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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA NE Presidente dott. NR RI LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 518/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Francesca Bianchini Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 198/2025 del Tribunale del lavoro di Latina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro depositato il 16 agosto
2023 conveniva in giudizio l' esponendo di avere avuto Parte_1 CP_1 notizia della pendenza a suo carico di una cartella di pagamento e di otto avvisi di addebito nella data del 18 maggio 2023, quando aveva richiesto all'agente della riscossione una lista dei carichi ad esso affidati al fine di accedere a un credito presso il proprio istituto bancario.
Assumeva che i crediti dell' di cui agli atti in questione, mai validamente CP_1 notificati, erano estinti per intervenuta prescrizione e decadenza, anche in difetto del
Pag. 1 di 6 compimento di atti interruttivi, non potendo trovare applicazione nel caso di specie quanto previsto dalla legge n. 215/2021 in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo atteso che si trattava di un'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. “per fatti successivi alla cristallizzazione della pretesa” e sostenendo la sussistenza del proprio interesse ad agire.
Sulla base di tanto concludeva richiedendo
• secondo un “profilo preliminare”, di “Accogliere il ricorso, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in ordine alla prescrizione successiva dei titoli opposti ex art. 615 c.p.c. rilevabile d'ufficio”
• secondo un “profilo principale”, di: “Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace i provvedimenti opposti (sic!), per tutti i motivi ivi spiegati”
• secondo un “profilo denegato”, di “Accogliere il ricorso, dichiarando non dovute le sanzioni e gli interessi” il tutto, vinte le spese, con loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per violazione del d.l. n. 146/2021, convertito con la legge n. 215/2021, trattandosi sostanzialmente di un'opposizione ad estratto di ruolo;
in subordine, richiedeva l'integrazione del contraddittorio con l'agente della riscossione al fine di verificare il compimento di atti interruttivi della prescrizione, anche richiedendo di ordinarne l'esibizione; eccepiva, ad ogni modo, l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito in quanto non impugnati tempestivamente, sebbene ritualmente notificati, evidenziando che la prescrizione eventualmente valutabile era solo quella maturata successivamente alla loro notifica e deducendo la fondatezza nel merito delle proprie pretese.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 198/2025, depositata il 14 febbraio 2025, che dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo l'insussistenza delle ipotesi previste dal citato d.l. n. 146/2021 per l'impugnativa dell'estratto di ruolo;
condannava inoltre parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, rilevando la scorrettezza nella indicazione del valore della causa, pari a € 101.692,00 e non già a €
1.000,00 come affermato nella nota di iscrizione a ruolo.
Con atto depositato il 13 marzo 2025 proponeva appello avverso tale decisione la denunciando “difetto motivazionale e omesso esame” e deducendo che la Parte_1
Pag. 2 di 6 sentenza era “criticabile e [andava] riformata, con espresso richiamo a tutti i motivi spiegati nel primo grado per relationem, attesa la mancanza di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi”, testualmente indicati come segue:
1. “VIOLAZIONE EX ARTT. 2, 3, 23, 24, 53 E 111 COSTITUZIONE ITALIANA ED
EX ARTT. 6 E 8 CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO”, ove si lamentava “un'evidente e grave disattenzione nei confronti della dimensione umana del contribuente, riducendolo a mero destinatario di atti amministrativi, di natura esecutiva ed afflittiva, dimenticando che dietro ogni provvedimento vi è un individuo portatore di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti” e si chiariva che “la suestesa domanda, intende richiamare l'attenzione sull'importanza di restituire centralità alla persona del contribuente, affinché gli obblighi tributari siano adempiuti nel pieno rispetto della dignità umana e del diritto fondamentale del singolo ad essere trattato dall'amministrazione dignitosamente”, non senza operarsi un richiamo agli artt. 23 e 53 Cost. e concludendosi che “Da queste considerazioni, potremo apprendere noi tutti, che il diritto alla giusta imposizione prevale sull'esigenza di incasso”.
