Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2000, n. 12089
CASS
Sentenza 11 ottobre 2000

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La sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2000, n. 12089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12089
    Data del deposito : 11 ottobre 2000

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