi termini: “L'azienda ha raccolto e analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato, pianificato e attuato le necessarie misure di miglioramento.” Le note esplicative poi precisano subito dopo (pag. 21): CP_1
pagina 5 di 9 “(…) l'intervento si intende realizzato se è stata effettuata la raccolta e l'analisi sistematica dei quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro in azienda, con relativa registrazione in forma cartacea o informatica, e successiva elaborazione dei dati e se sono state attuate idonee misure di miglioramento. La sistematicità attiene sia alla raccolta che all'analisi dei dati. Le elaborazioni dei dati devono contenere, oltre alla descrizione degli eventi, che devono essere riconducibili alle attività svolte dall'azienda e in particolare alle Pat oggetto della domanda, anche le analisi necessarie ai fini della prevenzione del fenomeno infortunistico. Le misure di miglioramento non possono consistere in azioni non documentabili, quali ad esempio richiami verbali.
Documentazione ritenuta probante: - Documentazione dalla quale si evincano le modalità di raccolta e di analisi dei dati degli eventi;
- Elenco dei quasi infortuni rilevati nell'anno 2019; - Schede datate nel 2019 descrittive degli eventi accaduti nell'anno 2019; - Elaborazioni, datate e firmate nel 2019, effettuate sui dati raccolti per gli eventi accaduti nell'anno 2019 con pianificazione delle misure di miglioramento;
- Evidenze documentali, datate e firmate nel 2019, dell'attuazione delle misure di miglioramento.”
Come documentazione probante l'intervento in discorso, la ricorrente ha allegato in ciascuna istanza il medesimo documento (cfr. doc. 13 ricorrente e docc. 5, 10, 15, 20, 25 resistente), denominato “Procedura del sistema gestione salute e sicurezza sul lavoro – Gestione degli infortuni e quasi infortuni sul lavoro”, documento datato 12.06.2017, rev. 02, 7 pagine, recante nel frontespizio la sottoscrizione del RSPP (indicato come redattore), del direttore del personale e del datore di lavoro.
In tale documento, al punto 1, viene dichiarato che lo scopo della procedura ivi prevista è quello di “definire le modalità operative adottate dall'Azienda per la rilevazione e l'analisi dei mancati infortuni (…)”.
Lo scopo di tale produzione, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, è quello quindi di dare evidenza della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'intervento “C4”, ed in particolare l'avvenuta adozione e implementazione di una procedura interna volta alla rilevazione sistematica, oltre che degli infortuni, anche dei quasi infortuni, alla conseguente analisi e quindi all'adozione degli interventi correttivi volti ad evitare il reiterarsi di tali eventi, in un'ottica di miglioramento progressivo della sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Occorre quindi verificare se la procedura di rilevazione, analisi e gestione dei quasi infortuni adottata dal datore di lavoro sia adeguata rispetto a quanto richiesto dalle regole fissate da
. CP_1
pagina 6 di 9 Occorre poi, superata questa prima verifica, appurare se tale procedura sia stata correttamente attuata da per il periodo di interesse. Pt_1
La procedura descritta nel documento in questione risulta inidonea a garantire la sistematicità della raccolta ed analisi dei quasi infortuni.
In particolare, si riscontra una grave carenza in punto di rilevazione sistematica dei quasi infortuni, perché nella procedura manca la previsione tanto dei soggetti preposti alla individuazione e rilevazione dei quasi infortuni quanto delle azioni a questi spettanti per l'attuazione di tali compiti.
Difatti, dalla procedura non si evince il soggetto deputato ad individuare e rilevare i quasi infortuni e quindi, in sostanza ad attivare poi le conseguenti attività di analisi e gestione degli stessi, che invece nella procedura sono state definite.
Mancando la definizione di queste figure e dei relativi compiti, l'analisi e la gestione dei quasi infortuni non potrà che essere occasionale e discrezionale, rimessa alle iniziative di singoli lavoratori o di soggetti non meglio individuati che, a loro discrezione, valuteranno se segnalare o meno il singolo evento.
Tali carenze progettuali della procedura, vanno a inficiare, per quanto concerne il profilo della sistematicità, tutte le eventuali azioni che in attuazione di detta procedura vengano attuate.
Dall'esame della procedura aziendale (cfr. pag. 4 della procedura), si evince che l'azienda pone a carico di ciascun lavoratore l'onere della segnalazione al “responsabile dello
Stabilimento/Staff” degli infortuni occorsigli (comprese le lesioni di piccola entità) e di far pervenire i relativi certificati medici.
