Sentenza 13 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2015, n. 8527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8527 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MASSAFRA Umberto - Presidente - del 13/02/2015
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 321
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 20153/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO ID n. il 28/9/1956;
avverso la sentenza n. 8690/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna il 31/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 13/2/2015 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. S. Spinaci, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
udito, per le parti civili, l'avv.to G. Pontrelli del foro di Trento che ha concluso riportandosi agli scritti depositati;
udito, per l'imputato, l'avv.to S. Dati del foro di Bologna che ha concluso per l'accoglimento del relativo ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 31/10/2013, la Corte d'appello di Bologna ha integralmente confermato la sentenza in data 7/7/2011 con la quale il Tribunale di Bologna ha condannato TO ID alla pena di due anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione della norme sull'esercizio della professione medica, ai danni di AC LV, in Bologna e Atri, il 21/6/2006 (giorno del decesso della vittima). All'imputato era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, oltre che delle norme deontologiche e delle regole di scienza medica richiamate nel capo d'imputazione, per aver sottoposto il piccolo AC LV, di cinque anni, affetto dalla nascita da fibrosi cistica, a trattamenti con medicamenti di non noto effetto curativo e non comprovata efficacia, facendo interrompere i corretti trattamenti medici seguiti dal paziente fino all'intervento del TO (avvenuto in data 1/9/2005).
Tale condotta era stata seguita dall'imputato anche quando, a partire dal 12/6/2006, ebbe a manifestarsi, a carico del paziente, un'infezione respiratoria acuta conseguente a una riacutizzazione polmonare necrotizzante bilaterale in un quadro di fibrosi cistica, a causa della quale il piccolo AC LV decedeva, dopo che l'imputato si era limitato (a seguito di meri consulti telefonici con i genitori) a far somministrare al paziente sempre gli stessi medicamenti, omettendo di prescrivere la necessaria terapia antibiotica da praticare in via endovenosa in ambiente ospedaliero.
2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di nove motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di evidenziare come, al momento dell'incontro dell'imputato con i genitori del piccolo AC LV (nel settembre del 2005), gli stessi avevano già interrotto le cure tradizionali prestate al bimbo, non avendo dette terapie sortito alcun effetto, avendo anzi provocato una decisa compromissione della qualità della vita di AC LV e della sua famiglia e il rifiuto del piccolo paziente di proseguire tali trattamenti. Allo stesso modo, la corte territoriale avrebbe trascurato di sottolineare come i genitori del piccolo AC LV avessero all'epoca interrotto i rapporti con la pediatra del bimbo, accettando le terapie ayurvediche prestate dall'imputato (ben consapevoli del relativo ruolo complementare, rispetto alla prestazione delle cure allopatiche), tornando dalla pediatra solo nel maggio del 2006 al mero scopo di ottenere il "benestare" per le vacanze marittime del bambino, ricevendo dalla stessa pediatra il riscontro di un miglioramento delle condizioni del piccolo paziente, nella specie provocate esclusivamente dall'applicazione delle terapie ayurvediche e dalla somministrazione del farmaco Creon.
