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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
MICHELONE FABIO, Giudice
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ALESSANDRIA sez. 3
e pubblicata il 26/07/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J030204659/2010 IRES-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Alessandria, a seguito di p.v.c., emetteva un avviso di accertamento con cui effettuava diversi rilievi, a fini Ires e Irap, nonché per sanzioni per acquisti senza fattura, nei confronti della Ricorrente_1 s.p.a., società operante nel settore della compravendita di metalli preziosi, per l'anno di imposta 2008; in particolare, contestava un'eccedenza di cassa per euro
10.393,27; cessioni non contabilizzate di oro e cessioni non contabilizzate di argento, queste due in base al saldo negativo della quantità di metallo prezioso giacente in magazzino rispetto alla giacenza contabile risultante dai partitari tenuti dall'azienda stessa;
acquisti senza fattura, applicando la relativa sanzione, derivanti dalla differenza positiva tra giacenza fisica a giacenza contabile.
2. La CTP di Alessandria rigettava il ricorso della società contribuente.
3. La CTR del Piemonte accoglieva l'appello; in particolare i giudici del gravame evidenziavano che non sussisteva la ritenuta discordanza tra la giacenza fisica e quella contabile, poiché i 16.663,33 grammi ritenuti mancanti nella giacenza fisica dell'oro puro erano presenti non sotto forma di oro puro ma racchiusi all'interno di verghe e rottami di oro non puro, analizzati ma non ancora affinati, di cui erano prova i documenti di trasporto;
tali conclusioni erano confermate dalla perizia prodotta dalla parte.
4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate in base a cinque motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
5. Col primo mezzo l'Amministrazione erariale denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR, accogliendo l'appello, ha annullato integralmente l'accertamento (tale era la conclusione formulata dalla parte appellante) nonostante fosse stata impugnata solo una ripresa. Col secondo mezzo l'Amministrazione erariale denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per motivazione inesistente in ordine ai rilievi pure annullati ma per nulla esaminati. Col terzo mezzo l'Amministrazione erariale denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR ha accolto una domanda nuova e quindi inammissibile in appello, avendo la società, nel ricorso, dedotto in maniera apodittica che occorresse, ai fini del calcolo della giacenza materiale, considerare unitariamente oro e rottame di oro, mentre nella memoria di appello aveva precisato che i 16.653,33 grammi di oro puro ritenuti ceduti in nero erano stati tratti dall'oro non puro in suo possesso e che essa contabilizzava anche l'oro non puro come oro puro ancor prima di essere estratto. Col quarto mezzo l'Amministrazione erariale denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per motivazione apparente sia in merito al ragionamento svolto che al valore della perizia richiamata. Col quinto mezzo l'Amministrazione erariale denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697,
2727 e 2729 cod. civ., laddove i giudici di appello hanno dato valore probante alla perizia.
6. All'esito del giudizio, la Corte di Cassazione, con ordinanza Numero di raccolta generale 12719/2024
Data pubblicazione 09/05/2024 , respinti tutti gli altri, riteneva fondato il secondo motivo per mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
4. E per l'effetto così decideva: “ accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettati gli altri;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in
Roma, il 21 marzo 2024.”
7. Riassunto come in atti il giudizio davanti a questa Corte in diversa composizione, le parti davano conto sin da subito che erano in corso concrete trattative volte a definire in via di conciliazione la controversia, chiedendo all'uopo un rinvio della prima udienza già fissata.
