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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1134/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dall'Avv.to DI MURO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti; resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/08/2021 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 238/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di accertare da quali infermità è affetta parte ricorrente;
se le patologie riscontrate in corso di consulenza erano presenti all'atto della domanda o se sono sopravvenute in epoca successiva. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1
dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 12/12/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “grave ritardo mentale con anomalie ideo comportamentali è persona invalido al 100 % con necessità di assistenza continuativa e permanente non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determinano in parte ricorrente i presupposti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti (totale e permanente inabilità lavorativa
100% con indennità di accompagnamento) a decorrere da novembre 2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Persona_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , così provvede: Controparte_2
Pag. 2 di 3 1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato il [...] Parte_1 ad AGROPOLI (SA)], si trova, a decorrere da novembre 2022, nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1
in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1
liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1134/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dall'Avv.to DI MURO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARITATO LELIO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti; resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/08/2021 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 238/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di accertare da quali infermità è affetta parte ricorrente;
se le patologie riscontrate in corso di consulenza erano presenti all'atto della domanda o se sono sopravvenute in epoca successiva. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1
dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata Persona_1 decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 12/12/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “grave ritardo mentale con anomalie ideo comportamentali è persona invalido al 100 % con necessità di assistenza continuativa e permanente non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determinano in parte ricorrente i presupposti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti (totale e permanente inabilità lavorativa
100% con indennità di accompagnamento) a decorrere da novembre 2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Persona_1 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , così provvede: Controparte_2
Pag. 2 di 3 1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato il [...] Parte_1 ad AGROPOLI (SA)], si trova, a decorrere da novembre 2022, nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1
in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1
liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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