Sentenza 10 luglio 2012
Massime • 1
In tema di impugnazioni l'interesse del ricorrente è ravvisabile non solo quando questi miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi ma anche quando tenda ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha riconosciuto l'interesse alla impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame dell'imputato che, a seguito della imposizione di misura cautelare, era stato sottoposto a procedimento disciplinare, nonostante nelle more il G.i.p. avessse revocato il provvedimento restrittivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2012, n. 37677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37677 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2012 |
Testo completo
37 6 77 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALFREDO TERESI - Presidente - SENTENZA Dott. N.- Rel. Consigliere - 895 GENNARO MARASCA Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 18158/2012 Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) OR CO AR N. IL 13/02/1973 avverso l'ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 03/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
letta/sentite le conclusioni del PG Dett. Udit i difenser Avv.; Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Nicola Lettieri, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ed in subordine per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Uditi i difensori dell'indagato avvocati Giovanni Zagarese e Dario CO, che hanno concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva in fatto ed in diritto:
1.1. A CO CE EL, avvocato e difensore di Andrea OR, imputato e detenuto agli arresti domiciliari, veniva applicata, ai sensi dell'art. 291, comma 2 cod. proc. pen., dal GIP presso il tribunale di Reggio Calabria, territorialmente incompetente, con ordinanza emessa in data 18 gennaio 2012, la misura cautelare temporanea degli arresti domiciliari perché indagato per il reato di cui all'art. 479 cod. pen., in quanto avrebbe istigato il dottor CC, medico responsabile della clinica Villa degli Oleandri, a predisporre false certificazioni che attestassero la cessazione, o la diminuzione, della pericolosità del OR al fine di consentire a quest'ultimo di ottenere provvedimenti giudiziari che facessero cessare o alleviassero il suo stato di detenzione.
1.2. La gravità indiziaria era desunta dal contenuto di numerose telefonate intercettate intercorse tra il CC ed il CO.
1.3. Con il predetto provvedimento il GIP dichiarava, inoltre, la propria incompetenza, essendosi i fatti consumati in Mendicino, località rientrante nella competenza territoriale del tribunale di Cosenza.
1.4. Il tribunale del riesame di Reggio Calabria, con provvedimento del 2 febbraio 2012, confermava l'ordinanza impugnata. 2 2.1. Con il ricorso per cassazione CE EL CO, tramite i suoi difensori di fiducia, dopo avere ricordato la storia giudiziaria del OR ed avere messo in evidenza che su tale detenuto vi erano state perizie sulla sua pericolosità dall'esito contrastante ed avere chiarito che la modifica della misura venne disposta autonomamente dal GIP, senza nessuna influenza certificazione del CC, deduceva i seguenti motivi didella impugnazione: 1) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 292 lett. c) e c)bis e 309, comma 5 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione sul punto sia perché il tribunale non aveva tenuto conto delle prospettazioni difensive, sia perché il verbale di interrogatorio del CO non era stato inviato al tribunale dal GIP;
2) la violazione degli artt. 291, comma 2 e 274 lett. c) cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta urgenza di soddisfare le particolari esigenze cautelari, non sussistente nel caso di specie per il tempo trascorso dai fatti, la incensuratezza e la mancanza del pericolo concreto di recidivanza;
3) dopo avere ricordato che il competente GIP presso il tribunale di Cosenza aveva il 3 febbraio 2012 revocato la misura cautelare applicata al CO per essere scemata la gravità indiziaria, per la insussistenza di esigenze cautelari e per concedibilità, in caso di condanna, al CO della sospensione condizionale della pena inflittagli, deduceva la violazione dell'art. 275, comma 2bis cod. proc. pen., essendo effettivamente concedibile al ricorrente, in caso di 3 condanna, la sospensione condizionale della pena, tenuto conto dello stato di incensuratezza.
3. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da CE EL CO sono fondati.
