Sentenza 8 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5470 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
- ) E N O I Z C.C. 62 A S R 61 T L S I A . IN05470/03 G R B . E .P . R L D L A L A E D . D B E I A R T T Oggetto: Imposta di rezistuo N H 1 S E 3 S Accertamente L 1 E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . M SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22565/1999 Presidente Cron. 12078 Enrico Altieri Mario Cicala Consigliere Rep. Giuseppe Falcone Consigliere Ud. 25.09.2002 Bruno Spagna Musso Consigliere 003.48 Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto del Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, e dall'Ufficio del registro di Monza, in persona del Direttore pro E L I tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la E V IG I Z A C S S sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliati;
A C n N u 1 S
- ricorrenti -
O I 6 E P C 0 U
contro
M C 7 A 6 C 2 i signori AN RI e NA AG: . N
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 16 a- prile 1999, 50/48/99, depositala il 18 febbraio 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 25 settembre 2002 dal Cons. Actulle Meloncelli;
1 ML 7 3 3 3 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. 24 novembre 1999 il Ministro delle finanze notifica al signor AN RI e alla signora NA AG sia direttamente sia al loro difensore, ragionier Maurizio De Alexandris, costituito nel giudizio di ap- pello, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributa- ria regionale di Milano 16 aprile 1999, n. 50/48/99, depositata il 18 febbraio 1999, che ha accolto l'appello dei contribuemi contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Monza 31 ottobre 1994/23 feb- braic 1995, n. 3721/02/94, che aveva rigettato il loro ricorso contro l'avviso di accertamento n. 892 V 005287 in tema di imposta di registro e di invim.
1.2.1 presupposti della controversia sono i seguenti: il 12 luglio 1989 i signori AN RI e NA AG vendono dei beni immobili, non ancora censiti in catasto, al prezzo di lire 64.000.000; il 20 luglio 1989 l'atto di alienazione è sottoposto a registrazione;
il 6 aprile 1990 gli alienanti chiedono che sia attribuita la rendita catastale dei beni oggetto del contratto registrato: - il 29 maggio 1991 e il 7 giugno 1991 l'Ufficio del registro notifica ai con- tribuenti l'avviso di accertamento л. 892 V 005287, con il quale rettifica il valore finale elevandolo a lire 103.000.000; il ricorso dei contribuenti alla Commissione tributaria di primo grado di Monza è da questa rigettato con sentenza 31 ottobre 1994, n. 3721; 2 лы - il loro appello è, invoce, accolto dalla Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 16 aprile 1999, n. 50/48/99, oggetto del ricorso per cassazione, è cosi motivata: secondo il giudice di primo grado non è possibile attribuire all'immobile alienato il valore determinato in base all'art. 12 DL 14 marzo 1988, n 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, e all'art. 52.4 DPR 26 aprile 1986, n. 131, perché la richiesta di attribuzione di rendita è stata presentata il 6 a- prile 1990, mentre l'atto di compravendita è stato stipulato il 12 luglio 1989 ed è stato registrato il 20 luglio 1989; - invece, sia il titolo del DL 14 marzo 1988, n. 70, sia il suo art. 12 induco- no a ritenere che lo scopo primario della disciplina sia, non tanto quello di fossilizzare l'attenzione sulla data degli atti, ma di consentire la risoluzione delle controversie, voluta in particolare dall'art. 52.4 DPR 26 aprile 1986, n. 131; - è pacifico in atti che i contribuenti, anche per il proprio comportamento nella gestione del rapporto tributario, hanno fomito riscontri tali da poter at- tribuire un valore di lire 29.940.000, in base alla rendita catastale, ben infe- riore a quello dichiarato nell'atto di compravendita, pari a lire 64.000,000. 2.1. Ministro delle finanze sostiene il suo ricorso per cassazione con un solo motivo di censura 2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata, con ogni conseguenziale promuncia anche in ordine alle spese di li- tc. 3. 1 contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio. 3 M Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro delle finanze adduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 L. 13 maggio 1988, n. 154, e dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131. 4.2. A sostegno della sua censura il Ministro ricorrente sostiene che non sarebbe condivisibile la tesi della Commissione tributaria regionale, se- condo la quale, anche se i contribuenti non hanno rispettato il termine previ- sto dall'art. 12 L. 13 maggio 1988, n. 154, una considerazione complessiva della finalità della legge dovrebbe far ritenere che si debba tener conto del comportamento delle parti nella gestione del rapporto tributario per consen- tire la valutazione forfotaria del valore dell'immobile.
4.3. La questione che viene sottoposta al giudizio della Corte riguar- da la fondatezza della pretesa del contribuente all'applicazione del calcolo automatico dell'imposta di registro per beni immobili dichiarati ai fini dell'iscrizione in catasto ma ancora senza attribuzione di rendita, nell'ipotesi in cui egli l'abbia fatta valere chiedendola, nun con una dichia- razione specifica incorporata nell'atto registrato, ma separatamento o in un momento successivo.
4.4. Il motivo di ricorso è fondato. Infatti, all'art. 12.1 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, dopo aver previsto, nel primo periodo, che Le disposizione del comma 4 dell'art. 52. del D.P.R. 26 aprile 1986, n 131, e del quinto comma dell'articolo 26 del D.P.R. 26 ot- tobre 1972, n. 637, aggiunto con l'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della muda proprie- tà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di dirițți reali di godimento M 4 sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamemo per la forma- zione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. I" dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribu- zione di rendita>>>, dispone, nel secondo periodo, che il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto... di volersi avvalere detle disposizioni del pre- sente articolo>>. Se ne doduce che è onere del contribuente, che desideri avvalersi dei benefici previsti dalle disposizioni normative appena ricordate, incorporare una dichiarazione avente tale contenuto nello stesso documento contenente l'atto sottoposto a registrazione (conforme Corte di cassazione 23 aprile 2001, n. 5980). Poiché risulta accertato in fatto che i signori AN RI e NA AG hanno concluso l'atto di alienazione di beni immobili il 12 luglio 1989 e che solo il 6 aprile 1990 hanno chiesto l'applicazione dell'art. 12.1 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, essi non hanno prestalo osservanza all'onere previsto dalla legge e non hanno, quindi, diritto alle agevolazioni tributarie tardivamente richieste. E', pertan- lo, viziata per violazione di legge la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che ha accolto l'appello dei contribuenti.
5. Ne deriva che il ricorso del Ministro delle finanze dev'essere ac- colto e che la sentenza impugnata dev'essere cassata.
6. Inoltre, poiché per la risoluzione della controversia non si richie- dono ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384.1 cpc, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.
7. Le spese processuali relative all'intero giudizio seguono la soc- combenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo. Ms
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti, che sono condannati al pagamento delle spese processuali relative all'intero giudizio nella misura di Euro 600,00 (seicento), di cui Euro 100,00 (cento) per le spese vive, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2002. esidente аPr 1 relatore ed estensore Miloncell! IL CANCELLIERE ED LD DEPOSITATO IN CANCELLERIA -8 APR. 2003 IL CANCELLIERE CA Oggi Casano A G