La corte d'appello sarebbe altresì incorsa in ulteriori omissioni informative con riguardo alle significative occorrenze verificatesi in occasione dell'insorgenza dello stato febbrile del paziente nel giugno del 2006, allorché i genitori del bimbo, dopo aver rappresentato al medico i sintomi usuali della febbre di AC LV già curata e superata proprio con la terapia ayurvedica, avevano dichiarato di voler portare il bimbo a Bologna dal TO trascurando il consiglio di quest'ultimo di far visitare il figliolo da un sanitario locale o presso un ospedale del posto. In ulteriori travisamenti sarebbe inoltre incorsa la corte territoriale in relazione alle diverse circostanze concernenti: 1) la riservatezza nei confronti di terzi, asseritamente raccomandata dall'imputato in ordine alle cure ayurvediche praticate;
2) i pretesi consigli, prestati dall'imputato ai genitori del piccolo paziente, sull'opportunità di sospendere le terapie tradizionali o le rassicurazioni circa il regolare decorso della malattia;
3) l'asserito valore significativo della comparazione tra il caso in esame e quelli riguardanti altre ex-pazienti dell'imputato; 4) il comportamento dei genitori del piccolo AC LV, tanto nel corso della malattia, quanto a seguito della morte dello stesso;
5) l'attendibilità della teste MA, coniuge dell'imputato; 6) la rimproverabilità del mancato rifiuto dell'imputato di prestarsi alla cura del piccolo AC LV in alternativa alle terapie tradizionali e l'asserito carattere sostitutivo, rispetto a queste, delle terapie ayurvediche;
7) l'effettiva attendibilità dei dati statistici valorizzati in ordine alla sopravvivenza media dei malati di fibrosi cistica;
8) l'omessa tempestiva informazione dell'imputato circa lo stato febbrile di AC LV nell'ultimo periodo della malattia;
9) il ruolo in tale circostanza svolto dalla pediatra del bimbo e le omissioni concernenti la somministrazione del farmaco Creon;
10) l'effettiva superabilità della resistenza alla terapia antibiotica del batterio (stenotrophomonas maltophilia) instauratosi nell'organismo del paziente;
11) l'esatta identificazione delle reali cause del decesso del piccolo AC LV.
3. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per aver erroneamente e contraddittoriamente impostato il tema dell'efficacia della terapia ayurvedica come soluzione alternativa alla medicina occidentale, senza evidenziarne in modo adeguato gli aspetti di parziale convergenza terapeutica e la complessiva funzione integrativa correttamente prescritta dall'odierno imputato ai genitori del piccolo AC LV, dopo che questi ultimi avevano autonomamente deciso di interrompere le cure tradizionali fino ad allora seguite dal bimbo: circostanza quest'ultima erroneamente trascurata dalla corte territoriale sulla base di una travisata interpretazione degli elementi documentali e testimoniali complessivamente acquisiti al giudizio.
Sotto altro profilo, secondo la prospettazione critica del ricorrente, la corte territoriale sarebbe incorsa in evidenti contraddizioni argomentative nell'omettere di considerare le gravi condizioni (anche sotto il profilo dello scadimento della qualità della vita) cui era giunta la famiglia del piccolo AC LV al momento dell'incontro con l'imputato, anche a causa delle condizioni di salute del minore aggravate dalle numerose serie di batteri nosocomiali contratte durante i ricoveri del piccolo paziente a Verona, tra le quali la Maltophilia Stenotrophominas che ebbe a colonizzare l'organismo di AC LV con carattere di non eradicabilità e di totiresistenza a qualsiasi farmaco. Proprio in tale momento, l'imputato, lungi da somministrare la cura ayurvedica quale unica terapia per la cura della fibrosi cistica, su richiesta dei genitori del piccolo AC LV, provvide a integrare detta cura con la prescrizione della fisioterapia respiratoria e degli enzimi pancreatici: terapie entrambe indicate nelle linee-guida del trattamento della fibrosi cistica della medicina occidentale, quali uniche e fondamentali terapie a tal fine previste.
Del tutto erroneamente, dunque, la corte territoriale avrebbe escluso che l'imputato avesse reso consapevoli i genitori del piccolo AC LV dell'impossibilità di giungere alla guarigione dalla fibrosi cistica attraverso la sola osservazione della terapia ayurvedica, essendosi piuttosto limitato ad offrire le prestazioni (dichiaratamente non salvifiche, ne' risolutive) specificamente richiestegli dai genitori del piccolo paziente, senza alcuna forzatura o surrettizia induzione, dopo che questi ultimi avevano già sperimentato l'inutilità dei percorsi terapeutici offerti dalla medicina tradizionale.
Peraltro, secondo il ricorrente, del tutto infondatamente la corte territoriale avrebbe sollevato, a carico dell'imputato, il rimprovero di non aver adeguatamente tutelato il minore dinanzi alle scelte terapeutiche dei genitori, non spettando al medico, richiesto di fornire le proprie prestazioni, il compito di sollecitare l'eventuale intervento del giudice a tutela dei fondamentali interessi del minore.
