Sentenza 27 ottobre 2016
Massime • 1
La legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati (nella specie lesioni personali aggravate e minaccia), ma il riconoscimento del diritto al ristoro risarcitorio è comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, dell'effettiva esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, subìto in concreto, derivante dall'illecito contestato.
Commentario • 1
- 1. Attenzione a offendere l'amministratore di condominio (per iscritto)Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 27 giugno 2016
Attenzione ad offendere per iscritto un amministratore di condominio, perché questa condotta ci potrebbe costare anche una condanna per diffamazione! Sull'argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1819 del 2016, la quale ha fornito alcune interessanti precisazioni sul punto. Nel caso esaminato dalla Corte, un soggetto, che aveva svolto un'attività di consulenza tecnica in favore del condominio, era stato condannato dal Giudice di Pace per il delitto di diffamazione di cui all'art. 595 del codice penale (che punisce la condotta di chi “comunicando con più persone offende l'altrui reputazione” e prevede come pena la reclusione fino ad un anno o la multa fino a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2016, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2016 |
Testo completo
018 19-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Dott. Bruno Paolo Antonio Presidente Udienza pubblica 27.10.2016 Consigliere Sentenza n. 2711 Dott. Silvana De Berardinis Consigliere Registro generale n. 13415/2016 Dott. Sergio Gorjan Dott. Rosa Pezzullo Consigliere Dott. Roberto Amatore Rel. Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : FA RD, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Appello di Venezia del 10.7.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato l'Avv. Lorenzo Contucci del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Adami del Foro di Udine, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi già presentati;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Verona in data 19.9.2014, appellata da FA AR ( odierno ricorrente), da RE, RU IC, AI RO, concesse le attenuati generiche ai soli imputati MO AN, RU IC, AI RO equivalenti alle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena per i predetti imputati in quella di anni uno e mesi otto di reclusione quanto ad AI e MO, e in quella di anni uno, mesi sei e giorni dieci di reclusione quanto al RU, riducendo la pena, quanto alla posizione di FA, ad anni uno e mesi undici e giorni dieci di reclusione e confermando, nel resto, la impugnata sentenza con la revoca della pena accessoria per tutti gli imputati, e ciò in relazione al giudizio ove l'odierno ricorrente era 1 imputato, con gli altri, per i reati di cui agli artt. 110, 582, 583, secondo comma, 585, 577, n. 3 e 4, 61 nn. 1 e 5, e 94 cod. pen. ( Capo A della rubrica ) ; agli artt. 110, 582, 585, 577 n. 3 e n. 4, 61, nn. 1 3 5 e 94 cod. pen. ( Capo B della rubrica ) ; agli artt. 110, 612, comma 2, cod. pen. ( Capo C della rubrica ). Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato predetto, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a cinque motivi di doglianza. Gli altri coimputati invece rinunziavano tutti ai motivi di appello già presentati.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, inosservanza di norme processuali in ordine alla domanda di costituzione di parte civile presentata dal Comune di Verona. Si osserva che il Comune di Verona, in ordine alla tipologia di reati contestati agli imputati ( e cioè lesioni personali e minaccia ), non era legittimata a costituirsi parte civile nel processo, giacché la semplice circostanza della notizia dell'aggressione violenta subita dalle vittime del reato, anch'esse costituite parti civili, pubblicizzata sui mezzi di informazione non valeva a determinare un danno alla immagine della città di Verona.
1.2 Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e, cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione in punto di applicazione dell'istituto del concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen.. Si deduce che dal semplice comportamento inerte e privo di iniziative non è possibile rintracciare una condotta concorsuale, come invece ritenuto dalla Corte distrettuale. Si contesta, punto di fatto, la circostanza che il FA abbia proferito minacce ovvero che sia uscito dall'autovettura, all'interno della quale vi erano gli aggressori, con atteggiamento minaccioso o intimidatorio. Si contesta che dal materiale probatorio raccolto nella fase delle indagini preliminari ( e ciò con particolare riferimento al verbale di s.i.t. del TA, una delle due vittime del reato ) sia emersa la prova che il FA avesse ostacolato fisicamente il TA che era accorso in soccorso dell'amico FERRARI, anch'egli aggredito dagli altri coimputati. Si osserva, in conclusione, che la mera connivenza consistita nella mera presenza sul luogo dell'aggressione senza proferire minacce e senza aver posto in essere un comportamento di aggressione fisica delle vittima non poteva integrare l'ipotesi concorsuale nel delitto di lesioni aggravate contestata agli altri coimputati. Evidenzia, inoltre, la difesa del ricorrente che la mera condotta posta in essere da quest'ultimo di uscire dall'autovettura, unitamente agli altri passeggeri dell'autovettura, dopo il primo alterco verbale avuto con le vittime per mere ragioni di circolazione stradale, non poteva aver avuto una valenza rafforzativa della volontà delittuosa degli altri imputati che, questi sì, avevano posto in essere le condotte violente e lesive nei confronti delle vittime dei reati sopra descritti.
