Sentenza 24 settembre 1998
Massime • 1
In materia di delitti contro l'onore, non costituisce reato l'attribuzione ad un "homo publicus", pure con toni fortemente critici, di un'attività privata rientrante nell'esercizio di diritti soggettivi o di libertà fondamentali, tutelate dalla Costituzione. In particolare, non costituisce reato la critica ad un magistrato per l'esternazione in dibattiti, interviste giornalistiche e televisive, di opinioni su argomenti legislativi, economici, sociali, politici, religiosi e di politica giudiziaria.
Commentario • 1
- 1. Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecitoBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/1998, n. 11928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11928 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 24.9.98
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere N.1584
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Sandro Occhionero Consigliere N.12145/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FF DI AR, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 6.6.1997 della Corte di Appello di Roma Letti il ricorso e la sentenza impugnata, Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Vincenzo Verderosa che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell'imputato avv. M. Polizzi della parte civile avv. M. Krogh che hanno chiesto, rispettivamente, l'annullamento della sentenza e il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FF DI AR venne condannato dal Tribunale, insieme a NI LL, per il delitto di diffamazione aggravata commesso con l'articolo "Quante teste da mozzare" pubblicato il 13 aprile 1994,sul periodico "L'Italia Settimanale", ritenuto lesivo della reputazione del magistrato DO Agostino, per "l'attribuzione del fatto determinato di strumentalizzare, a fini politici la propria funzione di Procuratore della Repubblica e di gestire, in maniera disinvolta e politica e, quindi, non ortodossa i cosiddetti pentiti". La Corte di Appello ha determinato la pena, nei confronti del FF in lire 800.000 di multa dichiarando inammissibile l'impugnazione del direttore del periodico, NI LL.
La difesa del FF ricorre e deduce, sub specie di erronea applicazione della legge penale e di difetto e contraddittorietà della motivazione: A- Il carattere satirico dell'articolo perché l'epurazione, paventata per comportamenti invisi alla nuova forza politica che aveva assunto il potere in quell'anno, era stata ancorata, con distorta lettura, ad una frase neutra, diretta a criticare l'esposizione pubblica del magistrato, ed ad altra, priva di valenza diffamatoria, non a quello riferibile: "finirà anche la gestione disinvolta dei pentiti che parlano a rate per venir pagati come star dello spettacolo" ;B- La mancata applicazione dell'esimente prevista dall'art.51 c.p.; C- L'omessa assunzione di prova decisiva, richiesta per dimostrare 1a sovraesposizione dei magistrati e la questione della gestione dei pentiti;
D- L'inesistenza dell'aggravante del fatto determinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'aggressione alla dignità comune o sociale della persona può essere individuata sia nel contenuto delle espressioni usate, cioè nel concetto negativo formulato, sia nella sola forma, se oggettivamente ed inequivocamente offensiva di quel decoro minimo che è patrimonio morale di tutti. Nell'una e nell'altra prospettazione, però, l'interpretazione della frase deve essere obiettiva e concreta, e non suggestiva ed astratta di guisa che possa ricavarsi la convinzione, secondo l'id quod plerumque accidit, di una coincidenza dell'opinione personale del soggetto passivo, di per sè decisiva soltanto per perimetrare le doglianze penalmente apprezzabili, con il comune sentire della gente in ordine all'offensività delle espressioni incriminate. Non è consentito al giudice, infatti, integrare il pensiero dall'agente, manifestato con compiutezza senza insinuazioni, ne' ricercare conclusioni negative, forzando, in malam partem, i limiti formali e concettuali risultanti dal senso palese e da tenore espressivo, grammaticale e sintattico delle frasi. Ciò che rileva è l'intrinseca o estrinseca offensività dello scritto, la quale non può essere individuata, surrettiziamente, nella congettura di ermetiche intenzioni, non ricavabili, secondo la diligenza del lettore medio, dai concetti espressi e dalle parole usate.
2- In materia di delitti contro l'onore, non costituisce reato l'attribuzione ad un homus publicus, pure con toni fortemente critici, di un'attività privata rientrante nell'esercizio di diritti soggettivi o di libertà fondamentali, tutelate dalla Costituzione. In particolare, non costituisce reato la critica ad un magistrato per l'esternazione, in dibattiti, interviste giornalistiche e televisive, di opinioni su argomenti legislativi, economici, sociali, politici, religiosi e di Politica giudiziaria, rivolta da parte di chi lo ritiene, a torto o ragione, destinatario dell'onus publicus di doverosa riservatezza e di "ius dicere noti per proclama neque per orationem et sermonem, sed per sententiam, decretun atque praceptum". Il soggetto non potrà dolersi di attacchi personali e professionali, in quanto, per l'ontologica coesistenza del civis e del iudex nella stessa persona, l'opinione da lui espressa, in materie di interesse generale, può essere indice di valutazione e di critica rispetto alla funzione pubblica svolta. L'esercizio del diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero da parte del magistrato non affievolisce il corrispondente legittimo diritto di dissenso e critica di quisque de populo e, per maggior ragione, del giornalista. Accettando di esternare il proprio pensiero extra moenia, finisce, in definitiva, per fare politica, pur nel senso etimologico di attività intellettuale, funzionale alla buona gestione della polis, e si espone al rischio di giudizi di valore e ad apprezzamenti positivi e negativi. A critiche politiche che, per principio, sono legittime, se contenute nel linguaggio e non sostenute dal pretesto per volgarmente denigrare. Peraltro, le critiche alla parzialità, alla "reggenza o supplenza politica", alla concezione del procedimento come difesa sociale possono avere, a fronte di un processo dialogico regolato dal principio dispositivo e dalla posizione paritetica dell'accusa e della difesa, una diversa valenza a seconda che siano rivolte al pubblico ministero, che è parte del processo, sia pure pubblica, o al giudice che, nell'esercizio della giurisdizione, deve essere necessariamente tertius. Ovviamente, la diversità dei ruoli non giustifica mai l'accusa di asservimento ad interessi partitici della funzione giudiziaria.