In contrasto con quanto sostenuto nella motivazione della sentenza impugnata, l'imputato provvide correttamente a sollecitare i genitori a sottoporre il minore, nell'ultima fase critica della malattia, a una visita medica nel luogo di vacanza dove lo stesso si trovava, ovvero presso il locale ospedale;
e tanto, pur non essendo stato correttamente informato della febbre di origine virale contratta dal piccolo AC LV, con la conseguente impossibilità di suggerire alcuna adeguata terapia, anche antibiotica.
4. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione con riguardo alla ricostruzione del nesso causale tra la condotta dell'imputato e il decesso del piccolo AC LV.
In particolare, il ricorrente sottolinea le gravi carenze argomentative della sentenza impugnata sull'esame delle cause ch'ebbero a provocare la rapida e devastante trasformazione delle condizioni di salute del paziente poco prima della morte: lacune tali da evidenziare la contraddittoria affermazione della corte territoriale circa la riconducibilità dell'ultima infezione sofferta dal paziente alla sospensione delle cure antibiotiche nei mesi precedenti.
Sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe totalmente omesso di confutare l'ipotesi dell'incidenza causale della polmonite ab ingestis, rinviando ai contenuti dell'esame autoptico gravemente carente in relazione al punto decisivo concernente l'esame del muco rinvenuto nel corpo del piccolo AC LV;
così come carente si sarebbe rivelata la motivazione concernente il ruolo della mancata somministrazione degli enzimi pancreatici nell'eziologia dei processi degenerativi che condussero il piccolo paziente al decesso. Parimenti errata, secondo la prospettazione del ricorrente, deve ritenersi la motivazione dettata dalla corte territoriale con riguardo alla determinazione delle cause del contenimento dell'aggressione batterica nell'epoca precedente la fase terminale della malattia del bambino: contenimento dovuto, non già all'uso massivo di antibiotici (per lo più destinati a fronteggiare le infezioni nosocomiali contratte), bensì all'applicazione della terapia ayurvedica, capace di aggredire in modo diretto la mucoviscidosi sofferta dal piccolo AC LV, principale responsabile dell'annidamento dei batteri.
Ulteriori carenze argomentative della sentenza impugnata sarebbero individuabili nell'errata determinazione delle ragioni che indussero i medici a escludere la soluzione del trapianto polmonare, nonché nella mancata precisazione delle cause della violenta e repentina insorgenza dell'infezione che avrebbe condotto il piccolo AC LV al decesso: cause sbrigativamente individuate nella sospensione del trattamento antibiotico (peraltro decisa dai genitori del bimbo), in contrasto con l'accertata buona qualità del quadro clinico del paziente nel maggio del 2006, ossia ben otto-nove mesi dopo l'inizio della terapia ayurvedica;
e tanto, dopo avere i giudici d'appello trascurato tutte le significative occorrenze verificatesi in occasione delle manifestazioni febbrili da cui fu affetto AC LV durante la vacanza dell'estate 2006.
Del tutto errata, secondo le indicazioni del ricorrente, deve inoltre ritenersi il riferimento operato dei giudici del merito alle statistiche relative al tasso di sopravvivenza dei malati da fibrosi cistica, trattandosi di un riscontro astratto, privo di concreti riferimenti al caso di specie;
così come avulso dall'esame delle evidenze del caso concreto deve ritenersi il ragionamento controfattuale insufficientemente condotto nella sentenza impugnata, ai fini della ricostruzione del nesso di causa, in totale contrasto con i principi sul punto dettati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, segnatamente in relazione allo standard probatorio conformato sul limite del ragionevole dubbio.
