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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 19/02/2026, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2929/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RUBOLINO EUGENIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20225/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-6416 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3173/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento notificatogli in data 8-9-2025 relativo a tributi Tari per l'anno 2023 eccependo il difetto di legittimazione attiva di Napoli obiettivo valore, il difetto di motivazione, il difetto del presupposto impositivo. Il Comune di Napoli si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la società Napoli obiettivo valore non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso merita accoglimento in quanto come sostenuto ed argomentato dalla parte ricorrente difetterebbe il presupposto impositivo alla base della pretesa tributaria per la dismissione dell'immobile
"de quo" dal 2018 nè si costituiva Napoli obiettivo valore per contestare quanto di cui in ricorso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RUBOLINO EUGENIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20225/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166512-6416 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3173/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento notificatogli in data 8-9-2025 relativo a tributi Tari per l'anno 2023 eccependo il difetto di legittimazione attiva di Napoli obiettivo valore, il difetto di motivazione, il difetto del presupposto impositivo. Il Comune di Napoli si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la società Napoli obiettivo valore non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso merita accoglimento in quanto come sostenuto ed argomentato dalla parte ricorrente difetterebbe il presupposto impositivo alla base della pretesa tributaria per la dismissione dell'immobile
"de quo" dal 2018 nè si costituiva Napoli obiettivo valore per contestare quanto di cui in ricorso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese