Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
Legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è solo il soggetto passivo del reato ma anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato; tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato la legittimazione alla costituzione di parte civile della società assicuratrice di bene oggetto di incendio doloso, cagionato dall'assicurato, con riferimento ai profili del lucro cessante, per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento degli ulteriori premi, e del danno emergente, avendo riguardo alle spese per l'istruttoria avviate a seguito della denuncia di sinistro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2014, n. 46084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46084 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/10/2014
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1102
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 34940/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.;
nei confronti di:
AL NI N. IL 06/06/1956;
avverso la sentenza n. 12167/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito, per la parte civile, Avv. Merlini Maurizio;
udito il difensore avv. Stellato Filomena, in sost. dell'avv. Carpelli Renato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 30 novembre 2009 il Tribunale di Latina - sezione distaccata di Gaeta, dichiarava DI IO colpevole del reato di incendio e concesse allo stesso le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante - l'aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di tenta truffa in danno della compagnia assicuratrice UNIPOL s.p.a., reato dichiarato estinto per prescrizione - lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione, nonché al risarcimento del danno cagionato alla UNIPOL s.p.a., costituitasi parte civile.
2. Avverso tale sentenza proponeva tempestiva impugnazione l'imputato e l'adita Corte di appello di Roma, con sentenza pronunciata il 21 dicembre 2011, in riforma di quella di primo grado, lo assolveva, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, anche dalla residua imputazione ritenuta in sentenza, per non aver commesso il fatto e revocava le statuizioni civili (condanna al risarcimento danni ed al pagamento di una provvisionale).
2.1 I fatti oggetto del giudizio riguardano l'incendio sviluppatosi la sera del 17 settembre 1998 all'interno dell'edificio sito in San Martino di Minturno di proprietà della GAL.PI s.r.l. - società di cui era amministratore unico il DI - adibiti ad opificio industriale e la denuncia di sinistro da questi inviata il 19 settembre 1998 alla compagnia assicurativa UNIPOL, relativa a tale incendio.
Incontestata la natura dolosa dell'incendio - attesa l'accertata predisposizione di mezzi (carta, cartoni, stracci imbevuti di benzina, e finanche grossi copertoni da autocarro ed un fusto di plastica contenente 7-8 litri di benzina), funzionale alla propagazione delle fiamme da locale a locale coinvolgendo i macchinari di maggior pregio - mentre il primo giudice riteneva che dal complesso delle risultanze processuali emergevano indizi gravi, univoci e concordanti che facevano ritenere, con sufficiente grado di certezza, ascrivibile al DI la condotta criminosa, la Corte territoriale, di contro, riteneva il quadro indiziario insufficiente a fondare una pronuncia di condanna.
In particolare la Corte territoriale, muovendo dal rilievo che l'incendio aveva richiesto una complessa attività preparatoria tale da richiedere, secondo i periti, tra le due - tre ore di tempo, ha fondato la pronuncia assolutoria sulla preliminare considerazione che era impossibile stabilire, con sufficiente approssimazione, per le molte variabili esistenti (eventuale preventivo trasporto in loco dei mezzi necessari per provocare l'incendio; numero di persone impegnate nell'attività delittuosa), il momento in cui l'autore del fatto si era introdotto nel capannone e che pertanto non era possibile escludere la veridicità delle dichiarazioni rese dall'imputato secondo cui egli, unitamente ai coimputati OR e NT (prosciolti in primo grado per non aver commesso il fatto), si era recato nel capannone la mattina del 17 settembre 1998, verso le ore 9,00 rimanendovi sino alle 14.30/15.00.
Tali dichiarazioni, infatti, secondo i giudici di appello, non potevano in alcun modo ritenersi smentite dalle dichiarazioni dell'ex guardiano del capannone, RI Alfredo, che aveva riferito di essere giunto nei pressi del capannone, senza però entrarci, verso le ore 18.00 del 17 settembre 1999 e di essere lì rimasto per circa 30 minuti, per accudire il proprio cane stabilmente presente nell'area (recintata) adiacente al capannone, e di non aver notato nulla di anomalo (presenza di persone, di mezzi di trasporto, di fumo fuoriuscente dal capannone, di rumori o altro).