8. In vista dell'udienza del 12 gennaio 2026 le parti comunicavano di aver raggiunto l'intesa conciliativa come da atto depositato in data 9 gennaio 2026 instando per l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll collegio, letti gli atti di causa;
-rilevato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12719/2024 pubblicata in data 09/05/2024, ha cassato con rinvio la sentenza della CTR del Piemonte n. 11/30/13, accogliendo il secondo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per difetto di motivazione in ordine ad alcuni rilievi dell'avviso di accertamento e confermando per il resto la decisione di merito;
-preso atto che la società Ricorrente_1 s.p.a. ha ritualmente provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria in diversa composizione;
-considerato che, nelle more della celebrazione dell'udienza, le parti hanno congiuntamente rappresentato l'avvio di trattative volte alla definizione bonaria della vertenza;
-visto l'accordo di conciliazione extragiudiziale sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data
9 gennaio 2026, con il quale l'Ufficio e la società contribuente hanno dato atto del raggiungimento di un'intesa globale su tutti i rilievi oggetto del presente giudizio di rinvio, nei seguenti termini: “Nell'ambito di tali trattative le parti, pur ribadendo ciascuna la correttezza del proprio operato e senza nulla riconoscere circa la fondatezza delle tesi avverse, ma al solo fine deflattivo del contenzioso hanno concordato di poter definire la controversia rideterminando il rilievo relativo alla contestata eccedenza di cassa, nei termini economici esposti nelle pagine seguenti. Al riguardo: la società accetta la proposta conciliativa formulata dall'Ufficio unicamente a fini deflattivi, onde evitare gli ulteriori costi e tempi del contenzioso: pertanto, la conclusione dell'accordo non rappresenta un riconoscimento della correttezza, e un'accettazione, delle contestazioni mosse, né tanto meno di qualsivoglia tipo di responsabilità; l'Ufficio dà atto che la posizione indicata nella presente sede non costituisce precedente interpretativo per operazioni analoghe o simili, così come gli elementi e i criteri utilizzati, strettamente correlati alle specificità e peculiarità della fattispecie in concreto occorsa. Le parti si accordano per la compensazione integrale delle spese di giudizio. definendo le pretese tributarie e le relative sanzioni secondo i termini indicati nel verbale medesimo”;
-richiamato l'art. 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il quale prevede che in caso di conciliazione fuori udienza il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e l'avvenuto perfezionamento della stessa, dichiari l'estinzione del giudizio;
-ritenuto che l'accordo depositato il 9 gennaio 2026 rispetti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente e che lo stesso comporti la cessazione della materia del contendere tra le parti relativamente all'intero oggetto della controversia riassunta;
-considerato, infine, che le parti nell'accordo di conciliazione hanno pattuito la compensazione delle spese di lite, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del citato art. 48-bis;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione II, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti ai sensi degli artt. 48-bis e 46 del D.Lgs. n. 546/1992;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle della fase di legittimità.
Così deciso in Torino, il 12 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore Giuliana Passero
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
MICHELONE FABIO, Giudice
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ALESSANDRIA sez. 3
e pubblicata il 26/07/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J030204659/2010 IRES-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Alessandria, a seguito di p.v.c., emetteva un avviso di accertamento con cui effettuava diversi rilievi, a fini Ires e Irap, nonché per sanzioni per acquisti senza fattura, nei confronti della Ricorrente_1 s.p.a., società operante nel settore della compravendita di metalli preziosi, per l'anno di imposta 2008; in particolare, contestava un'eccedenza di cassa per euro
10.393,27; cessioni non contabilizzate di oro e cessioni non contabilizzate di argento, queste due in base al saldo negativo della quantità di metallo prezioso giacente in magazzino rispetto alla giacenza contabile risultante dai partitari tenuti dall'azienda stessa;
acquisti senza fattura, applicando la relativa sanzione, derivanti dalla differenza positiva tra giacenza fisica a giacenza contabile.
2. La CTP di Alessandria rigettava il ricorso della società contribuente.
3. La CTR del Piemonte accoglieva l'appello; in particolare i giudici del gravame evidenziavano che non sussisteva la ritenuta discordanza tra la giacenza fisica e quella contabile, poiché i 16.663,33 grammi ritenuti mancanti nella giacenza fisica dell'oro puro erano presenti non sotto forma di oro puro ma racchiusi all'interno di verghe e rottami di oro non puro, analizzati ma non ancora affinati, di cui erano prova i documenti di trasporto;
tali conclusioni erano confermate dalla perizia prodotta dalla parte.