5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale con riguardo all'individuazione delle cause della morte del piccolo AC LV in rapporto alle omissioni contestate all'imputato, avendo la stessa omesso di approfondire il tema concernente la qualità e la quantità degli elementi di conoscenza concretamente in possesso del TO circa l'entità dell'infezione polmonare da cui fu da ultimo affetto il paziente e le conseguenti possibilità effettive di azione dello stesso imputato al fine di fronteggiarne l'aggressività.
6. Con il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l'illegittimità della decurtazione degli elementi di prova indicati a sostegno della difesa sulla base di una motivazione arbitraria e illogica, e per aver erroneamente ritenuto inammissibili le richieste e le doglianze formulate dalla difesa con le memorie contenenti motivi nuovi in relazione ai temi della pena e delle statuizione civili.
7. Con il nono e ultimo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale in relazione alla quantificazione della pena inflitta all'imputato, determinata in misura sproporzionata, rispetto alla concreta entità del fatto ascritto all'imputato, tenuto conto del rilievo di tutte le circostanze valutabili nel caso di specie.
8. Con memoria contenente motivi aggiunti depositata in data 6/2/2015, il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
9. I motivi di ricorso illustrati dall'imputato - congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte - sono infondati.
Osserva il collegio come le motivazioni dettate dalla corte territoriale, in relazione alla ricostruzione del decorso causale che condusse al decesso del piccolo AC LV - così come alla riconduzione di tale evento alla responsabilità dell'imputato -, devono ritenersi pienamente complete ed esaurienti, scevre da vizi di natura logica o giuridica, pienamente idonee a sottrarsi alle censure argomentate dal ricorrente, nella specie per lo più inclini a prospettare un'inammissibile rilettura in fatto delle risultanze probatorie acquisite, come tali non sottoponibili al vaglio di questa corte di legittimità.
E invero, attraverso ciascuna delle diverse doglianze avanzate con l'odierna impugnazione, il TO ha circoscritto il proprio discorso critico sulla sentenza impugnata a una discordante lettura delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito, limitandosi a dedurre i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione dell'intera vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la corte d'appello (sulla scia del discorso giustificativo dettato dal primo giudice) ha ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l'introduzione, nella motivazione, di un'informazione (purché rilevante) che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893).
Da ciò consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati dal testo vigente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n. 35683/2007, Rv. 237652). In termini analoghi, con riguardo alla valutazione e all'interpretazione delle risultanze testimoniali valorizzate dai giudici del merito - di cui il TO contesta la correttezza, tenuto conto delle specifiche circostanze di fatto dallo stesso ricorrente partitamente individuate come pretesamente ostative al riconoscimento della relativa attendibilità -, osserva il collegio come, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1685/1998, Rv. 210560; Cass., Sez. 6, n. 11984/1997, Rv. 209490), sempre che non emergano elementi obiettivi idonei a giustificare il ricorso di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, nella specie adeguatamente e plausibilmente escluso.
Tale principio, in particolare, appare coerente con il circoscritto orizzonte riservato all'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una Yiletturà degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, e altre di conferma). In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla corte di cassazione prendere in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente sulla base del proprio differente soggettivo punto di vista (Cass., Sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787;
Cass., Sez. 1, n. 1083/1998, Rv. 210019). Tale discorso deve ritenersi comune alla valutazione di attendibilità scientifica della ricostruzione delle cause del decesso del piccolo AC LV fatta propria dai giudici del merito, rilevando il collegio, in conformità al consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, come, in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito può scegliere, tra le diverse tesi prospettate dal perito o dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia motivatamente conto delle ragioni della scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Cass., Sez. 4, n. 34747/2012, Rv. 253512; Cass., Sez. 4, n. 45126/2008, Rv. 241907; Cass., Sez. 4, n. 11235/1997, Rv. 209675). Nella specie, la corte territoriale ha provveduto a chiarire in modo analitico le ragioni della privilegiata considerazione ascritta alle tesi prospettate dai consulenti dell'accusa, non trascurando l'apprezzamento delle contrarie deduzioni della difesa, anch'esse specificamente considerate e confutate sulla base di argomentazioni logicamente lineari e del tutto congrue in termini esplicativi. Peraltro, l'esigenza di fornire un'appropriata motivazione del rigetto delle tesi e delle deduzioni contrarie a quelle condivise, può ritenersi adeguatamente soddisfatta dal giudice anche attraverso l'esame complessivo delle ragioni giustificative della decisione, allorché le articolazioni dello sviluppo argomentativo della sentenza appaiano tali da lasciar ritenere implicitamente superate le deduzioni disattese, per la logica incompatibilità delle stesse con l'obiettiva ricostruzione dei fatti operata dal giudice sulla base delle fonti probatorie richiamate e della coerente connessione delle stesse da parte del consulente richiamato.
