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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2024, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexiesc.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10765/2022 cui è riunito il giudizio R.G. n. 744/2023 avente ad oggetto
“opposizione ad ordinanza-ingiunzione ”
TRA
nato a Salerno il [...], in [...] e nella qualità di Parte_1
titolare della individuale con sede in Salerno, alla Org_1 Organizzazione_2
Traversa Gaetano Giacinto Mancusi, 15, esercente l'attività di bar sotto l'insegna commerciale “ ”, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosario Forte e Org_3
Stefania Vecchio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania
Vecchio in Salerno al Vicolo Municipio Vecchio n. 6
Attore
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge - giusta procura generale ad lites rep. n. 1018 /2022, dai legali dell'Avvocatura
comunale avv. Rosalinda Amabile e avv. Anna Attanasio, elettivamente domiciliato in Salerno alla via Roma presso il Palazzo di Città- Settore Avvocatura
Convenuto
(Cod. Fisc. Controparte_2
e , in persona dei rispettivi P.IVA_2 Controparte_3
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Salerno al C.so Vittorio Emanuele, 58
Convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2022, in proprio e nella Parte_1
qualità di titolare della impresa individuale conveniva in Organizzazione_2
giudizio il , l' Controparte_1 Controparte_4
in persona del Direttore p.t. e la , in
[...] Controparte_3 CP_1
persona del legale rappresentante p.t. chiedendo la sospensione dell' esecuzione del provvedimento opposto - nota prot. n. 283952 dell' 11 novembre 2022, prot. int.
201/22 - notificato in data 21 novembre 2022 emesso dal Direttore del Settore
Trasformazioni Urbanistiche del e chiedendo di dichiarare la CP_1 CP_1
nullità, l'illegittimità e l'inefficacia della stessa e della pretesa di pagamento in essa contenuta, con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Costituitosi in giudizio con comparsa del 10.03.2023, il , in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea perché
del tutto inammissibile ed infondata, chiedeva il rigetto dell' istanza cautelare di sospensione e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la validità, la legittimità e l'efficacia della nota impugnata e della pretesa di pagamento in essa contenuta, il tutto con vittoria di spese – anche generali – e competenze di causa oltre oneri riflessi
(in luogo di IVA e CPA) essendo i legali costituiti dipendenti dell'Ente.
Costituitesi in giudizio con comparsa del 27.03.2023 l' Controparte_2
- e la di Salerno, in persona dei rispettivi
[...] Controparte_3
legali rappresentanti pro tempore, in via preliminare eccepivano il difetto di legittimazione passiva, in quanto competente della materia relativa alla determinazione dei canoni demaniali/indennità era soltanto l'Amministrazione
comunale di Salerno. Concludevano per il rigetto della domanda attorea, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con istanza ex art 274 c.p.c. del 17.04.2023 parte attrice chiedeva la riunione del giudizio portante numero di R.G. 10765/2022 con il giudizio incardinato con il numero di R.G. 744/2023, affidato alla cognizione del dott. , la cui Persona_1
udienza era fissata per l' 08.06.2023, trattandosi di cause connesse con identità di parti e di causa petendi.
Il Giudice con provvedimento del 21.04.2023, preso atto della richiesta di riunione formulata da parte attrice, disponeva la trasmissione degli atti al Magistrato
Coordinatore. Quest'ultimo con decreto del 24.04.2023 fissava l'udienza del
18.05.2023.
A tale ultima udienza si dava atto della riunione dei due giudizi, R.G. n. 10765/2022
al quale veniva riunito il giudizio R.G. n. 744/2023, e parte attrice rappresentava di volere rinunciare agli atti dei giudizi per avere richiesto ed ottenuto la rateizzazione della sanzione. Si rinviava, pertanto, all'udienza del 19.10.2023 per formalizzare la rinuncia agli atti del giudizio.