1.3 Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata sempre per vizio argomentativo, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e, cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Denunzia la difesa del ricorrente che l'unico elemento rintracciabile nel tessuto motivatorio della sentenza a sostegno della responsabilità concorsuale del FA si era concretizzato nella condotta di 2 "frapporsi" tra il TA ed il FERRARI, nel momento in cui quest'ultimo era stato aggredito dagli altri componenti del gruppo, ma che ciò era avvenuto in realtà senza un reale contatto fisico tra il FA ed il TA, che infatti aveva schivato il primo con un'abile mossa. Si osserva, pertanto, che, comunque, si rientrava nella descrizione di quella condotta "marginale" evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità per la concessione dell'attenuante in parola.
1.4 Con il quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e, cod. proc. pen.,in ordine alla valutazione della perizia medico legale disposta d'ufficio per la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. per i reati di cui ai capi A e B della rubrica. Si osserva che la perizia aveva escluso, per la tipologia di ferite inferte alle vittime, che i colpi fossero stati portati con l'utilizzo di un "tirapugni" e che, invece, i giudici di merito, valorizzando la perizia tecnica della parte civile, avevano concluso illogicamente per l'utilizzo di tale strumento di offesa da parte degli aggressori con la conseguente applicazione della contestata aggravante.
1.5 Con quinto motivo si censura sempre l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle richieste attenuanti generiche. Si evidenzia che le dette attenuanti erano state concesse a tutti gli altri coimputati che, peraltro, avevano avuto un ruolo attivo nell'aggressione compiuta e che non erano state concesse al FA, nonostante la sua sostanziale incensuratezza, e che pertanto la ragione, non espressa, di tale differente trattamento sanzionatorio non poteva essere spiegato se non con la ragione che gli altri imputati avevano rinunziato ai motivi di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso dell'imputato è fondato limitatamente al primo motivo di doglianza. Nel resto il ricorso va rigettato.
2.1 La parte ricorrente contesta la legittimazione del Comune di Verona, quale ente territoriale rappresentante della comunità cittadina locale, a costituirsi parte civile in un giudizio ove sono state contestati agli imputati reati comuni di lesioni aggravate e minacce, delitti determinati in concreto da una banale "lite stradale", deducendo, tuttavia, anche l'insussistenza di un danno risarcibile per la mancanza di un nesso eziologico tra le condotte delittuose contestate e l'allegato danno all'immagine cittadina, danno che l'ente territoriale aveva invece collegato alla rilevanza mediatica avuta dalla notizia sui mezzi di informazione.
2.2 La doglianza è fondata nei termini, tuttavia, qui di seguito precisati.
2.2.1 Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato, in via generale, che la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, purché tale tipologia di danno sia in concreto configurabile (Cass., Sez. 2, n. 13244 del 07/03/2014 - dep. 21/03/2014, Lazzaro e altri, Rv. 259560). 3 Può aggiungersi, peraltro, che anche i danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono altresì risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa (Cass. Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007 - dep. 25/01/2008, Sommer e altri, Rv. 239190).
2.2.2 In realtà, deve precisarsi, in termini ricostruttivi dell'istituto qui in esame, che la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore (Cass., Sez. 4, n. 14768 del 18/02/2016 - dep. 11/04/2016, P.C. in proc. Spalletti, Rv. 266899).
2.23 Ed invero, non può essere dimenticato, per la disamina delle problematiche sollevate dalla parte ricorrente nel motivo di doglianza qui in scrutinio, che legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è solo il soggetto passivo del reato ma anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato. Orbene, tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che, senza di esse, il danno non si sarebbe verificato (Cass., Sez. 1, n. 46084 del 21/10/2014 - dep. 07/11/2014, P.C. in proc. Galdiero, Rv. 261482).