10. Ciò posto, rileva il collegio come la corte territoriale abbia ricapitolato le scansioni del decorso causale che condusse al decesso del piccolo AC LV in termini di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, avendo proceduto a un'analitica ricostruzione esplicativa dei processi patologici esaminati sulla base di rilievi scientificamente fondati e adeguatamente corroborati attraverso un'esauriente caratterizzazione probatoria della fattispecie concreta.
In particolare, la corte d'appello, muovendo dall'accertata causa naturale del decesso del paziente (individuata nell'azione lesiva di un'infezione respiratoria acuta, conseguente a una riacutizzazione polmonare necrotizzante bilaterale in un quadro di fibrosi cistica), è pervenuta alla conclusione che tale infezione fosse stata provocata dalla sottrazione del piccolo AC LV all'indispensabile copertura antibiotica cui lo stesso era stato sottoposto (unitamente alle concorrenti terapie a base di cortisonici, di enzimi pancreatici e di attività fisioterapiche) prima della relativa interruzione occasionata (se non sollecitata) dall'intervento curativo dell'odierno imputato, ch'ebbe a sostituire dette terapie tradizionali (di regola prescritte, secondo i protocolli della medicina allopatica, ai fini del controllo delle degenerazioni indotte dalla fibrosi cistica) con la somministrazione di prodotti ayurvedici rivelatisi di per sè soli chiaramente inefficaci, secondo una previsione d'indole scientifica neppure contestata dall'odierno ricorrente.
Tanto premesso - indicata la fonte della costituzione della posizione di garanzia dell'odierno imputato, rispetto alla salute del piccolo AC LV, nella formale instaurazione di un rapporto professionale tra il medico TO e i genitori del minore -, la corte territoriale ha evidenziato come l'imputato fosse venuto meno all'obbligo giuridico di impedire (mediante la continuativa sottoposizione del minore all'indispensabile copertura antibiotica) l'evento letale costituito dall'innesco del processo infettivo che condusse rapidamente a morte il piccolo AC LV, in tal modo assumendone l'intera responsabilità causale (secondo i termini di cui all'art. 40 c.p., comma 2). A fondamento di tale ricostruzione, la corte ha indicato: 1) l'oggettiva mancata limitazione del ruolo rivestito dal TO a una mera partecipazione a semplici contatti sporadici con la famiglia AC (eventualmente sostanziata da semplici consigli o saltuari consulti), avendo piuttosto l'imputato preso in carico il piccolo paziente, instaurando con quest'ultimo un rapporto terapeutico continuativo, praticandogli terapie a lungo termine, così assumendo una vera e propria posizione di garanzia conseguente alla relazione fiduciaria venutasi a creare con il paziente e con i suoi familiari (cfr. pag. 11 sent. appello); 2) la riconducibilità all'odierno imputato della scelta di interrompere le terapie tradizionali già seguite dal piccolo AC LV, come confermato dalle testimonianze rese dai genitori e dalla nonna del minore, nonché dal relativo medico di base, dei quali la corte territoriale ha adeguatamente specificato le ragioni della relativa attendibilità obiettiva, sulla base di un discorso giustificativo dotato di piena coerenza logica e linearità argomentativa, (cfr. ivi, pagg. 11-12);
3) la riconducibilità all'odierno imputato della responsabilità della ridetta interruzione delle terapie tradizionali, pur quando in ipotesi oggetto di una scelta autonoma dei genitori del piccolo AC LV, spettando in ogni caso al medico curante, non solo il compito di prospettare la certa inidoneità della terapia ayurvedica (di per sè sola insufficiente a garantire soluzioni terapeutiche realmente alternative a quella tradizionale, come pacificamente riconosciuto anche in questa sede dall'odierno ricorrente) e dunque le reali conseguenze cui avrebbe condotto l'abbandono del percorso terapeutico tradizionale, bensì il dovere - a fronte di una scelta genitoriale orientata in termini così palesemente e gravemente rischiose per la salute del figlio minorenne - di coinvolgere nel processo decisionale i soggetti istituzionali preposti alla tutela pubblica del minore (il medico di base;