Ed invero, premesso che la chiamata ai vigili del fuoco con la segnalazione di un fumo denso che fuoriusciva dal capannone era avvenuta verso le 19.00, i giudici di appello ritenevano ben possibili delle ipotesi alternative rispetto a quella accusatoria, non potendo escludersi che i preparativi dell'incendio fossero avvenuti dopo che il DI si era allontanato dal capannone e prima che il guardiano si fosse recato nello stesso luogo. Anche l'individuazione a carico dell'imputato di un movente economico - la GAL.PI Elettronica s.r.l., che attraversava una irreversibile crisi economica avendo licenziato la quasi totalità dei suoi dipendenti e proceduto alla stipula di un contratto di fitto d'azienda, aveva stipulato un contratto di assicurazione contro il rischio incendi per l'importo di un miliardo per il fabbricato e di quattro miliardi per quanto in esso contenuto (arredamenti, attrezzature, macchinari e merci) - era ritenuta un elemento indiziario non del tutto convincente, tenuto conto dell'esistenza di un vincolo della polizza in favore della società che aveva mutuato la somma impiegata per l'avvio dell'attività aziendale e che in caso di incendio avrebbe beneficiato dell'intero indennizzo eventualmente pagato dalla società assicuratrice, comunque insufficiente, per altro, a coprire tutte le esposizioni della società che ne determinarono nel 2000 il fallimento.
Tale pur plausibile movente, inoltre, non poteva ritenersi in grado di escludere la sussistenza di altre causali di pari valore, quali quelle prospettate dalla difesa dell'imputato (la vendetta di qualche operaio licenziato dalla GA che sapeva di non venire riassunto dall'impresa resasi affittuaria dell'azienda).
Non convincente doveva ritenersi, altresì, anche l'ulteriore elemento valorizzato dal giudice di primo grado, ovvero la ritenuta possibilità per il solo DI di accedere al capannone senza procedere ad effrazione alcuna.
Ed invero la Corte territoriale oltre ad evidenziare la stranezza della condotta dell'imputato, che pur a conoscenza di essere l'unica persona in grado di accedere al capannone senza procedere ad effrazioni, avrebbe dapprima disattivato il sistema antifurto (la cui combinazione lui solo conosceva) per attivarlo nuovamente, una volta abbandonato l'opificio, condotta questa apertamente configgente con la perizia e meticolosità dimostrata nella preparazione dell'incendio, precisava, altresì, che dagli atti processuali, in realtà, non emergeva affatto che il DI fosse l'unica persona (o comunque una delle poche) a poter accedere liberamente al capannone.
Dalle dichiarazioni rese dall'ex guardiano RI, emergeva, infatti, che il cancello (automatico) esterno che consentiva l'ingresso al cortile dello stabilimento, nei quindici giorni precedenti l'incendio, era soltanto accostato, potendovi, dunque, transitare liberamente persone ed automezzi e che anche l'accesso al capannone non era totalmente interdetto agli estranei, emergendo dalle dichiarazioni del D'Ottavi, l'affittuario dell'azienda, che lo stesso, che aveva già provveduto a rafforzare i sistemi di protezione degli ingressi al capannone, aveva anche precisato, però, di aver lasciato aperta una cancellata per consentire proprio al DI di entrare nell'opificio stesso, per prelevare la contabilità dell'azienda.
In conclusione i giudici di appello ritenevano corretta l'affermazione della difesa dell'imputato secondo cui non soltanto il DI ma chiunque, il 17 settembre 1998 e nei giorni immediatamente precedenti, poteva liberamente entrare nel cortile anche con grandi automezzi ed accedere, altresì, all'interno del capannone, sicché alcun elemento di accusa a carico del DI poteva essere desunto dall'attivazione del sistema di allarme.
3. Avverso l'indicata sentenza di proscioglimento ricorre per cassazione l'avvocato difensore della UNIPOL Assicurazioni s.p.a. deducendo i seguenti motivi:
3.1 Assenza di motivazione, relativamente al preteso "ridimensionamento" del movente ed alla ritenuta esistenza di altri moventi di pari valore.
A fronte di un articolato e logico apparato motivazionale fornito dal primo giudice, che aveva evidenziato come, in caso di incendio dei macchinari, il DI attraverso l'indennizzo assicurativo avrebbe potuto estinguere l'ingente debito ipotecario che gravava sul capannone, conservandone la piena proprietà, la Corte territoriale ha ritenuto di poter ridimensionare la valenza indiziaria del movente economico, bilanciando il beneficio della corresponsione dell'indennizzo con la perdita dell'azienda, da ritenersi per altro irreversibile attesa l'insufficienza del canone di affitto, che avrebbe comportato la sicura perdita della proprietà del capannone.