Tale previsione definisce sì un preciso obbligo di segnalazione dei singoli lavoratori, ma tale obbligo è circoscritto ai soli casi di lesioni, anche se lievi, mentre non è in alcun modo riferito agli eventi di quasi infortunio, i quali, viceversa, presuppongono il non verificarsi di lesioni.
Si deve quindi escludere che la procedura così come progettata contempli un generale dovere dei lavoratori di segnalare i casi di quasi infortunio nei quali siano stati coinvolti o ai quali comunque abbiano assistito.
Peraltro, la procedura nemmeno contempla una specifica formazione dei lavoratori in ordine al riconoscimento del quasi infortunio (laddove al singolo lavoratore può essere ben chiaro cosa costituisce infortunio o lesione alla propria persona, per il quale vi è l'espresso obbligo di pagina 7 di 9 segnalazione, ma non altrettanto immediata è l'individuazione di quasi infortunio, evento connotato proprio dall'assenza di lesioni).
Ne consegue che, non essendo previsto un generale dovere di segnalazione dei quasi infortuni in cui possono trovarsi coinvolti i singoli lavoratori, la procedura istituita da per Pt_1
l'analisi e la gestione dei quasi infortuni risulta carente “a monte” del requisito della sistematicità.
La procedura definita dall'azienda ricorrente poi individua (cfr. pagg. 4 e 5) ulteriori e specifici compiti in capo a determinati soggetti (il responsabile dello stabilimento, l'ufficio personale, il servizio prevenzione e protezione) che presuppongono tutti già l'avvenuta rilevazione e segnalazione del quasi infortunio, ponendosi “a valle” di tale attività. Mancando la previsione dei soggetti incaricati di individuare e segnalare i quasi infortuni e le attività di monitoraggio e segnalazione che questi soggetti sono tenuti a fare in modo sistematico, le attività successive a tale fase da sole non sono in grado di garantire alcuna sistematicità.
Sulla base di tali elementi, deve quindi escludersi che la procedura descritta da ed Pt_1 asseritamente adottata sia idonea ad assicurare la sistematicità nella raccolta e gestione dei quasi infortuni.
Occorre anche rilevare, secondariamente a quanto appena osservato, che la procedura così come documentata da parte ricorrente, non risulta essere stata portata a conoscenza né dei lavoratori né dei destinatari degli incarichi e dei doveri comunque ivi previsti, né, a ben vedere, la procedura contempla espressamente una sua diffusione al personale interessato. A maggior ragione quindi la procedura individuata da risulta inidonea ad assicurare, in astratto e Pt_1 in concreto, la raccolta e la gestione sistematica dei quasi infortuni.
Essendo tale procedura la medesima dichiaratamente adottata da in ciascuno degli Pt_1 stabilimenti per i quali viene richiesta la riduzione del tasso medio per prevenzione, la sua inidoneità si riflette per ciascuna delle istanze, non potendosi quindi riconoscere per ciascuna di esse l'idoneità dell'intervento “C4” ivi indicato. Da ciò discende che, per ciascuna delle cinque istanze oggetto del presente giudizio, non può venire riconosciuto il punteggio stabilito da per tale tipologia di intervento, pari a 60 punti. CP_1
Non potendosi riconoscere, per ciascuna istanza, l'intervento “C4” e quindi il relativo punteggio di 60 punti, ne consegue che ciascuna istanza non può essere accolta, difettando per pagina 8 di 9 ciò solo del punteggio minimo necessario, pari a 100 punti, stabilito quale requisito minimo per il riconoscimento del diritto alla riduzione del tasso medio per prevenzione. Difatti, gli ulteriori interventi rispetto a quelli “C4” indicati in ciascuna domanda, anche qualora valutati come adeguati rispetto ai criteri indicati da , sono comunque inidonei a consentire il CP_1 raggiungimento del punteggio minimo di 100 punti necessario per l'accoglimento di ciascuna richiesta.
Da ciò discende il rigetto integrale del ricorso proposto da con l'assorbimento di Pt_1 ogni altra questione.
3.
La particolare complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta integralmente il ricorso proposto da;
Controparte_2
2) compensa le spese di lite tra le parti;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 14/05/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 529/2021
, Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Melandri per parte ricorrente;
l'avv. Matranga per parte resistente.
L'avv. Melandri evidenzia che la teste ha evidenziato che l per prima Tes_1 CP_1
controlla la regolarità del DURC. Evidenzia che il near miss è un evento dinamico e non statico.
L'avv. Matranga ribadisce che è onere del ricorrente allegare e dimostrare in giudizio tanto i requisiti che i prerequisiti e ciò non è stato fatto. Il near miss deve essere un evento e non un quasi-evento.