3- Passando all'esame della fattispecie concreta, si osserva che i giudici del merito non hanno fatto corretta applicazione di questi principi. La sentenza impugnata individua, infatti, la diffamazione, prima di tutto, nell'accusa che sarebbe stata rivolta al magistrato di "approfittare dell'ufficio ricoperto per perseguire fini estranei ed incompatibili e piegare l'attività giudiziaria a fini politici e di parte, avvalendosi della televisione pubblica quale strumento improprio per fare politica al riparo della toga". La motivazione è manifestamente illogica per l'arbitraria integrazione della frase incriminata: "difficilmente magistrati come AS, EL, DO potranno fare politica e "giustizia" dai teleschermi". Per la grossolana forzatura in malam partem, la surrettizia interpretazione, del tutto estranea al contesto comunicativo, al significato letterale e al senso pale se della frase che, a contenuto delimitato, non espansivo ne' insinuante, suona, oggettivamente, col legata all'espressa esigenza di "ridurre lo spazio in video e sui giornali" - come critica all'esposizione pubblica di alcuni magistrati. La manifesta illogicità si traduce, sul punto, in difetto assoluto di motivazione e, quindi, in violazione della legge penale per l'errato inquadramento, sanzionabile ex art. 620,lett.1)cpp, della fattispecie concreta, certa e incontrovertibile, in quella legale, per la non offensività dell'attribuzione di un atto rientrante nell'esercizio del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e, comunque, per l'omessa subsunzione della stessa, contenuta nella forma, nell'esimente prevista dall'art.51 c.p.
4- La questione è diversa per l'altra frase, più specifica in quanto a potenzialità offensiva: "Finirà anche la gestione disinvolta e politica dei pentiti che parlano a rate per essere pagati come star dello spettacolo". La sentenza integra lo scritto, però, ancora una volta in malam partem, e trasforma il dato storico del pentimento a rate, quale conseguenza oggettiva della Legge, in dato soggettivo, del tutto estraneo al significato palese della frase, riferito ai magistrati che avrebbero "consentito" quelle modalità di pentimento. La sentenza è carente, invero, perché non affronta le altre questioni, specificamente devolute in ordine ai possibili significati dell'espressione, potenzialmente offensiva, della "gestione disinvolta e politica dei pentiti", gestione che, quale istituto, è riferibile ad un'attività, sottratta ai magistrati inquirenti, preprocessuale colloqui investigativi o extraprocessuale speciale programma di protezione o giurisdizionale (artt.18 bis Legge 26 luglio 1975 n.354, art.9 è segg. D.L.11.1.91 n.8 e successive integrazioni). Il giudice del merito avrebbe dovuto,
appiattendosi, tautologicamente, sull'imputazione che non contesta il fatto, ma l'interpretazione e l'intuizione del soggetto passivo- motivare sulle ragioni della scelta. Avrebbe dovuto spiegare, ex art. 546,lett.e),597,605 cpp, i motivi della non fondatezza dell'interpretazione, rilevante anche ai fini della riferibilità della frase al magistrato DO e della configurabilità dell'esimente, assunta dall'impugnante, non come censura di pregressi fatti di gestione dei pentiti, ma come critica astratta ad una politica giudiziaria, necessitata da una delegata "reggenza e supplenza politica", accettata da una determinata magistratura inquirente per la concezione del processo come strumento di difesa sociale.
Il giudice del rinvio deve anche stabilire, quindi, alla luce dei principi esposti, depurata la frase da arbitrarie manomissioni-ma non, come invece statuito dalla sentenza impugnata-dai "fini politici" perseguiti dall'articolo, se l'interpretazione della residuale fattispecie resista all'intervenuta frattura dell'unitaria impostazione accusatoria.
L'annullamento, senza rinvio per la prima espressione e con rinvio per la seconda, giova, ex art. 627,comma 5,c.p.p.-applicabile,per l'identità di ratio, all'una e all'altra ipotesi-al direttore del periodico, imputato non ricorrente. La fattispecie prevista dall'art.57 c.p., quale agevolazione colposa del reato doloso commesso dal giornalistiche ne costituisce l'evento(Sez,U.1811.58,Clementi),postula, infatti, come ineludibile presupposto, l'esistenza del reato commesso con la pubblicazione, con la conseguenza che la responsabilità del direttore non è configurabile qualora nessun reato sia stato commesso dal giornalista(Cass. sez.V, 12/06/92,Zatterin; conf. mass. 158279).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente e, per effetto estensivo, nei confronti di NI LL e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 24 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1998