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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1719/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT NA, Presidente
MICELI RI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4399/2023 depositato il 05/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2426/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
2 e pubblicata il 13/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229004263845 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 2426 /2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, meglio descritta in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione pagamento n. 29520229004263845/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione di
Messina, con la quale, veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di €53,52 in riferimento alla cartella 295202100285830500 per diritto annuale CCIAA anno 2009. In particolare, il Giudice ha accolto il ricorso e ha annullato l'atto, compensando le spese.
Il contribuente, Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Messina avverso la sentenza n. 2426 /2023 chiedendone la riforma limitatamente alle spese processuali, con condanna dell'Agenzia appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del difensore costituito, che si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso i compensi.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Messina, nonostante la tempestiva e regolare notifica dell'appello, non si è costituita in giudizio.
La Corte, all'udienza del 24 novembre 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con un unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione e/o falsa applicazione del principio della soccombenza processuale statuito dagli artt. 91 e 92 cpc e dall' art.15, comma 1, D.lgs. 546/92.
E' ormai principio consolidato che la parte soccombente è condannata alle spese di giudizio che vengono liquidate con sentenza. L'art. 92 del c.p.c. prevede, tuttavia, la possibilità della compensazione delle spese qualora ricorrano “eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.”
Ebbene, l'appelante rileva che - a fronte di un integrale accoglimento del ricorso - nella sentenza non sono esplicitate le ragioni che hanno indotto il primo Giudice a disporre la compensazione delle spese processuali.
Pertanto, considerato che il ricorrente risultava a tutti gli effetti vittorioso, aveva pienamente diritto alla rifusione delle spese di giudizio.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
E' opinione consolidata della Giurisprudenza di legittimità che nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. Ord., n.9312 del 08/04/2024; in senso conforme n. 1950 del 2022; n. 2206 del 2019 ).
Infatti, in tema di spese nel giudizio tributario, l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del. d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenza dall'1 gennaio 2016, con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate»
Il legislatore tributario, quindi, ha disciplinato le fattispecie di compensazione delle spese di lite autonomamente, e non più tramite il rinvio espresso all'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come disponeva invece l'art. 15, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo antecedente alla suddetta.
Va considerato, che, a sua volta, l'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente (come novellata dall'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, che si applica, a norma dell'art. 13 dello stesso provvedimento, ai processi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto), prevede che il giudice possa, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, compensare le spese fra le parti, in parte o per intero.
Alla predetta novella ha fatto seguito la sentenza della Corte Costituzionale depositata il 7 marzo 2018, n.
77, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», con la precisazione che « l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'articolo 111 Cost., comma 6°, che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati
»;
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ritiene che, anche nel giudizio tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez.
6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n.
21956; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29226); tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio
2019, n. 2206; Cass., Sez. 5^, del 08 aprile 2024; n.9312)
In particolare, nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accolto integralmente il ricorso ritenendolo del tutto fondato nel merito e, come correttamente rilevato dall'appellante, la mancata costituzione in giudizio del resistente, a fronte di una regolare e tempestiva notifica dell'atto introduttivo, non può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, in considerazione della totale soccombenza in primo grado dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Messina e in assenza di “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, la Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione alla rifusione in favore del contribuente delle spese del primo grado di giudizio. In ragione della soccombenza anche nel presente grado, la medesima Agenzia è altresì condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate nel dispositivo, sono distratte in favore del procuratore costituito, avv. Difensore_1, che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, accoglie il ricorso e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Messina alla rifusione, in favore del contribuente Ricorrente_1, delle spese del primo grado di giudizio.
In ragione della soccombenza nel presente giudizio, condanna la parte appellata alla rifusione, in favore del contribuente, anche delle spese del secondo grado.
