Sentenza 7 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2004, n. 6842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6842 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA0684 2/04 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 21131/01 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.13.135 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 10/11/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CA EM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 181, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RUFFINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FINCIMEC CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA N. 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PECORA, che lo rappresenta e 2003 difende, giusta delega in atti;
5811
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 275/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 14/06/01 - R.G. N. 944/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato RUFFINI;
udito l'Avvocato PECORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. £ 5 -2- 21131/01 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di L'Aquila AN RO, operaio con qualifica di carpentiere montatore, conveniva in giudizio la soc. Fincimec Centro s.r.l. ed esponeva: che in data 23.3.1997 era stato assunto dalla Fincimec per prestare lavoro all'estero presso un cantiere sito in Kuwait, benché nella lettera di assunzione fosse indicata quale sede di lavoro il cantiere della società in loc. Bazzano di L'Aquila; che in data 1 maggio 1997 la società lo aveva fatto rientrare in Italia;
che egli si era recato nel suo paese di origine (Gela) in attesa che la società gli comunicasse il nuovo cantiere di destinazione, in Italia o all'estero; che in data 15.5.1997 la società, allegando dimissioni pervenute per telefono ma in realtà mai rassegnate, gli aveva restituito il libretto di lavoro considerando ormai risolto il rapporto di lavoro a decorrere dal 9.5.1997; che a seguito delle sue rimostranze, non avendo egli mai presentato le sue dimissioni, la società con lettera del 1 luglio 1997 lo aveva invitato a prendere servizio presso l'officina sita in località Bazzano di l'Aquila; che non aveva accolto tale invito, perché non conforme al contratto di lavoro, poiché era stato assunto con la qualifica di carpentiere montatore, non compatibile con l'attività lavorativa che veniva svolta presso l'officina di Bazzano. Tutto ciò premesso il RO chiedeva al Pretore di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e 2 quindi l'invalidità della risoluzione comunicata dalla società in data 15.5.1997; di accertare l'inesistenza о la nullità delle dimissioni del 9.5.1997; di accertare la natura retributiva (almeno nella misura del 50%) della Voce "trasferta estero" e dell'importo "forfetario" a lui corrisposto per il perido di lavoro espletato in Kuwait e di condannare la società al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi su detti importi;
di accertare la illegittimità dell'ordine di servizio con il quale la società aveva assegnato al ricorrente la sede di L'Aquila nonché il diritto del lavoratore a prestare l'attività lavorativa presso cantieri siti in Italia o all'estero; di condannare la società al risarcimento dei danni subiti. La società convenuta si costituiva e si opponeva a tutte le domande. Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza del 23 giugno/1 settembre 2000, respingeva il ricorso. sua voltaL'appello proposto dal lavoratore veniva a respinto dalla Corte di Appello di quella città con sentenza depositata il 14 giugno 2001. In motivazione la Corte territoriale, premesso che le dimissioni del lavoratore possono essere presentate anche oralmente, osservava che le prove raccolte inducevano a ritenere che il RO avesse effettivamente presentato le proprie dimissioni per telefono, non essendo interessato a proseguire il rapporto di lavoro nella sede di L'Aquila, e che detto rapporto si era quindi risolto per volontà del lavoratore;
rilevava che dalle testimonianze raccolte si poteva arguire che l'assunzione era stata disposta per M NO 3 l'Italia e che l'utilizzazione all'estero era del tutto l'utilizzazione temporanea;
Osservava che di conseguenza qualificata come all'estero del lavoratore doveva essere trasferta e che il rientro in Italia dopo sei settimane era con durata preventivata della permanenza compatibile rilevava che l'invito a riprendere il lavoro all'estero; presso la sede di L'Aquila era del tutto legittimo essendo lo stabilimento di quella città indicato sin dall'inizio nel contratto come sede di lavoro;
riteneva quindi del tutto ingiustificata la pretesa del RO di continuare a lavorare presso cantieri situati all'estero. Per la cassazione di tale sentenza il RO ha proposto ricorso con sei motivi. La Fincimec Centro s.p.a. resiste con D es controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod.civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e si deduce: che la qualifica risultante dalla lettera di assunzione (carpentiere) unitamente alla attività che il lavoratore era destinato a svolgere (cantieristica) escludono che la volontà delle parti fosse quella di individuare quale sede di lavoro lo stabilimento sito in località Bazzano di L'Aquila, dove non esiste alcun cantiere, ma solo una officina nella quale vengono prefabbricati impianti meccanici destinati ad essere montati nei cantieri che la società allestisce presso le imprese committenti;
la contraria interpretazione resa dai giudici di appello è dunque viziata dalla non corretta 4 applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dei principi di correttezza e buona fede. ancora violazione degliCon il secondo motivo si denuncia articoli 1362 e 1363 cod. civ. nonché vizi di motivazione e si osserva che i giudici di appello non si sono minimamente soffermati sulla circostanza decisiva che in L'Aquila non vi era alcun cantiere della società presso il quale il ricorrente, assunto come carpentiere montatore, avrebbe potuto espletare le proprie mansioni, ma solo la sede della società ed una officina meccanica;
