Sentenza 16 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 10:22:88/02 IN NO DEL POLOPTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 11384/99 . 5541 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere 7 Ud. 26/11/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: OF DI AN CH & C. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. CH elettivamenteAN nonchè' di CH AN, domiciliati in ROMA VIA DI TRASONE 8, presso lo studio dell'avvocato FORGIONE ERCOLE, rappresentati e difesi dall'avvocato VETERE FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA;
intimato 2001 avverso il provvedimento del Pretore di COSENZA, 4573 emesso il 09/03/99;:RG.8546/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
in subordine rimvio per ulteriori accertamenti. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Cosenza la ditta Mariofrutta s.n.c. proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Cosenza per il omissioni pagamento di somme dovute per pretese contributive. All'udienza del 9 marzo 1999, successiva a quella fissata con decreto per la discussione, il Pretore, rilevato che nessuno era comparso per l'opponente, convalidava l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarava estinto il giudizio. Avverso questo provvedimento l'opponente in primo grado propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. La controparte non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si sostiene la nullità della decisione e del procedimento, deducendosi che, all'udienza del 9 marzo 1999, il Pretore ha adottato il provvedimento impugnato, dopo aver rilevato che nessuno era comparso per l'opponente; non ha però considerato che la precedente udienza del 26 febbraio 1999, fissata per la discussione, non si era tenuta per la distribuzione delle cause al nuovi Magistrati», e che il disposto rinvio d'ufficio alla «udienza prossima>> non era stato comunicato ai procuratori di parte opponente. Il motivo non merita accoglimento. Il rinvio d'ufficio della causa, per non essersi nel giorno stabilito tenuta udienza, deve 3 intendersi disposto per l'udienza immediatamente successiva che sarà in concreto tenuta dal giudice che procede, con la conseguenza che per le parti vi è l'onere di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, è l'udienza successiva, e così di seguito fino a quando l'udienza sia effettivamente tenuta (v. Cass. 28 ottobre 1983 n.6381); come è stato rilevato da questa Corte con specifico riferimento al giudizio di opposizione previsto dagli artt.22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, il provvedimento di rinvio dell'udienza di comparizione delle parti fissata a norma del citato art.23, mentre non va comunicato alle stesse, giusta il disposto dell'art.57 disp. att. cod.proc.civ., quando rimandi all'udienza successiva del giudice designato, non può prescindere dalla comunicazione, quando differisca la comparizione direttamente ad un'udienza ulteriore. In questo caso l'omissione della comunicazione, prescritta per il rispetto del principio del contraddittorio e la garanzia del diritto di difesa, determina la nullità dell'udienza e dell'ordinanza di convalida (cfr. Cass. 19 ottobre 1991 n.11064, 7 settembre 1992 n. 10267, 7 agosto 1996 n.7245). La parte ricorrente richiama questo principio, ma non fornisce alcuna indicazione utile per verificare se la causa sia stata trattata all'udienza immediatamente successiva a quella della data originariamente fissata, o invece in un'udienza ulteriore;
l'allegazione degli elementi rilevanti al fine della denuncia di error in procedendo spettava indubbiamente alla 4 parte, mentre dagli atti processuali che questo giudice di legittimità può apprezzare direttamente- risulta soltanto che nel decreto in calce al ricorso per opposizione all'ordinanza- in ingiunzione era stata fissata per la discussione l'udienza del 26 febbraio 1999, e che la causa fu effettivamente trattata e decisa all'udienza del 9 marzo 1999, senza che sia possibile peraltro stabilire se quest'ultima fosse immediatamente successiva a quella fissata nel decreto disponente la comparizione delle parti. Il ricorso deve essere quindi respinto. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 26 novembre 2001 Il Presidente Vinceux Tress Il Consigliere este FabrizioMiau lau Shill I A 0 D 3 S 1 , IL CANCELLIERE 3 S . O 5 A Depositato in Cancelleria T L T L . R , O A A N ' 16 FEB. 2002 B S L I E 3 L oggi, P E D 7 S - D I A IL CANCELLIEREShell 8 I - T N S 1 S G 1 N O O E P S E A M I I D G A E G A , E O D O L T E R T T T I A S R N I I L E G L D S E E E R O D 5