CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1396/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni - Via Nazionale 625 89018 Villa San Giovanni RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 306 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 1396/2025, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 306 del 06.12.2024 protocollo n. 37087 del 06.12.20224 emesso dal Comune di Villa San Giovanni, notificato in data 30.12.2024, relativo al mancato pagamento della TARI tassa sui rifiuti per l'anno di imposta 2019, per l'importo di € 746,00. Pur regolarmente citato, non si costituiva il Comune resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto per inintelligibilità della pretesa creditoria, la violazione del diritto di difesa, la carenza di motivazione, la violazione delle norme che prescrivono il contenuto degli avvisi di accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso, rappresentava l'avvenuto pagamento del tributo per cui è causa.
In particolare, eccepiva che, nell'anno 2020 gli veniva notificato dalla Sogert spa, l'avviso di accertamento n. 3631 del 2020, con cui si chiedeva il pagamento della TARI per gli immobili di proprietà del ricorrente, ricadenti all'interno del Comune di Villa San Giovanni, per le annualità dal 2015 al 2019.
Il contribuente versava l'intero importo dell'atto con due versamenti consecutivi per un totale di € 1.068,00
(allegato 3), estinguendo così il debito per gli anni di imposta pretesi, tra cui anche il 2019.
Ad avviso di questo Giudice, rilevata la mancata costituzione del Comune resistente, e le allegazioni documentali offerte dal ricorrente, è decisiva la circostanza (debitamente allegata) secondo cui il ricorrente, con i versamenti di cui ha allegato prova documentale, ha versato le somme dovute per TARI anche per l'anno 2019, in adesione ad un precedente atto di riscossione ricevuto precedentemente.
Il predetto l'avviso di accertamento n. 3631 è relativo al medesimo tributo e alla medesima annualità oggetto dell'avviso n. 306 oggi impugnato il quale, per come dedotto dal ricorrente e in assenza di contestazione di parte resistente (non costituita), ha ad oggetto i medesimi beni immobili di proprietà del ricorrente ed ubicati nel Comune di Villa San Giovanni.
Alla luce di tutto quanto sopra, questa Corte non può che ritenere sufficientemente provata la circostanza del pagamento del tributo oggetto di causa, con conseguente accogliento del ricorso.
In merito alle spese di lite, questo Giudice ritiene di dover porre le stesse a carico del Comune resistente, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Villa San Giovanni al pagamento, in favore del difensore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 350,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1396/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni - Via Nazionale 625 89018 Villa San Giovanni RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 306 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 1396/2025, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 306 del 06.12.2024 protocollo n. 37087 del 06.12.20224 emesso dal Comune di Villa San Giovanni, notificato in data 30.12.2024, relativo al mancato pagamento della TARI tassa sui rifiuti per l'anno di imposta 2019, per l'importo di € 746,00. Pur regolarmente citato, non si costituiva il Comune resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto per inintelligibilità della pretesa creditoria, la violazione del diritto di difesa, la carenza di motivazione, la violazione delle norme che prescrivono il contenuto degli avvisi di accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso, rappresentava l'avvenuto pagamento del tributo per cui è causa.
In particolare, eccepiva che, nell'anno 2020 gli veniva notificato dalla Sogert spa, l'avviso di accertamento n. 3631 del 2020, con cui si chiedeva il pagamento della TARI per gli immobili di proprietà del ricorrente, ricadenti all'interno del Comune di Villa San Giovanni, per le annualità dal 2015 al 2019.
Il contribuente versava l'intero importo dell'atto con due versamenti consecutivi per un totale di € 1.068,00
(allegato 3), estinguendo così il debito per gli anni di imposta pretesi, tra cui anche il 2019.
Ad avviso di questo Giudice, rilevata la mancata costituzione del Comune resistente, e le allegazioni documentali offerte dal ricorrente, è decisiva la circostanza (debitamente allegata) secondo cui il ricorrente, con i versamenti di cui ha allegato prova documentale, ha versato le somme dovute per TARI anche per l'anno 2019, in adesione ad un precedente atto di riscossione ricevuto precedentemente.
Il predetto l'avviso di accertamento n. 3631 è relativo al medesimo tributo e alla medesima annualità oggetto dell'avviso n. 306 oggi impugnato il quale, per come dedotto dal ricorrente e in assenza di contestazione di parte resistente (non costituita), ha ad oggetto i medesimi beni immobili di proprietà del ricorrente ed ubicati nel Comune di Villa San Giovanni.
Alla luce di tutto quanto sopra, questa Corte non può che ritenere sufficientemente provata la circostanza del pagamento del tributo oggetto di causa, con conseguente accogliento del ricorso.
In merito alle spese di lite, questo Giudice ritiene di dover porre le stesse a carico del Comune resistente, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Villa San Giovanni al pagamento, in favore del difensore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 350,00 oltre accessori di legge se dovuti.