Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/02/2026, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08270/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8270 del 2025, proposto da NZ AS, TO NC, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'ottemperanza
della sentenza n. 14545/2024 Tar Lazio Roma, sez. III Bis nrg 12673/2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CI DA IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, le parti ricorrenti agivano per l’esecuzione del titolo indicato in epigrafe, con cui questa Sezione aveva annullato i dinieghi di riconoscimento del titolo estero assunti dal Ministero resistente a riscontro delle istanze dei ricorrenti.
2. Si costituiva l’Amministrazione resistente in data 2.8.2025, depositando il 10.10.2025, documentazione inerente gli adempimenti posti in essere.
Più in particolare, l’Amministrazione procedeva a depositare i provvedimenti di riconoscimento del titolo estero assunti in favore dei ricorrenti in esecuzione della ottemperanda sentenza n. 14545/2024.
In ultimo, parte ricorrente con memoria del 30.12.2025 nel dare atto dell’avvenuto riconoscimento del titolo estero ad opera dell’Amministrazione resistente, insisteva per la condanna alle spese di lite.
3. Alla camera di consiglio del 4.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Stante la spontanea esecuzione del giudicato, come da documentazione in atti e dichiarazione di parte ricorrente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
5. In ragione del fatto che l’esecuzione del titolo azionato è avvenuto solo a seguito della proposizione dell’odierno ricorso per ottemperanza, le spese di lite devono essere poste a carico del Ministero resistente in ossequio al criterio della soccombenza virtuale. Esse sono liquidate in dispositivo in misura che tiene conto della serialità del contenzioso e della ridotta attività difensiva, anche ad esito dell’intervenuto adempimento dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite nella misura complessiva di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND SE, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
CI DA IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI DA IR | ND SE |
IL SEGRETARIO