Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/03/2026, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7006 del 2025, proposto da
ES AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Ghidorzi, Luigi Piscitelli ed Eleonora Nastusio, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Piscitelli in Genova, corso Aurelio Saffi n. 7/2;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di CA NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;
per l'annullamento
a) del d.r. n. 1144/2025 del 10.04.2025, di approvazione degli atti della procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010, e dell'art. 14, comma 6-septiesdecies , d.l. n. 36/2022, per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in “Tenure Track (RTT)” per il gruppo scientifico disciplinare 02/PHYS-05 - Settore scientifico disciplinare PHYS-05/A, presso il dipartimento di Fisica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
b) del d.r. n. 1893/2024 del 30.07.2024, di indizione della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010, e dell'art. 14, comma 6-septiesdecies, d.l. n. 36/2022, per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di Fisica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
c) del d.r. n. 2828/2024 del 04.11.2024, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di Fisica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
d) del d.r. n. 209/2025 del 21.01.2025, di sostituzione di uno dei membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di Fisica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
e) dei criteri, dei giudizi e delle valutazioni della Commissione di valutazione di cui ai verbali di seduta preliminare, di seconda seduta, di terza seduta, di quarta seduta, di quinta seduta e della relazione finale, con i rispettivi allegati;
f) del verbale della seduta del Consiglio di dipartimento di Fisica in data 24.04.2025, contenente l'approvazione della proposta di chiamata del dott. CA NI, quale vincitore della procedura selettiva per 1 posto RTT-GSD 02/PHYS-05 - SSD PHYS-05/A;
g) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto al ricorrente, ivi espressamente inclusa l'eventuale presa in servizio del dott. CA NI presso il dipartimento di Fisica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e di CA NI;
Vista la dichiarazione del 20 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. NZ SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il dott. ES AR ha partecipato alla procedura selettiva – indetta dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza con D.R. n. 1893/2024 del 30 luglio 2024 – di chiamata per il reclutamento di RTT riservata, ai sensi dell’art. 14, comma 6-septiesdecies, D.L. 36/2022, conv. modif. L. 79/2022, così come modificato dall’art. 26, comma 5, D.L. 13/2023, conv. modif. L. 41/2023, n. 41, ai soggetti che siano, o siano stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti per RTDA, di cui al previgente art. 24, comma 3, lett. a), L. 240/2010, o ai soggetti che siano stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca, di cui al previgente art. 22 L. 240/2010, per il Gruppo scientifico disciplinare 02/PHYS-05 (Astrofisica e cosmologia, fisica dello spazio, della terra e del clima) e Settore Scientifico Disciplinare PHYS-05/A (Astrofisica, cosmologica e scienza dello spazio); non essendone risultato vincitore, ne ha impugnato gli esiti, domandando altresì la tutela cautelare.
Si sono costituiti in resistenza l’Ateneo e il controinteressato, vincitore della procedura, dott. CA NI.
Alla luce dell’avvenuta presa di servizio di quest’ultimo, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e la causa è stata abbinata al merito.
Successivamente lo stesso ricorrente, con dichiarazione versata in atti il 20 gennaio 2026, ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio, avendo proficuamente partecipato ad un’altra procedura indetta dal medesimo Ateneo.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF IL, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
NZ SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ SI | FF IL |
IL SEGRETARIO