2.3 Ciò posto in termini generali e ricostruttivi, osserva la Corte che, sebbene l'ente territoriale avesse, nel caso di specie, la legittimazione processuale a costituirsi parte civile per l'allegato danno all'immagine e ciò in ragione del principio, da ultimo ricordato, secondo cui la - legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni ( questione quest'ultima attinente al giudizio di merito sulla fondatezza della domanda risarcitoria o restitutoria avanzata ai sensi dell'art. 185 cod. pen. ) -, tuttavia il predetto ente, quale rappresentante della collettività dei cittadini, avrebbe, poi, dovuto rigorosamente allegare e provare la sussistenza della lesione alla sua sfera giuridico-patrimoniale, sub specie di danno effettivamente patito alla sua immagine attraverso la dimostrazione del nesso eziologico esistente tra l'illecito penale contestato ed il danno patrimoniale o non subito, e ciò secondo le consuete regole civilistiche regolanti la materia e dettate, più in particolare, dagli artt. 2043 e 1223 Cod. civ., così come richiamate dal sopra indicato art. 185 cod. pen.. Ciò che vuol qui sottolinearsi è che l'ente territoriale, quale soggetto danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del - è titolato e legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, non solo reato quanto è soggetto passivo del reato, ma anche quanto è semplicemente attinto dalle 4 conseguenza negative del reato che abbiano determinato una situazione svantaggiosa o dannosa delle quali ben può chiedere il ristoro sul piano risarcitorio. E ciò vale anche per l'eventuale danno all'immagine, come sopra affermato da questa Corte di legittimità in altre ipotesi, qualora tale danno sia collegato, sul piano causale, alla commissione di una fattispecie di reato che abbia riguardano i rapporti tra privati.
2.4 Ciò che, invece, è mancato nel caso di specie è proprio la prova dell'esistenza di un danno all'immagine per l'ente territoriale costituito parte civile, quale conseguenza eziologicamente ricollegabile alla commissione dei reati oggi in contestazione, atteso che la mera allegazione - che si costituisce, per quanto sopra detto, il titolo giuridico fondante la legittimazione attiva alla costituzione di parte civile dell'ente territoriale di un danno all'immagine per la commissione di reati che possano astrattamente compromettere la considerazione generale della comunità cittadina non è di per sé prova sufficiente a far ritenere esistente l'asserita lesione del diritto soggettivo sopra ricordato, come tale titolo genetico del conseguente diritto risarcitorio del quale si chiede ristoro nel giudizio penale. Orbene, osserva la Corte che la mera prospettazione di un danno all'immagine collegato all'affermazione della diffusione della notitia criminis sui mezzi di informazione rappresenta già, sotto il profilo assertivo, un'allegazione insufficiente a far sorgere nella parte asseritamente danneggiata dal reato il diritto al conseguente ristoro risarcitorio conseguente alla commissione del reato, se tale allegazione non viene necessariamente supportata da altri elementi di valutazione che facciano presumere l'esistenza di una lesione, in concreto, del diritto tutelato, nella specie il diritto ad una immagine sana e non compromessa della comunità cittadina. Detto altrimenti, occorre che l'ente territoriale alleghi anche nell'ipotesi in cui, poi, - concretamente la quantificazione del diritto risarcitorio sia rimesso alla competente sede civile ( come avvenuto nel caso di specie ) - una serie di elementi di valutazione, come altrettante asserzioni del diritto previsto dall'art. 185 cod. pen. in termini generali, dai quali è dato dimostrare la lesione del suo diritto ( nella specie, il diritto all'immagine, come più volte ripetuto ed il nesso causale tra il danno asseritamente subito ( sulla cui quantificazione si esprimerà il giudice civile, qualora a quest'ultimo sia rimessa la decisione ) ed il delitto tra privati, intercorso nella collettività cittadina di cui l'ente territoriale è il rappresentante.
2.5 In mancanza di ciò le statuizioni civili, qui espresse solo nei termini di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, non possono essere mantenute in favore dell'ente territoriale, pur legittimamente costituito parte civile.
2.6 Ne consegue l'annullamento delle statuizioni civili in favore della parte civile Comune di Verona, statuizioni che vanno pertanto revocate.
3. Nel resto, come detto, il ricorso è infondato.
4. Il secondo motivo di doglianza è invero infondato. Si prospetta un vizio argomentativo in relazione alla motivazione resa sul profilo della responsabilità concorsuale dell'impuntato per l'apporto fornito alle condotte delittuose ascrivibili agli altri concorrenti. Più in particolare, si osserva che dal semplice comportamento 5 inerte e privo di iniziative non era possibile rintracciare una condotta concorsuale, come invece ritenuto dalla Corte distrettuale 4.1 Sul punto, va puntualizzato che, in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Cass., Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013 - dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 258953). 4.1.1 È stato, invero, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (Cass., Sez. 1, n. 12089 del 11/10/2000 - dep. 23/11/2000, Moffa e altri, Rv. 217347).
