TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3015/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to Giuseppe Morelli ed elettivamente domiciliata Parte_1
in Casagiove (CE) alla via Napoli, n. 68 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Agnese Grassia ed CP_1 iciliata presso la sede legale dell'ente RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 17.05.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell'azienda convenuta con la qualifica di Dirigente Medico di I livello equiparato Dirigente medico dell'Area Medica, con assegnazione al SAUT/PSAUT di Roccamonfina, e con contratto sottoscritto il 26.6.2009 (decorrenza dal 16.6.2009), esponeva di aver prestato servizio in convenzione a tempo indeterminato presso la fino alla delibera n. 203/2009. Esponeva, inoltre, che la data Pt_2 di assunzione veniva poi retrodatata al 18.12.2006, per effetto della sentenza del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere n. 4072/2015 , passata in giudicato.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto a percepire nella retribuzione la voce stipendiale Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) ex art. 1 lett. a) DPCM 08.03.2001, con decorrenza Con dall'assunzione quale dipendente a tempo indeterminato dell resistente e, per l'effetto, condannare la resistente alla relativa corresponsione, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'azienda convenuta, che in via preliminare, eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem. Nel merito, deduceva la prescrizione del diritto e, comunque, l'infondatezza della domanda.
1 Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa all'esito del deposito delle note sostitutive mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
NE BIS IN IDEM E GIUDICATO
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di giudicato sollevata da parte resistente. Emerge dall'esame della sentenza n. 4072/2015 del Tribunale di Santa Maria C.V. che a mezzo di quel giudizio, il ricorrente domandava, per un verso, l'accertamento del diritto alla riconversione del rapporto e, per altro verso, anche la “condanna al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai sensi del DPCM 8 marzo 2001, riconoscendo, quindi sia ai fini giuridici che economici quanto maturato allo stesso titolo nel servizio prestato in regime di convenzione” (cfr. sentenza in atti).
Per effetto di tale domanda, il Tribunale statuiva, tra l'altro, “condanna parte resistente al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici conseguenti all'inquadramento dalla medesima data sino al 16.06.2009”.
Dalla lettura della sentenza emerge, allora, che la ricorrente già in quella sede aveva domandato Cont l'accertamento e la condanna dell' al riconoscimento dell'anzianità di servizio proprio ai sensi del
DPCM 8 marzo 2001 e che il proposito i Tribunale aveva respinto la domanda evidenziando “che già i contratti individuali di lavoro hanno attribuito ad entrambi i ricorrenti i dott.ri e Parte_1 Parte_3
, sia ai fini giuridici che economici quanto maturato individualmente allo stesso titolo nel servizio prestato in regime di
[...] convenzione (cfr. punto 1. Del contratto individuale in atti), in assenza, peraltro, di una prova di segno contrario” (cfr. pag. 6 sentenza in atti).
Del resto, le missive interruttive della prescrizione in atti, recano entrambe come oggetto “Esecuzione sentenza Tribunale di S. Maria C.V. Sez. Lavoro n. 4072/2015 - riconoscimento diritto all'assunzione con inquadramento quale dirigente medico di I Livello con decorrenza 18.12.2006 con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dal 18/12/2006 – Richiesta di pagamento di differenze stipendiali e voci contrattuali mai versate a tutt'oggi come da CCNL – Reitera Messa in mora ed interruzione della prescrizione”. Nelle due missive di cui si tratta il Cont ricorrente pone in luce “che a tutt'oggi codesta non ha dato esecuzione alla sentenza, esecutiva per legge, che, quindi, al dott. spettano differenze stipendiali e voci contrattuali previste dal CCNL mai versate fino ad oggi”. Pt_3
In altri termini, dalla lettura delle missive si evince che esse sono tese ad ottenere il pagamento degli emolumenti previsti dal CCNL in “Esecuzione sentenza Tribunale di S. Maria C.V. Sez. Lavoro n.
4072/2015” che, in maniera generica, già riconosceva il diritto alla corresponsione degli stessi, senza tuttavia quantificarli.
Il presente ricorso, allora, col quale si chiede l'accertamento del diritto a percepire la RIA a far data dal
18.12.06, costituisce una duplicazione di quanto già richiesto ed ottenuto nel giudizio esitato nella Cont sentenza n. 4076/15. A fronte dell'inerzia dell' nel dare esecuzione alla sentenza la ricorrente avrebbe dovuto e potuto proporre un giudizio di quantificazione.