L'avv. Melandri richiama il doc. 23 del ricorso.
Le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 9 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 529/2021 promossa da:
, (c.f. e p.i. ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. MELANDRI ALESSANDRA e dall'avv. PARIGI GLORIA;
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MATRANGA FRANCESCO CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
(d'ora innanzi, per brevità, ha proposto ricorso nei Controparte_2 Pt_1 confronti di al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla riduzione del tasso CP_1 medio per prevenzione per l'anno 2020 (OT23) secondo quanto previsto dall'art. 23 D.M. interministeriale del 27.02.2019 con riferimento a cinque posizioni assicurative territoriali
(p.a.t.), ossia quelle di San Pietro in Vincoli (RA), Faenza (RA), Aprilia (LT), Scanzano Jonico
(MT) e Altedo (BO), per le quali aveva presentato tempestivamente le relative domande pagina 3 di 9 amministrative utilizzando i modelli predisposti da e fornendo la documentazione ivi CP_1 indicata. Tali istanze erano state tutte respinte da , la quale aveva rilevato l'inidoneità CP_1 probatoria della documentazione prodotta a corredo e la mancanza di datazione certa della stessa. Anche i ricorsi proposti in via amministrativa contro i dinieghi erano stati respinti da
. quindi agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alle CP_1 Pt_1 riduzioni richieste e per la conseguente condanna di alla restituzione dei maggior premi CP_1 assicurativi versati dalla ricorrente. Produceva in giudizio la medesima documentazione presentata in sede amministrativa.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese di e chiedendone CP_1 Pt_1 il rigetto integrale, ribadendo l'inadeguatezza della documentazione prodotta a sostegno della pretesa riduzione.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale.
2.
Il ricorso proposto da risulta infondato per le ragioni che si espongono di seguito e Pt_1 pertanto deve essere respinto.
La pretesa di parte ricorrente si fonda sulla previsione contenuta nel Decreto Interministeriale del 27.02.2019, all'art. 23, denominato “Riduzione del tasso medio di prevenzione”, che recita: “1. CP_ L' in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione e la tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni, definiti a tal fine CP_ dall' relativi all'attuazione, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (…)”.
Parte ricorrente ha documentato (cfr. docc. 4, 5 ricorrente e docc. 5, 10, 15, 20, 25 resistente) di aver presentato tempestivamente ad le istanze per la riduzione del tasso medio per CP_1 prevenzione per tutte le p.a.t. oggetto del presente ricorso (Faenza, Aprilia, Scanzano Jonico,
San Pietro in Vincoli, Altedo), tramite l'apposita modulistica “OT23_2020” predisposta da
(cfr. doc. 6 ricorrente e doc. 1 resistente). CP_1
pagina 4 di 9 Come risulta da tale modulistica (cfr. pag. 2), ai fini del riconoscimento della riduzione invocata, è necessario che ogni istanza contenga l'indicazione di almeno due interventi di prevenzione, riferibili all'anno di interesse, che comportino complessivamente un punteggio superiore a “100”. Ciascun intervento di prevenzione concretamente attuato che si vuole far valere ai fini dell'istanza deve essere ricondotto ad una delle specifiche categorie definite da
, per ciascuna delle quali è previsto uno punteggio predeterminato, così come CP_1 chiaramente stabilito e riportato nelle istruzioni predisposte da (cfr. anche doc. 2 CP_1 resistente).
Con riferimento alla pretesa di parte ricorrente, la quale ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto alla riduzione in prevenzione per le p.a.t. sopra indicate per l'anno 2019, occorre quindi verificare se, in concreto, ricorrano i presupposti per il riconoscimento di quanto richiesto.
Occorre al riguardo evidenziare che tanto dalle allegazioni delle parti quanto dalla documentazione prodotta (sopra già richiamata), risulta che per ciascuna istanza parte ricorrente ha indicato due interventi complessivamente valutabili con un punteggio pari o superiore a “100” e quindi, astrattamente idonei a consentire per ciascuna p.a.t. il riconoscimento della riduzione invocata.
Più precisamente, ha individuato nelle proprie istanze interventi comportanti i Pt_1 seguenti punteggi: p.a.t. di Faenza, 120 punti (di cui 60 per un intervento “C4” e 60 per un intervento “E16”); p.a.t. di Aprilia, 100 punti (di cui 60 per un intervento “C4” e 60 per un intervento “E16”); p.a.t. di Scanzano jonico, 100 punti (di cui 60 per un intervento “C4” e 40 per un intervento “E5”); per p.a.t. di San Pietro in Vincoli, 120 punti (di cui 60 per un intervento “C4” e 60 per un intervento “E16”), p.a.t. di Altedo, 100 punti (di cui 60 per un intervento “C4” e 40 per un intervento “E5”).