3.2 Mancanza ed illogicità di motivazione, relativamente al passaggio motivazionale concernente la ritenuta "generale libertà di accesso al cortile ed al capannone", affermazione ritenuta in contraddizione con i seguenti atti del processo: le dichiarazioni rese dal teste RI in dibattimento all'udienza del 26 aprile 2006; le dichiarazioni rese alla medesima udienza dal teste IA AT, comandante della stazione CC di Minturno e dal teste La Racca, capo pattuglia dei vigili del fuoco intervenuti sul posto.
Da tali dichiarazioni - di cui in ricorso vengono illustrati i passaggi più significativi e delle quali sono stati allegati dalla difesa di parte civile anche i relativi verbali - emerge, infatti, che tutte le entrate (sia il cancello carraio posto lungo la recinzione esterna;
sia le porte di accesso al capannone;
sia le finestre), erano chiuse e bloccate, tant'è che era stato necessario forzarle per poter accedere ai locali e porre in essere le operazioni di spegnimento.
4. Resiste all'impugnazione il DI, per il tramite del suo difensore, il quale, con memoria del 15 aprile 2013, deduce l'inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione. Sostiene in particolare la difesa del DI, che estinto per prescrizione il reato di tentata truffa, alla Unipol Assicurazioni non può riconoscersi la veste di parte civile relativamente al reato di incendio doloso, in quanto sia il capannone che i macchinari erano di proprietà della GAL.PI s.r.l., e quindi dei soci.
Nè può ritenersi ammissibile - secondo la difesa del DI - la costituzione di parte civile della UNIPOL quale assicuratore della GAL.PI s.r.l. ed attore in via di surrogazione ex art. 1916 c.c., richiamando a sostegno del proprio assunto, un non recente arresto di questa Corte (Sez. 1, n. 885 del 31/05/1985 - dep. 25/01/1986, Faccioli, Rv. 171649), secondo cui "l'assicuratore agente in surrogazione a sensi dell'art. 1916 cod. civ. non è titolare dell'azione civile nel processo penale e non è perciò legittimato ad esercitare tale azione costituendosi parte civile. Il vigente ordinamento giuridico, invero non consente alcun collegamento dell'assicuratore in surrogazione che intende esercitare l'azione civile nel processo penale con la titolarità (o contitolarità) degli interessi protetti dalla norma penale da cui è derivato il danno che l'assicuratore ha indennizzato in base agli obblighi nascenti dal contratto stipulato con il terzo danneggiato. Il presunto danno dell'assicuratore, di cui costui intende rivalersi mediante l'esercizio dell'azione civile, non è, infatti, collegato in alcun modo alla lesione degli interessi tutelati dalla norma penale, non potendo l'assicuratore essere considerato ne' offeso ne' danneggiato dal reato di cui è derivato il danno che ha provveduto a risarcire al terzo danneggiato, quest'ultimo ad un tempo offeso e danneggiato dal reato, (fattispecie in cui la società assicuratrice era stata ammessa a costituirsi parte civile in procedimento penale per incendio doloso agendo in surrogazione per aver risarcito i danni ad un condominio di un fabbricato adiacente i locali incendiati, che dall'incendio aveva riportato danni, ottenendo la condanna dello imputato al risarcimento di tali danni, condanna annullata per i motivi di cui alla massima).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della parte civile è fondato.
1.1 In primo luogo va disattesa la richiesta preliminare della difesa del DI di dichiarare inammissibile l'impugnazione, fondata sull'assunto che alla ricorrente UNIPOL Assicurazione S.p.A., con riferimento all'imputazione di incendio doloso, non può riconoscersi nè la veste di persona offesa dal reato (essendo l'incendio doloso delitto contro l'incolumità pubblica) ne' quella di soggetto danneggiato, in quanto i beni oggetto materiale della condotto delittuosa (il capannone ed i macchinari) erano di proprietà di terzi (la GAL.PI s.r.l.).