4.1.2 Dal punto di vista del profilo psicologico, nel concorso di persone nel reato l'elemento soggettivo si caratterizza nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa (Cass., Sez. 1, n. 40248 del 26/09/2012 - dep. 12/10/2012, P.G. in proc. Mazzotta e altro, Rv. 254735) Ne consegue, come affermazione di principio da ribadire anche in questo ambito decisorio, che la semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente ( Cass., Sez. 6, n. 61 del 26/11/2002 dep. 08/01/2003, Delle Grottaglie, Rv. 222976).
4.1.3 Riaffermati i principi sopra ricordati in tema di individuazione della linea di discrimen tra condotta di cooperazione nel reato e mera connivenza, come tale non punibile, osserva la Corte come, in questo caso, non sia rintracciabile alcun profilo di illogicità ovvero di contraddittorietà nella motivazione qui impugnata, come invece denunziato dalla parte ricorrente, giacché la Corte di merito, facendo buon governo dei principi sopra affermati in tema di concorso di persone nel reato, ha correttamente argomentato in punto di responsabilità concorsuale dell'imputato nel reato allo stesso contestato. Ed invero, il giudice di appello, con argomentazione scevra da intrinseche contraddizioni, ha del resto evidenziato che il contributo fornito dal FA non si è limitato ad un mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, nei termini sopra descritti di agevolazione della condotta dell'autore 6 * materiale del reato ( e ciò con la richiesta consapevolezza del "concorrente morale" di essersi rappresentato l'evento del reato e di aver pertanto espresso una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale), perché, nella fattispecie oggi in esame, è stato ben evidenziato nella sentenza d'appello che l'imputato ha altresì fornito un suo specifico contributo materiale - oltre che agevolativo sul piano psicologico ( nel senso sopra chiarito ) - alle condotte violente poste in essere nei confronti delle due vittime del reato, e ciò, come ben precisato dalla Corte lagunare, attraverso la condotta materiale, da un lato, concretizzatasi nell'uscire, unitamente agli concorrenti dall'autovettura ( in cui viaggiavano per le strade cittadine) e, dall'altro, nel chiudere, attraverso una sorta di "cordone umano", le vie di fuga ai soggetti aggrediti, dopo l'alterco verbale intervenuto poco prima per una banale lite stradale tra pedoni e automobilisti.
4.1.4 Peraltro, la Corte distrettuale, con una motivazione rispettosa dei principi giurisprudenziali da ultimo menzionati e, per altro, dotata di coerenza e logicità, ha messo in evidenza che il FA, pur nella concitazione di quei convulsi momenti di scellerata azione violenta contro i due malcapitati pedoni, è riuscito comunque a fornire un ulteriore contributo materiale agevolativo alle condotte degli altri concorrenti nel reato, cercando di "frapporsi" fisicamente tra il NT ( vittima del reato e che era accorso coraggiosamente in soccorso dell'altra parte offesa, e cioè del Ferrari) e gli altri aggressori, non riscendo a fermare il NT solo grazie all'abile azione di quest'ultimo che aveva letteralmente "schivato" l'intervento del FA, agevolando, in tal modo, materialmente la condotta criminosa dell'altro concorrente MO, la cui azione aggressiva aveva avuto l'effetto, poi, di far cadere in terra il NT sulla sponda del parapetto del ponte che attraversa l'Adige.
4.1.5 Non può pertanto parlarsi, a rigore, neanche di una condotta agevolativa e rafforzativa da parte del FA, sul piano psicologico, dell'altrui condotta materiale di violenza nei confronti delle vittime del reato, quanto piuttosto e più correttamente di un contributo materiale alle altrui condotte delittuose poste in essere dai concorrenti, attraverso un'azione diretta, da un lato, a scongiurare comode vie di fuga agli aggrediti e, dall'altro, ad ostacolare l'azione di salvataggio del NT nei confronti dell'altra vittima. E comunque, anche a voler ritenere la presenza dell'imputato sul locus commissi delicti come mera presenza agevolatrice, non può disconoscersi il contributo causale del FA anche come mero "contributo psicologico e morale" rafforzativo delle altrui condotte delittuose, consentendo, per le ragioni già sopra evidenziate, una più agevole commissione dei delitti contestati, e ciò proprio stimolando o rafforzando il proposito criminoso degli altri concorrenti attraverso la sua presenza attiva sul luogo dell'aggressione.