Emerge quindi chiaramente che in ciascuna delle istanze Apofruit ha indicato interventi riconducibile alla categoria “C4”, comportante l'attribuzione di 60 punti ciascuno, secondo quanto stabilito da . CP_1
Tale categoria di intervento è descritta da nel modello OT23_2020 (doc. 6 ricorrente e CP_1 doc. 1 resistente, pag. 20) in questi termini: “L'azienda ha raccolto e analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato, pianificato e attuato le necessarie misure di miglioramento.” Le note esplicative poi precisano subito dopo (pag. 21): CP_1
pagina 5 di 9 “(…) l'intervento si intende realizzato se è stata effettuata la raccolta e l'analisi sistematica dei quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro in azienda, con relativa registrazione in forma cartacea o informatica, e successiva elaborazione dei dati e se sono state attuate idonee misure di miglioramento. La sistematicità attiene sia alla raccolta che all'analisi dei dati. Le elaborazioni dei dati devono contenere, oltre alla descrizione degli eventi, che devono essere riconducibili alle attività svolte dall'azienda e in particolare alle Pat oggetto della domanda, anche le analisi necessarie ai fini della prevenzione del fenomeno infortunistico. Le misure di miglioramento non possono consistere in azioni non documentabili, quali ad esempio richiami verbali.
Documentazione ritenuta probante: - Documentazione dalla quale si evincano le modalità di raccolta e di analisi dei dati degli eventi;
- Elenco dei quasi infortuni rilevati nell'anno 2019; - Schede datate nel 2019 descrittive degli eventi accaduti nell'anno 2019; - Elaborazioni, datate e firmate nel 2019, effettuate sui dati raccolti per gli eventi accaduti nell'anno 2019 con pianificazione delle misure di miglioramento;
- Evidenze documentali, datate e firmate nel 2019, dell'attuazione delle misure di miglioramento.”
Come documentazione probante l'intervento in discorso, la ricorrente ha allegato in ciascuna istanza il medesimo documento (cfr. doc. 13 ricorrente e docc. 5, 10, 15, 20, 25 resistente), denominato “Procedura del sistema gestione salute e sicurezza sul lavoro – Gestione degli infortuni e quasi infortuni sul lavoro”, documento datato 12.06.2017, rev. 02, 7 pagine, recante nel frontespizio la sottoscrizione del RSPP (indicato come redattore), del direttore del personale e del datore di lavoro.
In tale documento, al punto 1, viene dichiarato che lo scopo della procedura ivi prevista è quello di “definire le modalità operative adottate dall'Azienda per la rilevazione e l'analisi dei mancati infortuni (…)”.
Lo scopo di tale produzione, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, è quello quindi di dare evidenza della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'intervento “C4”, ed in particolare l'avvenuta adozione e implementazione di una procedura interna volta alla rilevazione sistematica, oltre che degli infortuni, anche dei quasi infortuni, alla conseguente analisi e quindi all'adozione degli interventi correttivi volti ad evitare il reiterarsi di tali eventi, in un'ottica di miglioramento progressivo della sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Occorre quindi verificare se la procedura di rilevazione, analisi e gestione dei quasi infortuni adottata dal datore di lavoro sia adeguata rispetto a quanto richiesto dalle regole fissate da
. CP_1
pagina 6 di 9 Occorre poi, superata questa prima verifica, appurare se tale procedura sia stata correttamente attuata da per il periodo di interesse. Pt_1
La procedura descritta nel documento in questione risulta inidonea a garantire la sistematicità della raccolta ed analisi dei quasi infortuni.
In particolare, si riscontra una grave carenza in punto di rilevazione sistematica dei quasi infortuni, perché nella procedura manca la previsione tanto dei soggetti preposti alla individuazione e rilevazione dei quasi infortuni quanto delle azioni a questi spettanti per l'attuazione di tali compiti.
Difatti, dalla procedura non si evince il soggetto deputato ad individuare e rilevare i quasi infortuni e quindi, in sostanza ad attivare poi le conseguenti attività di analisi e gestione degli stessi, che invece nella procedura sono state definite.
Mancando la definizione di queste figure e dei relativi compiti, l'analisi e la gestione dei quasi infortuni non potrà che essere occasionale e discrezionale, rimessa alle iniziative di singoli lavoratori o di soggetti non meglio individuati che, a loro discrezione, valuteranno se segnalare o meno il singolo evento.
