Articolo 6 della Legge 27 ottobre 1988, n. 482
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 novembre 1988
Art. 6. (Indennita' premio di fine servizio) 1. Il personale di cui all'articolo 2 e' iscritto, dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), conservando la complessiva anzianita' maturata presso l'ente di provenienza. 2. In relazione ai trasferimenti del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per la rivalutazione dei trattamenti di fine servizio connessi all'adeguamento del trattamento economico, provvederanno a versare all'INADEL, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso. 3. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' premio di fine servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento. 4. La eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai commi 2 e 3, e' corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento. 5. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di fine servizio, ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 4, l'INADEL ricevera' dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente comma 2. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli ex dipendenti della soppressa Opera nazionale maternita' ed infanzia (ONMI) transitati agli enti locali.
Entrata in vigore il 29 novembre 1988
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