2. “SUL RILIEVO D'UFFICIO EX ART. 2969 C.C.”. ove si soffermava sulla sussistenza dell'interesse ad agire con diffusi richiami a giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, premurandosi di ricordare “il monito della CEDU
55064-11-2021, che ha condannato l'Italia: “I filtri e l'eccesivo formalismo limitano l'accesso alla giustizia e incidono sulla sostanza stessa del diritto leso”, nonché il contenuto dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed infine l'irrinunciabilità della prescrizione in materia previdenziale e la rilevabilità di ufficio dell'omessa notifica dell'atto presupposto
3. “SULLA PRESCRIZIONE EX ART. 2948 C.C.”, ove deduceva che “i titoli esattoriali oggetto della presente domanda sono estinti per intervenuta prescrizione”, da reputarsi quinquennale.
Quindi, con un ulteriore capo dell'atto denominato “oggetto gravame” riportava, ma solo parzialmente, il punto 3 della sentenza impugnata, ove si richiamava l'introduzione dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, enumerando le ipotesi nelle quali – nel processo tributario – si deve ritenere sussistente l'interesse ad agire, con ampie citazioni di giurisprudenza di legittimità nella stessa materia tributaria. Ricordava, inoltre, che
“l'interesse ex art. 100 c.p.c. sussiste per eccepire la prescrizione intervenuta dopo la
Pag. 3 di 6 notifica della cartella di pagamento" (Cass. 3990/2020)”, elencando cinque circostanze che giustificherebbero la richiesta di pronuncia giudiziale, segnatamente
1. Preventiva richiesta di sgravio amministrativo.
2. Eccezione di prescrizione successiva (art. 615 c.p.c.).
3. Negazione della prescrizione da parte delle amministrazioni resistenti.
4. Tentativi coattivi di recupero del credito.
5. Situazione di incertezza risolvibile solo con intervento dell'Autorità Giudiziaria chiosando quindi che “Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione (Cass.
26283/2022), anche in caso di impugnazione diretta (L. 215/2021). Si chiede quindi a questa Autorità Giudiziaria una pronuncia di merito” e nuovamente ricordando “il monito della CEDU” già in precedenza menzionato e nuovamente riportando il testo dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Riportava infine il testo del dispositivo della sentenza impugnata, opponendosi “sin da ora alla compensazione delle spese, insistendo per la condanna dell'Amministrazione resistente”, rilevando che “Non possono gravare sul cittadino gli oneri di una causa derivante da pretese creditorie inesigibili” e diffondendosi in molteplici citazioni giurisprudenziali sul punto.
All'esito di tale rassegna, concludeva richiedendo laconicamente di: “Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutte le motivazioni ivi narrate”, non mancando di osservare che “Gli oneri fiscali minimi sono stati assolti ai fini della procedibilità della presente azione” e che “La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità” e indicando espressamente quale valore della lite la somma di € 1.000,00. In chiusura dell'atto, a conferma della sua vaghezza, avanzava richiesta di trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.c. o “Diversamente, nel caso di processo tributario”, di trattazione in camera di consiglio.
A dispetto della regolarità della notificazione dell'atto di appello, l' è restato CP_1 contumace.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni
Pag. 4 di 6 svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda l'impugnativa siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata
(ex aliis, Cass. n. 932/2018; Cass. n. 21566/2017; Cass. n. 18932/2016).
Tuttavia, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della natura di “revisio prioris instantiae” propria del giudizio di appello (Cass. SS.UU.
n. 2017/2017).
Ciò chiarito, nella specie, l'appellante avrebbe dovuto censurare la statuizione del
Tribunale in ordine alla rilevata carenza di interesse per avere egli proposto un'azione di accertamento negativo in assenza dei presupposti individuati dalla normativa introdotta con il d.l. n. 146/2021 per l'impugnativa di estratto di ruolo;
avrebbe anche dovuto censurare l'ulteriore affermazione secondo la quale egli non aveva impugnato specificamente atti successivi della procedura esecutiva, limitandosi a proporre un'eccezione di prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito.
Ciò avrebbe dovuto compiere formulando una critica adeguata e specifica della decisione in questione, così da poterne consentire il riesame quale punto validamente ed efficacemente investito dall'impugnazione.