Per tale udienza le parti depositavano note scritte;
in particolare, il CP_1
chiedeva la condanna al pagamento delle spese di causa anche nell'ipotesi in
[...]
cui l'attore avesse formalizzato la rinuncia ai giudizi;
l'Avvocatura dello Stato,
nell'interesse dell' Organizzazione_4 di Salerno dichiarava di accettare la rinuncia se formalizzata da
[...]
parte attrice, chiedendo di condannare parte rinunciante al rimborso delle spese di lite. Parte attrice, invece, chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La causa veniva rinviata all'udienza del 12.06.2024 per la decisione ex art 281 sexies cpc con termine per note fino a 20 giorni prima, che le parti depositavano.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexiesc.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexiesc.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”. Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Ciò premesso si osserva che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può
fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva, che, per consolidata giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”. (Cassazione civile ,
sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567). La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n.
368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o,
più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile
1974 n. 1218; Cass.9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass.
29 aprile 1974 n.1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151);
la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre
1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27
febbraio 1998 n.2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che
è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -non viene chiesto al giudice alcun accertamento,
diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Pertanto, la presente sentenza viene emessa solo al fine di decidere in merito alla liquidazione delle spese processuali reclamate dalla parte convenuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
In ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
di Salerno, è evidente che la titolarità Organizzazione_5
passiva spetta unicamente al , cui è devoluta l'attività di CP_1 CP_1
determinazione dei canoni demaniali/indennità, nonché la verifica della corretta e puntuale riscossione degli stessi e alla quale sono infatti esclusivamente riferibili gli atti ex adverso impugnati. Il presente contenzioso si inserisce nel sistema di deleghe di funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio marittimo operato dallo Stato in favore degli Enti territoriali, Regioni e, per il principio di sussidiarietà, Comuni costieri, permanendo in capo allo Stato la titolarità dei beni di demanio marittimo. Quindi non appare sussistere la legittimazione passiva della
. Controparte_3
Nel merito, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale è emerso che in data 21
novembre 2022, l'attore riceveva dal Organizzazione_6
- una ordinanza ingiunzione - nota prot. n. 283952 dell' 11 novembre
[...]
2022, prot. int. 201/22 - con la quale veniva invitato e diffidato al pagamento entro 30
giorni della somma di € 8.096,25 a titolo di abusiva occupazione di area demaniale,
oltre ad euro 2.024,07 per addizionale regionale 25%, per un totale complessivo di euro 10.120,32 e con cui gli veniva contestata l'abusiva realizzazione di un muro di contenimento, per il quale egli era del tutto estraneo.
Tale provvedimento veniva emesso a seguito di sopralluogo effettuato in data 27
luglio 2022 dalla Questura di Salerno/Divisione Polizia Amministrativa e
Sociale/Squadra Amministrativa, congiuntamente a personale della Controparte_3
e del Comando di Polizia Municipale, al quale però l'attore non aveva
[...]
partecipato. L'ordinanza-ingiunzione veniva impugnata con il giudizio R.G. N.
10765/2022. A seguito del sopralluogo emergeva la violazione del titolo concessorio che non prevedeva la possibilità di posizionare le attrezzature per la balneazione in modo stanziale ma solo a seguito di richiesta dei clienti con obbligo di rimozione delle stesse al termine del servizio.
Tuttavia l'immediato pagamento dell'intero di quanto dovuto alla CP_5
con la dilazione di pagamento per le altre somme ingiunte, e il saldo
[...]
integrale della somma rappresentano delle gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali.
Le spese processuali vanno compensate tra parte opponente e il CP_1
mentre parte opponente va condannata a pagare le spese processuali in
[...]
favore dell erroneamente evocati in Organizzazione_4
giudizio. Le spese sono liquidate nella misura minima di cui al DM 5572014 e successive modifiche con riduzione nella misura del 30% ai sensi dell'art 4
comma 4 attesa l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da avverso le ordinanze- ingiunzioni emesse dal Org_2 CP_1
- nota prot. n. 283952 dell' 11 novembre 2022, prot. int. 201/22 e nota prot.
[...]
n. 0335937/2022, prot. int. 213/22 del 27 dicembre 2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
di Salerno. Organizzazione_7
2) Dichiara cessata la materia del contendere
3) Compensa le spese di lite tra parte opponente e . Controparte_1
4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di dell' Organizzazione_8
liquidate in euro 1.190 ( euro 460 per la fase di studio,
[...] euro 389 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase decisionale) oltre Iva
e CPa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosa Iannelli
GOP in tirocinio.