4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate in base a cinque motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
5. Col primo mezzo l'Amministrazione erariale denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR, accogliendo l'appello, ha annullato integralmente l'accertamento (tale era la conclusione formulata dalla parte appellante) nonostante fosse stata impugnata solo una ripresa. Col secondo mezzo l'Amministrazione erariale denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per motivazione inesistente in ordine ai rilievi pure annullati ma per nulla esaminati. Col terzo mezzo l'Amministrazione erariale denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR ha accolto una domanda nuova e quindi inammissibile in appello, avendo la società, nel ricorso, dedotto in maniera apodittica che occorresse, ai fini del calcolo della giacenza materiale, considerare unitariamente oro e rottame di oro, mentre nella memoria di appello aveva precisato che i 16.653,33 grammi di oro puro ritenuti ceduti in nero erano stati tratti dall'oro non puro in suo possesso e che essa contabilizzava anche l'oro non puro come oro puro ancor prima di essere estratto. Col quarto mezzo l'Amministrazione erariale denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per motivazione apparente sia in merito al ragionamento svolto che al valore della perizia richiamata. Col quinto mezzo l'Amministrazione erariale denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697,
2727 e 2729 cod. civ., laddove i giudici di appello hanno dato valore probante alla perizia.
6. All'esito del giudizio, la Corte di Cassazione, con ordinanza Numero di raccolta generale 12719/2024
Data pubblicazione 09/05/2024 , respinti tutti gli altri, riteneva fondato il secondo motivo per mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
4. E per l'effetto così decideva: “ accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettati gli altri;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in
Roma, il 21 marzo 2024.”
7. Riassunto come in atti il giudizio davanti a questa Corte in diversa composizione, le parti davano conto sin da subito che erano in corso concrete trattative volte a definire in via di conciliazione la controversia, chiedendo all'uopo un rinvio della prima udienza già fissata.
8. In vista dell'udienza del 12 gennaio 2026 le parti comunicavano di aver raggiunto l'intesa conciliativa come da atto depositato in data 9 gennaio 2026 instando per l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll collegio, letti gli atti di causa;
-rilevato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12719/2024 pubblicata in data 09/05/2024, ha cassato con rinvio la sentenza della CTR del Piemonte n. 11/30/13, accogliendo il secondo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate per difetto di motivazione in ordine ad alcuni rilievi dell'avviso di accertamento e confermando per il resto la decisione di merito;
-preso atto che la società Ricorrente_1 s.p.a. ha ritualmente provveduto alla riassunzione del giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria in diversa composizione;
-considerato che, nelle more della celebrazione dell'udienza, le parti hanno congiuntamente rappresentato l'avvio di trattative volte alla definizione bonaria della vertenza;
-visto l'accordo di conciliazione extragiudiziale sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data
9 gennaio 2026, con il quale l'Ufficio e la società contribuente hanno dato atto del raggiungimento di un'intesa globale su tutti i rilievi oggetto del presente giudizio di rinvio, nei seguenti termini: “Nell'ambito di tali trattative le parti, pur ribadendo ciascuna la correttezza del proprio operato e senza nulla riconoscere circa la fondatezza delle tesi avverse, ma al solo fine deflattivo del contenzioso hanno concordato di poter definire la controversia rideterminando il rilievo relativo alla contestata eccedenza di cassa, nei termini economici esposti nelle pagine seguenti. Al riguardo: la società accetta la proposta conciliativa formulata dall'Ufficio unicamente a fini deflattivi, onde evitare gli ulteriori costi e tempi del contenzioso: pertanto, la conclusione dell'accordo non rappresenta un riconoscimento della correttezza, e un'accettazione, delle contestazioni mosse, né tanto meno di qualsivoglia tipo di responsabilità; l'Ufficio dà atto che la posizione indicata nella presente sede non costituisce precedente interpretativo per operazioni analoghe o simili, così come gli elementi e i criteri utilizzati, strettamente correlati alle specificità e peculiarità della fattispecie in concreto occorsa. Le parti si accordano per la compensazione integrale delle spese di giudizio. definendo le pretese tributarie e le relative sanzioni secondo i termini indicati nel verbale medesimo”;
-richiamato l'art. 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il quale prevede che in caso di conciliazione fuori udienza il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e l'avvenuto perfezionamento della stessa, dichiari l'estinzione del giudizio;
-ritenuto che l'accordo depositato il 9 gennaio 2026 rispetti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente e che lo stesso comporti la cessazione della materia del contendere tra le parti relativamente all'intero oggetto della controversia riassunta;
-considerato, infine, che le parti nell'accordo di conciliazione hanno pattuito la compensazione delle spese di lite, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del citato art. 48-bis;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione II, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti ai sensi degli artt. 48-bis e 46 del D.Lgs. n. 546/1992;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle della fase di legittimità.
Così deciso in Torino, il 12 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore Giuliana Passero