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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6767 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2284 R.G.A.C. per l'anno 2024, riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc all'udienza cartolare del 18.12.2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
) e (c.f. CodiceFiscale_3 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi in giudizio, CodiceFiscale_4 congiuntamente e disgiuntamente, per mandati in atti, dagli avv.ti
NN EL ON e NO NO, presso il cui studio in Napoli, via Pietro Colletta n. 35, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
(già ), quale mandataria (giusta CP_1 CP_2 procura speciale del 13.4.2021, autenticata dal notaio Persona_1 di Roma, Rep. n. 10404/Racc. n. 6320) di Parte_5
(codice fiscale e partita IVA n. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
CO GI e GI GI;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Benevento n.
675/2024, pubblicata in data 3.4.2024.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte autorizzate depositate per l'udienza cartolare del 18.12.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
I. Con sentenza n. 675/2024, pubblicata in data 3.4.2024, il tribunale di Benevento così statuiva sulla domanda di revocatoria ex art. 2901
c.c. formulata da quale mandataria di Parte_6
nei confronti dei convenuti Parte_5 Parte_1 ed “1) Revoca la contumacia di Parte_2 Parte_3 [...]
2) In accoglimento della domanda DICHIARA l'inefficacia Pt_3 dell'atto di donazione del 26.06.2015 per notar Persona_2
(Repertorio n. 45922, Raccolta n. 13715), trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento in data
08.07.2015- Registro Particolare 6472, 6473, 6474 - Registro
Generale 5457, 5458 e 5459, nei confronti di parte attrice;
3) Ordina al Conservatore dei R.R.I.I. territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di responsabilità; 4) Condanna in solido Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
a rimborsare in favore della (già
[...] CP_3
, n.q. di mandataria di Parte_6 Parte_5 in persona del suo rappresentante legale p.t., le spese di lite
[...] che liquidano in € 804,00 per contributo unificato e diritti ed € 11.882,00 per onorari (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la trattazione ed €
4.000,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfetario come per legge”.
II. Contro tale sentenza, notificata in data 04.04.2024, con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 3 maggio 2024, proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, assumendo l'erroneità e l'ingiustizia della Parte_4 pronuncia gravata, chiedendo pertanto alla corte adita di voler così provvedere: “1) in via preliminare, accogliere l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e, in riforma della gravata sentenza del Parte_4
Tribunale di Benevento, riconoscere e dichiarare la validità,
l'efficacia e la legittimità dell'atto di donazione posto in essere dai comparenti e, per l'effetto, disattendere e rigettare le domande proposte dalla (già , quale CP_3 Parte_6 mandataria di in quanto destituite di ogni Parte_5 fondamento logico e giuridico, oltre che infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili, e comunque non provate;
2) sempre in via preliminare, riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della (già , quale mandataria di CP_3 Parte_6
per non avere la stessa fornito prova del Parte_5 contratto di cessione di crediti, non potendosi la legittimazione di quest'ultima farsi discendere implicitamente dal richiamo operato nel
2 giudizio di primo grado al procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. proposto dalla nei confronti del Parte_6
; 3) ancora in via Controparte_4 preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria proposta in danno della sig.ra e già Parte_3 formulata in primo grado, non potendo nei confronti di tale parte operare il principio della scissione degli effetti della notificazione, trattandosi di atto introduttivo notificato a procedimento già incardinato e senza alcun ordine e/o provvedimento del Giudicante, dovendo l'atto di citazione in rinotifica essere considerato come avente natura recettizia, perfezionandosi solo con la conoscenza da parte del destinatario;
4) riconoscere e dichiarare, in questa sede,
l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla nei confronti CP_5 del dr. sia per la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 statuita con Sentenza n. 2243/2022 del Tribunale di Benevento sia per la decadenza dall'esercizio dell'azione per non avere la CP_5 diligentemente iniziato e/o proseguito le sue richieste nei confronti del garante entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento della debitrice principale e per non avere formulato preventivamente le proprie richieste verso il debitore nelle forme e termini di legge, ut supra;
5) riconoscere e dichiarare l'insussistenza dell'eventus damni, della scientia damni in capo al dr. accertando l'erroneo Parte_1 convincimento del Giudice di primo grado sull'esistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e, per l'effetto, dato atto della contestazione operata dal dr. in merito alla scrittura del Pt_1
16.11.2020 prodotta dalla riconoscere l'assenza di prova della CP_5 conoscenza del professionista in merito all'inadempimento della CP_4 circa le proprie obbligazioni, nonché la mancanza produzione in giudizio ad opera della di elementi idonei a fondare il CP_5 pregiudizio necessario all'esperimento dell'azione revocatoria;
6) in ogni caso, in subordine, in virtù della Sentenza n. 2243/2022 del
Tribunale di Benevento che ha revocato il decreto ingiuntivo n.
1691/2019 nei confronti del dr. e conseguentemente Parte_1 ridotto l'importo dovuto dagli altri garanti alla minor somma di € 117.882,58, riformare l'impugnata sentenza per la minor somma accertata – ma non definitiva – della presunta esposizione debitoria asserita dalla;
7) in ogni caso riformare la sentenza del Parte_6
Tribunale di Benevento anche relativamente al capo delle spese di lite e, in accoglimento del gravame proposto, condannare la CP_3
(già , quale mandataria di Parte_6 Parte_5 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre le spese generali nella misura del 15% così come previsto dal
D.M. 55/2014, l'IVA ed il C.p.A. come per legge”.
3 Con comparsa depositata in data 30.9.2024, si costituiva
[...]
rappresentata da (già , Parte_5 CP_3 Parte_6 concludendo per il rigetto dell'atto di appello, con la condanna degli appellanti alla refusione di spese e competenze del presente gravame, con apposita sanzione per lite temeraria.
Acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, il
Consigliere istruttore designato, concessi i termini ex art. 352 cpc, all'udienza cartolare del 18.12.2025, sulle concordi conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte autorizzate, riservava la decisione al collegio.
******
Come concordemente richiesto nelle note per la trattazione dell'udienza del 18.12.2025, sottoscritte dalle parti e dai rispettivi difensori, va dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali, essendo intervenute, nelle more del giudizio, trattative di bonario componimento che portavano alla definizione della lite esistente tra le parti, che espressamente dichiaravano di non aver più interesse ad una pronuncia nel merito, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente.
Ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., deve ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'agenzia del territorio di Benevento la cancellazione delle seguenti formalità:
1. domanda di annotazione n. 30 del 24.04.2024, Registro generale n.
5305 - Registro particolare n. 780;
2. domanda di annotazione n. 31 del 24.04.2024, Registro generale n.
5306 - Registro particolare n. 781;
3. domanda di annotazione n. 32 del 24.04.2024, Registro generale n.
5307 - Registro particolare n. 782.
Al riguardo, vale, infatti, richiamare il principio, di ordine generale, a tenore del quale: “… tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia
(accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2688 c.c.” (Cass. 8759/2024).
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 2284
R.G.A.C. per l'anno 2024, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Benevento n. 675/2024, pubblicata in data
3.4.2024, così provvede:
-- dichiara cessata la materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
4 -- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'agenzia del territorio di Benevento la cancellazione delle seguenti formalità: 1) domanda di annotazione n. 30 del 24.04.2024, Registro generale n.
5305 - Registro particolare n. 780; 2) domanda di annotazione n. 31 del 24.04.2024, Registro generale n. 5306 - Registro particolare n.
781; 3) domanda di annotazione n. 32 del 24.04.2024, Registro generale n. 5307 - Registro particolare n. 782.
Così deciso in Napoli, in data 19.12.2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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