5. Ma se così, allora, anche il terzo motivo risulta essere infondato, e ciò al limite dell'inammissibilità per manifesta infondatezza. La parte ricorrente contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in relazione all'asserito minimo contributo concorsuale comunque fornito.
5.1 Sul punto, non può essere dimenticato che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato, in subiecta materia, che la circostanza attenuante del contributo di minima importanza è 7 configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso ( Cass., Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013 - dep. 13/06/2013, P.G. e Di Domenico, Rv. 256035; Cass. Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012 - dep. 09/01/2013, Modafferi e altro, Rv. 254051).
5.1.1 Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non risulta sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 21082 del 13.4.2004 dep.
5.5.2004 rv 229201, conf. asn 199306664 riv. 195478 conf. asn 199400579 riv. 196118 conf. asn 199407456 riv. 198357 conf. asn 199707881 riv. 208264 conf. asn 199901507 riv. 212277).
5.1.2 Ciò premesso, osserva come anche in questo caso non è rintracciabile alcun vizio argomentativo nel percorso logico seguito dalla Corte lagunare per escludere l'applicazione dell'attenuante in parola, atteso che il comportamento del Montefameglio non può certo considerarsi, sul piano del grado di efficienza causale, di minimo "impatto" rispetto alla produzione dell'evento materiale verificatosi in concreto, essendosi, per come sopra già tratteggiato, "frapposto" materialmente e fisicamente al NT nell'attività di soccorso all'altra vittima del reato ed essendosi, per altro, posto con la sua presenza fisica come presidio degli altri concorrenti e come ostacolo alla fuga delle vittime del reato. Ne discende che non può certo parlarsi, nel caso di specie, di una condotta del correo che abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere "avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento".
6. Il quarto motivo di doglianza è invece inammissibile, in quanto versato in fatto e come tale al di fuori del perimetro di giudizio riservato al giudice di legittimità.
6.1 Sul punto, va osservato che, in relazione al contenuto della doglianza, la Corte di legittimità non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Ciò vale, in particolar modo, per la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione. Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non può stabile se la 8 decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 comma 1, lett. e, cod. proc. pen. non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
6.1.1 Orbene, secondo la giurisprudenza più recente ricorre il vizio della mancanza, della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità ed incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 7651/2010 ).
6.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come la parte ricorrente intenda sollecitarla ad una rilettura del materiale probatorio acquisito al patrimonio conoscitivo del giudizio attraverso un nuovo scrutinio degli elementi di valutazione estraibili dalle perizie disposte nel corso del giudizio di merito, ponendo così la doglianza al di fuori della circoscrizione di giudizio riservata al giudice di legittimità. Né comunque è rintracciabile, nel percorso argomentativo della Corte, alcun profilo di illogicità o di contraddittorietà. Ed invero, l'utilizzo del cd. tirapugni, al di là di ogni ulteriore valutazione sulla condivisibilità delle conclusioni della perizia, è stata circostanza confermata dalle dichiarazioni convergenti delle due vittime del reato, dichiarazioni sulla cui attendibilità la Corte di merito ha comunque ben argomentato. Seguire oltre il ricorrente nel contenuto delle doglianze così sollevate rischierebbe di far penetrare il giudizio della Corte di legittimità su un terreno ove è inibito invece ogni valutazione contenutistica sul valore probatorio delle prove. Ne discende l'inammissibilità della doglianza così sollevata.
7. Ma anche il quinto motivo di ricorso è inammissibile.
7.1 Sul punto, non può essere dimenticato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche 9 + considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
7.1.1 Anche in questo caso, osserva la Corte, a rischio di ripetere quanto già sopra più volte evidenziato, le censure sollevate dal ricorrente sono versate in fatto e dirette a richiedere al giudice di legittimità una nuova valutazione di merito in ordine alla mancata concessione delle richieste attenuanti generiche, valutazione la cui motivazione è invece esente da possibili censure, in quanto la Corte territoriale ha evidenziato che tale decisione era comunque motivata dall'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato e da un atteggiamento di mancata resipiscenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che elimina. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 27.10.2016 Il Presidente Paolo Antonio Bruno Р Il Consigliere estensore Roberto Amatore kouts Anato DEPORTATA IN CANCELLERIA add 16 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO um 10