Tali carenze progettuali della procedura, vanno a inficiare, per quanto concerne il profilo della sistematicità, tutte le eventuali azioni che in attuazione di detta procedura vengano attuate.
Dall'esame della procedura aziendale (cfr. pag. 4 della procedura), si evince che l'azienda pone a carico di ciascun lavoratore l'onere della segnalazione al “responsabile dello
Stabilimento/Staff” degli infortuni occorsigli (comprese le lesioni di piccola entità) e di far pervenire i relativi certificati medici.
Tale previsione definisce sì un preciso obbligo di segnalazione dei singoli lavoratori, ma tale obbligo è circoscritto ai soli casi di lesioni, anche se lievi, mentre non è in alcun modo riferito agli eventi di quasi infortunio, i quali, viceversa, presuppongono il non verificarsi di lesioni.
Si deve quindi escludere che la procedura così come progettata contempli un generale dovere dei lavoratori di segnalare i casi di quasi infortunio nei quali siano stati coinvolti o ai quali comunque abbiano assistito.
Peraltro, la procedura nemmeno contempla una specifica formazione dei lavoratori in ordine al riconoscimento del quasi infortunio (laddove al singolo lavoratore può essere ben chiaro cosa costituisce infortunio o lesione alla propria persona, per il quale vi è l'espresso obbligo di pagina 7 di 9 segnalazione, ma non altrettanto immediata è l'individuazione di quasi infortunio, evento connotato proprio dall'assenza di lesioni).
Ne consegue che, non essendo previsto un generale dovere di segnalazione dei quasi infortuni in cui possono trovarsi coinvolti i singoli lavoratori, la procedura istituita da per Pt_1
l'analisi e la gestione dei quasi infortuni risulta carente “a monte” del requisito della sistematicità.
La procedura definita dall'azienda ricorrente poi individua (cfr. pagg. 4 e 5) ulteriori e specifici compiti in capo a determinati soggetti (il responsabile dello stabilimento, l'ufficio personale, il servizio prevenzione e protezione) che presuppongono tutti già l'avvenuta rilevazione e segnalazione del quasi infortunio, ponendosi “a valle” di tale attività. Mancando la previsione dei soggetti incaricati di individuare e segnalare i quasi infortuni e le attività di monitoraggio e segnalazione che questi soggetti sono tenuti a fare in modo sistematico, le attività successive a tale fase da sole non sono in grado di garantire alcuna sistematicità.
Sulla base di tali elementi, deve quindi escludersi che la procedura descritta da ed Pt_1 asseritamente adottata sia idonea ad assicurare la sistematicità nella raccolta e gestione dei quasi infortuni.
Occorre anche rilevare, secondariamente a quanto appena osservato, che la procedura così come documentata da parte ricorrente, non risulta essere stata portata a conoscenza né dei lavoratori né dei destinatari degli incarichi e dei doveri comunque ivi previsti, né, a ben vedere, la procedura contempla espressamente una sua diffusione al personale interessato. A maggior ragione quindi la procedura individuata da risulta inidonea ad assicurare, in astratto e Pt_1 in concreto, la raccolta e la gestione sistematica dei quasi infortuni.
Essendo tale procedura la medesima dichiaratamente adottata da in ciascuno degli Pt_1 stabilimenti per i quali viene richiesta la riduzione del tasso medio per prevenzione, la sua inidoneità si riflette per ciascuna delle istanze, non potendosi quindi riconoscere per ciascuna di esse l'idoneità dell'intervento “C4” ivi indicato. Da ciò discende che, per ciascuna delle cinque istanze oggetto del presente giudizio, non può venire riconosciuto il punteggio stabilito da per tale tipologia di intervento, pari a 60 punti. CP_1
Non potendosi riconoscere, per ciascuna istanza, l'intervento “C4” e quindi il relativo punteggio di 60 punti, ne consegue che ciascuna istanza non può essere accolta, difettando per pagina 8 di 9 ciò solo del punteggio minimo necessario, pari a 100 punti, stabilito quale requisito minimo per il riconoscimento del diritto alla riduzione del tasso medio per prevenzione. Difatti, gli ulteriori interventi rispetto a quelli “C4” indicati in ciascuna domanda, anche qualora valutati come adeguati rispetto ai criteri indicati da , sono comunque inidonei a consentire il CP_1 raggiungimento del punteggio minimo di 100 punti necessario per l'accoglimento di ciascuna richiesta.
Da ciò discende il rigetto integrale del ricorso proposto da con l'assorbimento di Pt_1 ogni altra questione.
3.
La particolare complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta integralmente il ricorso proposto da;
Controparte_2
2) compensa le spese di lite tra le parti;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 14/05/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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