Viceversa, l'appellante si è limitato ad una confusa quanto incongrua dissertazione, in numerose occasioni extra-giuridica, senza alcun riguardo per le ragioni della decisione emessa dal primo giudice (come nel punto in cui si duole di “un'evidente e grave disattenzione nei confronti della dimensione umana del contribuente, riducendolo a mero destinatario di atti amministrativi, di natura esecutiva ed afflittiva, dimenticando che dietro ogni provvedimento vi è un individuo portatore di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti” e si afferma che “la suestesa domanda, intende richiamare
l'attenzione sull'importanza di restituire centralità alla persona del contribuente, affinché gli obblighi tributari siano adempiuti nel pieno rispetto della dignità umana e del diritto fondamentale del singolo ad essere trattato dall'amministrazione dignitosamente”), tant'è vero che già in apertura dell'atto di appello si è riportato “a tutti
i motivi spiegati nel primo grado per relationem, attesa la mancanza di motivazione e
Pag. 5 di 6 omessa pronuncia su punti decisivi”, il che non può certamente costituire una critica seria ed adeguata del provvedimento gravato, per come in precedenza delineata.
Se si considera che nel prosieguo dell'atto l'appellante ha sistematicamente richiamato in maniera inconferente giurisprudenza di legittimità espressa in materia tributaria e ha solo riportato – peraltro parzialmente e con una interruzione di periodo del tutto priva di logica
– un unico passaggio della sentenza, che pure ha ritenuto di impugnare, invocando da parte di questa Corte “una pronuncia di merito”, senza tuttavia esporre in alcun modo una singola, concreta e specifica ragione per la quale la decisione di primo grado sarebbe erronea, emerge con chiarezza che l'appello va dichiarato inammissibile non possedendo i requisiti minimi di legge.
Nulla per le spese, attesa la mancata partecipazione al giudizio da parte dell' pur CP_1 regolarmente raggiunto dalla notificazione dell'impugnazione.
Si deve, nondimeno, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 13 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina n.
198/2025, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello
- nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR RI LA VI RA NE
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI RA NE Presidente dott. NR RI LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 518/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Francesca Bianchini Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 198/2025 del Tribunale del lavoro di Latina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro depositato il 16 agosto
2023 conveniva in giudizio l' esponendo di avere avuto Parte_1 CP_1 notizia della pendenza a suo carico di una cartella di pagamento e di otto avvisi di addebito nella data del 18 maggio 2023, quando aveva richiesto all'agente della riscossione una lista dei carichi ad esso affidati al fine di accedere a un credito presso il proprio istituto bancario.
Assumeva che i crediti dell' di cui agli atti in questione, mai validamente CP_1 notificati, erano estinti per intervenuta prescrizione e decadenza, anche in difetto del
Pag. 1 di 6 compimento di atti interruttivi, non potendo trovare applicazione nel caso di specie quanto previsto dalla legge n. 215/2021 in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo atteso che si trattava di un'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. “per fatti successivi alla cristallizzazione della pretesa” e sostenendo la sussistenza del proprio interesse ad agire.
Sulla base di tanto concludeva richiedendo
• secondo un “profilo preliminare”, di “Accogliere il ricorso, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in ordine alla prescrizione successiva dei titoli opposti ex art. 615 c.p.c. rilevabile d'ufficio”
• secondo un “profilo principale”, di: “Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace i provvedimenti opposti (sic!), per tutti i motivi ivi spiegati”
• secondo un “profilo denegato”, di “Accogliere il ricorso, dichiarando non dovute le sanzioni e gli interessi” il tutto, vinte le spese, con loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per violazione del d.l. n. 146/2021, convertito con la legge n. 215/2021, trattandosi sostanzialmente di un'opposizione ad estratto di ruolo;
in subordine, richiedeva l'integrazione del contraddittorio con l'agente della riscossione al fine di verificare il compimento di atti interruttivi della prescrizione, anche richiedendo di ordinarne l'esibizione; eccepiva, ad ogni modo, l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito in quanto non impugnati tempestivamente, sebbene ritualmente notificati, evidenziando che la prescrizione eventualmente valutabile era solo quella maturata successivamente alla loro notifica e deducendo la fondatezza nel merito delle proprie pretese.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 198/2025, depositata il 14 febbraio 2025, che dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo l'insussistenza delle ipotesi previste dal citato d.l. n. 146/2021 per l'impugnativa dell'estratto di ruolo;
condannava inoltre parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, rilevando la scorrettezza nella indicazione del valore della causa, pari a € 101.692,00 e non già a €
1.000,00 come affermato nella nota di iscrizione a ruolo.