Ed invero, anche volendo ritenere proponibile in questa sede la questione relativa alla legittimatio ad causam dell'UNIPOL, già costituitasi parte civile nel giudizio di primo grado senza una rituale opposizione "in limine" (in senso affermativo, si è espressa Sez. 1, n. 9708 del 07/07/1992 - dep. 08/10/1992, p.c. in proc. Giacometti, Rv. 191884, ma in senso negativo, invece, Sez. 5, n. 2911 del 22/12/1998 - dep. 03/03/1999, Lo Presti N, Rv. 212617), la richiesta della difesa del DI risulta comunque infondata nel merito.
1.2 Al riguardo va anzitutto osservato che per consolidata giurisprudenza di questa Corte (in termini, Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007 - dep. 25/01/2008, Sommer e altri, Rv. 239189) "in tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato". La responsabilità per il danno derivante da reato presuppone, in altri termini, solo "l'accertamento di un adeguato rapporto di causalità tra fatto ed evento, rapporto che si verifica quando il fatto ... abbia .... determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato" (Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985 - dep. 07/08/1985, Arslan, Rv. 170234)"; presupposto questo che senz'altro ricorre nel caso di specie, ove si consideri che l'incendio doloso appiccato nello stabilimento della GAL.PI s.r.l., ha arrecato un sicuro pregiudizio patrimoniale all'UNIPOL, ente assicuratore dell'opificio e dei macchinari ivi installati, quanto meno sotto il profilo del lucro cessante (mancato pagamento degli ulteriori premi) e del danno emergente (correlato, a puro titolo esemplificativo, alle spese sostenute per l'istruttoria avviata a seguito della denuncia di sinistro del soggetto assicurato).
1.3 Quanto poi al merito dell'impugnazione, è opportuno premettere che l'art. 192 c.p.p., nell'indicare i criteri di valutazione della prova, stabilisce che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di requisiti che gli indizi devono presentare per avere valenza probatoria, la "precisione" dell'indizio significa che il fatto noto deve essere indiscutibile, certo, nella sua oggettività, non essendo logicamente deducibile un fatto ignoto da un fatto a sua volta ipotetico;
la "gravità" dell'indizio sta a denotare che il fatto noto deve avere una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto;
la "concordanza", infine, sta ad indicare che gli indizi, precisi nel loro essere, prossimi logicamente al fatto ignoto, debbono muoversi nella stessa direzione, debbono essere logicamente dello stesso segno. La "precisione" e la "gravità", inoltre, vanno accertate sottoponendo gli indizi a vaglio anzitutto separatamente e, in un secondo momento, soprattutto per quel che riguarda la gravità, congiuntamente, potendo la gravità degli uni acquistare spessore dalla accertata gravità degli altri, mentre la "concordanza" va valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano. Va infine rilevato che più sono gli indizi gravi, precisi e concordanti, più facile è il giudizio di probabilità (V. Sez. 4 sentenza n. 943 del 26.6.1992, Rv. 193003).
Ciò posto, deve rilevarsi - come a ragione sostenuto dalla difesa dell'UNIPOL e dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria orale - che i giudici d'appello non hanno apprezzato, secondo quanto era imposto dalla logica, la gravità dell'indizio rappresentato dal dato, emerso in sede d'indagine e congruamente valorizzato dal primo giudice (pag. 9 sentenza di primo grado), che in sede d'indagini non erano stati trovati dagli operanti segni recenti di effrazione e che lo stabilimento non era accessibile (tanto che i Vigili del Fuoco, per entrare, avevano dovuto forzare una porta e tagliare le inferriate di una finestra, tale da far desumere che la persona che aveva preparato, prima, ed appiccato, poi, l'incendio, non solo conoscesse molto bene lo stato dei luoghi, l'ubicazione dei locali e dei macchinari e la presenza dei cartoni nel magazzino, ma che avesse altresì le chiavi per accedere (al capannone) e conoscesse, inoltre, la combinazione del sistema antifurto).
