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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3606/2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 573/2020 depositata in data
16.04.2020 e non notificata, in materia di risarcimento danni da circolazione stradale, decisa all'udienza del 11.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio, dall'avv. CR RA, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, alla via Giustiniano n.52;
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, dall'avv. Armando
Argano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, alla via Ulpiano
n.2;
APPELLATO
E
, residente come in atti;
Controparte_2 APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Latina, dott. Antonio Canaletti, n. 573/2020, depositata in data 16.04.2020 e non notificata, al fine di ottenerne la parziale riforma.
A tal fine, deduceva il mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado del diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, costituito dalle spese mediche sostenute, per un totale di € 1.665,93 oltre al mancato riconoscimento del danno morale patito. Deduceva, infine, l'erroneità nella quantificazione del danno biologico liquidato dal giudice di primo grado.
Si costituiva in giudizio la deducendo Controparte_1
l'infondatezza e la genericità delle motivazioni addotte dall'appellante, chiedendone l'integrale rigetto.
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza dell'11.12.2025, la causa, all'udienza del 27.11.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di CP_2
ritualmente citato in giudizio e non costituitosi.
[...]
Nel merito, l'appellante ha dedotto l'erroneità della valutazione del giudice di primo grado nella quantificazione del danno biologico liquidato.
Preliminarmente deve ritenersi provata la dinamica, così come allegata dal danneggiato.
Ed infatti il teste , escussa all'udienza del 12.5.2017 Testimone_1 riferiva di aver assistito al sinistro e di aver visto “la Golf tamponare il motorino che stava fermo davanti alla Golf”.
- 2 - La giurisprudenza ha precisato che “la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti – che opera nel caso di scontro tra veicoli – è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (ex art. 149 c. 1 Codice della Strada). Il soggetto che tampona un veicolo ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile. Ad esempio, egli è liberato dalla responsabilità nel caso in cui dimostri che «il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”. (Cass. ordinanza
3 febbraio 2023, n. 3398).
Deve, pertanto, affermarsi l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura Golf, , nella causazione del sinistro. Controparte_2
L'attribuzione della relativa responsabilità si fonda sul disposto dell'art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), secondo il quale “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto impatto pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass., 18 marzo 2014, n. 6193, Cassazione civile sez. III,
21 settembre 2007 n. 19493).
In ordine alla quantificazione del danno, la motivazione del giudice di prime cure sul punto appare del tutto lacunosa avendo lo stesso accolto le valutazioni effettuate dal ctu incaricato in ordine all'entità dei postumi invalidanti permanenti e temporanei subiti dall'appellante ma limitandosi a quantificarli nella somma di € 1.700,00, sull'assunto della riconosciuta equità
- 3 - della somma in questione.
Costituisce principio pacifico e risalente nella giurisprudenza (a partire almeno da Sez. 3, Sentenza n. 357 del 13/01/1993) quello secondo cui il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi: da un lato, assicurare la parità di trattamento a parità di danno, attraverso l'adozione di un criterio standard uniforme;
dall'altro, garantire adeguata considerazione alle specificità del caso concreto, attraverso la variazione in più od in meno del parametro standard.
Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve: indicare quale sia il parametro standard adottato;
come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalità di calcolo;
indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessità di variare in più od in meno il criterio standard.
La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l'iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice
(ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 6088 del 20/03/2006).
Il metodo di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stato determinato legislativamente per i sinistri avvenuti in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 57 del 2001; tale criterio è, quindi, applicabile al sinistro al vaglio, avvenuto in epoca successiva all'entrata in vigore della legge.
Il metodo di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e da responsabilità medica è, infatti, determinato legislativamente.
Per liquidare il danno alla persona vanno applicate, quindi, le tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni).
Ebbene, nel caso di specie, il danno biologico temporaneo e permanente
- 4 - riconosciuto dal giudice di primo grado non trova riscontro nella somma così come liquidata.
Adottando i parametri liquidativi previsti dall'art. 139 C.d.A. (d.lgs. n.
