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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3273/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3273/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Rossana Piromallo e dall'Avvocato Francesca Pasquale;
e da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Davide M. Gentilcore;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data
27.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni precedentemente stabilite con Ordinanza n. Cron. 16664/2016 – RG 4235/2013 del Tribunale di Lodi, emessa in data 13.12.2016 e depositata in data 15.12.2016, in merito alla regolamentazione del mantenimento del figlio minore , alle seguenti condizioni: Per_1
1. La signora contribuirà al mantenimento del minore , attraverso il Parte_2 Per_1 versamento mensile di Euro 250,00 (importo soggetto a rivalutazione Istat) a mezzo accredito in cc bancario in favore del signor in via anticipata Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso;
2. Le spese straordinarie- che non necessitano di preventivo accordo stante l'affido esclusivo del minore al padre- ma che devono essere documentate, sono da individuarsi quanto alla loro natura attraverso il Protocollo del Tribunale di Lodi e saranno suddivise al 50% tra i genitori. A tal fine la signora corrisponderà al Parte_2 signor la quota di sua spettanza delle spese straordinarie per Parte_1
entro il giorno 30 del mese successivo al mese di trasmissione dei relativi Per_1 giustificativi di spesa da parte del signor Pt_1
Pag. 1
3. Il signor tratterrà altresì interamente l'assegno unico erogato Parte_1 da CP_1
PRENDERE ATTO DELLE SERGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4. La signora corrisponderà al signor all'atto del deposito del presente Pt_2 Pt_1 ricorso l'importo di Euro 650,00 a saldo di ogni debenza pregressa con riguardo alla contribuzione alle spese straordinarie per il figlio;
5. Fermo il puntuale versamento dell'importo di cui sopra, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi intercorsi anche con riguardo al mantenimento pregresso ordinario e straordinario del figlio e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o causa, rinunciando così reciprocamente a qualsivoglia ulteriore o diversa pretesa e abbandonando ogni e qualsivoglia azione intrapresa;
6. Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le modifiche alle condizioni relative alla regolamentazione del mantenimento del figlio minore , di cui all'Ordinanza n. Cron. 16664/2016 – RG 4235/2013 del Per_1
Tribunale i Lodi, emessa in data 13.12.2016 e depositata in data 15.12.2016;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3273/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Rossana Piromallo e dall'Avvocato Francesca Pasquale;
e da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Davide M. Gentilcore;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data
27.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni precedentemente stabilite con Ordinanza n. Cron. 16664/2016 – RG 4235/2013 del Tribunale di Lodi, emessa in data 13.12.2016 e depositata in data 15.12.2016, in merito alla regolamentazione del mantenimento del figlio minore , alle seguenti condizioni: Per_1
1. La signora contribuirà al mantenimento del minore , attraverso il Parte_2 Per_1 versamento mensile di Euro 250,00 (importo soggetto a rivalutazione Istat) a mezzo accredito in cc bancario in favore del signor in via anticipata Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso;
2. Le spese straordinarie- che non necessitano di preventivo accordo stante l'affido esclusivo del minore al padre- ma che devono essere documentate, sono da individuarsi quanto alla loro natura attraverso il Protocollo del Tribunale di Lodi e saranno suddivise al 50% tra i genitori. A tal fine la signora corrisponderà al Parte_2 signor la quota di sua spettanza delle spese straordinarie per Parte_1
entro il giorno 30 del mese successivo al mese di trasmissione dei relativi Per_1 giustificativi di spesa da parte del signor Pt_1
Pag. 1
3. Il signor tratterrà altresì interamente l'assegno unico erogato Parte_1 da CP_1
PRENDERE ATTO DELLE SERGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4. La signora corrisponderà al signor all'atto del deposito del presente Pt_2 Pt_1 ricorso l'importo di Euro 650,00 a saldo di ogni debenza pregressa con riguardo alla contribuzione alle spese straordinarie per il figlio;
5. Fermo il puntuale versamento dell'importo di cui sopra, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi intercorsi anche con riguardo al mantenimento pregresso ordinario e straordinario del figlio e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o causa, rinunciando così reciprocamente a qualsivoglia ulteriore o diversa pretesa e abbandonando ogni e qualsivoglia azione intrapresa;
6. Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le modifiche alle condizioni relative alla regolamentazione del mantenimento del figlio minore , di cui all'Ordinanza n. Cron. 16664/2016 – RG 4235/2013 del Per_1
Tribunale i Lodi, emessa in data 13.12.2016 e depositata in data 15.12.2016;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 2