2 Al contrario, nelle note autorizzate depositate il 31.01.25, questi ha precisato che “il giudizio innanzi al
Tribunale di S. Maria Capua Vetere Giudice del Lavoro che ha portato alla Sentenza n.4072/2015 è stato iscritto a ruolo con il n. r.g. 2995/2009 il 27.03.2009, (…), ben prima quindi che fosse deliberata l'assunzione quale dipendente del ricorrente e fosse sottoscritto il contratto di assunzione quale dipendente avvenuto il 16.09.2009, anzi, oggetto della vertenza era proprio l'accertamento del diritto all'assunzione quale dipendente con la decorrenza dalla definizione della procedura di riconversione dei contratti da convenzione a tempo indeterminato a dipendente poi individuata dal Giudice al
18.12.2006 nonché la richiesta di danni da ritardo nell'assunzione, mentre non si verteva di diritti e spettanze maturate Con con l'assunzione e dall'assunzione in poi, non essendo stata la ricorrente ancora assunta;
la , oggetto del presente giudizio, infatti, non spettava al medico convenzionato ma solo al dipendente e doveva essere versata dall'assunzione in poi”.
Le argomentazioni attoree, tese in maniera esplicita ad escludere che il presente sia un giudizio di quantificazione, non sono tuttavia condivisibili. Invero, dalla lettura del provvedimento invocato Cont Cont dall' a supporto dell'eccezione di giudicato, emerge con chiarezza la condanna dell “al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici conseguenti all'inquadramento dalla medesima data sino al
16.06.2009”, nonché il rigetto della domanda proposta per il periodo successivo in assenza di prova del fatto che il contratto di assunzione non avesse riconosciuto tutti gli effetti connessi all'assunzione e alla riconosciuta anzianità in termini giuridici ed economici.
In relazione al rigetto di tale porzione di domanda, pure risulta essersi formato giudicato, in assenza di impugnazione da parte dell'istante.
L'odierna domanda, allora, in quanto domanda di accertamento e conseguente condanna, risulta già proposta nel giudizio definito con sentenza n. 4072/15. Cont In accoglimento dell'eccezione di giudicato sollevata dall' allora, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono compensate per 3/4, attese le difficoltà interpretative sottese alla fattispecie in esame, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per ¾ le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
3 Dott.ssa Roberta Gambardella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3015/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to Giuseppe Morelli ed elettivamente domiciliata Parte_1
in Casagiove (CE) alla via Napoli, n. 68 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Agnese Grassia ed CP_1 iciliata presso la sede legale dell'ente RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 17.05.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell'azienda convenuta con la qualifica di Dirigente Medico di I livello equiparato Dirigente medico dell'Area Medica, con assegnazione al SAUT/PSAUT di Roccamonfina, e con contratto sottoscritto il 26.6.2009 (decorrenza dal 16.6.2009), esponeva di aver prestato servizio in convenzione a tempo indeterminato presso la fino alla delibera n. 203/2009. Esponeva, inoltre, che la data Pt_2 di assunzione veniva poi retrodatata al 18.12.2006, per effetto della sentenza del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere n. 4072/2015 , passata in giudicato.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto a percepire nella retribuzione la voce stipendiale Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) ex art. 1 lett. a) DPCM 08.03.2001, con decorrenza Con dall'assunzione quale dipendente a tempo indeterminato dell resistente e, per l'effetto, condannare la resistente alla relativa corresponsione, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'azienda convenuta, che in via preliminare, eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem. Nel merito, deduceva la prescrizione del diritto e, comunque, l'infondatezza della domanda.
1 Considerato il carattere documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e viene decisa all'esito del deposito delle note sostitutive mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
NE BIS IN IDEM E GIUDICATO
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di giudicato sollevata da parte resistente. Emerge dall'esame della sentenza n. 4072/2015 del Tribunale di Santa Maria C.V. che a mezzo di quel giudizio, il ricorrente domandava, per un verso, l'accertamento del diritto alla riconversione del rapporto e, per altro verso, anche la “condanna al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai sensi del DPCM 8 marzo 2001, riconoscendo, quindi sia ai fini giuridici che economici quanto maturato allo stesso titolo nel servizio prestato in regime di convenzione” (cfr. sentenza in atti).
Per effetto di tale domanda, il Tribunale statuiva, tra l'altro, “condanna parte resistente al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici conseguenti all'inquadramento dalla medesima data sino al 16.06.2009”.