3.1. E' necessario in primo luogo stabilire se vi sia o meno interesse ad impugnare del CO, posto che con provvedimento del GIP presso il tribunale di Cosenza è stata revocata la misura cautelare in discussione. . Il Procuratore Generale presso questa Corte ha, infatti, sollecitato una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse. Il Collegio, conformemente alle richieste dei difensori, ritiene, invece, sussistente il requisito dell'interesse ad impugnare del CO. Secondo la giurisprudenza di legittimità sussiste l'interesse della parte ad impugnare ogni qual volta dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare la eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la stessa e, quindi, se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (ex multis Sez. III, 24 marzo-24 giugno 2010, n. 24272, CED 247685). L'interesse è ravvisabile non solo quando l'impugnante miri a conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma, per effetto del principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, anche quando tenda ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, che l'ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia di provvedimenti penali (vedi Sez. VI, 30 marzo-17 giugno 1995, n. 6989, Stella). 4 Orbene nel caso di specie è accaduto, come riferito dai difensori, che in conseguenza della imposizione della misura cautelare sia stato iniziato, come prescritto dalla legge, un procedimento disciplinare dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, essendo il CO un avvocato iscritto all'albo. Una eventuale modifica del provvedimento cautelare non potrà, quindi, che produrre effetti favorevoli al ricorrente nel procedimento disciplinare indicato. Sussiste, pertanto, l'interesse ad impugnare nonostante nelle more il GIP di Cosenza abbia revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
3.2. Certamente il provvedimento de quo è impugnabile perché, stante l'autonomia esistente tra l'ordinanza applicativa di una misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e quella, successiva, adottata nel termine di venti giorni dal giudice competente, deve ritenersi che l'interesse all'impugnazione del primo provvedimento persista nonostante l'emissione del secondo (ex multis Sez. V, 21 dicembre 2005-2 febbraio 2006, n. 4270, CED 233627). Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia giudice del riesame che quello di legittimità debbono valutare, nel caso di dichiarata incompetenza territoriale, la sussistenza del presupposto dell'urgenza che, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., legittima il giudice richiesto della misura ad adottarla, pur essendo incompetente (Sez. IV, 21 giugno-10 agosto 2005, n. 30328, CED 232027). 5 3.3. E' fondato il primo motivo di impugnazione. In effetti è vero che il tribunale ha fondato la valutazione di gravità indiziaria sull'esito delle intercettazioni telefoniche, che, peraltro, ha riportato nel corpo della motivazione, e che non ha tenuto conto delle prospettazioni difensive e degli elementi addotti dalla difesa per contrastare l'ipotesi accusatoria;
sembra, altresì, che la cancelleria del GIP non abbia inviato al tribunale il verbale di interrogatorio del CO, considerato dalla difesa del ricorrente strumento difensivo rilevante. Questa Corte non dovrebbe valutare le intercettazioni telefoniche, che vanno interpretate, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, dai giudici del merito;
tuttavia quando le trascrizioni delle intercettazioni vengano inserite nella motivazione del provvedimento impugnato ed utilizzate, quindi, come parte integrante della stessa, la Corte di legittimità chiamata a valutare la congruità e la logicità della motivazione non potrà fare a meno di prenderne visione e valutarle come elemento della motivazione del provvedimento impugnato sulla gravità indiziaria. Ebbene la lettura delle suddette trascrizioni fa sorgere più di un dubbio in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria perché dai colloqui intercettati emerge che il dottor CC era davvero convinto della scemata pericolosità del OR, mentre il CO, lungi dall'istigare il medico CC a certificare il falso, manifestava il suo scetticismo sulla attenuazione della pericolosità del suo assistito;
si tratta di lettura chiaramente contrastante con le considerazioni svolte dal tribunale sul punto. Inoltre il tribunale non ha tenuto conto della situazione sanitaria del OR, che appariva obiettivamente complessa, tanto è vero che nel tempo 6 si sono succedute diverse perizie e consulenze, di ufficio e di parte, che hanno fornito valutazioni contrastanti proprio sulla pericolosità del OR. In tale situazione fattuale, ed in presenza di intercettazioni dalla interpretazione non univoca il tribunale avrebbe dovuto esibire una motivazione più completa, contenente cioè una valutazione anche delle prospettazioni difensive ed una interpretazione più logica delle trascrizioni dei verbali di intercettazione. Anche il riferimento al preteso scambio tra il CC ed il CO -il primo avrebbe predisposto una certificazione favorevole al OR ed il secondo si sarebbe impegnato a contattare un assessore regionale per comprendere le ragioni dei ritardi della regione nel pagamento delle spese sanitarie alle cliniche private- non appare approfondito adeguatamente, posto che non sembra dalla lettura delle intercettazioni che vi sia stato tra i dhe soggetti l'ipotizzato scambio, che non risulta che il CO abbia mai telefonato al predetto assessore e che la richiesta del CC potrebbe essere giustificata dal rapporto di amicizia intercorrente con il CO. Del resto una rivalutazione del materiale probatorio da parte del tribunale di Reggio Calabria si impone, posto che negli stessi giorni il competente GIP di Cosenza revocava la misura dopo una rivalutazione dell'identico compendio probatorio e l'esame della documentazione difensiva.