La particolare gravità del suddetto indizio non poteva essere logicamente sminuita formulando astratte considerazioni sul carattere oltremodo "incauto" che dovrebbe riconoscersi alla condotta del DI (disattivazione dell'allarme e successiva sua riattivazione) ove lo si ritenesse effettivamente coinvolto nell'attivazione dell'incendio, per essere costui ben consapevole di essere l'unico soggetto in grado di entrare nel capannone della propria società senza procedere ad effrazione alcuna. In proposito è agevole rilevare che non costituisce evidentemente compito del giudice penale, chiamato a compiere una valutazione della gravità degli indizi a carico di un imputato, interrogarsi sul carattere più o meno prudente ed avveduto del comportamento dell'autore del reato, ovvero, in definitiva, sulla maggiore o minore capacità dello stesso nel riuscire ad occultare gli elementi che potrebbero condurre ad una sua identificazione, senza contare, per altro, che tale valutazione non va evidentemente condotta ex post ma ex ante, e che in tale prospettiva, come dedotto dalla società ricorrente, non può ritenersi affatto "strana" la riattivazione del sistema d'allarme, ove si consideri che la finalità dell'incendio sarebbe stata quella di frodare l'assicurazione simulando un incendio accidentale, contando sull'autodistruzione dell'apparato di benzina, cartoni e copertoni utilizzato per innescarlo e che in tale ottica, appariva quindi logica il reinserimento dell'allarme.
1.4 Incongruo si rileva, altresì, l'ulteriore passaggio motivazionale della sentenza impugnata nel quale si afferma, in base alle dichiarazioni dell'ex guardiano RI Alfredo, la generale libertà di accesso al cortile ed al capannone nei giorni precedenti l'incendio, ove si consideri: (a) che dall'allegato contenuto integrale della indicata deposizione, si evince che il solo cancello esterno in ferro, che consentiva l'ingresso al cortile dello stabilimento, risultava solo accostato nei giorni precedenti l'incendio, ma non anche il cancello di ingresso al capannone, ove erano ubicati i macchinari distrutti dalle fiamme;
e che l'affermazione dei giudici di appello non tiene conto delle deposizioni del teste La Racca (capo pattuglia dei Vigili del Fuoco intervenuti a sedare l'incendio) e del maresciallo Moscaritolo (comandante della stazione dei Carabinieri di Minturno) che hanno riferito come per accedere in loco si rese necessario aprire un varco nella rete di recinzione e scardinare un'inferriata di una finestra, risultando il capannone inaccessibile.
1.5 Nel caso in esame, peraltro, vi era un ulteriore significativo indizio a carico dell'imputato la cui valutazione è stata praticamente omessa dalla Corte d'appello: la sussistenza a carico dell'imputato di un preciso movente economico.
Al riguardo occorre considerare, infatti, che i giudici di appello hanno ritenuto di dover ridimensionare la rilevanza del movente economico in considerazione dell'esistenza di un vincolo di polizza in favore dell'ente che aveva finanziato l'acquisto dei macchinari ovvero della ritenuta impossibilità di escludere altri moventi (quali la vendetta di un operaio licenziato, non riassunto dall'affittuario dell'azienda), non considerando, però, del tutto incongruamente, lo stato di pratica decozione della GA Elettronica s.r.l. ed il dato fattuale che, in caso di pagamento dei rilevante indennizzo assicurativo (i macchinari erano stati assicurati per un valore pari a L. 4.000.000.000), la società amministrata dal DI avrebbe conseguito l'estinzione dell'intero suo debito verso l'ente finanziatore dell'acquisto dei macchinari, garantito da ipoteca sull'immobile, così riacquistando la piena disponibilità dello stesso nonché il carattere del tutto congetturale del preteso movente alternativo.
Orbene, anche volendo negare all'esistenza di una valida causale la natura di indizio autonomamente valutabile e ritenere di conseguenza inessenziale la ricerca di essa, non è superfluo rammentare, tuttavia, che alla presenza di valide ragioni che spingono l'imputato alla commissione del delitto di cui lo si incolpa, per costante e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3150 del 05/03/1991 - dep. 16/03/1991, Calò ed altri, Rv. 186973), viene attribuita "la capacità di cementare un quadro indiziario che si presenti, al termine della discussione critica di esso da parte del giudice di merito, ancora contrassegnato da incapacità di fornire convincente (e non soltanto persuasiva) dimostrazione del fatto ignoto".
2. Dalle considerazioni sin qui svolte discende, in conclusione, che non avendo i giudici di appello adeguatamente assolto all'obbligo "rafforzato" di motivazione che su di essi gravava a seguito della riforma della decisione del giudice di primo grado (in termini, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231679), la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente in grado d'appello, che provvedere all'eventuale refusione delle spese sostenute dalla parte civile, all'esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014