il giudice tutelare;
etc.) al fine di sollecitare un dialogo giuridicamente corretto e sostanzialmente più proficuo per l'individuazione del best interest del minore;
dialogo tanto più essenziale (e giuridicamente doveroso) là dove venga prospettata l'adozione di cure che (per la prevalente destinazione a garantire un accettabile standard qualitativo di vita in un quadro di accertata inguaribilità) valgano a proporsi come forme terapeutiche meramente palliative o compassionevoli: soluzione estrema che i genitori devono ritenersi da soli non legittimati ad assumere, in assenza di un adeguato confronto con i soggetti istituzionalmente preposti al controllo e alla tutela del minore (cfr. pagg. 14-15 della sentenza d'appello); 4) la colpevole sottrazione dell'odierno imputato all'adempimento dei propri obblighi giuridici di efficace intervento terapeutico: adempimento costantemente esigibile, pur nella fase terminale della malattia del piccolo AC LV, allorquando l'imputato (come confermato dalle deposizioni testimoniali richiamate in sentenza e dalla documentazione sequestrata all'imputato: cfr., ivi, pag. 17) era stato costantemente informato, dai genitori del minore, circa le scadute condizioni di salute dello stesso e dunque della relativa allarmante situazione, già concretamente suscettibile (sulla base degli elementi informativi in possesso dell'imputato:
cfr. il contenuto della scheda annotata rinvenuta in suo possesso) d'imporre immediate forme di sollecitazione e di fattivo intervento (tenuto conto della delicatissima patologia sofferta dal piccolo AC LV) nella specie mancate.
Dal complesso di tali significative premesse (supportate dagli indici probatori testimoniali e documentali coerentemente e persuasivamente elaborati dai giudici del merito), la corte ha dunque tratto, oltre ogni ragionevole dubbio, la conclusione dell'elevata probabilità logica (equiparabile al più alto livello di credibilità razionale) dell'avvenuto decesso del piccolo paziente per effetto dell'aggressione infettiva letale non adeguatamente fronteggiata con la necessaria terapia antibiotica (scientificamente sperimentata come efficace ai fini del contenimento del rischio infettivo) nella specie sospesa: decorso probatoriamente corroborato attraverso il complesso degli indici più sopra richiamati, in assenza di alcun elemento di prova contraria idoneo a fondare il ragionevole dubbio circa la possibile incidenza di un plausibile decorsi causali alternativi. A tale ultimo riguardo - così pervenendo alla confutazione dei singoli motivi di ricorso sul punto argomentati dal ricorrente -, la corte territoriale ha espressamente sottolineato come gli iniziali miglioramenti delle condizioni del minore immediatamente dopo l'instaurazione del rapporto terapeutico con l'odierno imputato, lungi dall'attribuirsi all'efficacia della terapia ayurvedica praticata dal TO, dovevano bensì ricondursi al venir meno degli effetti collaterali conseguenti alle terapie praticate (un mix di cortisonici e antibiotici assunti anche per via endovenosa e in dosi massicce), obiettivamente suscettibili di produrre un pesante impatto sull'organismo del minore già debilitato dalla malattia, a sua volta caratterizzata da un andamento ciclico con fasi di maggior benessere alternate a riacutizzazioni della patologia. Sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato come la documentazione fotografica acquisita agli atti del giudizio confermasse lo stato di flogosi diffusa, con vere proprie matasse batteriche in talune zone dei polmoni del piccolo AC LV, a conferma della violenta aggressione infettiva richiamata, senza che l'eventuale verificazione di una polmonite ab ingestis (prospettata sul piano congetturale dall'imputato come alternativa ipotesi causale) trovasse il benché minimo elemento istruttorio di riscontro.