né hanno dato peso alle deposizioni testimoniali di altri lavoratori che, dopo aver lavorato in Kuwait con il RO, sono stati poi reimpiegati in altri Юнай cantieri all'estero, ma nessuno a L'Aquila. 2103Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. cod. civ. e dell'art. 13 legge n. 300 del 1970 e si deduce che il ricorrente, assunto con mansioni di carpentiere montatore di impianti industriali, non poteva essere adibito a mansioni diverse presso l'officina di L'Aquila, nella quale venivano prodotti componenti prefabbricati, se non in violazione delle norme richiamate. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 342 e 336 c.p.c. e nullità della sentenza e si Osserva che il giudice di appello ha omesso di prendere in esame il quarto motivo di impugnazione, con il quale si era chiesto l'accertamento della natura retributiva dell'indennità di trasferta e dell'importo forfettario. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 2697 cod.civ. nonché vizi di motivazione e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficientemente 5 provate le dimissioni presentate dal lavoratore per telefono in data 9 maggio 1997; si osserva al riguardo che i giudici di appello hanno ritenuto provata detta circostanza sulla base che ebbe a della sola testimonianza della dipendente LE ricevere detta telefonata е che non era in grado di riconoscere la voce del Cavallao, non avendolo mai incontrato di persona, e senza alcun altro serio riscontro probatorio. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nuova la domanda diretta ad accertare la illegittimità dell'estromissione del ricorrente e ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno e si Osserva che tali domande erano state espressamente formulate nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. Nell'ordine logico delle varie questioni proposte, Occorre esaminare per primo il quinto motivo, con il quale il lavoratore censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provato che il RO abbia presentato le proprie dimissioni il 9 maggio 1997. Le censure che il ricorrente muove alle affermazioni del giudice di appello, benché prospettate anche sotto il profilo della violazione dell'art. 2697 cod.civ., si risolvono in sostanza nell'addebitare alla Corte territoriale un vizio di motivazione per erronea valutazione delle prove. La Corte di Appello, a seguito di un attendo esame dei documento prodotti e delle testimonianze raccolte, ha dato congrua ragione della propria decisione ritenendo convincente la testimonianza della dipendente che ebbe a ricevere la M 6 aveva presentato le telefonata con la quale il RO anche comportamentodimissioni, avuto riguardo al proprie complessivo del lavoratore, che a fronte della disponibilità dell'azienda a che questi riprendesse l'attività lavorativa presso la sede di L'Aquila, aveva manifestato il proprio disinteresse a continuare l'attività lavorativa nello stabilimento di Bazzano. La Corte inoltre non ha mancato di rilevare che tale rifiuto del lavoratore era del tutto ingiustificato poiché lo stabilimento di quella città era stato indicato sin dall'inizio nel contratto di assunzione come sede di lavoro mentre l'utilizzazione all'estero era indicata come meramente temporanea. Queste affermazioni della Corte territoriale si risolvono in apprezzamenti di fatto che, per essere congruamente motivati, si sottraggono ad ogni riesame in sede di legittimità. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa errata insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Infatti la valutazione delle risultanze probatorie ed il giudizio sulla attendibilità delle testimonianze, sulla credibilità di alcuni testi invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la 7 decisione, comportando apprezzamenti di fatto, spetta in via incontra altroesclusiva al giudice del merito, il quale non limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Allo stesso modo sono rimessi in via esclusiva A al giudice del merito l'apprezzamento circa il ricorso alla prova presuntiva e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova. Pertanto il preteso vizio di sotto il profilo motivazione, omissione, insufficienza 0 contraddittorietà della della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti ○ rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. tra le tante S.U. n. 13045 del 1997, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. 5231 del 2001).n. 12422 del 2000, Cass. n. Nella specie le valutazioni della Corte sono congruamente ° contraddizioni di motivate e non presentano vizi logici sorta. Le censure che la ricorrente muove alla sentenza impugnata, ancorché formulate con riferimento anche a violazioni di legge, si risolvono sostanzialmente nel criticare il ragionamento logico della Corte e la valutazione da questa fatta del materiale probatorio, e si risolvono dunque nella richiesta di un riesame del merito della decisione impugnata, inammissibile in questa sede di legittimità. 8 Una volta respinto il quinto motivo di ricorso e ritenuto fondato il giudizio della Corte di Appello in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro in esame per le dimissioni resta assorbito l'esame del primo, secondo, del lavoratore, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, che presuppongono la non avvenuta estinzione del rapporto. Fondato è invece il quarto motivo di ricorso con il quale il lavoratore di duole del mancato esame da parte della Corte territoriale del motivo di impugnazione con il quale era stato chiesto di accertare la natura retributiva (almeno nella misura del 50%) della "trasferta estero" e dell'importo "forfetario" ri corrisposto in relazione al lavoro prestato in Kuwait @ di e D dei contributicondannare la società al versamento previdenziali e assistenziali su detti emolumenti. Effettivamente La Corte di Appello ha deliberatamente omesso l'esame di tale motivo con motivazione illogica е contraddittoria: la Corte, infatti, afferma che il punto n. 4 delle conclusioni rassegnate dall'appellante e trascritte nell'epigrafe della sentenza non potevano essere accolte perché "nessun motivo di appello è stato formulato al riguardo". La contraddizione insita nell'affermazione della Corte è di tutta evidenza, poiché il giudice di merito mentre richiama le conclusioni dell'appellante sostiene al contempo l'inesistenza del motivo di appello. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame del punto ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. 9
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Ancona. Così deciso in Roma il 10 novembre 2003 Il Cons. estensore Il Presidente JalecaturОржать Дертім IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 7 APR. 2004, oggi, IL CANCELLIERE 889 N 04-8-1 39947 VITO OILE T ISNES IV OLIRIO O VSSVL 'VSIAS INSOVO O STEN 10 OTTO I VISO