3.4. E' fondato anche il secondo motivo di impugnazione. Quando il giudice ritenga di dovere applicare una misura cautelare, pur dichiarandosi incompetente, deve, ai sensi dell'art. 291, comma 2 cod. proc. pen. motivare specificamente in ordine alla urgenza di soddisfare le esigenze cautelari. 7 Appare necessario ricordare in proposito che il potere di disporre una misura cautelare da parte del giudice incompetente è del tutto eccezionale, in quanto è legittimo soltanto se sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari (così S.U. 25 ottobre 1994, n. 19, De Lorenzo); pertanto la motivazione sul punto deve essere precisa e puntuale. Tale non è la motivazione del provvedimento impugnato che, dopo avere ricordato che l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari non è esclusa dal tempo trascorso dalla commissione dei fatti, non ha fornito spiegazione in ordine alla necessità di provvedere immediatamente. Il tribunale, infatti, si è limitato a ricordare che la condotta del CO era fortemente censurabile....e che si innestava in un inquietante scenario criminale monitorato dalla attività investigativa che ha consentito di disvelare gli opachi rapporti tra alcuni medici compiacenti e la cosca PE. Orbene, premesso che nel caso di specie dalla commissione dei fatti era trascorso più di un anno, lasso di tempo non proprio irrilevante e che, pertanto, andava preso in considerazione ai fini della valutazione della urgenza, che gli elementi di prova a carico del ricorrente erano già stati acquisiti, che sul concreto pericolo di recidivanza nulla di specifico ha osservato il tribunale, salvo rilevare che dagli atti non risultava che il Consiglio dell'Ordine avesse adottato nei confronti del CO provvedimenti inibitori, va detto che appare alquanto singolare il riferimento alla cosca PE, dal momento che non risulta che il CO o il suo difeso OR siano associati a detta cosca, né risulta che il reato contestato al ricorrente sia aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991. 0 08 Il fatto che le telefonate CC-CO, sulle quali si fonda l'accusa, siano state intercettate nel corso delle indagini sul clan PE non ha, invero, alcun rilievo e non consente di gettare una inquietante e sinistra luce sulla vicenda che riguarda il CO. A fronte degli scarsi elementi che avrebbero potuto far ipotizzare un pericolo di recidivanza, assai poco concreto in verità, il tribunale non ha tenuto conto che al CO è contestato un solo episodio, tutto da verificare come si è già detto, e che si tratta di soggetto incensurato. Si può, pertanto, ritenere che al di là di facili suggestioni manchi del tutto la motivazione sul requisito della urgenza di emettere il provvedimento cautelare.
3.5. Anche il terzo motivo di impugnazione è fondato. In ordine alla impossibilità di concedere, in caso di condanna, all'indagato la sospensione condizionale della pena, nulla di specifico hanno osservato il GIP ed il tribunale. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che, avendo ritenuto il pericolo di recidiva, i giudici del merito non hanno ritenuto di aggiungere altro, posto che il giudizio prognostico sulla probabile concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 2bis cod. proc. pen., implica l'esclusione del pericolo di reiterazione del reato, essendo la concessione del beneficio correlata ad una prognosi favorevole in ordine alla condotta futura. Tuttavia le considerazioni svolte nel precedente paragrafo in ordine alla assenza di motivazione su un concreto pericolo di reiterazione, alla mancata 9 considerazione della incensuratezza dell'indagato ed alla circostanza che, almeno a giudicare dalla contestazione e dal provvedimento impugnato, trattasi di un episodio isolato, legittimano l'annullamento anche in relazione al terzo motivo di impugnazione.
4. Per tutte le ragioni indicate l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 10 luglio 2012 IL PRESIDENTE Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 28 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cannela Lanzuise 10