Ciò posto, tenuto conto dell'avvenuta sottrazione del paziente alla necessaria copertura antibiotica per gli ultimi lunghi mesi della sua vita e, per converso, della pregressa idoneità della terapia antibiotica a mantenere sotto controllo l'andamento della patologia (anche grazie alle periodiche verifiche e alla somministrazione dei farmaci mirati), la corte territoriale ha persuasivamente evidenziato come proprio l'omissione dei periodici controlli medici e la mancata copertura antibiotica avevano reso il piccolo AC LV indifeso rispetto alle aggressioni dell'infezione, la cui più recente repentina violenza avrebbe richiesto quella decisa risposta terapeutica (immediato ricovero in sede ospedaliera;
antibiogramma;
somministrazione massiccia e mirata di antibiotici per via endovenosa) che l'odierno imputato ebbe clamorosamente ad omettere. Quanto infine alle concrete possibilità di sopravvivenza del minore in caso di adozione della corretta terapia alternativa, la corte territoriale ne ha adeguatamente evidenziato il ricorso, rilevando come, nel mese di maggio del 2009 (a meno di un mese dal decesso), le condizioni del piccolo AC LV, pur peggiorate rispetto alla fine dell'estate precedente, erano comunque non gravi, dovendo pertanto ritenersi che il piccolo AC LV, ove monitorato costantemente in sede medica e sottoposto alle terapie adeguate, avrebbe vissuto sicuramente un ulteriore e apprezzabile lasso di tempo, tenuto altresì conto dell'eventuale prospettiva offerta dal trapianto polmonare, in caso di necessità.
Il complesso delle argomentazioni dettate nella motivazione della sentenza d'appello, in relazione alla ricostruzione del nesso causale tra il decesso del paziente e la condotta colpevole dell'imputato, deve dunque ritenersi completo ed esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica, come tale pienamente idoneo a sottrarsi a tutte le censure sul punto avanzate dall'odierno ricorrente. 11. L'accertata infondatezza dei motivi di ricorso in questa sede avanzati dall'imputato in relazione ai presupposti della relativa responsabilità non esime peraltro il collegio dal rilievo dell'intervenuta prescrizione del reato per il quale l'odierno imputato è stato tratto a giudizio, trattandosi di un'ipotesi di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme sull'esercizio della professione medica, alla data del 21/6/2006.
Al riguardo, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274). E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità
processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi certamente non riscontrabile nel caso di specie, avendo questa Corte positivamente riscontrato l'infondatezza di tutte le doglianze avanzate dall'odierno ricorrente avverso la sentenza di condanna pronunciata nei propri confronti.
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione ai relativi effetti penali, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 12. La rilevata infondatezza dei motivi di ricorso avanzati dall'imputato con riguardo all'attestazione di responsabilità impone - al di là dell'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna penale pronunciata a carico del TO a causa dell'intervenuta prescrizione - la conferma delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, in conformità alle previsioni di cui all'art. 578 c.p.p., avendo la corte territoriale correttamente giudicato inammissibili le doglianze tardivamente proposte dall'imputato (con la memoria contenente "motivi nuovi") avverso le statuizioni civili della sentenza di primo grado, attesa l'inammissibile novità di tali doglianze rispetto agli originari motivi di gravame concernenti unicamente l'affermazione di responsabilità (cfr. pag. 21 sent. appello).
Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio, ai fini penali, la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizione civili e condanna il ricorrente a rifondere le parti civili costituite delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2015