Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2023, n. 1544
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Sentenza 19 gennaio 2023

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In tema di "esterovestizione", al fine di accertare se una società estera controllata da una società italiana abbia la sua residenza fiscale in Italia, il concetto di "sede dell'amministrazione" (contrapposto a quello di "sede legale") non può coincidere "sic et simpliciter" col luogo di svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo (o comunque dalla controllante), in quanto un effettivo spostamento della sede dell'amministrazione della consociata presso la controllante presuppone che quest'ultima assuma il ruolo di vero e proprio amministratore indiretto della controllata, usurpandone l'impulso imprenditoriale.

In materia di imposte sui redditi delle società, l'applicazione dei concorrenti criteri di collegamento di cui all'art.73, comma 3, D.P.R. n.917/1986, della sede legale o sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia è compatibile con la contestazione da parte della Amministrazione finanziaria alla parte contribuente di un'evasione fiscale, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe. L'attuazione del principio, anche nel caso di delocalizzazione all'interno della Comunità europea, non si pone necessariamente in contrasto con il rispetto della libertà di stabilimento in quanto nel limite del divieto di misure fiscali che assumano una connotazione restrittiva per la libertà di stabilimento nel territorio nazionale da parte di soggetti non residenti, gli Stati membri sono liberi di determinare autonomamente, per effetto di norme interne e di convenzioni internazionali, i criteri di collegamento con il loro territorio ai fini fiscali. Nella sostanza, la nozione di stabilimento di cui alle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività̀ economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l'insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro. Già prima della modifica della tie-breaker rule di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Modello OCSE, si era precisato che, nella maggior parte dei casi, la sede di direzione effettiva coincideva con il luogo in cui le persone che esercitano le funzioni di rango più elevato prendono le proprie decisioni e sono, quindi, definite le azioni principali dell'ente. Pertanto, nel determinare la sede di direzione effettiva deve essere preso in considerazione il luogo ove l'attività principale e sostanziale dell'ente è esercitata e ai fini dell'accertamento della residenza fiscale in Italia di società estera controllata da società italiana, il concetto di sede dell'amministrazione non può coincidere sic et simpliciter con l'attività di direzione e coordinamento che la capogruppo, o comunque la controllante, esercita sulla controllata, adoperando quella prerogativa tipica del controllo societario di cui all'art. 2359 cod. civ., che si realizza attraverso atti d'indirizzo strategico ed operativo che connotano lo stato di dipendenza degli interessi della consociata a vantaggio del gruppo nella sua globalità o della controllante in quanto lo spostamento effettivo, presso la controllante, della sede dell'amministrazione della consociata presuppone un grado di eterodirezione concreta superiore, integrando una fattispecie in cui la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto della società controllata, della quale usurpa l'impulso imprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine alla propri operatività e riducendola a mero satellite.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2023, n. 1544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1544
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

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