209/2005), il danno biologico accertato in sede di giudizio di primo grado dal ctu incaricato, che questo Tribunale ritiene di condividere perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, deve essere quantificato nella somma correttamente individuata dall'appellante.
Pertanto, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 49 al
2.6.2011) della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'epoca del fatto:
€ 977,65 per danno biologico permanente nella misura del 1,5%
€ 442,80 per invalidità temporanea totale di gg. 10;
€ 42,80 per invalidità temporanea al 50% di gg 20;
€ 1.665,93 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu.
Su dette ultime spese sostenute, il giudice di primo grado non risulta essersi pronunciato;
pertanto, l'appellante ha diritto di essere ristorato anche del danno per spese mediche documentato subito pari ad € 1.665,93.
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (2.6.2011) sino alla data di pubblicazione della
- 5 - presente sentenza, al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI per complessivi euro 5.255,19 all'attualità.
Non risulta, invece, meritevole di accoglimento la domanda avanzata dall'appellante diretta al riconoscimento del danno morale.
Il danno morale consiste in un peggioramento dello stato emotivo della persona che non può essere risarcito come una voce accessoria del danno biologico, da quantificarsi in maniera automatica attraverso un incremento percentuale del punto di invalidità biologica del corrispondente valore monetario.
Il danno morale deve rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, dovendo essere preventivamente accertato nella sua esistenza.
Nell'accertare l'esistenza di detto danno, poi, il giudice non può riconoscerlo in maniera automatica in tutti i casi in cui accetta la presenza di un danno biologico, in quanto il giudicante deve evitare duplicazioni risarcitorie che possono determinare un'ingiusta locupletazione del danneggiato.
Naturalmente, il danneggiato avrà la possibilità di provare l'eventuale sussistenza di conseguenze dannose anche sul piano interiore e psicologico, oltre a quelle sul piano della salute fisica.
Tuttavia, è necessario che il danneggiato fornisca una prova rigorosa della sussistenza di entrambe le conseguenze negative, sia quelle sul piano psichico, sia quelle sul piano fisico.
La possibilità di utilizzare lo strumento della presunzione per dimostrare la presenza delle lesioni anche sul piano morale, sulla base dell'accertata sussistenza delle lesioni sul piano biologico, deve però ritenersi tanto più limitata quanto è più ridotta, in termini quantitativi, l'entità del danno biologico accertato.
In altri termini, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponde un maggior rigore a carico del danneggiato nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate sul piano morale
– psicologico, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno
- 6 - biologico di lieve entità, anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Ciò in quanto si può ragionevolmente ritenere che i fatti lesivi di elevata gravità siano idonei a provocare delle forme di sconvolgimento o di devastazione della vita psicologica di una persona, mentre delle conseguenze di modesta entità dal punto di vista del danno biologico, comportino delle conseguenze limitate anche sul piano psicologico le quali rimangono assorbite, secondo un criterio di normalità, nel danno biologico (Cass. n. 6444/2023).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante nulla ha provato sul punto, sicché non può riconoscersi un ulteriore incremento risarcitorio a titolo di danno morale.
L'appello va, pertanto, parzialmente accolto con riforma della sentenza di primo grado e condanna degli appellati, in solido tra loro, nelle rispettive qualità, al pagamento, in favore dell'appellante della complessiva somma di €
5.255,19 per i danni non patrimoniali, somma da cui deve essere detratto quanto eventualmente già percepito.
Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022. In particolare, i compensi si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore tra € 1.101,00 e € 5.200,00) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. CR RA, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) in accoglimento parziale dell'appello, riforma la sentenza n. 573/2020, depositata in data 16.04.2020 dal Giudice di Pace di Latina e, per l'effetto, condanna la e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 5.255,19, oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
b) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di che si liquidano Parte_1 in complessivi euro 2.714,00, di cui euro 174,00 per esborsi ed euro
2.540,00 per compensi del presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'avv.
CR RA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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