Con atto depositato il 13 marzo 2025 proponeva appello avverso tale decisione la denunciando “difetto motivazionale e omesso esame” e deducendo che la Parte_1
Pag. 2 di 6 sentenza era “criticabile e [andava] riformata, con espresso richiamo a tutti i motivi spiegati nel primo grado per relationem, attesa la mancanza di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi”, testualmente indicati come segue:
1. “VIOLAZIONE EX ARTT. 2, 3, 23, 24, 53 E 111 COSTITUZIONE ITALIANA ED
EX ARTT. 6 E 8 CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO”, ove si lamentava “un'evidente e grave disattenzione nei confronti della dimensione umana del contribuente, riducendolo a mero destinatario di atti amministrativi, di natura esecutiva ed afflittiva, dimenticando che dietro ogni provvedimento vi è un individuo portatore di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti” e si chiariva che “la suestesa domanda, intende richiamare l'attenzione sull'importanza di restituire centralità alla persona del contribuente, affinché gli obblighi tributari siano adempiuti nel pieno rispetto della dignità umana e del diritto fondamentale del singolo ad essere trattato dall'amministrazione dignitosamente”, non senza operarsi un richiamo agli artt. 23 e 53 Cost. e concludendosi che “Da queste considerazioni, potremo apprendere noi tutti, che il diritto alla giusta imposizione prevale sull'esigenza di incasso”.
2. “SUL RILIEVO D'UFFICIO EX ART. 2969 C.C.”. ove si soffermava sulla sussistenza dell'interesse ad agire con diffusi richiami a giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, premurandosi di ricordare “il monito della CEDU
55064-11-2021, che ha condannato l'Italia: “I filtri e l'eccesivo formalismo limitano l'accesso alla giustizia e incidono sulla sostanza stessa del diritto leso”, nonché il contenuto dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed infine l'irrinunciabilità della prescrizione in materia previdenziale e la rilevabilità di ufficio dell'omessa notifica dell'atto presupposto
3. “SULLA PRESCRIZIONE EX ART. 2948 C.C.”, ove deduceva che “i titoli esattoriali oggetto della presente domanda sono estinti per intervenuta prescrizione”, da reputarsi quinquennale.
Quindi, con un ulteriore capo dell'atto denominato “oggetto gravame” riportava, ma solo parzialmente, il punto 3 della sentenza impugnata, ove si richiamava l'introduzione dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, enumerando le ipotesi nelle quali – nel processo tributario – si deve ritenere sussistente l'interesse ad agire, con ampie citazioni di giurisprudenza di legittimità nella stessa materia tributaria. Ricordava, inoltre, che
“l'interesse ex art. 100 c.p.c. sussiste per eccepire la prescrizione intervenuta dopo la
Pag. 3 di 6 notifica della cartella di pagamento" (Cass. 3990/2020)”, elencando cinque circostanze che giustificherebbero la richiesta di pronuncia giudiziale, segnatamente
1. Preventiva richiesta di sgravio amministrativo.
2. Eccezione di prescrizione successiva (art. 615 c.p.c.).
3. Negazione della prescrizione da parte delle amministrazioni resistenti.
4. Tentativi coattivi di recupero del credito.
5. Situazione di incertezza risolvibile solo con intervento dell'Autorità Giudiziaria chiosando quindi che “Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione (Cass.