Dalla lettura della sentenza emerge, allora, che la ricorrente già in quella sede aveva domandato Cont l'accertamento e la condanna dell' al riconoscimento dell'anzianità di servizio proprio ai sensi del
DPCM 8 marzo 2001 e che il proposito i Tribunale aveva respinto la domanda evidenziando “che già i contratti individuali di lavoro hanno attribuito ad entrambi i ricorrenti i dott.ri e Parte_1 Parte_3
, sia ai fini giuridici che economici quanto maturato individualmente allo stesso titolo nel servizio prestato in regime di
[...] convenzione (cfr. punto 1. Del contratto individuale in atti), in assenza, peraltro, di una prova di segno contrario” (cfr. pag. 6 sentenza in atti).
Del resto, le missive interruttive della prescrizione in atti, recano entrambe come oggetto “Esecuzione sentenza Tribunale di S. Maria C.V. Sez. Lavoro n. 4072/2015 - riconoscimento diritto all'assunzione con inquadramento quale dirigente medico di I Livello con decorrenza 18.12.2006 con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dal 18/12/2006 – Richiesta di pagamento di differenze stipendiali e voci contrattuali mai versate a tutt'oggi come da CCNL – Reitera Messa in mora ed interruzione della prescrizione”. Nelle due missive di cui si tratta il Cont ricorrente pone in luce “che a tutt'oggi codesta non ha dato esecuzione alla sentenza, esecutiva per legge, che, quindi, al dott. spettano differenze stipendiali e voci contrattuali previste dal CCNL mai versate fino ad oggi”. Pt_3
In altri termini, dalla lettura delle missive si evince che esse sono tese ad ottenere il pagamento degli emolumenti previsti dal CCNL in “Esecuzione sentenza Tribunale di S. Maria C.V. Sez. Lavoro n.
4072/2015” che, in maniera generica, già riconosceva il diritto alla corresponsione degli stessi, senza tuttavia quantificarli.
Il presente ricorso, allora, col quale si chiede l'accertamento del diritto a percepire la RIA a far data dal
18.12.06, costituisce una duplicazione di quanto già richiesto ed ottenuto nel giudizio esitato nella Cont sentenza n. 4076/15. A fronte dell'inerzia dell' nel dare esecuzione alla sentenza la ricorrente avrebbe dovuto e potuto proporre un giudizio di quantificazione.
2 Al contrario, nelle note autorizzate depositate il 31.01.25, questi ha precisato che “il giudizio innanzi al
Tribunale di S. Maria Capua Vetere Giudice del Lavoro che ha portato alla Sentenza n.4072/2015 è stato iscritto a ruolo con il n. r.g. 2995/2009 il 27.03.2009, (…), ben prima quindi che fosse deliberata l'assunzione quale dipendente del ricorrente e fosse sottoscritto il contratto di assunzione quale dipendente avvenuto il 16.09.2009, anzi, oggetto della vertenza era proprio l'accertamento del diritto all'assunzione quale dipendente con la decorrenza dalla definizione della procedura di riconversione dei contratti da convenzione a tempo indeterminato a dipendente poi individuata dal Giudice al
18.12.2006 nonché la richiesta di danni da ritardo nell'assunzione, mentre non si verteva di diritti e spettanze maturate Con con l'assunzione e dall'assunzione in poi, non essendo stata la ricorrente ancora assunta;
la , oggetto del presente giudizio, infatti, non spettava al medico convenzionato ma solo al dipendente e doveva essere versata dall'assunzione in poi”.
Le argomentazioni attoree, tese in maniera esplicita ad escludere che il presente sia un giudizio di quantificazione, non sono tuttavia condivisibili. Invero, dalla lettura del provvedimento invocato Cont Cont dall' a supporto dell'eccezione di giudicato, emerge con chiarezza la condanna dell “al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici conseguenti all'inquadramento dalla medesima data sino al
16.06.2009”, nonché il rigetto della domanda proposta per il periodo successivo in assenza di prova del fatto che il contratto di assunzione non avesse riconosciuto tutti gli effetti connessi all'assunzione e alla riconosciuta anzianità in termini giuridici ed economici.
In relazione al rigetto di tale porzione di domanda, pure risulta essersi formato giudicato, in assenza di impugnazione da parte dell'istante.
L'odierna domanda, allora, in quanto domanda di accertamento e conseguente condanna, risulta già proposta nel giudizio definito con sentenza n. 4072/15. Cont In accoglimento dell'eccezione di giudicato sollevata dall' allora, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono compensate per 3/4, attese le difficoltà interpretative sottese alla fattispecie in esame, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per ¾ le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
3 Dott.ssa Roberta Gambardella
4