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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 162/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Provino Meles;
Parte_1
Attore contro
, rappresentata e difesa Avv. Mario De Tommasi;
Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: Come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 19.1.2023 in opposizione all'esecuzione ex art. 615 I° comma c.p.c.,
evocava in giudizio il convenuto in epigrafe, proponendo opposizione Parte_1
avverso intimazione di pagamento n. 034 2022 90079271 15/000 notificata in data 18/01/23 e relativa alla cartella esattoriale n. 03420110049898830000 notificata in data 13/12/11.
Deduceva che l'intimazione di pagamento, sottesa alla pretesa creditoria, era da considerarsi nulla per intervenuta prescrizione dei crediti successiva alla notifica delle cartella.
Tanto premesso, concludeva per l'accoglimento delle seguenti Parte_2 conclusioni:”1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi alla cartella sopra indicata;
2) condannare la controparte alle spese e competenze di lite;
”
Si costituiva in giudizio l per contestare l'avversa Controparte_1
opposizione.
Preliminarmente, eccepiva la tardività ed inammissibilità dell'azione proposta per decorrenza del termine decadenziale di impugnazione. In particolare, evidenziava che nonostante la cartella di pagamento fosse stata regolarmente, legittimamente e compiutamente notificata nei termini, l'opposizione è stata notificata all' solo con la notifica dell'intimazione di CP_2
pagamento.
Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla prescrizione maturata prima della consegna del ruolo.
Sosteneva l'applicazione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. trattandosi di crediti erariali quali Irpef, Iva ed Irap. Sempre con riferimento alla prescrizione, la stessa non era maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia COVID.
Concludeva chiedendo:“ 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione; 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario per come argomentato nella comparsa di costituzione;
Nel merito: 3) rigettare la domanda attorea per la nullità dell'atto di citazione perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in comparsa anche in merito alla prescrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;
” All'udienza del 23.01.2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive conclusionali.
1.Nel merito.
L'opposizione è parzialmente fondata.
1.1 Nel caso in esame le doglianze attoree hanno ad oggetto in via esclusiva l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dal creditore ed in relazione ad esse l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione e deve reputarsi ammissibile, in relazione all'atto di intimazione di pagamento di cui si dirà.
Il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. I, c.p.c., consistente nell'allegata inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di agire in executivis in ragione dell'estinzione per prescrizione dei crediti iscritti nelle cartelle indicate in citazione e sottese all'atto di intimazione opposto ed emesso per il recupero coattivo dell'importo di euro 55.332,74 complessivi, deve essere vagliato previa rilevabilità, d'ufficio ed in via pregiudiziale, della sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere l'opposizione all'esecuzione de qua con riferimento ad atti di intimazione di pagamenti recanti crediti tributari,
e, quindi, dell'ammissibilità, o meno, della medesima opposizione ex art. 57, lett. a), del d.P.R.
n. 602/73.
Ebbene, a tal fine è da richiamare la sentenza n. 114/2018 con la quale la Corte Costituzionale, con una pronuncia interpretativa di accoglimento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, lett. a), del d.P.R. n. 602/73 nella parte in cui non ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario e l'ammissibilità della stessa opposizione all'esecuzione riguardo ai fatti estintivi ed impeditivi dei crediti tributari, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella esattoriale, comprendendo tra i fatti estintivi del credito anche la prescrizione.
Ed ancora: “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento … è devoluta alla cognizione del giudice ordinario e non già di quello tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo” “Cass., sez. VI, sent. n. 13767/2021).
Nel caso concreto, dunque, pur alla luce della natura tributaria dei crediti iscritti nella cartella esattoriale in base all'estratto di ruolo in atti, va rilevata la sussistenza in toto della giurisdizione del giudice ordinario e l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., ai sensi dell'art. 57, lett. a), del d.P.R. n. 602/73, avendo parte attrice dato atto di non aver ricevuto atti interruttivi della prescrizione tra la notifica delle cartelle di pagamento e l'atto di intimazione di pagamento, conformemente alla pronuncia resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza sopra richiamata.
1.2 Sotto un altro aspetto, sempre preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da sulla inammissibilità e tardività dell'azione proposta sul Controparte_1 presupposto della mancata opposizione della cartella esattoriale richiamata nell'atto di intimazione di pagamento per cui è opposizione.
Sul punto, la Suprema Corte nella sentenza n. 29294/2019 ha affermato che “la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione delle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore."
1.3 Passando, adesso, alla verifica della fondatezza dell'opposizione diretta a far valere l'estinzione dei crediti erariali nel tempo intercorso tra la notifica della cartella di pagamento n.
03420110049898830000 e la notifica dell'avviso di intimazione n. 034 2022 90079271 15/000 per cui è opposizione, si ritiene applicabile, nel caso in esame, il termine decennale di prescrizione, in ragione della natura non periodica dell'obbligazione tributaria (IVA,IRPEF, IRAP) attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo e, quindi, della non applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., così come affermato di recente dalla Suprema Corte (Cass. civ., 8120/2021).
I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti
IRPEF, IVA e IRAP, nonchè imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019; Cass.
12740/2020). Quanto invece alle sanzioni sono soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 (Cass. 5577/2019) che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8 (Cass. 19988/2019).
Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c., n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019).
Orbene, tenuto conto della data del 13.12.2011 in cui risulta essersi perfezionata la notifica della cartella di pagamento n. 03420110049898830000 (Doc.6 Deposito del 12.04.2013 Avv. De
Tommasi) e la data di notifica dell' intimazione di pagamento perfezionatasi il 18/01/2023 (Doc.4
Deposito del 20.01.2023 Avv. Meles), ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione, deve considerarsi l'intervenuta sospensione dei termini in virtù della normativa emessa per il contrasto alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Invero, l'attività di sospensione della notifica delle cartelle durante il periodo emergenziale dal
08.03.2020 al 31.08.2021 ex art 68 del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020, comporta che il termine di prescrizione che scade in detto periodo è prorogato al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza originale, in quanto ai sensi dell'art. 12, c. II, del d.lgs.
159/2015, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, nel caso di specie, ritenuto che il termine di prescrizione del credito tributario
(IVA,IRPEF,IRAP) con decorrenza dalla data di notifica (13.12.2011) della cartella di pagamento n. 03420110049898830000 sarebbe scaduto in data 2021 e atteso che in detto anno si è verificata la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, la prescrizione si intende prorogata al 31.12.2023.
Considerato che l'intimazione di pagamento per cui è opposizione è stata notificata il
18.01.2023, deve, pertanto, ritenersi non maturata la prescrizione del credito.
Diversamente, per quanto concerne i crediti portati nella medesima cartella di pagamento n.
03420110049898830000 notificata il 13.12.2011 a titolo di sanzioni ed interessi, il cui termine di prescrizione quinquennale risulta spirato nell'anno 2016, deve dichiararsi l'estinzione del diritto di credito.
Per tutto quanto precede, l'opposizione deve essere parzialmente accolta in relazione all'intimazione di pagamento n. 034 2022 90079271 15/000, limitatamente alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
3.Sulle spese di lite.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n.162/2023 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità della intimazione di pagamento n. 034 2022 90079271 15/000 relativamente alla cartella esattoriale n.
03420110049898830000, nella parte riguardante le sanzioni amministrative e gli interessi.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
Teresa Talarico