26283/2022), anche in caso di impugnazione diretta (L. 215/2021). Si chiede quindi a questa Autorità Giudiziaria una pronuncia di merito” e nuovamente ricordando “il monito della CEDU” già in precedenza menzionato e nuovamente riportando il testo dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Riportava infine il testo del dispositivo della sentenza impugnata, opponendosi “sin da ora alla compensazione delle spese, insistendo per la condanna dell'Amministrazione resistente”, rilevando che “Non possono gravare sul cittadino gli oneri di una causa derivante da pretese creditorie inesigibili” e diffondendosi in molteplici citazioni giurisprudenziali sul punto.
All'esito di tale rassegna, concludeva richiedendo laconicamente di: “Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutte le motivazioni ivi narrate”, non mancando di osservare che “Gli oneri fiscali minimi sono stati assolti ai fini della procedibilità della presente azione” e che “La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità” e indicando espressamente quale valore della lite la somma di € 1.000,00. In chiusura dell'atto, a conferma della sua vaghezza, avanzava richiesta di trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.c. o “Diversamente, nel caso di processo tributario”, di trattazione in camera di consiglio.
A dispetto della regolarità della notificazione dell'atto di appello, l' è restato CP_1 contumace.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni
Pag. 4 di 6 svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda l'impugnativa siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata
(ex aliis, Cass. n. 932/2018; Cass. n. 21566/2017; Cass. n. 18932/2016).
Tuttavia, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della natura di “revisio prioris instantiae” propria del giudizio di appello (Cass. SS.UU.
n. 2017/2017).
Ciò chiarito, nella specie, l'appellante avrebbe dovuto censurare la statuizione del
Tribunale in ordine alla rilevata carenza di interesse per avere egli proposto un'azione di accertamento negativo in assenza dei presupposti individuati dalla normativa introdotta con il d.l. n. 146/2021 per l'impugnativa di estratto di ruolo;
avrebbe anche dovuto censurare l'ulteriore affermazione secondo la quale egli non aveva impugnato specificamente atti successivi della procedura esecutiva, limitandosi a proporre un'eccezione di prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito.
Ciò avrebbe dovuto compiere formulando una critica adeguata e specifica della decisione in questione, così da poterne consentire il riesame quale punto validamente ed efficacemente investito dall'impugnazione.
Viceversa, l'appellante si è limitato ad una confusa quanto incongrua dissertazione, in numerose occasioni extra-giuridica, senza alcun riguardo per le ragioni della decisione emessa dal primo giudice (come nel punto in cui si duole di “un'evidente e grave disattenzione nei confronti della dimensione umana del contribuente, riducendolo a mero destinatario di atti amministrativi, di natura esecutiva ed afflittiva, dimenticando che dietro ogni provvedimento vi è un individuo portatore di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti” e si afferma che “la suestesa domanda, intende richiamare
l'attenzione sull'importanza di restituire centralità alla persona del contribuente, affinché gli obblighi tributari siano adempiuti nel pieno rispetto della dignità umana e del diritto fondamentale del singolo ad essere trattato dall'amministrazione dignitosamente”), tant'è vero che già in apertura dell'atto di appello si è riportato “a tutti
i motivi spiegati nel primo grado per relationem, attesa la mancanza di motivazione e
Pag. 5 di 6 omessa pronuncia su punti decisivi”, il che non può certamente costituire una critica seria ed adeguata del provvedimento gravato, per come in precedenza delineata.
Se si considera che nel prosieguo dell'atto l'appellante ha sistematicamente richiamato in maniera inconferente giurisprudenza di legittimità espressa in materia tributaria e ha solo riportato – peraltro parzialmente e con una interruzione di periodo del tutto priva di logica
– un unico passaggio della sentenza, che pure ha ritenuto di impugnare, invocando da parte di questa Corte “una pronuncia di merito”, senza tuttavia esporre in alcun modo una singola, concreta e specifica ragione per la quale la decisione di primo grado sarebbe erronea, emerge con chiarezza che l'appello va dichiarato inammissibile non possedendo i requisiti minimi di legge.
Nulla per le spese, attesa la mancata partecipazione al giudizio da parte dell' pur CP_1 regolarmente raggiunto dalla notificazione dell'impugnazione.
Si deve, nondimeno, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 13 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina n.
198/2025, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello
- nulla per le spese;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR RI LA VI RA NE
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