Art. 2.
All'acquavite di vino che sara' prodotta dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957 e che abbia i requisiti previsti all' art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , e' accordato nella misura del 70% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all' art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , e della riduzione di imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 .
L'abbuono e' accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potra' essere estratta dopo il primo anno di giacenza in ragione di non Oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.
All'acquavite di vino che sara' prodotta dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957 e che abbia i requisiti previsti all' art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , e' accordato nella misura del 70% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all' art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , e della riduzione di imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 .
L'abbuono e' accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potra' essere estratta dopo il primo anno di giacenza in ragione di non Oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.