Le spese dei due gradi del giudizio, liquidate in complessivi euro 286,00, più oneri di legge se dovuti, sono distratte in favore del procuratore costituito, avv. Difensore_1, che si dichiara antistatario.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RI LI ER MA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TT NA, Presidente
MICELI RI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4399/2023 depositato il 05/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2426/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
2 e pubblicata il 13/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229004263845 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 2426 /2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, meglio descritta in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione pagamento n. 29520229004263845/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione di
Messina, con la quale, veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di €53,52 in riferimento alla cartella 295202100285830500 per diritto annuale CCIAA anno 2009. In particolare, il Giudice ha accolto il ricorso e ha annullato l'atto, compensando le spese.
Il contribuente, Ricorrente_1 ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Messina avverso la sentenza n. 2426 /2023 chiedendone la riforma limitatamente alle spese processuali, con condanna dell'Agenzia appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del difensore costituito, che si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso i compensi.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Messina, nonostante la tempestiva e regolare notifica dell'appello, non si è costituita in giudizio.
La Corte, all'udienza del 24 novembre 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con un unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione e/o falsa applicazione del principio della soccombenza processuale statuito dagli artt. 91 e 92 cpc e dall' art.15, comma 1, D.lgs. 546/92.
E' ormai principio consolidato che la parte soccombente è condannata alle spese di giudizio che vengono liquidate con sentenza. L'art. 92 del c.p.c. prevede, tuttavia, la possibilità della compensazione delle spese qualora ricorrano “eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.”
Ebbene, l'appelante rileva che - a fronte di un integrale accoglimento del ricorso - nella sentenza non sono esplicitate le ragioni che hanno indotto il primo Giudice a disporre la compensazione delle spese processuali.
Pertanto, considerato che il ricorrente risultava a tutti gli effetti vittorioso, aveva pienamente diritto alla rifusione delle spese di giudizio.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
E' opinione consolidata della Giurisprudenza di legittimità che nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. Ord., n.9312 del 08/04/2024; in senso conforme n. 1950 del 2022; n. 2206 del 2019 ).
Infatti, in tema di spese nel giudizio tributario, l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del. d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenza dall'1 gennaio 2016, con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate»
Il legislatore tributario, quindi, ha disciplinato le fattispecie di compensazione delle spese di lite autonomamente, e non più tramite il rinvio espresso all'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come disponeva invece l'art. 15, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo antecedente alla suddetta.
Va considerato, che, a sua volta, l'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente (come novellata dall'art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, che si applica, a norma dell'art. 13 dello stesso provvedimento, ai processi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto), prevede che il giudice possa, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, compensare le spese fra le parti, in parte o per intero.
Alla predetta novella ha fatto seguito la sentenza della Corte Costituzionale depositata il 7 marzo 2018, n.
77, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», con la precisazione che « l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'articolo 111 Cost., comma 6°, che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati
»;
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ritiene che, anche nel giudizio tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez.
6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n.
21956; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29226); tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio
2019, n. 2206; Cass., Sez. 5^, del 08 aprile 2024; n.9312)
In particolare, nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accolto integralmente il ricorso ritenendolo del tutto fondato nel merito e, come correttamente rilevato dall'appellante, la mancata costituzione in giudizio del resistente, a fronte di una regolare e tempestiva notifica dell'atto introduttivo, non può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, in considerazione della totale soccombenza in primo grado dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Messina e in assenza di “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, la Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione alla rifusione in favore del contribuente delle spese del primo grado di giudizio. In ragione della soccombenza anche nel presente grado, la medesima Agenzia è altresì condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate nel dispositivo, sono distratte in favore del procuratore costituito, avv. Difensore_1, che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, accoglie il ricorso e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Messina alla rifusione, in favore del contribuente Ricorrente_1, delle spese del primo grado di giudizio.
In ragione della soccombenza nel presente giudizio, condanna la parte appellata alla rifusione, in favore del contribuente, anche delle spese del secondo grado.
Le spese dei due gradi del giudizio, liquidate in complessivi euro 286,00, più oneri di legge se dovuti, sono distratte in favore del procuratore costituito, avv. Difensore_1, che si dichiara antistatario.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RI LI ER MA